Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Antonietta Savino Presidente rel.
dott. Stefania Basso Consigliere
dott. Daniele Colucci Consigliere
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 25/3/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 375/21 del Ruolo Generale del lavoro
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall' Avv.to Luigi Giuliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, via Colonnette
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Mariateresa Luongo dell'Avvocatura Regionale (in sostituzione del precedente difensore Avv. Graziella Mandato), con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n.81
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 25.01.2021, il in persona del Sindaco, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n.990/20, pubblicata in data 26.6.2020, con cui era stata rigettata l'opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dalla CP_1
con decreto dirigenziale n.171 del 17.07.2019.
[...]
2. Violazione degli artt. 2 e 3 L. 689/81 – erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico dell'illecito in capo all'ente-”; 3)-
“violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3 della legge 689/81 in riferimento all'art. 107 D.LGS. 267/2000/T. (ha CP_2 evidenziato che “secondo la chiara formulazione dell'art. 107 TUEL i dirigenti pubblici assumono una posizione di autonomia rispetto agli organi di governo, cui compete la sola verifica dei risultati della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione in relazione agli indirizzi impartiti. Anche nei Comuni privi di Dirigenti, e con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, le funzioni di cui all'art. 107 non possono ritenersi poste in capo al Sindaco, dovendosi sempre rispettare il principio di separa-zione tra gli organi di governo e gli organi di gestione” e che “Né… il T.U. 152/06 conferisce al Sindaco un obbligo di vigilanza, e dunque, contiene una previsione di responsabilità da condotta omissiva”); 4) Violazione degli art. 3 e 124 D.LGS. 152/06 – erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, avendo il comune dedotto l'illegittimità dell'Ordinanza-
Ingiunzione come emessa nei suoi confronti, in virtù dell'affidamento del servizio idrico integrato al
[...]
( e successivamente alla Controparte_3 CP_4 subentrata , ( ; 5) CP_5 Controparte_6 violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 3 e 18, comma 2, l. 689/81 - omessa pronuncia circa la causa di esclusione della responsabilità e omessa motivazione del provvedimento impugnato;
n.6) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 L. n. 689/81 – erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto non sussistente l'esimente dello stato di necessità - omessa motivazione;
7) Violazione degli art. 133, comma 1, D.LGS.
152/2006 e art. 8, comma 2, legge 689/81 – erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto adeguata la sanzione dell'importo di euro 20,000,00, omettendo ogni motivazione.
L'impugnante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite.
Si è ritualmente costituita la che – rimarcata Controparte_1
l'infondatezza dell'appello – ne ha chiesto il rigetto. La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo alcuni rinvii, alla successiva udienza veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024.
La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione, ed alla udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In punto di fatto, occorre premettere che l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione opposta è avvenuta all'esito dell'archiviazione del Procedimento Penale n.5548/2016, incardinato presso la Procura della Repubblica di Benevento a carico di vari Sindaci della per i reati di Parte_2 cui agli artt. 133 e 452 quinquies, comma 1, in relazione all'art. 452 bis c.p.
La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera- Nucleo Operativo Difesa Mare di Torre del Greco congiuntamente al
[...]
Controparte_7 di Benevento – all'esito dei rilievi,
[...] compiuti in uno all'ARPAC - accertava che gli esaminati reflui urbani non contribuivano in modo significativo al deterioramento del bacino idrografico, per cui la Procura della Repubblica richiedeva l'Archiviazione del procedimento non configurandosi l'ipotesi di reato di inquinamento ambientale di cui ai prefati artt. 452 bis e/o quinquies c.p.
Intervenuta l'archiviazione da parte del Gip presso il Tribunale di Benevento “nei limiti di cui alla richiesta avanzata”, la Procura della Repubblica (con provvedimento del 19/9/19) disponeva che la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera - Nucleo Operativo
Difesa Mare di Torre del Greco ed il Controparte_8
di Benevento procedessero agli ulteriori adempimenti
[...] di competenza in ordine alle violazioni di natura amministrativa previste dagli artt. 133, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n.
152/2006.
La citata Polizia Giudiziaria – Carabinieri Forestale CP_1
Gruppo CC F. di Benevento, pertanto, in data 27.02 2019, CP_1 redigeva verbale n. 27 nel quale esponeva che in data 27.02.2017, in esecuzione degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti i sensi dell'art. 360 c.p.p., nell'ambito delle attività di indagine di cui al P.P. n. 5548/2016/21, personale dell'ARPAC in uno a militari del CFS- Nucleo Investigativo Polizia Ambientale e Forestale, si era recato in località “Collepiano” del Comune di
Torrecuso (BN) presso uno scarico non autorizzato, di proprietà del detto , ove aveva accertato, alla presenza di delegato Pt_1 dal Sindaco p.t. del , l'apertura e l'effettuazione di Pt_1 scarico di acque reflue urbane, in assenza di autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs 3 aprile 2006, n°152, non servite da impianto di depurazione, con immissione nel corpo idrico superficiale: Fiume Calore, bene paesisticamente tutelato ex art. 142 comma 1 lett. c d.lgs 42/2004, la cui titolarità, come dalle risultanze degli atti di indagine, è posta in capo al Sindaco p.t. del Comune di ”. Parte_1
Tanto premesso, le censure formulate da parte appellante appaiono destituite di fondamento.
Le prime tre possono essere analizzate congiuntamente vertendo, in sostanza, tutte sulla responsabilità del Sindaco.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto destituito di fondamento il primo motivo di opposizione, osservando che l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa è stata emessa nei confronti del Sindaco pro tempore, non quale persona fisica ma quale rappresentante legale del comune, effettivo destinatario del provvedimento applicativo della sanzione amministrativa.
Non essendo stata emessa l'ordinanza nei confronti della persona fisica che ha commesso il fatto (il c.d. autore materiale o trasgressore), ma solo nei confronti dell'Ente, quale solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate, nessuna rilevanza hanno, pertanto, i richiamati principi sulla natura personale della responsabilità per l'illecito amministrativo.
Al riguardo, la Corte ritiene di condividere le motivazioni addotte dal giudice di primo grado che si è rigorosamente attenuto ai principi dettati in materia dalla Suprema Corte (v. in particolare Cass. S.U. n. 22082/2017 secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale”). Del resto, questa stessa Corte (in una analoga controversia) ha richiamato i suddetti principi rilevando anche che diretta conseguenza è “che l'obbligazione del corresponsabile solidale non viene meno nell'ipotesi in cui si estingua quella dell'autore della violazione (cfr. Cass.
6.5.2019 n. 11774) e, soprattutto, per quel che qui rileva, che la stessa identificazione ed indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale (proprio perché la
“ratio” della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981) (così, ex multis, Cass. 13.5.2010 n.11643)”. Ma soprattutto è stato sottolineato che appare “superfluo, sotto tutti i profili, indugiare sulla questione dell'individuazione del soggetto concretamente responsabile in virtù delle deleghe di funzioni
(ossia stabilire se la responsabilità vada ascritta all'organo politico di vertice o agli assessori del nell'ambito del Pt_1 settore di attività di loro competenza, ovvero al dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa, ove nel , ancorché di Pt_1 modeste dimensioni, sussistesse una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima), sia perché l'ingiunzione non risulta emessa nei confronti della persona fisica che ha commesso il fatto, sia perché, per quanto sopra già detto, l'individuazione di tale soggetto non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del responsabile solidale” (v. sent. n. 416/2021). E questo collegio condivide appieno tale motivazione.
Il Tribunale, poi, ha correttamente ritenuto che “ugualmente non merita di essere accolto il motivo di opposizione fondato sulla assenza di responsabilità dell'organo politico mancando la prova che il servizio idrico integrato fosse concretamente assegnato ad altri uffici di competenza tecnica e risultando detta questione, comunque, assorbita dalla circostanza che il provvedimento impugnato è stato emesso nei confronti dell'ente, in virtù della responsabilità solidale che lo lega all'autore materiale dell'illecito”.
Ugualmente infondata è l'ulteriore censura relativa alla carenza di legittimazione passiva per essere stato affidato il servizio idrico integrato del (tramite la convenzione Parte_1 in atti) al e poi alla cui è affidata la Controparte_9 CP_5 gestione della intera rete idrica e fognaria comunale, e come tale sottoposto al suo controllo ed al suo onere manutentivo”.
Al riguardo, va evidenziato che, come già osservato dal Tribunale, anche se il Servizio di depurazione è stato delegato alla CP_4
( a mezzo di Controparte_3 apposita convenzione e successivamente alla ( CP_5 [...]
, tanto non esclude la responsabilità Controparte_6 dell' in quanto dalla lettura della convenzione CP_10 intercorsa tra il e emerge che questo ha completa ed Pt_1 CP_4 esclusiva competenza riguardo la gestione integrata delle acque (viene precisato che essa si sostanzia nella gestione degli impianti esistenti, anche se di proprietà comunale, e nella distribuzione di acqua potabile ai singoli utenti finali;
nella gestione della rete fognaria, nella gestione della depurazione a mezzo appositi impianti laddove esistenti).
Nella specie, tuttavia, come è pacifico in causa, è stata accertata la presenza di uno scarico diretto non autorizzato e non depurato ed in quanto tale esulante dagli obblighi di controllo e gestione delegati alla , cui competeva la manutenzione CP_5 ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione al fine di garantire la funzionalità ed efficienza degli stessi.
L'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione comporta che si è in presenza di vizi strutturali dell'impianto che possono essere eliminati con il ricorso ad interventi innovativi, i quali possono competere al solo proprietario che conserva, comunque, poteri di vigilanza e controllo in ordine agli impianti. Solo il proprietario, infatti, può accertare l'esistenza di scarichi non autorizzati e non depurati presenti sul territorio comunale e attivarsi per risolvere le problematiche riscontrate.
Peraltro l'art. 8 della convenzione intercorsa tra il comune di ed il prevede espressamente a Parte_1 CP_3 CP_4 carico di quest'ultimo l'onere della sola manutenzione ordinaria dell'impianto relativo alla rete fognaria e che ogni intervento che assuma carattere eccezionale, anche in ragione della vetustà e inadeguatezza dell'impianto, sia concertato con il comune. (cfr in tal senso Cass. 14441/2006 e Cass. n.11397/2011).
Questo collegio condivide appieno la motivazione del primo giudice che risulta, peraltro, del tutto conforme ad altro precedente di questa stessa Corte che, nel rigettare analoga censura, ha affermato che “nel caso la sanzione è stata irrogata non a seguito dell'accertamento di anomalie che hanno impedito il normale funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e, quindi, il rispetto dei valori-limite di emissione, bensì a seguito dell'accertamento di smaltimento di acque niente affatto depurate, non essendo il tronco della rete fognaria comunale proprio servito da impianto di depurazione. Pertanto, ferme restando le eventuali concorrenti responsabilità dei gestori, ai sensi dell'art. 124 cit. (la cui violazione è contestata nell'ordinanza-ingiunzione), certamente il Pt_1 quale titolare del diritto di scarico nel corpo idrico ricettore delle acque provenienti dal pubblico impianto, è responsabile per la mancata richiesta dell'autorizzazione e, quindi, per avere consentito che, da un ramo della fognatura, senza alcun sistema di depurazione, come accertato in sede di sopralluogo dell'ARPAC e della polizia forestale, i reflui urbani venissero sversati direttamente in un corpo idrico superficiale. A fronte di tali risultanze, il mero affidamento in concessione dell'impianto fognario non elide la responsabilità del titolare dello scarico finale, in linea proprio con la giurisprudenza citata dall'appellante, secondo cui, se è vero che la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, tuttavia resta fermo che persiste la responsabilità dell'ente preponente «per “culpa in vigilando”, “in eligendo” o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi» (Cass. 22.6.2006 n.
14441; 2.11.2010 n. 22295; etc.)” (sent. n. 416/2021 cit.).
Siffatti principi sono stati, inoltre, confermati dalla Suprema
Corte che ha affermato: “Innanzitutto, deve affermarsi il principio per il quale, in tema di sanzioni amministrative, ove il abbia affidato la gestione del servizio idrico ad un Pt_1 soggetto terzo, l'ente locale risponde, comunque, dello scarico non autorizzato delle acque poiché ad essere stata trasferita è la detta gestione, mentre la responsabilità dell'ente citato, titolare della rete, non viene meno, essendo esso soggetto agli obblighi di legge.
Tale principio va applicato pure all'ipotesi dello scarico non autorizzato di acque reflue urbane che avvenga all'interno di un ambito territoriale ottimale ove il servizio idrico integrato, ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, di cui alla L. n. 36 del 1994, art. 4, comma
1, lett. f), e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 141, comma 2, sia stato assegnato ai soggetti gestori individuati ai sensi della normativa vigente (omissis).
Nel caso de quo, inoltre, ad essere vietato era direttamente il citato scarico di acque in assenza di permesso ed è incontestato che la sua effettuazione avvenisse ad opera del (omissis) Pt_1 con la conseguenza che, pertanto, non può essere esclusa la responsabilità di parte ricorrente” (cfr Cass. civ. sez. II, n.7608/2022).
Non è, dunque, revocabile in dubbio che l'Ente avesse l'obbligo di evitare l'uso di quello scarico anomalo (e che i reflui non depurati confluissero nel corso d'acqua).
In relazione a tale situazione, come già ritenuto dal primo giudice, non è inoltre invocabile, quale esimente, l'allegato stato di necessità.
Tale stato, invero, può invocarsi in caso di anomalie temporanee e transitorie, non laddove si contesti la mancata risoluzione di un annoso problema quale quello delle disfunzioni del sistema fognario e di depurazione, per la cui risoluzione l'appellante ha allegato che era stato approvato un progetto e chiesto, Pt_1 senza riscontro, un finanziamento alla Controparte_1
Inoltre, anche a volere ammettere che la sospensione dello scarico potesse comportare un pericolo “imminente” di danno grave, certamente questo non è ipotizzabile nella fattispecie concreta, non essendovi alcun elemento che deponga in tal senso (lo stato di necessità, come ogni esimente, deve essere provato da chi lo invoca), ed essendo evidente che tale situazione non poteva consentire sine die lo scarico di acque reflue non depurate in un fiume.
Deve, quindi, confermarsi, in questa sede del gravame, il principio di diritto secondo cui, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte del contravventore dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave per un soggetto non altrimenti ovviabile, e, quindi, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato (cfr Cass. n. 16155 del 2019). Anche l'ultima censura – relativa alla sproporzione tra la sanzione irrogata e l'infrazione contestata – appare destituita di fondamento.
Invero, l'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 6.000,00 ad €
60.000,00; - l'art. 11 della legge 689/81 prevede i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, quali la gravità dell'infrazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
Nel caso di specie, l'infrazione accertata (l'apertura e l'effettuazione di scarico di acque reflue urbane, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, non servite da impianto di depurazione, con immissione nel corpo idrico superficiale, fiume Calore, bene paesisticamente tutelato ex art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004) è certamente tale da indurre a giudicare la violazione non lieve.
D'altro canto, evidentemente proprio in considerazione delle obiettive difficoltà di risoluzione della problematica, risulta irrogata una sanzione assai prossima al limite inferiore della forbice sopra indicata, ragion per cui risulta congrua ed adeguata.
Inoltre, come già osservato dal primo giudice, l'importo è conforme ai parametri indicati nel decreto dirigenziale n.242/11, approvato dalla che, appunto, prevede per tale Controparte_1 ipotesi e per la prima infrazione, una sanzione di euro 20.000,00.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, il gravame deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Infine occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1.984,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 25/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Antonietta Savino