Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10/04/2025 N. 8297/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa Julie Martini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAVALLINI GIONATA GOLO e SOZZI Parte_1
GIOVANNI presso lo studio dei quali in Milano Corso Italia n. 8 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti MORPURGO CLAUDIO DANIELE Controparte_1
MOSE', MENICATTI ANNA e PAGLIA ANDREA TOMMASO presso lo studio dei quali in Milano via Durini n. 20 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute fiscali operate sulle retribuzioni corrisposte al ricorrente in relazione alle prestazioni rese in regime di lavoro agile dal Regno Unito a decorrere dal mese di gennaio 2022;
1/2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 10 aprile 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
2/2