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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 18/02/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2890/2022 R.G. vertente tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Celletti appellante e
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Sciarretta appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 5039/22 del 26/07/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc ritualmente notificato esponeva: Parte_1
- di aver lavorato dal 01.05.2018 a 04.05.2020 alle dipendenze di presso Controparte_1
l'abitazione di quest'ultima sita in Roma;
- di aver svolto mansioni di colf convivente e che si era occupata delle pulizie, accompagnando la resistente in banca, a fare la spesa e dal parrucchiere;
- di aver svolto le predette mansioni sotto le direttive impartite dalla convenuta presso l'abitazione della resistente;
- che aveva osservato il seguente orario di lavoro dalle 09.30 alle 13:00 dal lunedì al sabato e che aveva dovuto giustificare le assenze e chiedere permessi per assentarsi;
- che aveva percepito la retribuzione di € 8,00 l'ora come da conteggi prodotti in atti;
- che non aveva percepito la 13^ mensilità, il TFR e non aveva usufruito delle ferie per tutto il periodo di lavoro e pertanto chiedeva le differenze retributive;
- che si era dimessa per giusta causa poiché non adeguatamente pagata e che con nota del 11.09.2020 aveva chiesto, invano, il pagamento delle differenze retributive maturate.
La ricorrente, pertanto, adiva il Tribunale di Roma e rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto del quo per la sua intera durata e accertata l'applicabilità alla fattispecie della normativa sopra richiamata, accogliere la domanda attrice e o l'effetto condannare la sig.ra a pagare alla ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di € 8.429,99 per i titoli di cui all'allegato conteggio o per quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi di legge dalla maturazione dei singoli diritti ex art. 429 c.p.c. e rivalutazione monetaria, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 36 della
Costituzione e ex art. 2099 cc. E comunque anche in via equitativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi agli intestati procuratori antistatari e clausola esecutiva.”
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto le avverse pretese, ammettendo unicamente l'intervenuto rapporto di lavoro subordinato per soli tre mesi da febbraio 2020 a maggio
2020, per i quali, però, la stessa ricorrente non aveva chiesto alcuna differenza retributiva, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale ha così deciso: “ Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di parte resistente che liquida in complessivi € 1610,00 di cui € 1.500 per onorari oltre accessori “.
2.Proponeva gravame la per i seguenti motivi: Parte_1
1) assenza di motivazione in relazione alla valutazione dei riscontri probatori - errata valutazione degli elementi di attendibilità delle risultanze testimoniali;
2) errata valutazione delle risultanze istruttorie;
3) immotivata ed ingiustificata condanna alle spese processuali.
Resisteva l'appellata la quale contestava in fatto e diritto le avverse pretese Controparte_1
ed insisteva per la conferma della sentenza di primo grado.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato sulla base degli atti, senza che sia rilevante ai fini di causa la sentenza penale offerta in produzione all'odierna udienza dall'appellata.
Il Tribunale ha così motivato: “La teste ha dichiarato: “Ho lavorato dalla sig.ra Testimone_1
come colf dal 2016 a settembre 2019, quando si è ammalata (demenza senile) e ha preso una CP_1
badante, tale . Prima che subentrasse la badante ero solo io che provvedevo a fare le pulizie Per_1
1 o 2 volte a settimana a casa della resistente e non ci sono mai più tornata quando è subentrata la badante. Qualche volta mi è capitato di vedere la ricorrente a casa della resistente, il tutto solo a partire dal 2019 e per un totale approssimativo di 6/7 volte. In tali occasioni ho visto che la ricorrente veniva a prendere un caffè con la resistente. Nulla so della ricorrente e della sig.ra dopo il CP_1
2019.”.
La teste ha precisato di essere stata a casa della sporadicamente (“sono Testimone_2 CP_1
salita a casa della per 10 minuti circa per un paio di volte. In quella occasione vidi che la CP_1 ricorrente faceva le pulizie. Non so dire se la ricorrente ci fosse anche la seconda volta”). Le dichiarazioni rese dalla teste con riferimento alle mansioni e all'articolazione oraria dell'attività asseritamente svolte dalla ricorrente sono tutte de relato actoris e pertanto non dotate di adeguata rilevanza probatoria (“Lei mi diceva che andava a fare le pulizie. Lei mi diceva che lavorava dalle
9,00 all'una per 6 giorni a settimana”). Dunque, la teste non ha mai avuto occasione di vedere la ricorrente al lavoro ma ha appreso la circostanza dalla ricorrente.
La deposizione della teste , badante della resistente dal maggio 2020, nella sua Testimone_3 ondivaga collocazione temporale delle circostanze riferite (“Delle pulizie in casa prima si CP_1
occupava una certa , da febbraio a maggio 2019, anzi mi correggo se ne occupava la Tes_1 ricorrente, poi da maggio 2019 ho iniziato io a fare le pulizie…Anzi mi correggo la ricorrente ha lavorato dalla da febbraio a maggio 2020. Tanto ricordo perché poi sono subentrata io e CP_1 messa in regola”), non consente a questo Giudicante di trarre elementi utili a ritenere provate le deduzioni di parte ricorrente.
Per quanto concerne la deposizione del teste , marito della , pur avendo Testimone_4 Pt_1 quest'ultimo confermato che la ricorrente si recava nell'appartamento di parte resistente per svolgere mansioni domestiche, non ha precisato la collocazione temporale delle proprie affermazioni, né ha riferito precise circostanze da cui desumere il requisito dell'eterodirezione.
Pertanto, dalle deposizioni testimoniali, complessivamente valutate, non è stata raggiunta la prova della sussistenza di un vincolo di subordinazione per tutto il periodo dedotto dalla ricorrente, posto che i testi nulla hanno riferito sulle caratteristiche del rapporto ed in particolare sull'assoggettamento ai poteri datoriali.
L'unica circostanza che può ritenersi provata nel corso del giudizio, poiché non contestata tra le parti, e sostanzialmente confermata anche dai testi escussi, è che – nel periodo da febbraio a maggio 2020 - la ricorrente ha prestato attività di collaborazione domestica presso l'abitazione di parte resistente e che per tale attività è stata ricompensata, come risulta anche dai conteggi allegati dalla stessa parte ricorrente (cfr. doc. 3 del ricorso)”.
3.1 I primi due motivi-che meritano di essere congiuntamente esaminati siccome intimamente connessi-non colgono nel segno.
L'appellante si duole che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato in relazione alla valutazione dei riscontri probatori di parte ricorrente ed abbia errato nella valutazione di attendibilità delle risultanze testimoniali.
Premesso che l'onere della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti gravava in capo all'odierna appellante ex art. 2697 c.c. si ritiene che ella non via abbia sufficientemente adempiuto.
Specificamente la teste di parte ricorrente vicina di casa della , ha riferito sì di Tes_2 Pt_1
averla accompagnata due, tre volte presso la e di averla vista fare le pulizie presso CP_1
l'abitazione di quest'ultima in un'occasione, ma senza saper indicare l'esatto periodo se non del tutto genericamente (“estate”; “Mi pare che la ricorrente abbia lavorato per circa un paio d'anni dall'estate 2018 a maggio 2020 ADR Nulla so di eventuali ferie”); ha poi aggiunto delle dichiarazioni meramente de relato actoris (“lei mi diceva che andava a fare le pulizie” e “lei mi diceva che lavorava dalle 9:00 alle 13:00 per sei giorni a settimana”).
Il teste di parte ricorrente , marito dell'appellante, di professione camionista-la cui Tes_4 deposizione dev'essere rigorosamente valutata atteso lo stretto legame con la parte- ha confermato che a volte l'aveva accompagnata salendo anche lui a casa della (“Mia moglie lavorava dalle CP_1
09.00 alle 13.00 (sei giorni a settimana)”, ma senza alcun riferimento al periodo di lavoro, e ciò rende tale deposizione poco pregnante tenuto conto che è pacifico che sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra le parti quantomeno dal febbraio 2020 al maggio 2020 ed in ordine al quale non risultano richieste differenze retributive nel presente giudizio (cfr. conteggio in atti).
Per contro il teste , teste di parte resistente, indifferente all'esito del presente giudizio, Testimone_5 ha dichiarato “ Sono e mi chiamo nata a [...] [...] e residente in [...]
Casal Ciprano n. 43 , indifferente. Sono una colf. Ho lavorato dalla Sig.ra come colf dal CP_1
2016 sino a settembre 2019, quando lei si è ammalata (demenza senile) ed ha preso una badante.
Tale Viorica. ADR Prima che subentrasse la badante ero solo io che provvedevo a fare le pulizie 1 o
2 volte a settimana a casa della resistente e non ci sono mai piu' tornata quando è subentrata la badante. ADR qualche volta mi è capitato di vedere la ricorrente a casa della resistente, il tutto a solo a partire dal 2019 e per un totale approssimativo di 6/7 volte. In tali occasioni ho visto che la ricorrente veniva a prendere un caffe con la resistente. Nulla so della ricorrente e della Sig.ra CP_1 dopo il 2019. Preciso, come ho gia detto, io non sono piu' andata a casa della pero' CP_1
lavorando da circa 10 anni presso il fratello della resistente, avevo notizie della Sig.ra Il CP_1
mio rapporto di lavoro era stato regolarizzato dal fratello della anche se come detto andavo CP_1
dalla resistente 1 o 2 volte a settimana.
Infine la teste ha reso una deposizione a tratti confusa, correggendosi più volte sulle date, Tes_6 riferendo da ultimo “Anzi mi correggo la ricorrente ha lavorato dalla da febbraio a maggio Pt_2
2020. Tanto mi ricordo poi sono subentrata io e messa in regola”.
In tale contesto istruttorio-nel quale le incertezze probatorie non possono che ricadere a carico della parte gravata dal relativo onere, ovvero l'odierna appellante-non può ritenersi provata in misura sufficiente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti senza soluzione di continuità tra le parti dal maggio 2018 al maggio 2020.
3.2 Il terzo motivo di appello è infondato.
L'appellante si duole che il provvedimento impugnato sia carente della motivazione in punto di condanna alle spese di lite.
Tale motivo è inammissibile stante la mancata censura della sintetica ma esauriente ratio decidendi, ovvero la soccombenza della ricorrente (art. 91 c.p.c.), espressamente indicata dal giudice di prime cure quale criterio di regolamentazione processuale delle spese di lite.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, che liquida in € 2.775,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 18.02.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella PAROLARI
Il Presidente
Dott. Glauco ZACCARDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 18/02/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2890/2022 R.G. vertente tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Celletti appellante e
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Sciarretta appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 5039/22 del 26/07/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc ritualmente notificato esponeva: Parte_1
- di aver lavorato dal 01.05.2018 a 04.05.2020 alle dipendenze di presso Controparte_1
l'abitazione di quest'ultima sita in Roma;
- di aver svolto mansioni di colf convivente e che si era occupata delle pulizie, accompagnando la resistente in banca, a fare la spesa e dal parrucchiere;
- di aver svolto le predette mansioni sotto le direttive impartite dalla convenuta presso l'abitazione della resistente;
- che aveva osservato il seguente orario di lavoro dalle 09.30 alle 13:00 dal lunedì al sabato e che aveva dovuto giustificare le assenze e chiedere permessi per assentarsi;
- che aveva percepito la retribuzione di € 8,00 l'ora come da conteggi prodotti in atti;
- che non aveva percepito la 13^ mensilità, il TFR e non aveva usufruito delle ferie per tutto il periodo di lavoro e pertanto chiedeva le differenze retributive;
- che si era dimessa per giusta causa poiché non adeguatamente pagata e che con nota del 11.09.2020 aveva chiesto, invano, il pagamento delle differenze retributive maturate.
La ricorrente, pertanto, adiva il Tribunale di Roma e rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto del quo per la sua intera durata e accertata l'applicabilità alla fattispecie della normativa sopra richiamata, accogliere la domanda attrice e o l'effetto condannare la sig.ra a pagare alla ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di € 8.429,99 per i titoli di cui all'allegato conteggio o per quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi di legge dalla maturazione dei singoli diritti ex art. 429 c.p.c. e rivalutazione monetaria, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 36 della
Costituzione e ex art. 2099 cc. E comunque anche in via equitativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi agli intestati procuratori antistatari e clausola esecutiva.”
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto le avverse pretese, ammettendo unicamente l'intervenuto rapporto di lavoro subordinato per soli tre mesi da febbraio 2020 a maggio
2020, per i quali, però, la stessa ricorrente non aveva chiesto alcuna differenza retributiva, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale ha così deciso: “ Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di parte resistente che liquida in complessivi € 1610,00 di cui € 1.500 per onorari oltre accessori “.
2.Proponeva gravame la per i seguenti motivi: Parte_1
1) assenza di motivazione in relazione alla valutazione dei riscontri probatori - errata valutazione degli elementi di attendibilità delle risultanze testimoniali;
2) errata valutazione delle risultanze istruttorie;
3) immotivata ed ingiustificata condanna alle spese processuali.
Resisteva l'appellata la quale contestava in fatto e diritto le avverse pretese Controparte_1
ed insisteva per la conferma della sentenza di primo grado.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato sulla base degli atti, senza che sia rilevante ai fini di causa la sentenza penale offerta in produzione all'odierna udienza dall'appellata.
Il Tribunale ha così motivato: “La teste ha dichiarato: “Ho lavorato dalla sig.ra Testimone_1
come colf dal 2016 a settembre 2019, quando si è ammalata (demenza senile) e ha preso una CP_1
badante, tale . Prima che subentrasse la badante ero solo io che provvedevo a fare le pulizie Per_1
1 o 2 volte a settimana a casa della resistente e non ci sono mai più tornata quando è subentrata la badante. Qualche volta mi è capitato di vedere la ricorrente a casa della resistente, il tutto solo a partire dal 2019 e per un totale approssimativo di 6/7 volte. In tali occasioni ho visto che la ricorrente veniva a prendere un caffè con la resistente. Nulla so della ricorrente e della sig.ra dopo il CP_1
2019.”.
La teste ha precisato di essere stata a casa della sporadicamente (“sono Testimone_2 CP_1
salita a casa della per 10 minuti circa per un paio di volte. In quella occasione vidi che la CP_1 ricorrente faceva le pulizie. Non so dire se la ricorrente ci fosse anche la seconda volta”). Le dichiarazioni rese dalla teste con riferimento alle mansioni e all'articolazione oraria dell'attività asseritamente svolte dalla ricorrente sono tutte de relato actoris e pertanto non dotate di adeguata rilevanza probatoria (“Lei mi diceva che andava a fare le pulizie. Lei mi diceva che lavorava dalle
9,00 all'una per 6 giorni a settimana”). Dunque, la teste non ha mai avuto occasione di vedere la ricorrente al lavoro ma ha appreso la circostanza dalla ricorrente.
La deposizione della teste , badante della resistente dal maggio 2020, nella sua Testimone_3 ondivaga collocazione temporale delle circostanze riferite (“Delle pulizie in casa prima si CP_1
occupava una certa , da febbraio a maggio 2019, anzi mi correggo se ne occupava la Tes_1 ricorrente, poi da maggio 2019 ho iniziato io a fare le pulizie…Anzi mi correggo la ricorrente ha lavorato dalla da febbraio a maggio 2020. Tanto ricordo perché poi sono subentrata io e CP_1 messa in regola”), non consente a questo Giudicante di trarre elementi utili a ritenere provate le deduzioni di parte ricorrente.
Per quanto concerne la deposizione del teste , marito della , pur avendo Testimone_4 Pt_1 quest'ultimo confermato che la ricorrente si recava nell'appartamento di parte resistente per svolgere mansioni domestiche, non ha precisato la collocazione temporale delle proprie affermazioni, né ha riferito precise circostanze da cui desumere il requisito dell'eterodirezione.
Pertanto, dalle deposizioni testimoniali, complessivamente valutate, non è stata raggiunta la prova della sussistenza di un vincolo di subordinazione per tutto il periodo dedotto dalla ricorrente, posto che i testi nulla hanno riferito sulle caratteristiche del rapporto ed in particolare sull'assoggettamento ai poteri datoriali.
L'unica circostanza che può ritenersi provata nel corso del giudizio, poiché non contestata tra le parti, e sostanzialmente confermata anche dai testi escussi, è che – nel periodo da febbraio a maggio 2020 - la ricorrente ha prestato attività di collaborazione domestica presso l'abitazione di parte resistente e che per tale attività è stata ricompensata, come risulta anche dai conteggi allegati dalla stessa parte ricorrente (cfr. doc. 3 del ricorso)”.
3.1 I primi due motivi-che meritano di essere congiuntamente esaminati siccome intimamente connessi-non colgono nel segno.
L'appellante si duole che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato in relazione alla valutazione dei riscontri probatori di parte ricorrente ed abbia errato nella valutazione di attendibilità delle risultanze testimoniali.
Premesso che l'onere della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti gravava in capo all'odierna appellante ex art. 2697 c.c. si ritiene che ella non via abbia sufficientemente adempiuto.
Specificamente la teste di parte ricorrente vicina di casa della , ha riferito sì di Tes_2 Pt_1
averla accompagnata due, tre volte presso la e di averla vista fare le pulizie presso CP_1
l'abitazione di quest'ultima in un'occasione, ma senza saper indicare l'esatto periodo se non del tutto genericamente (“estate”; “Mi pare che la ricorrente abbia lavorato per circa un paio d'anni dall'estate 2018 a maggio 2020 ADR Nulla so di eventuali ferie”); ha poi aggiunto delle dichiarazioni meramente de relato actoris (“lei mi diceva che andava a fare le pulizie” e “lei mi diceva che lavorava dalle 9:00 alle 13:00 per sei giorni a settimana”).
Il teste di parte ricorrente , marito dell'appellante, di professione camionista-la cui Tes_4 deposizione dev'essere rigorosamente valutata atteso lo stretto legame con la parte- ha confermato che a volte l'aveva accompagnata salendo anche lui a casa della (“Mia moglie lavorava dalle CP_1
09.00 alle 13.00 (sei giorni a settimana)”, ma senza alcun riferimento al periodo di lavoro, e ciò rende tale deposizione poco pregnante tenuto conto che è pacifico che sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra le parti quantomeno dal febbraio 2020 al maggio 2020 ed in ordine al quale non risultano richieste differenze retributive nel presente giudizio (cfr. conteggio in atti).
Per contro il teste , teste di parte resistente, indifferente all'esito del presente giudizio, Testimone_5 ha dichiarato “ Sono e mi chiamo nata a [...] [...] e residente in [...]
Casal Ciprano n. 43 , indifferente. Sono una colf. Ho lavorato dalla Sig.ra come colf dal CP_1
2016 sino a settembre 2019, quando lei si è ammalata (demenza senile) ed ha preso una badante.
Tale Viorica. ADR Prima che subentrasse la badante ero solo io che provvedevo a fare le pulizie 1 o
2 volte a settimana a casa della resistente e non ci sono mai piu' tornata quando è subentrata la badante. ADR qualche volta mi è capitato di vedere la ricorrente a casa della resistente, il tutto a solo a partire dal 2019 e per un totale approssimativo di 6/7 volte. In tali occasioni ho visto che la ricorrente veniva a prendere un caffe con la resistente. Nulla so della ricorrente e della Sig.ra CP_1 dopo il 2019. Preciso, come ho gia detto, io non sono piu' andata a casa della pero' CP_1
lavorando da circa 10 anni presso il fratello della resistente, avevo notizie della Sig.ra Il CP_1
mio rapporto di lavoro era stato regolarizzato dal fratello della anche se come detto andavo CP_1
dalla resistente 1 o 2 volte a settimana.
Infine la teste ha reso una deposizione a tratti confusa, correggendosi più volte sulle date, Tes_6 riferendo da ultimo “Anzi mi correggo la ricorrente ha lavorato dalla da febbraio a maggio Pt_2
2020. Tanto mi ricordo poi sono subentrata io e messa in regola”.
In tale contesto istruttorio-nel quale le incertezze probatorie non possono che ricadere a carico della parte gravata dal relativo onere, ovvero l'odierna appellante-non può ritenersi provata in misura sufficiente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti senza soluzione di continuità tra le parti dal maggio 2018 al maggio 2020.
3.2 Il terzo motivo di appello è infondato.
L'appellante si duole che il provvedimento impugnato sia carente della motivazione in punto di condanna alle spese di lite.
Tale motivo è inammissibile stante la mancata censura della sintetica ma esauriente ratio decidendi, ovvero la soccombenza della ricorrente (art. 91 c.p.c.), espressamente indicata dal giudice di prime cure quale criterio di regolamentazione processuale delle spese di lite.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, che liquida in € 2.775,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 18.02.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella PAROLARI
Il Presidente
Dott. Glauco ZACCARDI