Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1120/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 28/01/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 10.54), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1120 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(numero d'iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Marino, dall'avv. Marialuigia P.IVA_1
Passariello e dall'avv. Giacomo Mallardo ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei difensori Email_1 [...]
giusta delega in atti Email_2
- Attore/opponente
E
CODICE Controparte_1
, PARTITA IVA E ISCRIZIONE AL REGISTRO DELL'UMBRIA N. CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Ranchino e elettivamente domiciliata P.IVA_2
presso il suo studio sito in , Via Cipriano Manente n. 38, giusta procura in atti CP_1
Convenuto/opposto
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
28.1.2025
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
137/2023 del 03.02.2023, notificato in data 23.03.2023, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di € 30.265,21, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione (€ 1370,00 per compensi, in € 286,00, per esborsi, i.v.a. e c.p.a.).
A fondamento dell'opposizione ha addotto i seguenti motivi:
- nullità totale del mutuo, il credito preteso dalla banca per il mutuo del 30/5/2013 è inesistente in quanto si fonda su un titolo totalmente nullo, infatti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., viene disconosciuta la conformità all'originale del contratto di mutuo del 30/5/2013 che è stato prodotto in sede monitoria in copia fotostatica non autenticata, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., vengono disconosciute le sottoscrizioni e le sigle apparentemente riferibili al rappresentante legale dell'opponente (al momento della conclusione del contratto era la SI.ra , eccependone l'apocrifia; Parte_2
- nullità parziale del contratto per vizio genetico di contenuto per illegittima applicazione di un regime di capitalizzazione composta, da cui discende la necessità di rideterminare il dare / avere tra le parti, in particolare, il mutuo è stato organizzato sulla scorta di un regime di capitalizzazione composta non indicata in contratto, mai comunicata alla mutuataria e mai approvata.
Con comparsa depositata il 6.11.2023, si è costituita in giudizio la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Terni, in
[...]
accoglimento delle argomentazioni sopra rappresentate, e di quelle che ci si riserva di rappresentare in conseguenza di ulteriori eccezioni doglianze e richieste della parte opponente nei termini di legge, anche in via istruttoria, contrariis reiectis,
PRELIMINARMENTE CONCEDERE la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, 137/2023, per evidente illegittimità, inammissibilità infondatezza della opposizione proposta e di conseguenza per l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per le motivazioni tutte sopra esposte. ACCERTARE E DICHIARARE l'Inammissibilità dell'eccezione di disconoscimento della firma apposta da parte della SI.ra , all'epoca legale Parte_2
rappresentante della sul contratto di finanziamento per carenza di Parte_1
legittimazione ad agire nel presente giudizio, non essendo ella oggi legale rappresentante, per le motivazioni già addotte. ACCERTARE E DICHIARARE L'inammissibilità dell'eccezione di disconoscimento della firma apposta da parte della SI.ra , Parte_2
all'epoca legale rappresentante della sul contratto di finanziamento, in quanto Parte_1
in contrasto con l'esecuzione del contratto per le motivazioni esaustivamente esposte, viste la accertata esecuzione del rapporto de quo. ACCERTARE E DICHIARARE comunque
l'infondatezza della eccezione di disconoscimento della firma apposta da parte della SI.ra
, all'epoca legale rappresentante della sul contratto di Parte_2 Parte_1
finanziamento per le motivazioni esposte. Di conseguenza RESPINGERE l'eccezione di discoscimento del contratto di finanziamento, per aprocrifia della firma. In ogni caso ed ove
l'Ecc.mo Giudizio non dovesse previamente accogliere la richiesta di inammissibilità ed infondatezza della eccezione, si fa ISTANZA di verificazione ex art. 216 cpc della firma apposta dalla SI.ra , nel contratto di finanziamento del 30.05.2013, con i Parte_2
documenti sopra descritti da mettere in confronto. ACCERTARE E DICHIARARE
l'Inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto per disconoscimento ex art. 2719 c.c, per difformità della copia depositata nel fascicolo del monitorio con l'origianale, in quanto del tutto generica non specifica per le motivazioni addotte e quindi RESPINGERE, altresì
l'eccezione di nullità del contratto per disconoscimento ex art. 2719 c.c, per difformità della copia depositata nel fascicolo del monitorio con l'origianale, in quanto del tutto generica Al fine di supportare le richieste sopra avanzate, si chiede che il Giudice, ove lo ritenga necessario, Voglia AUTORIZZARE la Cassa di Risparmio di Orvieto spa a depositare
l'originale del contratto di finanziamento sottoscritto in data 30.05.2013, secondo i tempi e le modalità ritenute opportune, nonché dei documenti da mettere a confronto e descritti in premessa già oggetto di accertamento. ACCERTARE E DICHIARARE la infondatezza della eccezione di nullità sia totale sia parziale del contratto di finanziamento per illegittima applicazione di un regime di capitalizzazione composta, per le motivazioni esposte e quindi per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE la infondatezza della eccezione di nullità sia totale sia parziale del contratto di finanziamento, e di conseguenza ACCERTATE E
DICHIARARE l'efficacia e la legittimità del medesimo, oltre alla legittimità dell'intero operato della banca. ACCERTARE E DICHIARARE legittimo il credito vantato dalla banca.
Pertanto, RESPINGERE TOTALMENTE l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto in diritto, priva di pregio giuridico ed in ogni caso in alcun modo provata, Per l'effetto
RESPINGERE totalmente le conclusioni proposte nell'atto di citazione in opposizione a
Decreto ingiuntivo, per le motivazioni addotte. CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto
n. 137/2023 RG 2913/2023 e per l'effetto CONDANNARE la società numero Parte_1 d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma e codice fiscale:
; R.E.A: RM 1159720), in persona del rappresentante legale pro tempore con P.IVA_1
sede in Roma, alla via Della Camilluccia, 741, il pagamento in favore della CASSA DI
RISPARMIO DI ORVIETO SPA delle somme di seguito indicate - Euro 26.870,14, finanziamento chirografario 07/427/78003427, oltre interessi come in contratto dalla data del 3.11.2022 sino al saldo;
- Euro 3.395,07, quale pagamento della quota parte delle spese di CTU dott. in forza di provvedimento del 12 marzo 2021 reso dal Persona_1
Tribunale di Terni nel procedimento dinanzi al medesimo Tribunale RG 2944/2014, confermato con sentenza 831/2021. CONDANNARE la debitrice alla rifusione delle spese legali del procedimento moniotorio come liquidate in decreto ingiuntivo e della presente procedura”.
Con ordinanza riservata, emessa all'esito dell'udienza del 7 maggio 2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento della mediazione, il Giudice ha rinviato all'udienza del 19.09.2024.
Con ordinanza riservata, pronunciata in esito all'udienza del 19.9.2024, il giudice ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 23.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 28.1.2025, il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda dell'opponente non è fondata.
In primo luogo, deve essere rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di disconoscimento della firma apposta da parte della SI.ra sul contratto di finanziamento in quanto la Pt_2
legittimazione ad eccepire l'apocrifia di una firma spetta a colui il quale la firma viene attribuita, non ad altro soggetto. Attualmente, il legale rappresentante della società non è più la SI.ra , ma un soggetto diverso che, pertanto, non può disconoscere una firma Parte_2
apposta su un contratto che non è stato dallo stesso sottoscritto.
Ulteriormente, deve evidenziarsi l'inammissibilità del disconoscimento di un contratto che ha già avuto esecuzione, infatti, la dopo aver richiesto ed ottenuto il finanziamento, ha Pt_1
utilizzato l'intera somma versata sul conto corrente ed ha provveduto al pagamento di 12 rate del finanziamento.
Tale principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui non
è meritevole di accoglimento l'eccezione di apocrifia delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento e/o ai moduli allegati, quando si ritiene incompatibile con la pregressa condotta tenuta dal cliente nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero quando nel corso dell'intero rapporto non sia mai stato disconosciuto, né l'avvenuto finanziamento, né i pagamenti effettuati e soprattutto quando, prima dell'avvio delle azioni giudiziali da parte della banca, il cliente non abbia mai sconfessato la firma apposta sui documenti che giudizialmente gli vengono prodotti (cfr Trib. Lecce 14.6.2017; Trib. Lecce 1.8.2016; Trib.
Pordenone 19.8.2009).
Nello specifico, quindi, deve ritenersi che il disconoscimento della scrittura privata sia inammissibile poiché risulta inconciliabile con il comportamento tenuto dal cliente prima del giudizio, ovvero, non è stata contestata l'erogazione del credito, sono state pagate alcune rate del finanziamento e sono stati consegnati alla società erogante copia di documenti personali.
Sul punto, inoltre, viene in ausilio il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la parte che abbia, tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura privata a lei riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza, che, ove ciò avvenga in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede, la controparte sia tenuta a chiedere la verificazione” (Corte di Cassazione sentenza n. 5479/2023).
Del pari, deve ritenersi inammissibile il disconoscimento ex art. 2719 c.c. con cui viene contestata la conformità della copia all'originale del contratto di mutuo del 30/5/2013, in quanto del tutto generica.
Infatti, perché la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia possa dirsi validamente compiuta, è indispensabile che la stessa indichi espressamente ed in modo dettagliato le differenze tra la copia fotostatica differisca e l'originale (cfr Cass. 7775 del
03.04.2014), circostanza che non è avvenuta nel caso di specie in cui l'opponente si è limitata ad una affermazione assolutamente generica di presunta difformità.
Venendo, quindi, all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento: l'opponente rileva la contrarietà del contratto all'art. 117, co. 4, T.u.b. e all'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del
9/2/2000, poiché sarebbe mancante l'indicazione del regime di capitalizzazione composta in base al quale è stato organizzato il piano di ammortamento del finanziamento.
Dalla documentazione versata in atti, invece, si evince chiaramente come, nel contratto di finanziamento, siano correttamente presenti tutti gli elementi richiesti ai fini della sua determinatezza e piena validità. Infatti, sono indicati il numero di rate e la cadenza delle stesse, il tasso di interesse da applicare e le modalità di applicazione;
la variabilità del tasso di interesse calcolato secondo specifici parametri;
le modalità di calcolo relativo e, infine, il piano di ammortamento con specificazione dell'importo della rata nella sua composizione, non ravvisandosi, pertanto, nessuna violazione della normativa invocata.
Quanto alla struttura del piano di ammortamento alla francese, difatti, è necessario che lo stesso riporti analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi e l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata. In presenza di tali requisiti, dunque, deve ritenersi che la sottoscrizione del piano di ammortamento implica accettazione del piano finanziario applicato dalla Banca.
Inoltre, preme specificarsi che in relazione all'indeterminatezza del prezzo del finanziamento,
l'onere dell'intermediario di indicazione delle caratteristiche del contratto previsto dalla normativa primaria e secondaria e, in particolare dall'art. 117 comma 4 TUB, non è così ampio da comprendere l'indicazione del regime di capitalizzazione (semplice o composto) in concreto applicato o la base di calcolo degli interessi;
né la norma dell'art. 1337 c.c., né quella dell'art. 124 TUB, né le disposizioni sulla trasparenza prevedono espressamente la ricomprensione delle possibili modalità di rimborso del credito nelle informazioni precontrattuali.
Non può, quindi, ritenersi viziata da indeterminatezza la clausola contrattuale solo perché non risulta ivi specificata la formula matematica attraverso cui viene quantificato l'ammontare della rata mensile e dell'intera somma che il mutuatario deve versare a titolo di interessi essendo specificate il numero di rate, la cadenza di pagamento e l'ammontare delle stesse.
Ne può sostenersi che il cd. “ammortamento alla francese”, difetti dei requisiti di puntuale specificazione degli interessi, atteso che in tema di mutuo, in caso di rimborso del capitale e dei relativi interessi secondo il c.d. metodo 'alla francese', tale sistema prevede il pagamento frazionato della rata. La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese, infatti, è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito, con ciò non determinandosi un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti.
Sul punto, come è noto, è intervenuta la Supra Corte di Cassazione a SU., sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, che ha stabilito il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Pertanto, applicando i suddetti principi al caso di specie, è evidente che il contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio risulta completo essendo presenti tutti i requisiti richieste dalla normativa richiamata così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, non ravvisandosi, dunque, alcuna indeterminatezza del prezzo di finanziamento e, conseguentemente, nessuna ipotesi di nullità.
Per tutti i motivi sopra esposti, quindi, la domanda proposta dalla eve essere Parte_1
rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.137/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 26.001,00 e 52.000 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri medi per tutte le fasi processuali effettivamente svolte (solo studio, introduttiva e decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 137/2023;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CASSA DI Parte_1
RISPARMIO DI ORVIETO SPA, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 28.1.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)