Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3458/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.3458/20234R.G., avente ad oggetto successione ereditaria, promossa da IM BO, con avv. Beccaglia RICORRENTE
contro
ER BO, RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come in atti. Ragioni in fatto e in diritto della decisione IM BO, dopo aver riferito
- di essere nipote, unitamente al fratello ER BO, di LL IL, che aveva istituito quali eredi i predetti nipoti in forza di testamento pubblico datato 3.10.2008 e registrato il 17.9.2012;
- di aver agito giudizialmente per ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione dei beni caduti in successione (un immobile sito in Busto Garolfo via Petrarca 46, in atti meglio identificato), ove non si era costituito l'odierno resistente, il quale nelle more non aveva accettato espressamente tale eredità nonostante il possesso continuato dei beni ereditari;
instava questo Tribunale per sentir dichiarare che ER BO aveva accettato tacitamente l'eredità in morte di LL IL. Instauratosi il contraddittorio, il resistente restava contumace. Trattata la causa e ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione. In limine litis va evidenziato l'interesse ad agire e, di qui, anche la legittimazione ad agire, di parte ricorrente nella fattispecie concreta esaminata come si rileva dalla documentazione prodotta comprovante lo stato di coeredi e di comproprietari di entrambe le parti sui cespiti loro pervenuti in morte di LL IL (cfr. docc.1 e ss. di parte ricorrente). Nel merito la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento dello stato di erede del resistente è fondata e, quindi, deve essere accolta. Radicando la presente causa, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di LL IL da parte del nipote ER BO. Sull'argomento è risaputo che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà ("aditio") oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente ("pro herede gestio").
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ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (così ex plurimis Cass. 10796/2009, cfr. anche nello stesso senso da ultimo Cass. 4843/2019, Cass. 1438/2020 e Cass. 11478/2021). Valutati tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può pertanto considerarsi come verificato il thema probandum della presente controversia, di talché possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'atto introduttivo. Le spese di lite, da ritenersi di valore indeterminabile, devono seguire la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, debitamente ridotte in relazione all'attività giudiziaria effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto,
2. dichiara che ER BO ha accettato l'eredità di LL IL, deceduto il 13/03/2012;
3. ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità,
4. condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €.2.356,00, oltre oneri di legge e anticipazioni.
Così deciso in Busto Arsizio il 11.12.2024
Il Giudice
Annarita D'Elia
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