Sentenza 16 giugno 2025
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 9 gennaio 2026
Sentenza 9 marzo 2026
Decreto collegiale 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/06/2025, n. 11725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11725 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11725/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4163 del 2025, proposto da IV NO, rappresentata e difesa dall’avvocato Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rocca Priora, non costituito in giudizio;
nei confronti
GE De EL, non costituita in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento illegittimamente serbato dal Comune di Rocca Priora in ordine alla lettera di diffida ex art. 31 d.P.R. 380/01, protocollata con n. 18754 dell’11 ottobre 2024, inerente all’acquisizione di beni al patrimonio gratuito dell’ente, in forza di emessa ordinanza di demolizione-provvedimento delle opere abusive prot. n. 10660 dell’8/06/2021;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla suddetta istanza mediante l’adozione dei necessari atti e provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso la sig.ra IV NO – proprietaria nel territorio del Comune di Rocca Priora di un immobile sito in via della Cunetta n. 2, confinante con l’immobile distinto in catasto al foglio 8, particella 1160, sub 15, di proprietà della sig.ra GE De EL – agisce, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato da detto Comune sulla diffida che la stessa ricorrente ha formulato in data 11 ottobre 2024 (prot. n. 18754) affinché venisse portato a termine nei confronti della vicina il procedimento sanzionatorio edilizio di cui all’ordinanza di demolizione n. 10660 dell’8 giugno 2021.
1.1. Tale provvedimento aveva ad oggetto, in particolare, le seguenti opere realizzate dalla sig.ra De EL in difformità dalla concessione edilizia n. l/96 del 3 agosto 1996: (i) “ incremento di cubatura realizzato in attinenza al prospetto ovest, dove risulta l’ampliamento della cucina e la realizzazione di un disimpegno di mq 7,63 lordi rispondente a mc 24,42 ”; (ii) “ copertura di una rampa con solaio, in ampliamento al terrazzo di pertinenza dell’abitazione della superficie di mq 22,00 ”; (iii) realizzazione in difformità dal progetto della recinzione del cancello d’accesso pedonale, con la precisazione che “ tale situazione […] non risulta conformemente rappresentata sulla planimetria catastale invadendo porzione della proprietà limitrofa individuata catastalmente dal F. 8, Part.1160, sub 2 ”.
1.2. Evidenzia la ricorrente che la sig.ra De EL non ha provveduto all’intimata demolizione nel termine di novanta giorni fissato dall’ordinanza, di talché il Comune di Rocca Priora, con nota n. 18355 del 5 ottobre 2021, recante “ Comunicazione in merito all’ottemperanza dell’ordinanza di demolizione opere abusive ”, ha rappresentato all’odierna controinteressata quanto segue:
“[I] n data 28/09/2021 risulta scaduto il termine di 90 (novanta) giorni per il ripristino dello stato dei luoghi.
Si tiene a precisare che, come previsto dell’art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 […], nonché come già comunicato nell'Ordinanza di Demolizione Opere Abusive prot. 10650 del 08/06/2021, decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di dritto al patrimonio dei Comune.
Ai sensi dell’art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, […], che l’accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari ”.
Deduce, al riguardo, la ricorrente che, nonostante il decorso del termine fissato dall’ordinanza di demolizione, senza che la sig.ra De EL avesse ottemperato all’ingiunzione, il Comune di Rocca Priora non ha provveduto, neanche in esito alla richiamata diffida dell’11 ottobre 2024, ad acquisire di diritto l’immobile al patrimonio del Comune.
1.3. Chiede, pertanto, che, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento tenuto dall’amministrazione intimata sulla predetta diffida, al Comune di Rocca Priora sia ordinato di “ portare a termine il procedimento sanzionatorio ex art. 31 commi 3, 4 e 4 bis del d.p.r. n. 380/2001, mediante l’adozione degli atti giuridici e materiali necessari all’acquisizione gratuita del bene abusivo (nonché dell’area di sedime e di quella ritenuta necessaria) al patrimonio indisponibile del Comune, a irrogare la sanzione pecuniaria, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva dell’Amministrazione ”.
2. Il Comune di Rocca Priora, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. Neppure risulta costituita la controinteressata GE De EL.
3. Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
5. Ricorrono nel caso di specie i due presupposti richiesti per l’accoglimento del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.: in primo luogo, la sussistenza di un obbligo di provvedere a carico dell’amministrazione procedente e, in secondo luogo, la tenuta da parte di quest’ultima di una condotta inerte, che si traduce nella mancata adozione del provvedimento espresso conclusivo del procedimento una volta scaduto il relativo termine (cfr. Cons. St., Sez. VI, 28 aprile 2021, n. 3430).
5.1. Va evidenziato, infatti, che l’obbligo a carico dell’amministrazione comunale di esercitare le funzioni di vigilanza edilizia e di adottare le conseguenti misure di repressione degli abusi accertati non può certo arrestarsi all’ingiunzione della sanzione demolitoria, sussistendo, al contrario, in applicazione del combinato disposto dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e degli artt. 2 e 21- quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti portando a integrale compimento il procedimento scolpito dallo stesso art. 31 (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 4 marzo 2024, n. 580). L’adempimento di tale dovere, d’altra parte, ben può essere compulsato dal proprietario confinante “ il quale, appunto per tal aspetto che s’invera nel concetto di vicinitas, gode d’una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà (arg. ex Cons. St., IV, 29 aprile 2014 n. 2228), onde egli è titolare d’un interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (cfr. così Cons. St., IV, 2 febbraio 2011 n. 744; id., VI, 17 gennaio 2014 n. 233), che segue il rito di cui ai successivi artt. 112 e ss. ” (così Cons. St., Sez. IV, 20 novembre 2023, n. 4924).
5.2. All’emissione da parte del Comune di Rocca Priora dell’ordinanza di demolizione n. 10660 del 2021 avrebbe dovuto pertanto fare seguito, secondo l’iter procedimentale delineato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, l’accertamento, mediante apposito sopralluogo, dell’ottemperanza alla stessa da parte della sig.ra De EL e, in caso di esito negativo, l’adozione dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale [che “ ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione”, fermo restando che “qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva) ”, così Cons. St., Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16], nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria [“ che deve essere disposta senza indugio (col medesimo atto di accertamento dell’inottemperanza o con un atto integrativo autoritativo successivo) ”, così Ad. Plen. n. 16 del 2023, cit.].
5.3. Dagli atti di causa emerge, invece, che il procedimento di repressione degli abusi edilizi commessi dalla sig.ra De EL si sia arrestato alla richiamata nota n. 18355 del 2021, con cui il Comune di Rocca Priora è limitato a comunicarle l’avvenuta scadenza del termine di novanta giorni per adempiere all’ingiunzione demolitoria, ribadendo l’avvertenza circa le conseguenze ricondotte dalla legge all’accertamento dell’inottemperanza, accertamento che, tuttavia, non consta essere stato effettuato.
Nessun provvedimento, poi, risulta adottato dal Comune nemmeno in esito alla diffida presentata dalla ricorrente l’11 ottobre 2024 e ciò pur essendo ampiamente decorso dalla relativa formulazione il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
6. Va, dunque, affermata l’illegittimità del silenzio serbato su tale diffida, acquisita al prot. n. 18754 dell’11 ottobre 2024, con conseguente condanna del Comune di Rocca Priora a portare a compimento il procedimento sanzionatorio edilizio di cui all’ordinanza di demolizione n. 10660 dell’8 giugno 2021, perfezionando, con provvedimento espresso, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, la relativa esecuzione secondo l’iter procedimentale delineato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Non risultando, tuttavia, dagli atti del presente giudizio che l’amministrazione comunale abbia verificato, mediante apposito sopralluogo, la mancata ottemperanza all’ordine di ripristino, la stessa non può essere condannata, come pure richiesto dalla ricorrente, al compimento degli “ atti giuridici e materiali necessari all’acquisizione gratuita del bene abusivo […] al patrimonio indisponibile del Comune ” e all’irrogazione della sanzione pecuniaria, dovendo, per l’appunto, essere previamente accertato in sede istruttoria se la controinteressata ha adempiuto o meno all’ingiunzione.
7. Per il caso di ulteriore inerzia, va nominato sin d’ora, ex art. 117, comma 3, c.p.a., quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, provvederà in sostituzione del Comune nel termine di sessanta giorni dal suo insediamento.
8. Le spese di lite, in ossequio al canone della soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Rocca Priora e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Iole Urso dichiaratosi in atti procuratore antistatario. Sussistono invece giustificati motivi per disporre l’irripetibilità delle spese nei confronti della controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
- dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Rocca Priora in relazione alla diffida formulata da parte ricorrente, acquisita al prot. n. 18754 dell’11 ottobre 2024;
- ordina al Comune di Rocca Priora di portare a compimento il procedimento sanzionatorio edilizio di cui all’ordinanza di demolizione n. 10660 dell’8 giugno 2021, perfezionando, con provvedimento espresso, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, la relativa esecuzione secondo l’iter procedimentale delineato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001;
- nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Roma (con facoltà di delega), il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà in sostituzione del Comune entro sessanta giorni dal suo insediamento.
Condanna il Comune di Rocca Priora al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Iole Urso ex art. 93 c.p.c. Spese irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO