Articolo 375 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 356Articolo 376
Versione
31 dicembre 2019
Art. 375. Assetti organizzativi dell'impresa 1. La rubrica dell' articolo 2086 del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».
2. All' articolo 2086 del codice civile , dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale».
Note all'art. 375:

- Si riporta il testo dell' articolo 2086 del codice civile , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 2086. Gestione dell'impresa.
L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale.".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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