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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n.490/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “ristoro ferie non godute ”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza tra
in persona del legale rappresentante p.t., rapr, e dif. da Parte_1 avv. Annachiara Putortì Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Massimiliano Del Vecchio CP_1
Appellante
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 14.12.2020 la impugnava la Pt_1 sentenza resa in data 16 giugno 2020 con cui il Giudice del Lavoro di , su domanda di Pt_1
– già dirigente farmacista presso la dall'1.7.2009 al 18.7.2011, data del CP_1 Pt_1 licenziamento (oltre che in altri periodi con contratti di lavoro a termine), chiedeva condannarsi l' a pagare euro 3.802,26 netti pari a euro 5.669,16 2 lordi a titolo Parte_1 di indennità sostitutiva di ferie non godute per 25 giorni nell'anno 2010 e per 17 giorni nell'anno 2011 e così per complessivi 42 giorni – accoglieva in parte qua il ricorso e condannava l' Pt_1 datrice di lavoro a pagare all'istante l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per 29,5 giorni in misura di euro 3.981,91 lordi
---§§ooo§§---
In questa sede di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto spettanti all'appellata n. 30 giorni di ferie annuali ai sensi dell'art. art. 21 del ccnl comparto sanità – area dirigenza medica in data in data 5.12.1996, applicabile al rapporto di lavoro inter partes, dispone a sua volta al co. 1 che “il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi” e al co. 2 che “il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto – fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto – è di 30 giorni lavorativi”; precisa poi al co. 6 che “nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero”. Richiama invero parte appellante che lo stesso art. 21 comma 1 CCNL 1996, che al 3° comma prevede: “Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto lorario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste nell'art. 1 comma 1 lettera a) legge 23 dicembre 1997 n. 937”.
Ebbene, pur potendosi ritenere fonato tale motivo di appello da parte della ,vi è agli atti un Pt_1 dato inconfutabile: il Dirigente del Settore, dr. con e-mail del 3.7.2018 (doc. Testimone_1 lettera D) fascicolo di primo grado parte appellante), ha certificato che la dr. risultava non CP_1 aver goduto di 25 giorni di ferie dell'anno 2010 e n. 17 giorni di ferie nell'anno 2011, e dunque, pur emendando dal computo da 30 a 28, ma anche a 26 (come pure parte appellata, nella memoria di costituzione, concede), i giorni indennizzabili risultano certamente superiori a quelli che la Pt_1 ritiene di poter ritenere indennizzabili.
Tali determinazioni della P.A. non si sottraggono comunque al sindacato giuridizionale.
Si aggiunga che, a ben vedere, il differente computo effettuato dall'appellante anche in primo grado, deriva dall'errore, già in primo grado ravvisabile, nell'aver inteso computare quali ferie godute le assenze riconducibili a permessi ex art. 104 , assistenza dei figli e gravi motivi di salute, che chiaramente nulla hanno a che fare con le ferie non godute.
---§§ooo§§---
Tutto ciò necessariamente premesso, risulta dagli atti (come analiticamente esaminato dal Giudice di prime cure, che la dr. “ha fruito nell'anno 2010 di 31 giorni di ferie, di cui solo 2 CP_1 imputabili all'anno in corso e i restanti 29 imputabili all'anno precedente (ovvero il 2009); nell'anno 2011 ha fruito di 22 giorni di ferie, di cui solo 9 imputabili all'anno in corso e i restanti 13 imputabili all'anno precedente (ovvero il 2010); peraltro, dei 9 giorni di ferie imputabili all'anno 2011, 6 sono stati goduti in relazione ad un contratto di lavoro a termine successivo alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato, e quindi non sono computabili ai fini di causa. In sintesi, l'istante ha fruito, per quanto costituisce oggetto del presente giudizio, di 15 giorni di ferie relativi all'anno 2010 (di cui 2 goduti nello stesso anno e 13 nel 2011) e di 3 giorni di ferie relativi all'anno 2011 (tutti goduti nello stesso anno)”.
Opina a tal punto questa Corte che, se a tale computo perviene il Giudice di primo grado, in accoglimento parziale dell'appello della con riferimento alla previsione dell'art. 21 comma Pt_1 3 CCNL Comparto sanità 1996, le ferie non godute sono quindi quantificabili per l'anno 2010 in (26 – 15 =) 11 giorni e per l'anno 2011, limitatamente al periodo di lavoro a tempo indeterminato, in (17,5 – 3 =) 14,5 giorni, e così complessivamente in 25,15 giorni, contro i 29,5 giorni ritenuti dal
Giudice del primo grado.
In tali termini la sentenza di primo grado va riformata.
Venendo dunque ai computi delle somme spettanti all'appellata per le ferie non godute, l'indennità va commisurata alla retribuzione giornaliera di euro 134,98 lordi – esposta in ricorso sulla base del prospetto di paga in atti e non contestata da parte resistente – ed ammonta pertanto a complessivi euro (134,98x25,5) = 3441,99 lordi, cui vanno aggiunti gli interessi legali ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di dipendente pubblico (art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724).
La parziale soccombenza integra giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
In parziale riforma della sentenza appellata, condanna l'appellante a pagare all'istante Pt_1 l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per 25,15 giorni in misura di euro 3441,99 lordi, oltre interessi legali decorrenti dal giorno della maturazione del diritto.
Conferma il pagamento delle spese di lite a carico di disposte in primo grado in € 1.000,00 Pt_1 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Taranto, 22 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “ristoro ferie non godute ”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza tra
in persona del legale rappresentante p.t., rapr, e dif. da Parte_1 avv. Annachiara Putortì Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Massimiliano Del Vecchio CP_1
Appellante
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 14.12.2020 la impugnava la Pt_1 sentenza resa in data 16 giugno 2020 con cui il Giudice del Lavoro di , su domanda di Pt_1
– già dirigente farmacista presso la dall'1.7.2009 al 18.7.2011, data del CP_1 Pt_1 licenziamento (oltre che in altri periodi con contratti di lavoro a termine), chiedeva condannarsi l' a pagare euro 3.802,26 netti pari a euro 5.669,16 2 lordi a titolo Parte_1 di indennità sostitutiva di ferie non godute per 25 giorni nell'anno 2010 e per 17 giorni nell'anno 2011 e così per complessivi 42 giorni – accoglieva in parte qua il ricorso e condannava l' Pt_1 datrice di lavoro a pagare all'istante l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per 29,5 giorni in misura di euro 3.981,91 lordi
---§§ooo§§---
In questa sede di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto spettanti all'appellata n. 30 giorni di ferie annuali ai sensi dell'art. art. 21 del ccnl comparto sanità – area dirigenza medica in data in data 5.12.1996, applicabile al rapporto di lavoro inter partes, dispone a sua volta al co. 1 che “il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi” e al co. 2 che “il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto – fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto – è di 30 giorni lavorativi”; precisa poi al co. 6 che “nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero”. Richiama invero parte appellante che lo stesso art. 21 comma 1 CCNL 1996, che al 3° comma prevede: “Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto lorario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste nell'art. 1 comma 1 lettera a) legge 23 dicembre 1997 n. 937”.
Ebbene, pur potendosi ritenere fonato tale motivo di appello da parte della ,vi è agli atti un Pt_1 dato inconfutabile: il Dirigente del Settore, dr. con e-mail del 3.7.2018 (doc. Testimone_1 lettera D) fascicolo di primo grado parte appellante), ha certificato che la dr. risultava non CP_1 aver goduto di 25 giorni di ferie dell'anno 2010 e n. 17 giorni di ferie nell'anno 2011, e dunque, pur emendando dal computo da 30 a 28, ma anche a 26 (come pure parte appellata, nella memoria di costituzione, concede), i giorni indennizzabili risultano certamente superiori a quelli che la Pt_1 ritiene di poter ritenere indennizzabili.
Tali determinazioni della P.A. non si sottraggono comunque al sindacato giuridizionale.
Si aggiunga che, a ben vedere, il differente computo effettuato dall'appellante anche in primo grado, deriva dall'errore, già in primo grado ravvisabile, nell'aver inteso computare quali ferie godute le assenze riconducibili a permessi ex art. 104 , assistenza dei figli e gravi motivi di salute, che chiaramente nulla hanno a che fare con le ferie non godute.
---§§ooo§§---
Tutto ciò necessariamente premesso, risulta dagli atti (come analiticamente esaminato dal Giudice di prime cure, che la dr. “ha fruito nell'anno 2010 di 31 giorni di ferie, di cui solo 2 CP_1 imputabili all'anno in corso e i restanti 29 imputabili all'anno precedente (ovvero il 2009); nell'anno 2011 ha fruito di 22 giorni di ferie, di cui solo 9 imputabili all'anno in corso e i restanti 13 imputabili all'anno precedente (ovvero il 2010); peraltro, dei 9 giorni di ferie imputabili all'anno 2011, 6 sono stati goduti in relazione ad un contratto di lavoro a termine successivo alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato, e quindi non sono computabili ai fini di causa. In sintesi, l'istante ha fruito, per quanto costituisce oggetto del presente giudizio, di 15 giorni di ferie relativi all'anno 2010 (di cui 2 goduti nello stesso anno e 13 nel 2011) e di 3 giorni di ferie relativi all'anno 2011 (tutti goduti nello stesso anno)”.
Opina a tal punto questa Corte che, se a tale computo perviene il Giudice di primo grado, in accoglimento parziale dell'appello della con riferimento alla previsione dell'art. 21 comma Pt_1 3 CCNL Comparto sanità 1996, le ferie non godute sono quindi quantificabili per l'anno 2010 in (26 – 15 =) 11 giorni e per l'anno 2011, limitatamente al periodo di lavoro a tempo indeterminato, in (17,5 – 3 =) 14,5 giorni, e così complessivamente in 25,15 giorni, contro i 29,5 giorni ritenuti dal
Giudice del primo grado.
In tali termini la sentenza di primo grado va riformata.
Venendo dunque ai computi delle somme spettanti all'appellata per le ferie non godute, l'indennità va commisurata alla retribuzione giornaliera di euro 134,98 lordi – esposta in ricorso sulla base del prospetto di paga in atti e non contestata da parte resistente – ed ammonta pertanto a complessivi euro (134,98x25,5) = 3441,99 lordi, cui vanno aggiunti gli interessi legali ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di dipendente pubblico (art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724).
La parziale soccombenza integra giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
In parziale riforma della sentenza appellata, condanna l'appellante a pagare all'istante Pt_1 l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per 25,15 giorni in misura di euro 3441,99 lordi, oltre interessi legali decorrenti dal giorno della maturazione del diritto.
Conferma il pagamento delle spese di lite a carico di disposte in primo grado in € 1.000,00 Pt_1 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Taranto, 22 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella