Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 89/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. CICERO GIUSEPPINA); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (Avv. TRANCHINA GIACOMO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 17/05/2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 20/05-14/06/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito richiamate integralemente:
“1) La casa coniugale rimane assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi Controparte_1
2) i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso il domicilio della madre. Questo sino al momento in cui la Sig.r CP_1 rimarrà a vivere a Palermo, presso la residenza familiare. Nell'eventualità che la stessa decida di trasferirsi fuori dalla Sicilia per motivi di lavoro, il Sig. autorizzerà il Pt_1 trasferimento dei figli minori presso la nuova residenza della madre, ed in tal caso la Sig. potrà decidere sulle questioni relative sia all'ordinaria che alla straordinaria CP_1 amministrazione riguardanti i minori medesimi;
2) i coniugi si impegnano, sin d'ora, a gestire l'affido dei figli minori congiuntamente, stabilendo di accordarsi giornalmente tra di loro, senza ricorrere a stabilire preventivamente i giorni o gli orari di visita, ma garantendo al padre almeno due giorni a settimana ed un fine settimana ogni due, fino a quando la Sig.ra vivrà a Palermo;
CP_1 diversamente se la signora dovesse trasferirsi fuori dalla regione Sicilia, verrà CP_1 garantito ai minori di vedere il padre ogni volta che faranno ritorno a Palermo e durante le festività, oltre che nel periodo estivo per almeno 10 giorni consecutivi;
3) tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Tuttavia, se i minori si trasferiranno fuori dalla regione Sicilia insieme alla madre, le predette decisioni saranno adottate unicamente dalla signor CP_1
4) salvo diversi accordi tra i coniugi, i figli trascorreranno le festività principali civili e religiose con entrambi i genitori, stabilendo tempi e modalità che permettano con il criterio dell'alternanza di trascorrere con entrambe le figure genitoriali tali ricorrenze. Un anno durante le feste natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore, invece dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro; le feste pasquali saranno alternate un anno con il padre ed un anno con la madre;
in uguale misura le vacanze estive, i genitori dovranno comunicare per tempo i periodi che trascorreranno con i figli, con un preavviso di almeno un mese rispetto all'inizio delle vacanze estive.
5) sarà posto a carico del Sig un assegno mensile complessivo di € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00), comprensivo di tutte le spese ordinarie a titolo di concorso per il mantenimento dei figli e questo sino a quando il Sig non avrà un lavoro stabile che Pt_1 gli permetta di versare una somma maggiore. Il contributo al mantenimento dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT. Sino a quando il Sig non avrà un lavoro stabile che gli permetta di versare Pt_1 una somma maggiore a titolo di contributo al mantenimento dei minori, le somme relative all'assegno unico saranno percepite interamente dalla Sig;
Controparte_1
6) i coniugi divideranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, ed in particolare, a titolo esemplificativo, le spese relative alle visite mediche specialistiche, all'acquisto di libri e/o materiali scolastici, pagamento mensa scolastica, all'acquisto di abbigliamento necessario al cambio stagione, agli svaghi, sport e a finalità ricreative degli stessi, et similia, attenendosi nel caso di qualsiasi disaccordo al Protocollo applicato presso il Tribunale di Palermo, del 02.07.2019.
7) I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, quindi nulla sarà richiesto e dovuto tra gli stessi”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
12/08/2013, da , nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 15, parte I, dell'anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.