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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/07/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1709/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10/7/2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Doveri, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via Oberdan, 57, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Elena Citi, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G.B. Queirolo n.23, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.11.2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della nullità della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria Fascicolo n.
2024/55181, notificato a mezzo pec in data 2 ottobre 2024 “con riferimento: alla
Cartella n. 08720160018608311000, notificata il 28/11/2016, per € 29,32, per rata
Premio Inail;
Avviso di addebito 38720160000747345000, notificato il 13/05/2016, per
€ 1.828,50, per contributi I.V.S.; Avviso di addebito 38720160002024273000, notificato il 13/11/2016, per € 868,22, per contributi I.V.S.; Avviso di addebito
Pag. 1 di 5 38720170001556125000, notificato il 08/11/2017, per € 1.710,57, per contributi I.V.S.;
Avviso di addebito 38720170001769217000, notificato il 02/12/2017, per € 1.196,97, per contributi I.V.S”. Ha contestato, per quanto di interesse, la previa sospensione, avvenuta con provvedimento emesso nel corso del giudizio instaurato presso questo
Tribunale recante RG 1106/2024, dell'intimazione di pagamento n. 087 2024
9004071243/000, di guisa che, riguardando un atto presupposto, la successiva iscrizione ipotecaria non avrebbe potuto essere disposta dall'TE . Inoltre, Controparte_2
l'immobile oggetto della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria era stato conferito in fondo patrimoniale per essere destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia. Infine, “tutti gli avvisi/cartelle di pagamento qui opposte e richiamate nel preavviso di iscrizione ipotecaria risultano prescritte”.
1.1. Con memoria depositata in data 19.6.2025 si è costituita l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. In via preliminare, con riguardo alla censura relativa alla sospensione dell'atto presupposto, deve rilevarsi come il ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento n. 087 20249004071243/000, è stato spiegato esclusivamente con riguardo all'AVA
38720220001534503000. Di guisa che il provvedimento di sospensione emesso nel corso del giudizio recante RG 1106/2024 non può che avere riguardo soltanto a tale
AVA e non agli altri atti della riscossione ricompresi nell'intimazione di pagamento n.
087 20249004071243/000.
Ebbene, l'AVA 38720220001534503000, con riguardo al quale deve ritenersi operante la sospensione adottata nel giudizio recante RG 1106/2024, non è stato posto a fondamento dell'atto impugnato nel presente giudizio.
L'eccezione relativa all'impossibilità di iscrizione di ipoteca in presenza di un provvedimento giurisdizionale di sospensione dell'atto presupposto deve pertanto essere rigettata.
2.2. Con riguardo alla censura relativa al previo conferimento dell'immobile oggetto di comunicazione preventiva d'iscrizione in fondo patrimoniale, deve osservarsi come secondo il giudice della nomofilachia “In tema di riscossione coattiva delle imposte,
Pag. 2 di 5 l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore” (così, Cass. civ., 10166/2020). Più in particolare, secondo lo stesso orientamento ermeneutico, “Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia;
viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso,
l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. Inoltre, questa Corte di recente (Cass. n. 3738/15) [...] ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886/2014; id. n. 15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia;
con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v.
Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest'ottica, non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per 3 r.g. n. 14688/2013 Cons. est. Riccardo Guida bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto)” (così, Cass. civ., 10166/2020).
Pag. 3 di 5 Nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha dato dimostrazione dell'estraneità del debito per cui è causa alle esigenze familiari e della consapevolezza del creditore.
In tale direzione, non bastano le allegazioni che “il debito è insorto svariati anni dopo rispetto al conferimento dell'abitazione”, che “I debiti oggetto di questo procedimento di opposizione attengono non ai bisogni della famiglia, ma all'attività autonoma svolta dal sig. in fondo patrimoniale” ovvero che “la famiglia – composta Parte_1 Parte_1 dal ricorrente, dalla moglie e dalla figlia - si manteneva con i Controparte_3 Per_1 redditi dell'attività autonoma della sig.ra . CP_3
Come si è già esaminato, il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio di attività di impresa, non è idoneo ad escludere che il debito possa dirsi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Quanto ai redditi della moglie, deve rilevarsi come tale mera allegazione sia per sé priva di rilievo probatorio alla luce del disposto di cui all'art. 143
c.c. secondo cui “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
2.3. Deve infine rigettarsi la censura afferente alla prescrizione delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Ed infatti, i seguenti atti: Cartella n. 08720160018608311000, Avviso di addebito
38720160000747345000, Avviso di addebito 38720160002024273000, Avviso di addebito 38720170001556125000 e Avviso di addebito 38720170001769217000 sono Cont stati oggetto di adesione alle rottamazioni c.d. e presentate CP_5 rispettivamente in data 3.3.2019 e 18.4.2023.
Deve pertanto darsi continuità ai principi di diritto espressi dal giudice della nomofilachia secondo i quali “In applicazione del suddetto principio e con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario, questa Corte ha ulteriormente chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”. (così, Cass. civ., 11338/2023).
Pag. 4 di 5 2.4. Tanto comporta il rigetto della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1709/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10/7/2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Doveri, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via Oberdan, 57, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Elena Citi, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G.B. Queirolo n.23, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2.11.2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della nullità della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria Fascicolo n.
2024/55181, notificato a mezzo pec in data 2 ottobre 2024 “con riferimento: alla
Cartella n. 08720160018608311000, notificata il 28/11/2016, per € 29,32, per rata
Premio Inail;
Avviso di addebito 38720160000747345000, notificato il 13/05/2016, per
€ 1.828,50, per contributi I.V.S.; Avviso di addebito 38720160002024273000, notificato il 13/11/2016, per € 868,22, per contributi I.V.S.; Avviso di addebito
Pag. 1 di 5 38720170001556125000, notificato il 08/11/2017, per € 1.710,57, per contributi I.V.S.;
Avviso di addebito 38720170001769217000, notificato il 02/12/2017, per € 1.196,97, per contributi I.V.S”. Ha contestato, per quanto di interesse, la previa sospensione, avvenuta con provvedimento emesso nel corso del giudizio instaurato presso questo
Tribunale recante RG 1106/2024, dell'intimazione di pagamento n. 087 2024
9004071243/000, di guisa che, riguardando un atto presupposto, la successiva iscrizione ipotecaria non avrebbe potuto essere disposta dall'TE . Inoltre, Controparte_2
l'immobile oggetto della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria era stato conferito in fondo patrimoniale per essere destinato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia. Infine, “tutti gli avvisi/cartelle di pagamento qui opposte e richiamate nel preavviso di iscrizione ipotecaria risultano prescritte”.
1.1. Con memoria depositata in data 19.6.2025 si è costituita l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 quale si è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. In via preliminare, con riguardo alla censura relativa alla sospensione dell'atto presupposto, deve rilevarsi come il ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento n. 087 20249004071243/000, è stato spiegato esclusivamente con riguardo all'AVA
38720220001534503000. Di guisa che il provvedimento di sospensione emesso nel corso del giudizio recante RG 1106/2024 non può che avere riguardo soltanto a tale
AVA e non agli altri atti della riscossione ricompresi nell'intimazione di pagamento n.
087 20249004071243/000.
Ebbene, l'AVA 38720220001534503000, con riguardo al quale deve ritenersi operante la sospensione adottata nel giudizio recante RG 1106/2024, non è stato posto a fondamento dell'atto impugnato nel presente giudizio.
L'eccezione relativa all'impossibilità di iscrizione di ipoteca in presenza di un provvedimento giurisdizionale di sospensione dell'atto presupposto deve pertanto essere rigettata.
2.2. Con riguardo alla censura relativa al previo conferimento dell'immobile oggetto di comunicazione preventiva d'iscrizione in fondo patrimoniale, deve osservarsi come secondo il giudice della nomofilachia “In tema di riscossione coattiva delle imposte,
Pag. 2 di 5 l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore” (così, Cass. civ., 10166/2020). Più in particolare, secondo lo stesso orientamento ermeneutico, “Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia;
viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso,
l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. Inoltre, questa Corte di recente (Cass. n. 3738/15) [...] ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886/2014; id. n. 15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia;
con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v.
Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest'ottica, non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per 3 r.g. n. 14688/2013 Cons. est. Riccardo Guida bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto)” (così, Cass. civ., 10166/2020).
Pag. 3 di 5 Nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha dato dimostrazione dell'estraneità del debito per cui è causa alle esigenze familiari e della consapevolezza del creditore.
In tale direzione, non bastano le allegazioni che “il debito è insorto svariati anni dopo rispetto al conferimento dell'abitazione”, che “I debiti oggetto di questo procedimento di opposizione attengono non ai bisogni della famiglia, ma all'attività autonoma svolta dal sig. in fondo patrimoniale” ovvero che “la famiglia – composta Parte_1 Parte_1 dal ricorrente, dalla moglie e dalla figlia - si manteneva con i Controparte_3 Per_1 redditi dell'attività autonoma della sig.ra . CP_3
Come si è già esaminato, il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio di attività di impresa, non è idoneo ad escludere che il debito possa dirsi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Quanto ai redditi della moglie, deve rilevarsi come tale mera allegazione sia per sé priva di rilievo probatorio alla luce del disposto di cui all'art. 143
c.c. secondo cui “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
2.3. Deve infine rigettarsi la censura afferente alla prescrizione delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Ed infatti, i seguenti atti: Cartella n. 08720160018608311000, Avviso di addebito
38720160000747345000, Avviso di addebito 38720160002024273000, Avviso di addebito 38720170001556125000 e Avviso di addebito 38720170001769217000 sono Cont stati oggetto di adesione alle rottamazioni c.d. e presentate CP_5 rispettivamente in data 3.3.2019 e 18.4.2023.
Deve pertanto darsi continuità ai principi di diritto espressi dal giudice della nomofilachia secondo i quali “In applicazione del suddetto principio e con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario, questa Corte ha ulteriormente chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”. (così, Cass. civ., 11338/2023).
Pag. 4 di 5 2.4. Tanto comporta il rigetto della domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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