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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
3204/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Francesco Campagna, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3204/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 RS
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Archia Poeta n. 7, presso lo studio dell'Avv.
[...] Simona Cariati, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice;
(C.F. , in proprio e n.q. di genitore esercente la patria Parte_2 C.F._2 potestà sul minore (C.F. ), entrambi nella qualità di eredi Persona_2 C.F._3 di , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Archia Poeta n. 7, presso lo RS studio dell'Avv. Filomena Pellicanò, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attrice;
e
Controparte_1 di Reggio Calabria, (P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Prolungamento Aschenez n. 64, presso lo studio dell'avv. Aldo Labate, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Anna
Curatolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto; nonché contro
(P. I.V.A. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_2 dott. elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Mazzini n. 217, presso lo studio Controparte_3 dell'avv. Roberto Chiodo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto;
e
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale CP_4 C.F._4 Pio XI n. 50, presso lo studio dell'avv. Antonino Maurizio Quero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di intervento volontario nel giudizio;
-interveniente volontario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11.12.2023, ritualmente notificato, le attrici Parte_1
e citavano in giudizio il
[...] Parte_2 [...]
e al Controparte_5 Controparte_2 fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità del nosocomio per la condotta
1 omissiva posta in essere dai propri sanitari, determinante la morte di RS
, e, per l'effetto, condannare le convenute al risarcimento di tutti i danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali cagionati, da quantificarsi in complessivi €
1.469.814,73.
Assumevano, a sostegno della propria domanda che il sig. , padre di e RS Pt_1 e coniuge della sig.ra , in data 7.4.2013, accusando forti dolori Persona_2 Parte_2 addominali, si era recato presso il pronto soccorso del di Reggio Controparte_1 Calabria, ove veniva sottoposto ai primi accertamenti clinici, all'esito dei quali veniva evidenziata una lieve steatosi epatica e qualche piccolo calcolo colecistico.
Ricoverato presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale e IC , a seguito degli esami effettuati CP_6 (ematochimici, elettrocardiogramma, visita gastroenterologica ed una colangio-risonanzamagnetica), veniva suggerita l'esecuzione di una colangio-pancreatografia endoscopica retrograda (ERCP), finalizzata ad individuare ed eventualmente rimuovere le cause di ostruzione del normale deflusso della bile e del succo pancreatico nell'intestino.
In data 18.4.2013, veniva sottoposto alla colangio-pancreatografia endoscopica, la RS quale rivelava però infruttuosa, ragion per cui i medici avevano deciso di eseguire un intervento chirurgico, in via laparoscopica, di asportazione della colecisti con biopsia della via biliare principale e posizionamento di endoprotesi, che veniva effettuato il 22.4.2013 ad opera del dr. Persona_3 Dall'esame istologico della colecisti asportata era emersa una “colecistite cronica ipertrofica”, mentre l'esame citologico di brushing delle vie biliari aveva evidenziato “elementi isolati e riuniti in piccoli gruppi con modesta anisonucleosi ed ipercromia nucleare c3”.
Pertanto, il 23.5.2023, veniva eseguita una nuova ERCP, che dava esito di “papilla in D2 con esiti di sfinterotomia e protesi in sede, si rimuove la protesi;
alla contrastografia previa occlusione distale con fogarty si conferma breve stenosi del coledoco medio, 12 mm…”. Tre anni dopo, precisamente l'8.11.2016, il a causa dell'insorgenza di ittero, veniva Per_1 nuovamente ricoverato, questa volta presso la Divisione di Chirurgia dell'Istituto Ortopedico del
Mezzogiorno d'Italia “Franco Scalabrino” di Ganzirri (ME), dove veniva sottoposto ad una serie di accertamenti. Il 24 dicembre veniva dimesso con diagnosi di “pancreatite cronica, ostruzione del dotto biliare, ascesso peritoneale”, per poi ritornarvi il 16 gennaio 2017 a causa di uno stato cirrotico e subitterico.
In data 1° marzo 2017, veniva nuovamente ricoverato presso il nosocomio di Ganzirri con diagnosi in ingresso di ittero ed ascite, dove decedeva il 3.3.2017 per coma epatico, sindrome epatorenale e shock cardiogeno.
Successivamente alla scomparsa del allo stesso veniva riconosciuto, dalla Commissione Per_1 Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile dell'INPS, lo status di “invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” con decorrenza dal 02 Febbraio 2017, ovvero dall'ultimo mese prima del decesso, nonché lo status di “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi della legge 104 del 1992 c.3 art. 3”.
In punto di diritto, le attrici deducevano che il decesso del era addebitabile ad una condotta Per_1 Cont omissiva dei medici e del personale sanitario del , in quanto non erano stati posti in essere i dovuti approfondimenti diagnostici per individuare le cause della stenosi del coledoco da cui sono successivamente derivati i disturbi che avevano richiesto gli ulteriori ricoveri. Invero, ricorrevano, nel caso clinico, numerose evidenze idonee a segnalare la presenza di una malattia endocrina multipla, ma ciononostante i sanitari del GOM non si erano adeguatamente soffermati a valutarli ed analizzarli. Tale omissione aveva, quindi, impedito un'adeguata cura del paziente, così di fatto compromettendo il suo complessivo stato di salute.
In forza di ciò, agivano iure hereditatis al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal e iure proprio in relazione al danno da perdita del rapporto parentale nonché al Per_1
2 danno patrimoniale derivante dalla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari. Quantificavano i predetti danni in complessivi € 1.469.814,73.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 24.01.2024 si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della CP_7 chiamata diretta spiegata nei propri confronti da parte delle attrici e il conseguente difetto di legittimazione passiva. Deduceva, infatti, che l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa fosse possibile solo a seguito dell'adozione del decreto attuativo previsto dagli artt. 10 e 12 della L. n. 24/2017, c.d. , che, al momento dell'instaurazione del giudizio, non CP_8 era ancora avvenuta, sicché, chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
Eccepiva, nel merito, l'infondatezza delle domande, evidenziando come nessuna responsabilità potesse essere attribuita ai sanitari del avendo gli stessi agito con prudenza e diligenza. Parte_3 In particolare, evidenziava che non vi era prova di una loro presunta condotta colposa, i quali, al contrario, avevano agito nel rispetto dei protocolli sanitari e delle Linee guida nazionali ed internazionali e, più in generale, nel rispetto delle leges artis e degli obblighi di assistenza.
Contestava, inoltre, la richiesta risarcitoria poiché esorbitante e, in ogni caso, non provata. Inoltre, deduceva la non risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico, trattandosi di diritto personalissimo del danneggiato e come tale insuscettibile di trasmissione per via ereditaria.
In via subordinata, chiedeva il contenimento del quantum risarcitorio entro i limiti della franchigia del contratto assicurativo stipulato con l' , pari ad € 100.000,00. Controparte_9 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 02.02.2024, si costituiva in giudizio il G.O.M. di Reggio Calabria, eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio azionato iure proprio dagli attori, in quanto fondato su una responsabilità avente natura extracontrattuale, ai sensi della Legge n. 24/2017.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, rilevando l'assenza di prova in ordine al rapporto di causalità tra il fatto dedotto e l'evento infausto nonché in ordine all'imputabilità di quest'ultimo ad un comportamento colposo della struttura convenuta.
In tema di risarcimento del danno, poi, ne contestava la tipologia e la quantificazione richieste. In particolare, circa il danno da perdita parentale, evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, esso sia di natura extracontrattuale, mentre con riferimento al danno biologico terminale, ne evidenziava l'inammissibilità, essendo l'evento morte cronologicamente di molto successivo alla condotta lesiva. Quanto al danno patrimoniale, ne contestava il quantum richiesto, in quanto eccessivo oltre ad essere sfornito di adeguato supporto probatorio.
Con decreto del 10.02.2024, il Giudice onerava l' a depositare la procura Controparte_10 speciale rilasciata a in quanto procuratore speciale costituito nonché le attrici a Controparte_3 rinnovare le procure alle liti, atteso che quelle versate in atti riguardavano un giudizio da instaurarsi soltanto nei confronti del GOM e non anche della compagnia di assicurazione, salvo che non vi fosse intenzione a rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di quest'ultima.
Con nota autorizzata del 27.02.2024, parte attrice, rilevato che l'azione diretta ex art. 12 legge n. 24/2017 non era ancora esperibile in mancanza dell'adozione del relativo decreto attuativo, dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio nei confronti dell' e conseguentemente non Controparte_10 integrava le procure alle liti, così per come richiesto dal Giudice.
Istruita la causa mediante il deposito delle memorie ex art. 171 ter, c.p.c., le parti insistevano nelle proprie domande. In particolare, prendeva atto della rinuncia all'azione formulata da parte CP_7 attrice nei propri confronti e ne chiedeva la condanna alle spese.
Con atto di costituzione del 14.05.2024, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c., CP_4 chiedendo che venisse accertata e dichiarata la sua completa estraneità ai fatti per cui è causa.
Con ordinanza del 10.10.24 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 14.06.2024, rilevava l'intervenuta rinuncia dell'attrice agli atti del giudizio nei confronti di onerava Controparte_10 quest'ultima al deposito della procura speciale per l'accettazione della rinuncia.
Depositata, il 15.10.2024, la procura richiesta ad la causa veniva differita Controparte_10 all'udienza del 27.11.2024, al fine di consentire alle parti (attrici e di raggiungere un accordo CP_7
3 sulle spese di lite. Alla predetta udienza, stante il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti, il
Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. sulla questione preliminare del difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice.
Successivamente, all'udienza del 20.2.2025, parte attrice rappresentava che una dichiarazione di Pt_2 estromissione si poneva in contrasto con esigenze di economia processuale, essendo nelle more intervenuto il decreto attuativo della legge Gelli-Bianco. In ogni caso, chiedeva una compensazione delle spese. Parte attrice invece, manifestava la volontà di rinunciare all'azione e chiedeva, Per_1 pertanto, un rinvio al fine di formalizzare la rinuncia. Tutte le altre parti, invece, insistevano nella richiesta di estromissione della compagnia assicuratrice. Il Giudice, preso atto di ciò, concedeva un rinvio al fine di consentire la formalizzazione della rinuncia e per decidere in ordine all'estromissione.
All'udienza dell'8.5.2025, l'attrice rappresentava di aver depositato la rinuncia all'azione e Per_1 agli atti, subordinandola alla compensazione delle spese. L'avv. Quero, per il terzo intervenuto, Cont accettava;
il e on accettavano la rinuncia condizionata e manifestavano la disponibilità CP_7 ad accettarla solo ove importasse la rinuncia all'azione da parte di entrambe le attrici. La difesa di
[...] riferiva di non intendere rinunciare all'azione; insisteva quindi nella propria Pt_2 CP_7 richiesta di declaratoria del difetto di legittimazione passiva;
il Giudice riservava la propria decisione.
Tanto posto, premesso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'impresa di assicurazione deve essere correttamente qualificata quale eccezione difetto di legittimazione attiva, in quanto la compagnia di assicurazione lamenta l'impossibilità dell'azione diretta del danneggiato da responsabilità sanitaria “considerato che allo stato il ministero non ha ancora provveduto all'emanazione dei decreti attuativi la chiamata diretta delle assicurazioni in giudizio (…) decreti attuativi che definiscono i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 12 co. 6 L. 24/2017)”
(cfr. comparsa di costituzione di . Ebbene, la stessa è fondata. Controparte_2 Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato più volte che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto
l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5259 del 25.02.2021, conf. Cass. civ. n. 9516/2007).
Ora, nella fattispecie, non si è in presenza di uno dei casi eccezionalmente previsti dalla legge, in quanto sebbene l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24 del 2017) preveda al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”, il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”. Il decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 citato, Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (“Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, requisiti minimi di garanzia
e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio
e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”), è stato pubblicato
4 nella Gazzetta Ufficiale n. 51 dell'1 marzo 2024, ed è entrato in vigore il 16 marzo 2024. Ne consegue che solo a partire dal 16 marzo 2024 è possibile applicare l'art. 12 citato e ammettere l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, al fine di ottenere la condanna diretta per responsabilità sanitaria risarcitoria in forza della normativa speciale. Né a una diversa soluzione può giungersi operando un'irretroattiva applicazione del citato articolo 12, atteso che la natura processuale della norma implica, in virtù del principio tempus regit actum, la possibilità di applicare il disposto in esame ai fatti lesivi già realizzatesi al 16 marzo 2024, ma, comunque, a condizione che l'azione sia proposta successivamente a tale data (così Tribunale di Locri, sentenza del 18 aprile 2024).
Deve quindi concludersi che la domanda nei confronti dell'assicurazione è inammissibile per carenza di legittimazione attiva, con conseguente dichiarazione di estromissione dal giudizio della convenuta
[...]
. Controparte_10 Quanto, invece, rinuncia alla prosecuzione del giudizio proposta dall'attrice , occorre Parte_1 precisare quanto segue. Dalla disamina della stessa, emerge che ha inteso rinunciare tanto Per_1 all'azione quanto agli atti del giudizio nei confronti di tutte le parti convenute subordinando tale rinuncia alla compensazione delle spese (cfr. documenti depositati il 7.5.2025).
Va rammentato che la rinuncia all'azione e la rinuncia agli atti del giudizio sono istituti giuridici diversi che producono effetti diversi. In particolare, la rinuncia agli atti, di cui all'art. 306 c.p.c., per essere efficace deve essere accettata dalla controparte nei modi stabiliti dalla legge e conduce alla declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto lascia intatto il diritto fatto valere, che quindi potrà essere nuovamente esercitato. Diversamente, invece, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale, in quanto si traduce in una vera e propria rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dall'accettazione della controparte. Pertanto, essa, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa venir meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. civ., n. 26372/2024: “costituisce costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt.
359 e 306 cod. proc. civ. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. e plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99); cfr. anche
Cons. di Stato, n. sez. III, n. 3058/2017)”.
In tal caso, il processo deve concludersi non con una vera e propria sentenza di rigetto, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo questa la sola a generare, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata, un'exceptio rei iudicatae (cfr. Corte di Cassazione Sez. II, ord.
n. 25491 del 2021, in senso conf., ex multis, Cass. nn. 64/2001, 147/2001, 9332/2001, 1002/2001,
13401/2001, 15361/2001, 10997/2002, 11429/2002, 12090/2002, 3122/2003, 10042/2003, 4714/2006,
12887/2009, 7185/2010).
Tanto premesso, è appena il caso di rilevare che sia la rinuncia agli atti sia la rinuncia all'azione non tollerano riserve o condizioni (Cass. 9636/98).
Nel caso di specie, quanto alla rinuncia all'azione, essendo stata la stessa condizionata, non può ritenersi che vi sia stata una valida manifestazione di volontà da parte della rinunciante e dunque è “tamquam non esset”.
Quanto alla rinuncia agli atti nei confronti delle parti diverse da , non essendo stato raggiunto CP_4 alcun accordo in ordine alla ripartizione delle spese ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la stessa non è stata accettata e pertanto il processo proseguirà tra le parti.
Quanto alla rinuncia agli atti nei confronti di essa è stata accettata e pertanto il giudizio deve CP_4 dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti con compensazione delle spese.
Quanto alle spese nei confronti dell'assicurazione, entrambe le attrici devono essere condannate solidalmente alla rifusione delle spese legali sostenute da da liquidarsi Controparte_10 (tenuto conto del valore della controversia, applicati i minimi tabellari e operata la riduzione di cui all'art. 4 co. 9 DM 55/12) limitatamente alla fase di studio e introduttiva, in complessivi € 2.485,50 oltre IVA, cpa e spese come per legge.
5 La causa viene rimessa sul ruolo, giusta ordinanza di pari data, per la prosecuzione del processo tra parte attrice e la convenuta azienda ospedaliera e . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Francesco Campagna, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3204/2023 R.G.A.C. proposta da e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitore del minore , nei confronti dell' Persona_2 Controparte_11
e dell'impresa disattesa ogni contraria domanda,
[...] Controparte_2 eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'eccezione di , come qualificata in parte motiva, Controparte_12 dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda proposta dagli attori nei confronti di e, per l'effetto, dichiara l'estromissione dal giudizio della stessa.; Controparte_2
- dichiarata cessata la materia del contendere tra e il e Parte_1 Parte_3 CP_4
[...]
- condanna e solidalmente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 di da liquidarsi in complessivi € 2.485,50, per onorari, oltre spese generali, Controparte_10 IVA e cpa come per legge;
- compensa le spese tra e;
Parte_1 CP_4
- dispone che il giudizio prosegua nei confronti dell'azienda sanitaria come da separata ordinanza di pari data.
Reggio Calabria, 22.5.2025
Il Giudice
Francesco Campagna
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. Francesco Campagna, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3204/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 RS
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Archia Poeta n. 7, presso lo studio dell'Avv.
[...] Simona Cariati, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice;
(C.F. , in proprio e n.q. di genitore esercente la patria Parte_2 C.F._2 potestà sul minore (C.F. ), entrambi nella qualità di eredi Persona_2 C.F._3 di , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Archia Poeta n. 7, presso lo RS studio dell'Avv. Filomena Pellicanò, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attrice;
e
Controparte_1 di Reggio Calabria, (P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Prolungamento Aschenez n. 64, presso lo studio dell'avv. Aldo Labate, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Anna
Curatolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto; nonché contro
(P. I.V.A. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_2 dott. elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Mazzini n. 217, presso lo studio Controparte_3 dell'avv. Roberto Chiodo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto;
e
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale CP_4 C.F._4 Pio XI n. 50, presso lo studio dell'avv. Antonino Maurizio Quero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di intervento volontario nel giudizio;
-interveniente volontario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11.12.2023, ritualmente notificato, le attrici Parte_1
e citavano in giudizio il
[...] Parte_2 [...]
e al Controparte_5 Controparte_2 fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità del nosocomio per la condotta
1 omissiva posta in essere dai propri sanitari, determinante la morte di RS
, e, per l'effetto, condannare le convenute al risarcimento di tutti i danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali cagionati, da quantificarsi in complessivi €
1.469.814,73.
Assumevano, a sostegno della propria domanda che il sig. , padre di e RS Pt_1 e coniuge della sig.ra , in data 7.4.2013, accusando forti dolori Persona_2 Parte_2 addominali, si era recato presso il pronto soccorso del di Reggio Controparte_1 Calabria, ove veniva sottoposto ai primi accertamenti clinici, all'esito dei quali veniva evidenziata una lieve steatosi epatica e qualche piccolo calcolo colecistico.
Ricoverato presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale e IC , a seguito degli esami effettuati CP_6 (ematochimici, elettrocardiogramma, visita gastroenterologica ed una colangio-risonanzamagnetica), veniva suggerita l'esecuzione di una colangio-pancreatografia endoscopica retrograda (ERCP), finalizzata ad individuare ed eventualmente rimuovere le cause di ostruzione del normale deflusso della bile e del succo pancreatico nell'intestino.
In data 18.4.2013, veniva sottoposto alla colangio-pancreatografia endoscopica, la RS quale rivelava però infruttuosa, ragion per cui i medici avevano deciso di eseguire un intervento chirurgico, in via laparoscopica, di asportazione della colecisti con biopsia della via biliare principale e posizionamento di endoprotesi, che veniva effettuato il 22.4.2013 ad opera del dr. Persona_3 Dall'esame istologico della colecisti asportata era emersa una “colecistite cronica ipertrofica”, mentre l'esame citologico di brushing delle vie biliari aveva evidenziato “elementi isolati e riuniti in piccoli gruppi con modesta anisonucleosi ed ipercromia nucleare c3”.
Pertanto, il 23.5.2023, veniva eseguita una nuova ERCP, che dava esito di “papilla in D2 con esiti di sfinterotomia e protesi in sede, si rimuove la protesi;
alla contrastografia previa occlusione distale con fogarty si conferma breve stenosi del coledoco medio, 12 mm…”. Tre anni dopo, precisamente l'8.11.2016, il a causa dell'insorgenza di ittero, veniva Per_1 nuovamente ricoverato, questa volta presso la Divisione di Chirurgia dell'Istituto Ortopedico del
Mezzogiorno d'Italia “Franco Scalabrino” di Ganzirri (ME), dove veniva sottoposto ad una serie di accertamenti. Il 24 dicembre veniva dimesso con diagnosi di “pancreatite cronica, ostruzione del dotto biliare, ascesso peritoneale”, per poi ritornarvi il 16 gennaio 2017 a causa di uno stato cirrotico e subitterico.
In data 1° marzo 2017, veniva nuovamente ricoverato presso il nosocomio di Ganzirri con diagnosi in ingresso di ittero ed ascite, dove decedeva il 3.3.2017 per coma epatico, sindrome epatorenale e shock cardiogeno.
Successivamente alla scomparsa del allo stesso veniva riconosciuto, dalla Commissione Per_1 Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile dell'INPS, lo status di “invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)” con decorrenza dal 02 Febbraio 2017, ovvero dall'ultimo mese prima del decesso, nonché lo status di “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi della legge 104 del 1992 c.3 art. 3”.
In punto di diritto, le attrici deducevano che il decesso del era addebitabile ad una condotta Per_1 Cont omissiva dei medici e del personale sanitario del , in quanto non erano stati posti in essere i dovuti approfondimenti diagnostici per individuare le cause della stenosi del coledoco da cui sono successivamente derivati i disturbi che avevano richiesto gli ulteriori ricoveri. Invero, ricorrevano, nel caso clinico, numerose evidenze idonee a segnalare la presenza di una malattia endocrina multipla, ma ciononostante i sanitari del GOM non si erano adeguatamente soffermati a valutarli ed analizzarli. Tale omissione aveva, quindi, impedito un'adeguata cura del paziente, così di fatto compromettendo il suo complessivo stato di salute.
In forza di ciò, agivano iure hereditatis al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal e iure proprio in relazione al danno da perdita del rapporto parentale nonché al Per_1
2 danno patrimoniale derivante dalla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari. Quantificavano i predetti danni in complessivi € 1.469.814,73.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 24.01.2024 si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della CP_7 chiamata diretta spiegata nei propri confronti da parte delle attrici e il conseguente difetto di legittimazione passiva. Deduceva, infatti, che l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa fosse possibile solo a seguito dell'adozione del decreto attuativo previsto dagli artt. 10 e 12 della L. n. 24/2017, c.d. , che, al momento dell'instaurazione del giudizio, non CP_8 era ancora avvenuta, sicché, chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
Eccepiva, nel merito, l'infondatezza delle domande, evidenziando come nessuna responsabilità potesse essere attribuita ai sanitari del avendo gli stessi agito con prudenza e diligenza. Parte_3 In particolare, evidenziava che non vi era prova di una loro presunta condotta colposa, i quali, al contrario, avevano agito nel rispetto dei protocolli sanitari e delle Linee guida nazionali ed internazionali e, più in generale, nel rispetto delle leges artis e degli obblighi di assistenza.
Contestava, inoltre, la richiesta risarcitoria poiché esorbitante e, in ogni caso, non provata. Inoltre, deduceva la non risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico, trattandosi di diritto personalissimo del danneggiato e come tale insuscettibile di trasmissione per via ereditaria.
In via subordinata, chiedeva il contenimento del quantum risarcitorio entro i limiti della franchigia del contratto assicurativo stipulato con l' , pari ad € 100.000,00. Controparte_9 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 02.02.2024, si costituiva in giudizio il G.O.M. di Reggio Calabria, eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio azionato iure proprio dagli attori, in quanto fondato su una responsabilità avente natura extracontrattuale, ai sensi della Legge n. 24/2017.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, rilevando l'assenza di prova in ordine al rapporto di causalità tra il fatto dedotto e l'evento infausto nonché in ordine all'imputabilità di quest'ultimo ad un comportamento colposo della struttura convenuta.
In tema di risarcimento del danno, poi, ne contestava la tipologia e la quantificazione richieste. In particolare, circa il danno da perdita parentale, evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, esso sia di natura extracontrattuale, mentre con riferimento al danno biologico terminale, ne evidenziava l'inammissibilità, essendo l'evento morte cronologicamente di molto successivo alla condotta lesiva. Quanto al danno patrimoniale, ne contestava il quantum richiesto, in quanto eccessivo oltre ad essere sfornito di adeguato supporto probatorio.
Con decreto del 10.02.2024, il Giudice onerava l' a depositare la procura Controparte_10 speciale rilasciata a in quanto procuratore speciale costituito nonché le attrici a Controparte_3 rinnovare le procure alle liti, atteso che quelle versate in atti riguardavano un giudizio da instaurarsi soltanto nei confronti del GOM e non anche della compagnia di assicurazione, salvo che non vi fosse intenzione a rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di quest'ultima.
Con nota autorizzata del 27.02.2024, parte attrice, rilevato che l'azione diretta ex art. 12 legge n. 24/2017 non era ancora esperibile in mancanza dell'adozione del relativo decreto attuativo, dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio nei confronti dell' e conseguentemente non Controparte_10 integrava le procure alle liti, così per come richiesto dal Giudice.
Istruita la causa mediante il deposito delle memorie ex art. 171 ter, c.p.c., le parti insistevano nelle proprie domande. In particolare, prendeva atto della rinuncia all'azione formulata da parte CP_7 attrice nei propri confronti e ne chiedeva la condanna alle spese.
Con atto di costituzione del 14.05.2024, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c., CP_4 chiedendo che venisse accertata e dichiarata la sua completa estraneità ai fatti per cui è causa.
Con ordinanza del 10.10.24 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 14.06.2024, rilevava l'intervenuta rinuncia dell'attrice agli atti del giudizio nei confronti di onerava Controparte_10 quest'ultima al deposito della procura speciale per l'accettazione della rinuncia.
Depositata, il 15.10.2024, la procura richiesta ad la causa veniva differita Controparte_10 all'udienza del 27.11.2024, al fine di consentire alle parti (attrici e di raggiungere un accordo CP_7
3 sulle spese di lite. Alla predetta udienza, stante il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti, il
Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. sulla questione preliminare del difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice.
Successivamente, all'udienza del 20.2.2025, parte attrice rappresentava che una dichiarazione di Pt_2 estromissione si poneva in contrasto con esigenze di economia processuale, essendo nelle more intervenuto il decreto attuativo della legge Gelli-Bianco. In ogni caso, chiedeva una compensazione delle spese. Parte attrice invece, manifestava la volontà di rinunciare all'azione e chiedeva, Per_1 pertanto, un rinvio al fine di formalizzare la rinuncia. Tutte le altre parti, invece, insistevano nella richiesta di estromissione della compagnia assicuratrice. Il Giudice, preso atto di ciò, concedeva un rinvio al fine di consentire la formalizzazione della rinuncia e per decidere in ordine all'estromissione.
All'udienza dell'8.5.2025, l'attrice rappresentava di aver depositato la rinuncia all'azione e Per_1 agli atti, subordinandola alla compensazione delle spese. L'avv. Quero, per il terzo intervenuto, Cont accettava;
il e on accettavano la rinuncia condizionata e manifestavano la disponibilità CP_7 ad accettarla solo ove importasse la rinuncia all'azione da parte di entrambe le attrici. La difesa di
[...] riferiva di non intendere rinunciare all'azione; insisteva quindi nella propria Pt_2 CP_7 richiesta di declaratoria del difetto di legittimazione passiva;
il Giudice riservava la propria decisione.
Tanto posto, premesso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'impresa di assicurazione deve essere correttamente qualificata quale eccezione difetto di legittimazione attiva, in quanto la compagnia di assicurazione lamenta l'impossibilità dell'azione diretta del danneggiato da responsabilità sanitaria “considerato che allo stato il ministero non ha ancora provveduto all'emanazione dei decreti attuativi la chiamata diretta delle assicurazioni in giudizio (…) decreti attuativi che definiscono i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 12 co. 6 L. 24/2017)”
(cfr. comparsa di costituzione di . Ebbene, la stessa è fondata. Controparte_2 Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato più volte che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto
l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5259 del 25.02.2021, conf. Cass. civ. n. 9516/2007).
Ora, nella fattispecie, non si è in presenza di uno dei casi eccezionalmente previsti dalla legge, in quanto sebbene l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24 del 2017) preveda al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”, il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”. Il decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 citato, Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (“Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, requisiti minimi di garanzia
e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio
e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”), è stato pubblicato
4 nella Gazzetta Ufficiale n. 51 dell'1 marzo 2024, ed è entrato in vigore il 16 marzo 2024. Ne consegue che solo a partire dal 16 marzo 2024 è possibile applicare l'art. 12 citato e ammettere l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, al fine di ottenere la condanna diretta per responsabilità sanitaria risarcitoria in forza della normativa speciale. Né a una diversa soluzione può giungersi operando un'irretroattiva applicazione del citato articolo 12, atteso che la natura processuale della norma implica, in virtù del principio tempus regit actum, la possibilità di applicare il disposto in esame ai fatti lesivi già realizzatesi al 16 marzo 2024, ma, comunque, a condizione che l'azione sia proposta successivamente a tale data (così Tribunale di Locri, sentenza del 18 aprile 2024).
Deve quindi concludersi che la domanda nei confronti dell'assicurazione è inammissibile per carenza di legittimazione attiva, con conseguente dichiarazione di estromissione dal giudizio della convenuta
[...]
. Controparte_10 Quanto, invece, rinuncia alla prosecuzione del giudizio proposta dall'attrice , occorre Parte_1 precisare quanto segue. Dalla disamina della stessa, emerge che ha inteso rinunciare tanto Per_1 all'azione quanto agli atti del giudizio nei confronti di tutte le parti convenute subordinando tale rinuncia alla compensazione delle spese (cfr. documenti depositati il 7.5.2025).
Va rammentato che la rinuncia all'azione e la rinuncia agli atti del giudizio sono istituti giuridici diversi che producono effetti diversi. In particolare, la rinuncia agli atti, di cui all'art. 306 c.p.c., per essere efficace deve essere accettata dalla controparte nei modi stabiliti dalla legge e conduce alla declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto lascia intatto il diritto fatto valere, che quindi potrà essere nuovamente esercitato. Diversamente, invece, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale, in quanto si traduce in una vera e propria rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dall'accettazione della controparte. Pertanto, essa, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa venir meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. civ., n. 26372/2024: “costituisce costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt.
359 e 306 cod. proc. civ. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. e plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99); cfr. anche
Cons. di Stato, n. sez. III, n. 3058/2017)”.
In tal caso, il processo deve concludersi non con una vera e propria sentenza di rigetto, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo questa la sola a generare, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata, un'exceptio rei iudicatae (cfr. Corte di Cassazione Sez. II, ord.
n. 25491 del 2021, in senso conf., ex multis, Cass. nn. 64/2001, 147/2001, 9332/2001, 1002/2001,
13401/2001, 15361/2001, 10997/2002, 11429/2002, 12090/2002, 3122/2003, 10042/2003, 4714/2006,
12887/2009, 7185/2010).
Tanto premesso, è appena il caso di rilevare che sia la rinuncia agli atti sia la rinuncia all'azione non tollerano riserve o condizioni (Cass. 9636/98).
Nel caso di specie, quanto alla rinuncia all'azione, essendo stata la stessa condizionata, non può ritenersi che vi sia stata una valida manifestazione di volontà da parte della rinunciante e dunque è “tamquam non esset”.
Quanto alla rinuncia agli atti nei confronti delle parti diverse da , non essendo stato raggiunto CP_4 alcun accordo in ordine alla ripartizione delle spese ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la stessa non è stata accettata e pertanto il processo proseguirà tra le parti.
Quanto alla rinuncia agli atti nei confronti di essa è stata accettata e pertanto il giudizio deve CP_4 dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti con compensazione delle spese.
Quanto alle spese nei confronti dell'assicurazione, entrambe le attrici devono essere condannate solidalmente alla rifusione delle spese legali sostenute da da liquidarsi Controparte_10 (tenuto conto del valore della controversia, applicati i minimi tabellari e operata la riduzione di cui all'art. 4 co. 9 DM 55/12) limitatamente alla fase di studio e introduttiva, in complessivi € 2.485,50 oltre IVA, cpa e spese come per legge.
5 La causa viene rimessa sul ruolo, giusta ordinanza di pari data, per la prosecuzione del processo tra parte attrice e la convenuta azienda ospedaliera e . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Francesco Campagna, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3204/2023 R.G.A.C. proposta da e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitore del minore , nei confronti dell' Persona_2 Controparte_11
e dell'impresa disattesa ogni contraria domanda,
[...] Controparte_2 eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'eccezione di , come qualificata in parte motiva, Controparte_12 dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda proposta dagli attori nei confronti di e, per l'effetto, dichiara l'estromissione dal giudizio della stessa.; Controparte_2
- dichiarata cessata la materia del contendere tra e il e Parte_1 Parte_3 CP_4
[...]
- condanna e solidalmente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 di da liquidarsi in complessivi € 2.485,50, per onorari, oltre spese generali, Controparte_10 IVA e cpa come per legge;
- compensa le spese tra e;
Parte_1 CP_4
- dispone che il giudizio prosegua nei confronti dell'azienda sanitaria come da separata ordinanza di pari data.
Reggio Calabria, 22.5.2025
Il Giudice
Francesco Campagna
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