Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14311/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Sabrina Bonavitacola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via
Antonio Gramsci n. 29;
opponente contro
(C.F e P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Vittorio Soldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, n. 28;
pagina 1 di 13
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni:
Per parte opponente:
“Piaccia al Tribunale adito: a. in via preliminare, autorizzare l'opponente/convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa, per le ragioni espresse in premessa, la società CP_2
( ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_2 in Roma, Viale Palmiro Togliatti 1613 e di conseguenza differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
b. in via principale e nel merito, per le ragioni espresse in premessa, dichiarare l'incompetenza funzionale e comunque l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda creditoria avanzata in sede monitoria e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c. in via gradata, in caso di mancato accoglimento della eccezione che precede, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs 159/2011 e per le ragioni espresse in premessa, che
[...] non è il legittimato passivo della pretesa creditoria avanzata Parte_1 dalla società opposta, che non è comunque tenuto al pagamento ingiunto e che la è l'unico debitore, revocando per l'effetto il CP_2 decreto ingiuntivo opposto;
d. in via subordinata, per le ragioni espresse in premessa, accertare e dichiarare che la è tenuta a CP_2 manlevare e tenere indenne da ogni esborso fosse Parte_1 tenuto nei confronti della società opposta, condannando la stessa a corrispondere al medesimo l'importo che dovesse essere tenuto a pagare;
e. dichiarare prescritto e comunque l'insussistenza del credito azionato per le ragioni espresse al punto 5 delle premesse e per l'effetto revocare, ovvero dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.; f. condannare l'opposta e la terza chiamata in causa alle spese di lite.”
pagina 2 di 13 Per parte opposta:
“Voglia il Tribunale adito così giudicare:
1. in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla delibera 209/2016/E/COM;
2. in via preliminare subordinata, concedere la provvisoria esecuzione sul decreto ingiuntivo opposto, non essendo il presente contenzioso fondato su prova scritta o di pronta soluzione;
3. nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n. 2821/2024 - R.G. 41231/2023, emesso nei confronti di per le ragioni Parte_1 accertate in corso di causa e con la miglior formula;
4. condannare in ogni caso parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma pari ad € 25.461,88, ovvero alla maggior o minor somma accertata nell'ambito del giudizio, in ogni caso con interessi moratori e rivalutazione monetaria dalle scadenze contrattuali al soddisfo;
5. considerata la temerarietà del giudizio promosso, condannare l'opponente ad una somma da versarsi all'opposta ex art. 96 III c. c.p.c., da determinarsi in via equitativa;
6. in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_1 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con l'impresa individuale – rapporto in tesi Parte_1 instauratosi, in relazione al POD n. IT002E5572455A sito in Roma, via della Camilluccia n. 589/D, in forza dell'attivazione, a decorrere dal primo luglio del 2021, del “servizio a tutele graduali” - ha instato per la condanna di al pagamento in proprio favore Parte_1 della somma di € 25.461,88 a titolo di corrispettivi della somministrazione, così come richiesti con le fatture allegate al ricorso monitorio.
pagina 3 di 13 Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione deducendo, in sintesi: a) Parte_1 che il contratto di somministrazione di energia elettrica a tutele graduali dedotto a fondamento della pretesa creditoria si riferiva ai consumi dell'immobile sito in Roma, via della Camilluccia n. 589/D, di proprietà della società b) che, nell'ambito del CP_2 procedimento di prevenzione n. 136/2014, il Tribunale di Roma
(Sezione Specializzata Misure di Prevenzione), in data 2 ottobre 2014, aveva disposto, tra l'altro, il sequestro del suddetto immobile;
c) che per l'effetto, con ordinanza del 3.4.2017, l'autorità giudiziaria aveva disposto lo sgombero dell'immobile in parola - sgombero materialmente eseguito in data 26.4.2017; d) che, pertanto, dalla predetta data del 26.4.2017, esso opponente era stato privato del possesso dell'immobile in questione;
immobile anch'esso attinto, in data 12.6.2018, dal provvedimento di confisca divenuto definitivo in data 28.10.2020 (a seguito della sentenza della Cassazione n.
36892/2020); e) che, per effetto del provvedimento ablativo,
l'immobile fornito da era entrato a far parte della CP_1 gestione amministrativa della “Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità” (ANBSC); f) che l'amministratore giudiziario della su menzionata in data 25.10.2021, aveva concesso in CP_2 locazione l'immobile in parola alla società ABC Assevera s.p.a., la quale aveva poi, in data 1.3.2022, ceduto il relativo contratto di locazione alla società Nova Stella Lux;
g) che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta in monitorio riguardava i corrispettivi della fornitura di energia elettrica effettuata nel periodo tra il 20.9.2021 e il pagina 4 di 13 3.1.2023, allorché, come sopra visto, l'immobile de quo era stato già da tempo sottratto alla disponibilità di esso opponente;
h) che, stante l'avvenuto spossessamento dell'opponente, quest'ultimo non aveva avuto contezza, prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, della somministrazione e delle fatture emesse dall'odierna opposta;
i) che non sussisteva la legittimazione passiva di esso opponente, giacché titolare passivo del rapporto di somministrazione era la società (proprietaria dell'immobile) ovvero il soggetto CP_2 che era successivamente subentrato nella disponibilità materiale dell'immobile, ai sensi dell'art. 56 del “Codice Antimafia”; l) che, comunque, la sussistenza del credito vantato dall'opposta avrebbe dovuto essere accertata dal giudice delegato nell'ambito della procedura all'uopo prevista dal d.lgs. n. 159/2001, con conseguente inammissibilità della domanda proposta in via ordinaria;
m) che, in ogni caso, risultavano oramai “prescritte le pretese creditorie relative alle fatture emesse oltre i due anni precedenti” alla notifica del decreto ingiuntivo, primo momento nel quale esso opponente aveva avuto conoscenza del credito vantato;
n) che, peraltro, in via del tutto subordinata, il credito ingiunto non corrispondeva “ai consumi e ai costi del servizio di somministrazione effettivamente reso”. Sulla scorta di tali allegazioni, parte opponente ha, dunque, instato, previa richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti della CP_2
a fine di manleva, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
La società costituitasi in giudizio, ha resistito Controparte_1 all'opposizione insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Al riguardo, parte opposta ha, in sintesi, dedotto: a)
l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del pagina 5 di 13 tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa di settore;
b) che dal Registro delle Imprese risultava che, nell'immobile sito in via della Cammilluccia 589/D più volte sopra citato, si trovava la sede legale dell'impresa individuale dell'odierno opponente;
c) che essa opposta, quale gestore del “servizio a tutele graduali”, aveva erogato, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, in favore del POD collegato all'immobile su citato, l'energia elettrica per la quale chiedeva ora il pagamento dei corrispettivi;
d) che essa opposta, in data 6.7.2021, aveva avvisato l'utente dell'avvio della somministrazione e delle relative condizioni economiche con apposita missiva spedita all'indirizzo di via della Cammilluccia 589/D, coincidente, secondo le risultanze del Registro delle Imprese, con la sede legale dell'impresa individuale di e) che, prima Parte_1 del presente giudizio, parte opponente aveva omesso di contestare gli importi richiesti con le fatture azionate in monitorio, le quali, emesse in formato elettronico, erano state regolarmente inviate al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate;
f) che l'opponente non aveva neanche contestato in via stragiudiziale la riferibilità a sé del POD in relazione al quale erano state emesse le fatture suddette, e che, comunque sarebbe stato onere del medesimo opponente “volturare il punto di prelievo” di cui si tratta;
g) l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal d.lgs. n.159/2011, stante la posteriorità del credito azionato in monitorio rispetto al provvedimento di sequestro;
h) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte.
pagina 6 di 13 Rigettata la richiesta dell'opponente di estensione del contraddittorio, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., all'udienza del 29.1.2025.
Tutto ciò premesso, deve innanzitutto, escludersi l'operatività nella controversia de qua della disciplina dettata dagli artt. 52 ss. del d.lgs.
n. 159/2011 (“Codice Antimafia”), atteso, a tacer d'altro, che tale normativa trova applicazione nel caso in cui il credito vantato nei confronti di soggetto attinto da misura di prevenzione risulti “da atti aventi data certa anteriore al sequestro”, mentre nella specie, come sopra cennato, il credito azionato in monitorio dall'opposta
(riguardando la fornitura di energia elettrica effettuata nel periodo dal
20.9.2021 al 6.2.2023) è pacificamente sorto in epoca successiva al sequestro di prevenzione (disposto in data 2 ottobre 2014).
Va, parimenti, rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta in relazione al mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – testo integrato conciliazione” (cd. TICO) allegato alla delibera n. 209/2016 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (ARERA).
Premesso, infatti, che, ai sensi dell'art.
3.1 del TICO, l'esperimento del tentativo di conciliazione “è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, è evidente che, nella specie, giammai l'onere di attivare il procedimento in parola sarebbe potuto gravare sull'opponente, rivestendo questi la posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pagina 7 di 13 domanda di pagamento avanzata nei suoi confronti con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla società opposta.
Ciò detto, va poi ancora osservato che, nel caso di specie, neppure la società opposta era onerata del tentativo di conciliazione previsto dalla delibera ARERA su citata. E ciò in quanto il TICO nel dettare la concreta disciplina del procedimento di conciliazione, fa esclusivo riferimento all'ipotesi, diversa da quella di specie, in cui sia l'utente ad agire nei confronti del fornitore e non già il contrario, prevedendo espressamente quale condizione di ammissibilità della domanda di conciliazione la preventiva proposizione, ovviamente da parte dell'utente, di apposito reclamo alla società somministrante e dando in tal modo per presupposto che sia soltanto l'utente e non già il gestore a dover esperire in via preventiva ed obbligatoria il procedimento conciliativo de quo1. D'altronde, l'interpretazione qui seguita risulta, invero, assolutamente coerente con la funzione del procedimento conciliativo in parola quale emerge dall'intero sistema delineato dalla delibera su menzionata, che è quella di dotare, ovviamente in chiave deflattiva, l'utente di uno strumento che sia potenzialmente idoneo alla risoluzione delle controversie eventualmente sorte nel corso del rapporto contrattuale con il fornitore senza doversi sobbarcare i costi connessi alla tutela giurisdizionale. A ciò si aggiunga, infine, che una diversa soluzione pagina 8 di 13 ermeneutica contrasterebbe irrimediabilmente, dato il tenore testuale delle disposizioni sopra riportate, con l'esigenza imposta dall'art. 24
Cost. di interpretare in senso restrittivo le norme che, come in questo caso, producono l'effetto di limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Risulta, invece, applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 5, d. lgs. n. 28/2010, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 1, lett.
e) del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al d. lgs. n. 28/2010 citato. Al riguardo, va poi rilevato che l'art. 5 bis del medesimo decreto -inserito dal su citato d.lgs. n. 149/2022- precisa che quando l'azione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e, dunque, nella specie,
[...]
di guisa che, anche sotto tale aspetto, l'eccezione di CP_1
Cont improcedibilità dell'opposizione proposta dalla predetta CP_1 non può trovare accoglimento.
[...]
A quanto sopra detto deve, poi, aggiungersi, in senso invero dirimente, che la condizione di procedibilità risulta, in ogni caso, avverata, atteso che il procedimento di mediazione è stato esperito da e si è concluso con il verbale di mancato accordo in data CP_1
18.9.20242.
pagina 9 di 13 Venendo, ora, ad esaminare il merito dell'opposizione, osserva il
Tribunale che la medesima opposizione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento, per le ragioni appresso spiegate.
Come già sopra visto è pacifico che il credito azionato in monitorio dall'opposta attiene ai corrispettivi per la somministrazione di energia elettrica effettuata in favore del POD n. IT002E5572455A afferente all'immobile sito in Roma, via della Camilluccia n. 589/D, nel periodo dal 20 settembre 2021 al 3 gennaio 2023.
È altrettanto pacifico che le odierne parti in causa non hanno stipulato un contratto di somministrazione, avendo la stessa opposta allegato di aver proceduto unilateralmente alla fornitura di energia elettrica, quale esercente del “servizio a tutele graduali” previsto dalla normativa di settore3.
Quanto, poi, alla comunicazione di attivazione della fornitura
(comunicazione prescritta dalla su citata disciplina speciale), deve osservarsi che parte opposta si è limitata a dedurre di aver inviato in data 6.7.2021 la predetta comunicazione al presso la sede Parte_1 della sua impresa individuale, senza tuttavia fornire alcuna prova dell'avvenuta spedizione della missiva prodotta in atti4, oltre che della sua effettiva ricezione da parte del Parte_1
Ora, risulta sempre dai documenti versati in atti che: a) nell'ambito di un procedimento di prevenzione instaurato presso il Tribunale di
Roma, Sezione Specializzata misure di prevenzione, è stato disposto dapprima, in data 2 ottobre 2014, il sequestro e, successivamente, in pagina 10 di 13 data 12.2.2018, la confisca (diventata definitiva il 28.10.2020) dei beni riconducibili ad b) tra i predetti beni, è stata Persona_1 oggetto di confisca anche la totalità delle quote, all'epoca detenute dal della società nel patrimonio della quale si Parte_1 CP_2 trovava l'immobile sito in Roma, via della Camilluccia 589/D più volte sopra citato;
c) l'immobile in parola, presso il quale il Parte_1 esercitava la sua impresa, è stato materialmente sgomberato -e dunque sottratto alla disponibilità anche materiale del – in Parte_1 data 26.4.20176.
Discende da quanto fin qui esposto che, alla data di attivazione della somministrazione de qua, nonché, logicamente, di effettuazione dei consumi in relazione ai quali sono stati richiesti all'opponente i relativi corrispettivi, quest'ultimo era già stato definitivamente privato della disponibilità dell'immobile attinto dalla somministrazione, di guisa che deve escludersi che possa gravare su di lui l'obbligazione di pagamento del prezzo della fornitura. A ciò si aggiunga, poi, che neppure può reputarsi che il fosse a conoscenza Parte_1 dell'avvenuta attivazione della fornitura de qua, atteso, per un verso, che, come sopra visto, l'opposta ha finanche omesso di produrre documentazione relativa all'avvenuta spedizione della missiva in parola e, per altro verso, che, in ogni caso, ove anche tale missiva fosse stata effettivamente spedita all'indirizzo ove è sito l'immobile di cui si tratta, alla data del 6.7.2021 il predetto immobile era stato già da tempo sottratto alla disponibilità del ed era peraltro Parte_1
pagina 11 di 13 anche stato concesso in locazione a terzi da parte dell'amministrazione giudiziaria della CP_3
Né, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, l'asserito obbligo dell'opponente di pagare il prezzo della fornitura di energia elettrica, può farsi discendere dalla mancata richiesta di aggiornamento da parte del medesimo del Registro delle Imprese con Parte_1 riferimento all'indirizzo della sede della sua ditta individuale, trattandosi di adempimento formale che non vale, di per sé solo, a fondare l'asserita titolarità passiva dell'opponente.
Quanto, infine, alla dedotta omessa contestazione delle fatture elettroniche trasmesse con il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, posto che, com'è noto, spetta al creditore, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a fronte delle contestazioni del debitore, l'onere di dare la prova del proprio credito e che tale prova, ovviamente, non può limitarsi alla mera fattura commerciale, trattandosi di un documento emesso dallo stesso creditore e dunque, a formazione unilaterale8, deve escludersi che, ove anche l'odierno opponente avesse avuto conoscenza di tali fatture, l'omessa contestazione di queste ultime nella fase stragiudiziale, tenuto conto del contesto probatorio sopra esaminato e, soprattutto, della sicura mancanza di disponibilità giuridica e materiale dell'immobile da parte dell'opponente, possa di per sé sola costituire il presupposto giustificativo della pretesa creditoria dell'opposta.
pagina 12 di 13 Pertanto, per tutto quanto detto, l'opposizione proposta da
[...] va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Parte_1
Discende, poi, logicamente dall'accoglimento dell'opposizione, il rigetto della domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria pure avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 2821/2024 del 26.2.2024);
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in € 145,00 per spese ed € Parte_1
3.800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 3 febbraio 2025
La Giudice
Francesca Avancini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria De Lorenzo, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. art.
6.1 del TICO: “Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo”; vd. anche art.
7.2 lett. b) del TICO: “La domanda di conciliazione è inammissibile ed è archiviata” … “quando è presentata senza il previo reclamo all'Operatore o Gestore”. 2 Cfr. nota di deposito del 26.9.2024 di parte opposta e la documentazione ivi allegata. 3 Cfr. Delibera ARERA n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023 “Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124”. 4 Vd. docc. 2, 3, 4 di parte opposta. 5 cfr. docc. 2, 3, 11 di parte opponente. 6 Cfr. doc. 1 di parte opponente. 7 Cfr. contratti sub docc. 4 e 5 di parte opponente. Vd. anche corrispondenza intercorsa con l'attuale amministrazione della sub doc. 6 di parte opponente. CP_2 8 Cfr. tra molte Cass. n. 21466/2013; Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 19310/2008.