Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/03/2009, n. 5454
CASS
Sentenza 6 marzo 2009

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In tema di demansionamento e relativo onere probatorio, il lavoratore può reagire al potere direttivo che assume esercitato illegittimamente prospettando circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia e, quindi, con un onere di allegazione di elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio, mentre il datore di lavoro, convenuto in giudizio, è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda (art. 416 c.p.c.) e può allegarne altri, indicativi, per converso, del legittimo esercizio del potere direttivo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto infondata la domanda del lavoratore per la "carenza di ogni allegazione quanto alla natura demansionante dei compiti lavorativi afferenti allo specifico incarico").

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie proposte dai dipendenti dell'Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di diritto pubblico, la domanda di restituzione del versamento spontaneamente effettuato dal dipendente, in epoca antecedente al 30 giugno 1998, a titolo di risarcimento del danno subito dall'Ordine per asserita "culpa in vigilando", onde sollecitare la revoca della sospensione cautelare inflitta dal datore di lavoro, benché effettuato senza riserva di ripetizione, si inserisce nel contesto del rapporto di pubblico impiego, sicché, trattandosi di un'obbligazione restitutoria legata al rapporto di lavoro, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, a nulla rilevando, ai fini del collegamento con la giurisdizione, la pronuncia della Corte dei conti in ordine all'eventuale responsabilità contabile del dipendente, successivamente intervenuta.

È ammissibile, e non improcedibile, il ricorso per cassazione proposto da un lavoratore successivamente al commissariamento "ex lege" (disposto con d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222) della Fondazione Ordine Mauriziano, quale suo datore di lavoro, trovando applicazione in tal caso l'art. 30 del citato decreto-legge, che, al comma 3, prevede l'improcedibilità delle sole azioni esecutive e cautelari a titolo individuale, per preservare la "par condicio creditorum" (nella specie, si trattava invece di azione di cognizione ordinaria, relativa a demansionamento e ripetizione di indebito), ed al comma 8, rende applicabili, residualmente, le disposizioni dettate dalla legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, tra le quali l'art. 52 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che prescrive l'accertamento dei crediti secondo le norme stabilite dal successivo Capo V, così da rendere applicabile anche la norma di cui all'art. 95, comma terzo (che, a seguito delle modificazioni recate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è attualmente contenuta nell'art. 96, comma secondo, n. 3 del medesimo r.d. n. 267), la quale, sia nella formulazione originaria, che in quella novellata, prevede che, per i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, il curatore (o il commissario liquidatore) possa proporre o proseguire il giudizio di impugnazione, dovendo estensivamente interpretarsi tale disposizione nel senso che costui possa anche essere legittimato passivo a subire l'impugnazione.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/03/2009, n. 5454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5454
Data del deposito : 6 marzo 2009

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