Sentenza 8 luglio 2014
Massime • 1
In materia di demansionamento (o dequalificazione), il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia ed ha, quindi, l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale, e non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle pretese azionate, mentre il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, del legittimo esercizio del potere direttivo, fermo restando che spetta al giudice valutare se le mansioni assegnate siano dequalificanti, potendo egli presumere, nell'esercizio dei poteri, anche officiosi, a lui attribuiti, la fondatezza del diritto fatto valere anche da fatti non specificamente contestati dall'interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazione, sentenza 25 settembre 2015 n. 19044Archivio · https://www.wikilabour.it/ · 25 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2014, n. 15527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15527 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8837-2012 proposto da:
SE TE c.f. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DÈ CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato SANDULLI PIERO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA C.F. 00196900674, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCARPANTONI CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 653/2011 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/10/2011 r.g.n. 1203/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l'Avvocato SANDULLI PIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello di SE SA avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 17 marzo 2010, di rigetto della domanda del SE volta alla reintegrazione nelle funzioni contrattuali di Vice Segretario comunale e di responsabile apicale dei Servizi di Area amministrativa del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata con la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive e del risarcimento dei danni.
La Corte d'appello dell'Aquila, per quel che qui interessa, precisa che:
a) benché il SE abbia proposto numerosi profili di censura avverso la sentenza di primo grado, egli non è riuscito, neppure in appello, a contrastare l'unico motivo per il quale il Tribunale ha disatteso la domanda azionata con il ricorso introduttivo, rappresentato dal non aver messo in grado il giudicante di procedere alla verifica dell'eventuale demansionamento;
b) infatti, il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa le mansioni effettivamente svolte (che, nel corso del tempo, hanno subito delle modifiche) ne' le ha poste in riferimento alle declaratorie delle qualifiche, via via, assegnategli onde consentire di accertare se egli -specialmente con riferimento al periodo nel quale il suo rapporto è stato a tempo parziale, con sicura riduzione delle mansioni - abbia, o meno, svolto compiti propri della 6^ qualifica posseduta come Istruttore direttivo ovvero compiti propri di una qualifica inferiore;
c) in tema di demansionamento è il lavoratore che ha l'onere di allegare elementi di fatto significativi dell'illegittimità dell'esercizio del potere direttivo datoriale e solo quando tale allegazione sia stata adeguata, il datore di lavoro deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda;
d) nella specie mancando qualsiasi, anche minima, indicazione concreta relativa alle mansioni corrispondenti ai nuovi incarichi conferiti al SE dal 2001 in poi, asseritamente pregiudizievoli, non è neppure possibile censurare in astratto l'eventuale mancato completo esame dell'equivalenza delle mansioni sul piano oggettivo e soggettivo;
e) il carattere assorbente da attribuire alla rilevata carenza di allegazione e prova dei fatti sintomatici del denunciato demansionamento esime dal prendere in esame i singoli motivi di censura.
2.- Il ricorso di SE SA, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi;
resiste, con controricorso, il Comune Sant'Egidio alla Vibrata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Sintesi dei motivi di ricorso.
1.- Il ricorso è articolato in due motivi.
1.1.- Con il primo motivo si denunciano;
a) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, erroneità e illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 437 cod. proc. civ. b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, carenza e illogicità della motivazione circa l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Si sottolinea che la Corte d'appello ha fondato il proprio convincimento sulla ritenuta carenza di allegazione documentale del ricorrente, il quale fin dal primo grado del giudizio non avrebbe adempiuto all'onere della prova che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito un demansionamento.
Si rileva che il ricorrente ha depositato, insieme con il ricorso introduttivo del giudizio, n. 63 documenti ordinatamente elencati, chiedendo, altresì, interrogatorio formale del Sindaco del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e prova testimoniale, con specifica indicazione delle persone da interrogare e formulazione dei capitoli, inserendo tra gli atti depositati anche il CCNL 31 marzo 1999 del settore.
Ne consegue che se la Corte aquilana avesse preso in considerazione la documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta ed avesse accolto la domanda del ricorrente di ammissione delle istanze istruttorie articolate nel ricorso introduttivo disattese in primo grado, non avrebbe certamente potuto ritenere che vi sia stata una totale carenza di allegazione probatoria.
Peraltro, dal ricorso di primo grado (v. p. 14) risultava con chiarezza che il SE (inquadrato nella categoria D1) - dopo aver subito con provvedimento del 12 aprile 2001 la revoca illegittima del precedente incarico di Responsabile apicale dell'Area amministrativa (sia per insoddisfacente raggiungimento degli obiettivi sia per applicazione del criterio di rotazione degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19) - ha ricevuto soltanto l'incarico di Responsabile dei procedimenti dei Servizi Personale e Commercio, comportante mansioni impiegatizie pari a quelle del personale della categoria C, come tali inferiori sia a quelle previste nel contratto sia a quelle che aveva svolto in precedenza come Responsabile di Area, sia a quelle della categoria D di appartenenza.
Questa situazione rende evidente che la Corte aquilana si è sottratta al potere-dovere di esaminare i documenti prodotti ritualmente dal ricorrente, senza neppure considerare che, nel rito del lavoro - caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - se i fatti costitutivi dei diritti in contestazione siano stati ritualmente allegati nell'atto introduttivo, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite ma le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, deve esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 cod. proc. civ., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio, idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo dell'attività istruttoria svolta d'ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (si cita: Cass. 10 gennaio 2005, n. 278). 1.2- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per omissione di pronuncia.
Si sottolinea come la Corte territoriale - senza prendere in considerazione i motivi di appello del ricorrente e la documentazione depositata a sostegno delle proprie allegazioni difensive, senza elaborare una propria autonoma motivazione ma limitandosi a trascrivere intere parti della sentenza di primo grado in assenza dell'esplicitazione del criterio logico-giuridico posto alla base del proprio convincimento - ha ritenuto assorbente, rispetto all'esame delle censure, la rilevata carenza di allegazione e prova sul denunciato demansionamento e così ha omesso di pronunciarsi sulla censure stesse in modo del tutto apodittico.
3 - Esame delle censure.
2. - I motivi del ricorso - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - sono fondati, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
2.1.- La Corte aquilana è pervenuta al rigetto della domanda del SE sull'assunto - di carattere assorbente e, come tale, impeditivo dell'esame dei singoli motivi di censura - della carenza di allegazione e prova dei fatti sintomatici del denunciato demansionamento.
In particolare, la Corte territoriale ha fatto derivare tale carenza dalla rilevata mancanza di qualsiasi, anche minima, indicazione concreta relativa alle mansioni corrispondenti ai nuovi incarichi conferiti al SE dal 2001 in poi - asseritamente pregiudizievoli - che ha configurato come mancata allegazione dell'inesatto adempimento datoriale, determinante in via pregiudiziale, l'impossibilità di censurare, neanche in. astratto, l'eventuale mancato completo esame dell'equivalenza delle mansioni sul piano oggettivo e soggettivo.
2.2.- Al fine di una corretta disamina di tale statuizione - che ha carattere centrale nella presente controversia - va, anzitutto, ricordato che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile - sia che sia disciplinato dal rito ordinario sia che sia disciplinato dal rito del lavoro - è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., che, nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai "fatti non contestati", peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile da questa Corte, a partire da Cass. SU 23 gennaio 2002, n. 761. Dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con quella degli artt. 163 e 167 cod. proc. civ. (per il rito ordinario) e degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. (per il rito del lavoro) si desume agevolmente che l'onere di allegazione - che è quello che, specificamente, rileva nel presente giudizio - comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova). Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sè, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio ed. "di acquisizione probatoria" - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.
L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., comma 1, di cui si è detto. 2.3. - Detto regime di allegazione è inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Nel rito del lavoro, data la natura degli interessi in gioco, la suddetta rigidità è particolarmente sensibile e si traduce, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del 1977, nell'onere delle parti di esternare sin dall'inizio del processo tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze (vedi, per tutte: Cass. SU 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22305), essendo in tale rito il principio dispositivo contemperato con le esigenze della ricerca della verità materiale - al fine di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura - al giudice sono riconosciuti dei poteri officiosi ex art. 421 e 437 cod. proc. civ., da intendere alla luce dei principi del giusto processo (di cui all'art. 111 Cost.) e dell'art. 6 della CEDU (vedi, per tutte: Cass. 1 agosto 2013, n. 18410). Ne consegue che, in tale rito, il giudice - pur non essendo obbligato ad esercitare i suindicati poteri d'iniziativa d'ufficio - non può ascrivere alla parte una asserita carenza di allegazione e/o prova superabile con l'esercizio dei poteri stessi facendo meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 cod. proc. civ. ed al disposto di cui all'art. 111 Cost., comma 1, sul "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di non far ricorso all'uso dei poteri istruttori nonostante, la specifica richiesta di una delle parti (vedi, per tutte: Cass. SU 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 10 dicembre 2008, n. 29006). In questo quadro, il rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, letti in coerenza con l'art. 6 della CEDU - secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (vedi, per tutte: Corte cost. sent. n. 281 del 2010) - porta ad intendere la tutela del diritto di difesa (di cui all'art. 24 Cost.) in correlazione con la maggiore rilevanza da attribuire allo scopo stesso del processo, rappresentato dalla tendenziale finalizzazione ad una decisione di merito (Cass. SU 11 luglio-2011, n. 17144; Cass. 17 maggio 2012, n. 7755). Ciò si traduce nel duplice obbligo per il giudice non solo di evitare interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte nel senso suddetto o che comunque risultino ispirate ad un eccessivo formalismo - tali da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo (Cass. 11 febbraio 2009, n. 3362; Cass. 9 aprile 2004, n. 10963) - ma anche di considerare del tutto residuale l'ipotesi di "assoluta mancanza di prove", specialmente nel rito del lavoro (vedi, tra le altre: Cass. 26 aprile 2010, n. 9917; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4652; Cass. 1 agosto 2013, n. 18410 cit.). Tanto più dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo che ha suggellato l'introduzione nel nostro sistema processual-civilistico del principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio (Cass. SU 23 dicembre 2005, n. 28498). Del resto, anche in precedenza, la giurisprudenza di questa Corte aveva affermato che "il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte, vigendo nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello c.d. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte" (vedi per tutte: Cass. 16 giugno 1998, n. 5980 e, in senso conforme, Cass. 24 gennaio 2003, n. 1112; Cass. 17 novembre 2003, n. 17336).
2.4.- Dalla applicazione dei suddetti principi all'onere di allegazione e prova nelle controversie instaurate dal lavoratore per reagire al potere direttivo del datore di lavoro, sull'assunto del suo illegittimo esercizio - perché le mansioni così come conformate non sono corrispondenti alla qualifica oppure perché in tal modo si determina una discriminazione o perché c'è un motivo illecito quale quello di indiretto contrasto dell'attività sindacale del dipendente - si desume che il lavoratore deve prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia e, quindi, ha l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio, però il datore di lavoro, convenuto in giudizio, è, a sua volta, tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, per converso, del legittimo esercizio del potere direttivo (vedi, per tutte: Cass. SU 6 marzo 2009, n. 5454; Cass. 10 settembre 2013, n. 20716). Va, peraltro, tenuto presente che con l'assegnazione delle mansioni - che è una manifestazione del potere direttivo datoriale - viene determinato il contenuto dell'obbligazione di svolgere la prestazione lavorativa sicché con un atto unilaterale si producono effetti giuridici nella sfera del lavoratore il quale, pertanto, versa in una situazione di soggezione, che viene bilanciata dal legislatore con la previsione di limitazioni e prescrizioni relative all'esercizio del suddetto potere, poste a garanzia del lavoratore.
Sicché, quando il lavoratore denuncia, in particolare, l'illegittimità dell'esercizio del potere suddetto a causa dell'assegnazione di mansioni non corrispondenti alla qualifica (c.d. demansionamento o dequalificazione), ha l'onere di allegare gli elementi di fatto significativi circa l'inesatto adempimento dell'obbligo datoriale di adibizione del dipendente a mansioni corrispondenti alla categoria o a mansioni equivalenti - sul piano oggettivo e soggettivo - alle ultime effettivamente svolte (art. 2103 cod. civ.) ma, al contempo, il datore di lavoro è tenuto a contestare, in maniera precisa e non solo generica, i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri idonei a dimostrare che, per converso, l'esercizio del potere direttivo è stato legittimo.
Ciascuno di tali oneri è disciplinato dai principi generali sul regime probatorio - ivi compresi quelli dianzi riportati - secondo cui, in caso di inadempimento o di inesatto adempimento, è vero che grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, ma è pur vero che sul creditore incombe comunque l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (Cass. 24 ottobre 2005, n. 20523; Cass. 18 agosto 1997 n. 7641). 2.5.- Nella specie, la Corte d'appello, con motivazione erronea, non si è attenuta ai suindicati principi, pervenendo ad una soluzione derivante da una scorretta applicazione delle norme in materia di contenuto e distribuzione fra le parti dell'onere di allegazione e prova in una controversia - quale è la presente - in cui si denuncia l'illegittimità dell'esercizio del potere direttivo datoriale, derivante dall'assegnazione di mansioni non corrispondenti alla qualifica (vedi: Cass. 26 aprile 2010, n. 9917; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4652). Infatti, come si desume dal ricorso introduttivo - esaminabile, nella specie, in considerazione del tipo di censure prospettate (vedi, per tutte: Cass. SU 22 maggio 2012, n. 8077) ed espressamente richiamato nel presente ricorso - il SE, già in tale atto, aveva provveduto a descrivere, specificamente, le diverse funzioni svolte e le corrispondenti qualifiche possedute nel corso del tempo, quindi anche dal 2001 in poi, facendo riferimento pure alle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile (regolarmente prodotta), allegando copiosa documentazione al riguardo e formulando specifiche istanze istruttorie. Nel ricorso in appello il ricorrente ha rinnovato le suddette istanze e richiamato le allegazioni, come si desume implicitamente anche dalla sentenza impugnata. In questa situazione, risulta erronea la statuizione della Corte d'appello secondo cui, confermando la valutazione del tribunale, è stata ritenuta la "carenza di ogni allegazione e prova quanto alla natura demansionante dei compiti lavorativi assegnati dal 2001 in poi".
Infatti - a parte il carattere del tutto residuale dell'ipotesi di "assoluta mancanza di prove", specialmente nel rito del lavoro, la cui configurazione richiede una specifica e analitica giustificazione, nella specie assente - nel presente giudizio, per quel che si è detto - proprio in base alla stessa giurisprudenza di questa Corte citata dalla Corte territoriale, ma equivocata - il lavoratore ha correttamente assolto l'onere di allegazione e prova a suo carico, avente ad oggetto gli elementi di fatto significativi del prospettato illegittimo esercizio del potere datoriale di assegnazione delle mansioni, non gli elementi di fatto idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle pretese azionate e quindi "la natura demansionante" dei compiti lavorativi in oggetto.
Infatti, la giuridica qualificabilità, o meno, delle individuate e descritte mansioni come dequalificanti è compito del giudice, che, nell'esercizio del suo potere di valutazione, può desumere il fondamento del diritto vantato non solo dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, ma anche dai fatti non specificamente contestati dall'interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo, pure attraverso l'esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi riconosciutigli in materia dall'ordinamento processuale, specialmente nel rito del lavoro (vedi, per tutte: Cass. 17 novembre 2003, n. 17336 e Cass. SU 23 gennaio 2002, n. 76 cit.). Nè va omesso di rilevare che la Corte d'appello, sul punto, ha anche impropriamente sovrapposto l'onere di allegazione (che, come si è detto, riguarda i fatti e i documenti posi a fondamento delle pretese) con quello di argomentazione (che, invece, si riferisce alle censure proposte) laddove, nella parte iniziale della sentenza, ha rilevato che il SE, pur avendo proposto numerosi profili di censura avverso la sentenza di primo grado, "non è riuscito, neppure in questo grado a superare l'unico motivo in forza del quale la sentenza impugnata è pervenuta a disattendere la domanda azionata dal SE con il ricorso introduttivo e cioè quello di non aver messo in grado il giudicante di verificare l'eventuale demansionamento, per l'assoluta carenza di indicazione circa le mansioni effettivamente svolte".
Ebbene, è del tutto evidente l'erroneità anche di questo passaggio motivazionale, dal quale sembra desumersi che, nell'atto di appello, il SE avrebbe dovuto contestare la ritenuta carenza assoluta di prova affermata dal giudice di primo grado con efficaci "argomentazioni", il che non solo è di per sè logicamente sbagliato, ma indirettamente conferma che la Corte aquilana ha inteso configurare l'onere di allegazione e prova come comprendente tutti gli elementi di fatto idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle pretese azionate e quindi, nella specie, "la natura demansionante" dei compiti lavorativi svolti.
Deve essere, infine, rilevato come la Corte territoriale abbia anche sbagliato nell'escludere che la parte resistente fosse comunque tenuta a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda, potendo anche allegarne altri, indicativi, per converso, del legittimo esercizio del potere direttivo, essendo invece l'assolvimento di tale onere rilevante al fine di evitare preclusioni e l'applicazione a proprio svantaggio del principio di non contestazione, possibile anche prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 115 cod. proc. civ., in base alla giurisprudenza di questa Corte.
4 - Conclusioni-
3.- In sintesi, sulla base di questi erronei presupposti la Corte territoriale ha omesso di valutare in modo adeguato gli elementi di prova allegati dal ricorrente, non ha dato conto dell'assolvimento o meno dell'onere di allegazione e prova posto a carico del datore di lavoro e non ha, ovviamente, preso in esame i singoli motivi di appello proposti dall'attuale ricorrente, in aperto contrasto con tutti i principi dianzi indicati.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, per le ragioni esposte e con assorbimento di ogni altro profilo di censura. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche al seguente:
"quando il lavoratore denuncia l'illegittimità dell'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, a causa dell'assegnazione di mansioni non corrispondenti alla qualifica (c.d. demansionamento o dequalificazione), ha l'onere di allegare e provare gli elementi di fatto significativi del prospettato illegittimo esercizio del potere datoriale e non gli elementi di fatto idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle pretese azionate e quindi "la natura demansionante" dei compiti lavorativi in contestazione. Infatti, la giuridica qualificabilità, o meno, delle individuate e descritte mansioni come dequalificanti è compito del giudice, che, nell'esercizio del suo potere di valutazione, può desumere il fondamento del diritto vantato non solo dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, ma anche dai fatti non specificamente contestati dall'interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo, pure attraverso l'esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi riconosciutigli in materia dall'ordinamento processuale, specialmente nel rito del lavoro".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 25 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2014