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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 540/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Cristofaro
PARTE ATTRICE
C O N T R O
con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n° 4, in persona COtroparte_1 del Legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Luca Zitiello del foro di Milano e dall'avv. Francesco
Mocci del foro di Nuoro
PARTE CONVENUTA
OGGETTO:
risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Nel merito: respinta ogni eccezione avversaria, anche di prescrizione, e ribadite le contestazioni alla CTU, per le ragioni già dedotte all'udienza dd. 27.11.2024, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o da cd. contatto sociale di
[...]
in relazione alle operazioni descritte nella narrativa dell'atto di citazione, CP_1 condannare la stessa all'integrale risarcimento del danno subito in conseguenza di dette operazioni, nella misura di euro 36768,00, ovvero nella diversa somma, anche maggiore,
pagina 1 di 20 che risulterà di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi sino al giorno del saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese legali e tecniche e spese di CTU a carico della convenuta”
Parte opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine CP_2 alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
accertare e dichiarare la prescrizione delle domande avversarie, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla signora ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, Pt_1 conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della stessa nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a CP_2 qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere all'attrice secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
IN VIA ISTRUTTORIA:
rigettare le richieste istruttorie avversarie per le motivazioni indicate in atti;
IN OGNI CASO:
pagina 2 di 20 con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso, fra l'altro, di aver intrattenuto dal 2005 rapporti con il , CP_1 presso la cui filiale di Trento erano a lei intestati un conto corrente e una polizza di titoli e che nel 2008 il personale di tale istituto di credito le aveva proposto di investire le somme depositate sul detto conto nell'acquisto di diamanti, all'epoca commercializzati dalla società IDB-Intermarket Diamond Business Spa (d'ora innanzi, per brevità, soltanto
CO
), descrivendole tali preziosi come un bene c.d. rifugio, il che l'aveva indotta ad acquistare dapprima un solo diamante e molti anni dopo, nel 2016, altre due gemme dello stesso tipo, per il complessivo importo di € 41.768,08, in citazione Parte_1 esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ le proposte di acquisto erano state da lei sottoscritte presso i locali della banca e tutti gli adempimenti erano stati curati dal personale della stessa;
CO
➢ nel 2018 aveva appreso da notizie di stampa che le informazioni fornite dalla non erano veritiere e che il valore di mercato dei diamanti era di gran lunga inferiore al prezzo di acquisto, atteso che le relative quotazioni dipendevano dalle unilaterali valutazioni della stessa venditrice;
CO
➢ dopo il fallimento della aveva commissionato una stima delle pietre acquistate in precedenza, il che le aveva consentito di accertare che il loro effettivo valore era pari complessivamente a circa € 5.400,00; CO
➢ nessuna azione risarcitoria era utilmente esperibile nei confronti della , dichiarata fallita con un ingente passivo, senza alcuna possibilità di riparti a favore dei creditori chirografari;
➢ nell'acquisto dei preziosi il aveva avuto un ruolo determinante, CP_1
conferendo credibilità al prospettato investimento e, quindi, incentivando la compravendita, alla cui conclusione lo stesso aveva interesse in ragione della provvigione dovutagli e comunque del conseguenziale incremento dei servizi bancari accessori (quali pagamento e locazione di cassette di sicurezza per la custodia dei preziosi);
➢ in violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 1176, 2° co., c.c. e degli obblighi di informazione e protezione che aveva nei suoi confronti, il CP_1
le aveva fornito notizie parziali in ordine al prezzo di vendita, fissato
[...] pagina 3 di 20 CO unilateralmente dalla , ma presentato come quotazione di mercato, ai possibili risultati dell'investimento e all'agevole rivendibilità dei preziosi;
➢ la banca era, quindi, incorsa in una responsabilità sia contrattuale, sia extracontrattuale e/o da contatto sociale;
➢ con la sentenza n° 2081/2021 il COsiglio di Stato aveva confermato le sanzioni amministrative inflitte alla controparte dal Garante della COcorrenza per la scorretta condotta tenuta nei confronti della clientela in ordine alla compravendita di diamanti. conveniva, quindi, in giudizio il , per chiederne la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento del danno da lei subito a seguito delle dette operazioni, da quantificare in misura pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il loro attuale valore di mercato.
Costituitosi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, il CP_1 chiedeva di dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda risarcitoria e di rigettarla, nonché, in via subordinata, di accertare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dei danni e, di conseguenza, di escludere il risarcimento o comunque di ridurne l'ammontare.
In particolare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto i contratti di compravendita dei diamanti menzionati da controparte erano stati stipulati con CO la sola ), nonché l'improcedibilità della domanda (per essere l'attrice ancora la legittima proprietaria delle pietre preziose, soggette a continue oscillazioni di valore, ciò significando che il dedotto pregiudizio non si era ancora verificato, né consolidato) e la prescrizione del diritto azionato (stante la decorrenza sia del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c., sia di quello decennale indicato nell'art. 2946 c.c. con riguardo al primo acquisto).
In comparsa di costituzione parte convenuta assumeva, fra l'altro, che:
➢ il proprio ruolo nella vicenda era stato di mero segnalatore, senza alcun coinvolgimento nelle trattative e nella conclusione del contratto di compravendita, essendosi limitata, nell'osservanza della COvenzione stipulata CO con , a mettere a disposizione della cliente il materiale pubblicitario predisposto unicamente dalla venditrice e, quindi, a fungere da collegamento tra le due parti, come precisato nelle condizioni di compravendita;
pagina 4 di 20 ➢ essa convenuta non aveva proposto, caldeggiato o consigliato l'acquisto delle pietre preziose, né assunto alcun impegno nei confronti della cliente, e neppure le aveva mai evidenziato la convenienza dell'investimento;
➢ essendosi trattato di compravendita di beni non oggetto di quotazioni ufficiali, non aveva avuto alcun obbligo di verificare l'adeguatezza del prezzo indicato da CO ;
➢ l'incasso di una provvigione non provava una sua attività propositiva e promozionale nei confronti della cliente;
➢ non risultavano provati suoi comportamenti scorretti, non rilevando in senso contrario le sanzioni amministrative che le erano state inflitte dall'Autorità
Garante della COcorrenza e del Mercato, il cui provvedimento, neppure allegato alla citazione, non conteneva comunque alcun riferimento alla vicenda oggetto di causa;
➢ in ogni caso non le erano ascrivibili pratiche commerciali scorrette, dovendosi considerare, fra l'altro, che i diamanti non sono negoziati su piattaforme ufficiali e non hanno un prezzo di riferimento unanimemente accettato, né le poteva essere CO attribuita alcuna responsabilità in merito a quanto pubblicato da sui giornali economici;
➢ nel caso di specie non era ravvisabile neppure una sua responsabilità da contatto sociale, non avendo avuto informazioni maggiori di quelle disponibili per l'attrice ed avendo svolto soltanto una funzione di tramite, senza ingenerare alcun affidamento nella cliente;
➢ non aveva assunto alcun obbligo informativo o di protezione nei confronti dell'attrice, né le si poteva attribuire una responsabilità contrattuale (in difetto di qualsivoglia contratto con la o extracontrattuale (avendo svolto il ruolo di Pt_1 mero segnalatore, senza assumere alcun obbligo di comunicare alla cliente i rischi dell'operazione e non avendo agito con dolo o colpa);
➢ l'attrice aveva tenuto un comportamento palesemente imprudente e negligente, visto che prima di acquistare i diamanti avrebbe potuto avvedersi che le CO quotazioni di non erano ricavate da un mercato regolamentato;
➢ per la stima di un eventuale importo risarcitorio occorreva considerare il valore dei diamanti oggetto di causa alla data di acquisto e confrontarlo con il prezzo pagato dalla Pt_1 pagina 5 di 20
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte convenuta
Premesso che, a differenza dell'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso (così dal lato attivo come da quello passivo), che attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza, “la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio”, di talché il relativo accertamento “deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale
la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto” (così Cass., n° 6132/2008), mette conto rilevare che in base alla prospettazione svolta in citazione è senz'altro ravvisabile la correlazione tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo allo stesso, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Sul presupposto, infatti, che il rapporto fiduciario intercorso con il proprio istituto di credito abbia fatto sorgere in capo a quest'ultimo obblighi di protezione e informazioni a tutela dell'affidamento in lei generato sull'attendibilità del materiale divulgativo relativo ai diamanti consegnatole dal personale di banca e sulla convenienza del relativo acquisto propostole o comunque segnatole dallo stesso, ha inteso Parte_1 dedurre, a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria, una responsabilità propria della controparte originata dall'asserita violazione dei detti obblighi, quindi ulteriore e diversa CO da quella contrattuale gravante sulla , quale diretta e immediata conseguenza del contratto di vendita dei preziosi, ciò significando che in citazione la titolarità del rapporto a cui ineriscono le obbligazioni asseritamente violate è stata attribuita al soggetto nei cui confronti si è agito in giudizio e in effetti proprio a questo è riferibile.
L'eccezione in esame non appare, quindi, meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione di improcedibilità
A sostegno di tale eccezione parte convenuta ha evidenziato, sin dal suo primo scritto difensivo, che “risulta essere ancora la legittima proprietaria Parte_1 delle pietre preziose che, per loro natura, sono soggette a continue oscillazioni di valore”, desumendo da ciò che “un “danno” non è al momento individuato né pagina 6 di 20 individuabile”, ragion per cui l'azione di risarcimento danni promossa dall'attrice sarebbe carente di un presupposto essenziale della stessa azione, rappresentato dal c.d. “danno risarcibile”, essendo “meramente eventuale la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di controparte…in quanto le gemme non risultano essere state vendute, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata”.
Tale prospettazione non appare condivisibile.
L'attrice non si duole di una sopravvenuta diminuzione di valore dei diamanti, ma di averli acquistati, in difetto di adeguate informazioni da parte della banca, a un prezzo significativamente superiore al loro effettivo valore, di talché, essendo stato dedotto un pregiudizio verificatosi, in tesi, già al momento dell'acquisto, non assume rilievo la persistente disponibilità materiale e giuridica dei preziosi in capo all'attrice.
In quest'ottica non depone in senso contrario neppure un eventuale successivo incremento del valore dei preziosi rispetto alla data dell'acquisto, trattandosi di evenienza
(peraltro verificatasi nel caso di specie, come accertato dalla Ctu) che di per sé non esclude il danno, oltretutto quantificabile nella stessa identica misura, giacché
l'acquirente verrebbe comunque a conseguire “un'utilità economicamente inferiore a quella che sarebbe stata possibile ottenere acquistando i diamanti al prezzo di mercato”
(v. Trib. Modena n° 494/2025).
Pertanto, anche tale eccezione risulta infondata.
Sull'eccezione di prescrizione
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di sostenere che, quando la manifestazione del danno non è immediata ed evidente e può apparire dubbio il suo collegamento eziologico all'azione di un terzo, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza danno e della sua gravità o in quello in cui avrebbe potuto averla adoperando la normale diligenza (v. Cass. civ., 14.03.2016, n. 4899; Cass. civ.,
20.04.2007, n. 9524; v. anche Cass., n° 1923/2025 che, con riguardo al risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, simile a quello oggetto del presente giudizio - che, come di seguito esposto, deriva da una pratica commerciale scorretta -, ha sostenuto che il termine di prescrizione della relativa azione “comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche pagina 7 di 20 dell'esistenza di un possibile danno ingiusto…”, precisando, in motivazione, che “ai fini della decorrenza del termine, quindi, non rileva il momento in cui l'agente compie
l'illecito o quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, quanto, piuttosto, il momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili”, il che, di regola, avviene con la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, salvo che non sia possibile anticipare il dies a quo della prescrizione “alla data di avvio dell'istruttoria dinanzi all'AGCM, quale momento in cui può ragionevolmente desumersi che l'impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto dell'istruttoria antitrust e dei suoi effetti anticoncorrenziali, in termini di danno ingiusto, essendo essa stata evidenziata all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità”, evenienza, questa, non verificatasi nel caso di specie).
Si è, inoltre, anche affermato che “la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” (così Cass., n°
29328/24).
In adesione a tale impostazione interpretativa, si può ragionevolmente ritenere che, non disponendo, per quanto consta, di proprie specifiche conoscenze tecniche,
[...]
non avrebbe potuto avvedersi della connotazione pregiudizievole Parte_1 dell'acquisto dei preziosi prima della pubblicazione dell'allegato provvedimento dell'Autorità Garante della COcorrenza e del Mercato n° 26757 dd. 20.9.2017 (v. doc. n°
12) e del conseguente clamore mediatico che investì la società venditrice e alcuni istituti di credito, fra cui l'odierna convenuta.
Prima di allora non era ragionevolmente esigibile dall'attrice la percezione dell'illecito e del danno, “considerato che: a) le informazioni sulla reale composizione del prezzo e sui margini applicati non erano disponibili;
b) la banca godeva di un rapporto fiduciario qualificato con il cliente;
c) il materiale informativo utilizzato era predisposto in modo da rendere non immediatamente percepibile la sproporzione tra valore e prezzo”
(così Trib. Modena n° 494/2025).
Ne consegue che alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio
(risalente al febbraio 2023) non era ancora decorso il termine previsto dall'art. 2946 c.c., pagina 8 di 20 applicabile nel caso di specie, visto che, per le ragioni di seguito esposte, al è CP_1 ascrivibile una responsabilità da contatto sociale qualificato, che, essendo assimilabile a quella di tipo contrattuale, è assoggetta allo stesso ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 (v. Cass., n° 25644/2017).
Sulla responsabilità della parte convenuta
In punto di fatto è incontroverso e/o comunque provato in base alle risultanze istruttorie (orali e documentali) acquisite in corso di causa che: CO
- ha acquistato da un diamante il 27 febbraio 2008 e altri Parte_1 due diamanti nel giugno 2016, sborsando l'importo di € 11.099,92 per la prima pietra e l'importo di € 15.334,08 per ciascuna delle altre due, per un totale di €
41.768,08;
- gli acquisti vennero effettuati presso la filiale di Trento dell'allora
[...]
(società facente parte del gruppo COtroparte_4
Banco Popolare e dal 2017 del gruppo ), con la quale all'epoca CP_1
l'attrice aveva in corso un rapporto di conto corrente bancario e che in CO precedenza aveva stipulato con un “accordo di collaborazione” (v. doc. n° 2 di parte convenuta);
- con tale accordo il detto istituto di credito si era impegnato “a mettere a CO disposizione il materiale divulgativo predisposto a cura e spese della ” e a contattare quest'ultima “al fine di segnalare il potenziale cliente inoltrando le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente medesimo”, il tutto dietro “un compenso rapportato al volume degli ordini di acquisto inoltrati dalla CP_2 stessa e positivamente conclusi”;
- all'epoca l'acquisto di diamanti rientrava nel novero degli investimenti che i funzionari dell'istituto di credito di riferimento dell'attrice potevano proporre ai clienti “su indicazione della direzione”, come riferito in udienza dal teste Tes_1
, un ex funzionario della banca, a dire del quale era “noto che i preziosi
[...] fossero un bene rifugio” (del resto, con riguardo al primo acquisto del febbraio
2008, allorché l'attrice, secondo quanto esposto in comparsa di costituzione da parte convenuta, avrebbe manifestato “l'intenzione di destinare una parte del proprio patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli Istituti di Credito”, nel detto scritto difensivo si legge “in pagina 9 di 20 tale occasione, preso atto delle sue intenzioni, la Banca esponeva alla cliente le varie tipologie di investimento e domandava alla signora se fosse di suo Pt_1 interesse l'acquisto di pietre preziose”, per poi segnalarle “la possibilità di acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, ossia IDB…”);
- personale dell'istituto di credito provvide a consegnare all'attrice il materiale CO informativo predisposto da , in cui il diamante veniva qualificato come “bene rifugio”, avendo il suo acquisto finalità non speculative ma “conservative sul lungo periodo, tendenti a tutelare il potere di acquisto della somma utilizzata” (v. doc. n° 1 di parte attrice), sì da costituire “un investimento affidabile”, “non influenzato dall'andamento dei mercati azionari e valutari”, “monetizzabile in qualsiasi momento” (v. doc. n° 13 ter di parte attrice); CO
- pertanto, gli ordini di acquisto dell'attrice vennero inoltrati alla per il tramite dell'istituto di credito di cui ella era all'epoca correntista.
Il descritto modus procedendi corrisponde sostanzialmente a quello oggetto del citato provvedimento n° 26757 dd. 20.9.2017, con cui l'Autorità Garante della
COcorrenza e del Mercato, a fondamento della sanzione pecuniaria irrogata, fra gli altri, anche al , ebbe a qualificare come “pratica commerciale scorretta ai sensi CP_1 degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del
Codice del COsumo”, vietandone l'ulteriore continuazione, la vendita di diamanti CO effettuata da , anche per il tramite dell'odierna parte convenuta, con la diffusione “di informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto” e con la CO consegna, fra l'altro, di “materiale promozionale e illustrativo di ”, in cui “si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi pagina 10 di 20 professionisti; d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta”.
Tale provvedimento, impugnato innanzi al giudice amministrativo, è stato confermato, nella parte relativa alla sussistenza della detta scorretta pratica commerciale, sia in primo grado, sia in secondo grado dal COsiglio di Stato in sede giurisdizionale con l'allegata sentenza n° 2081/2021 (v. doc. n° 15 di parte attrice), con la quale, per quanto qui rileva, si è sostenuto che:
➢ in ordine alla compravendita di diamanti l'istituto di credito aveva svolto una
“mera intermediazione…completamente estranea a quella bancaria e finanziaria”, comunque non riconducibile a quella di “mero segnalatore”, non essendosi limitato “a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri”;
➢ la compartecipazione della banca all'illecito si desumeva “dai riscontri fattuali già evidenziati dal , e precisamente;
CP_5
a) dal fatto che la stessa, in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto con CO
, fosse “tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il CO materiale divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari CO dell'istituto a inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente…”;
➢ dal conseguimento, per l'attività svolta, di una provvigione pari a una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%);
➢ dall'aver destinato, alla raccolta delle proposte di acquisto, specifici funzionari, i quali, stando ai reclami dei clienti, avevano proposto l'acquisto dei diamanti come “forma di investimento alternativa”.
Ciò premesso, mette conto rilevare innanzi tutto che, come condivisibilmente affermato da una parte della giurisprudenza di merito, la citata delibera dell'A.G.C.M.,
“anche alla luce delle decisioni dei giudici amministrativi che l'hanno confermata - costituisce, in relazione all'autorevolezza dell'organo da cui promanano e agli strumenti
e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova privilegiata con riguardo alla qualificazione in termini di pratica commerciale scorretta dell'attività svolta dalla Banca, quale accertata nell'ambito del suddetto procedimento” (così Trib.
Modena n° 517/2025, che al riguardo ha giustamente richiamato “i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di illeciti anticoncorrenziali (cfr. Cass. 5.7.2019, n. pagina 11 di 20 18176; Cass. 22.5.2019, n. 13846; Cass. 22.8.2014, n. 11904) e, da ultimo, in materia di clausole vessatorie, in forza dei quali, anche per le pratiche commerciali scorrette, può affermarsi che i provvedimenti della AGCM hanno una elevata attitudine probatoria tanto con riferimento all'accertamento della condotta quanto con riferimento alla idoneità a procurare un danno ai consumatori”, il che consente di ravvisare una
“presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario” (così Cass. 31.08.2021 n. 23655, richiamata, in tema di vendita di diamanti, da Corte d'Appello di Milano n. 1512 del 6.05.2022; nello stesso senso, fra le altre, Trib. Bergamo n° 611/2025; Trib. Milano n° 11141/2024).
Devesi poi considerare che la stessa parte convenuta non ha provato, né ha richiesto di farlo con l'articolazione di adeguate istanze istruttorie, che gli acquisti di diamanti da parte dell'attrice sono stati effettuati con modalità ulteriori e diverse dalla pratica commerciale sanzionata dall'AGCM, essendovi, di contro, ragione di ritenere che nel caso di specie la procedura sia stata sostanzialmente identica, deponendo significativamente in tal senso anche le testimonianze rese da sorella Tes_2 dell'attrice (che parimenti acquistò diamanti, nel 2008 e nel 2011, presso lo stesso istituto di credito, dal cui personale ebbe l'informazione che trattavasi di “bene rifugio e quindi di un investimento sicuro”), e dell'ex funzionario (dalle cui dichiarazioni si evince Tes_1 CO che il personale di banca non si limitava a segnalare a i propri clienti che manifestavano interesse per l'acquisto di diamanti, ma esso stesso proponeva loro tale tipologia di operazione).
Del resto, l'istituto di credito aveva un proprio diretto interesse a promuovere presso la propria clientela la conclusione di contratti di compravendita dei preziosi sia CO perché, in virtù del menzionato “accordo di collaborazione” stipulato con , da ogni transazione ricavava una consistente provvigione, sia perché verosimilmente aveva anche una fondata aspettativa di conseguire una maggiore fidelizzazione del cliente e comunque di incrementare i servizi bancari aggiuntivi, come la custodia in cassette di sicurezza, il CO che fa ragionevolmente presumere che il suo ruolo non si esaurisse nel segnalare a i clienti che di loro iniziativa manifestavano l'intenzione di destinare il proprio risparmio, anche solo in parte, all'acquisto di diamanti.
pagina 12 di 20 Le acquisite risultanze istruttorie consentono, dunque, di ritenere provato che l'odierno convenuto, pur non essendo parte contraente del contratto di compravendita dei CO diamanti concluso da con la sola , ne ha comunque favorito la Parte_1 stipulazione con un'attività che, replicata su scala nazionale per tutti i propri clienti determinatisi all'acquisto dei preziosi, deve avere significativamente agevolato la CO commercializzazione di tali beni, non soltanto per aver consentito alla di entrare in contatto con molti più acquirenti di quelli che la stessa avrebbe potuto contattare direttamente, ma anche per aver conferito affidabilità all'operazione “data la fiducia che i clienti riponevano nella banca in virtù del rapporto preesistente con essa” (come giustamente rilevato da Trib. Verona dd. 23.5.2019; nello stesso senso la citata sentenza del COsiglio di Stato, ove si legge “è dunque indubbio che il cliente - come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami - al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi "garantite", dalla banca”, per poi sostenersi, sulla base del 3° co. dell'art. 5 Cod. COs. - il quale dispone che “le informazioni al consumatore, da chiunque [dunque anche da soggetto estraneo al contratto, n.e.] provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile…” - che “la nozione di "professionista" rinveniente dal Codice del consumo deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di una attività di impresa finalizzata alla promozione e/o commercializzazione di un prodotto o servizio” e che, quindi, “integra la nozione di professionista autore (o co-autore) della pratica commerciale "chiunque abbia una oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima"”).
Per quanto poi attiene alla natura della responsabilità ascrivibile alla parte convenuta, trattandosi di compravendita di diamanti, dunque di beni materiali suscettibili di godimento e dotati “di un intrinseco valore d'uso, oltre che di scambio, in ciò differenziandosi dall'astrattezza o cartolarità degli strumenti finanziari” (così Trib.
Milano n° 162/2023), come tali non riconducibili nel novero dei “prodotti finanziari” tassativamente elencati nell'art. 1, 2° co., lett. u), T.U.F., vi è ragione di ritenere che la vicenda in esame esuli dall'ambito applicativo della disciplina ivi dettata (come del resto ritenuto nella menzionata sentenza del COsiglio di Stato e nel pronunciamento della
Banca d'Italia ivi menzionato). pagina 13 di 20 Il che però non significa che la parte convenuta, nella sua indubbia veste di professionista, non fosse ugualmente gravata, nei confronti del cliente/consumatore, da specifici obblighi informativi e di protezione, discendenti anche dal più generale dovere di buona fede di cui all'art. 1175 c.c. nello svolgimento di un'attività che si è, di fatto, risolta in una sorta di intermediazione, essendosi concretizzata nel trattare l'operazione CO con l'attrice, nel metterla in relazione con la , nel consegnarle il materiale divulgativo predisposto da quest'ultima, nel prestarle ausilio nella compilazione del modulo per l'acquisto e nel relativo inoltro alla venditrice, nonché nel rendere disponibili i propri CO locali per la consegna dei preziosi, il tutto dietro corrispettivo versatole dalla , di per sé implicante, come detto, un autonomo interesse dell'istituto di credito alla conclusione dell'affare.
Del resto, come persuasivamente evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito, “il rapporto tra la banca e cliente non si esaurisce nel singolo contratto bancario
(nel caso di specie, conto corrente o deposito titoli), ma determina l'insorgere di una relazione qualificata che, in virtù dello status professionale della banca e del conseguente affidamento riposto dal cliente, fa sorgere specifici obblighi di protezione e informazione in capo all'istituto di credito. Tale relazione qualificata, rilevante ex art. 2
Cost., integra un 'contatto sociale' dal quale derivano obblighi di protezione autonomi e ulteriori rispetto a quelli nascenti dai singoli contratti. La banca, infatti, in quanto soggetto autorizzato per legge ad operare nel rispetto di particolari requisiti e sottoposto
a vigilanza, è destinataria dell'affidamento dei clienti non solo nell'ambito delle specifiche operazioni bancarie, ma anche rispetto alle attività accessorie e connesse, tra cui rientra la segnalazione/promozione di investimenti” (così Trib. Modena n° 494/2025).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano,
a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e
1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato” (così Cass., n° 24071/2017), di talché può venire in rilievo “in quelle situazioni in cui, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra pagina 14 di 20 danneggiante e danneggiato, la natura qualificata dell'attività professionale svolta dal primo, sottoposta a specifici requisiti formali e abilitativi, fonda nel secondo il legittimo affidamento circa il rispetto delle regole di condotta che informano la suddetta attività, comportando l'assunzione in capo all'operatore di uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'utente subisca nell'ambito di tale rapporto un danno” (così
Trib. Brescia n° 3348/2023).
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità la c.d. responsabilità "da contatto sociale" è ritenuta “soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza
d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato” e “configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi nocumento a
terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 cod. civ. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico” (così in motivazione Cass., n° 29711/2020).
Pertanto, il fatto stesso che le operazioni oggetto di causa siano state effettuate con il pieno e diretto coinvolgimento dell'istituto di credito (che al riguardo, per effetto del disposto del 3° co. dell'art. 5 Cod. COs., era gravato dall'obbligo di fornire alla cliente “informazioni espresse in modo chiaro e comprensibile”) nei termini sopra esposti, ha ragionevolmente ingenerato nell'attrice un legittimo affidamento sulla serietà
e fruttuosità dell'investimento, inducendola a ritenere attendibili le informazioni esposte dalla venditrice sul presupposto che fossero state preventivamente verificate dalla stessa banca, sì da non consentirle di coglierne la portata ingannevole, soprattutto nella parte del materiale divulgativo relativa al valore dei preziosi, per esservi stato impiegato il termine
“quotazioni”, che nell'uso comune, soprattutto in relazione a operazioni di investimento,
è di per sé evocativo della rilevazione oggettiva di un valore di mercato e, che, quindi, nel caso di specie, venne usato con finalità sostanzialmente decettiva, visto che il valore veniva determinato unilateralmente dalla venditrice.
Dalla relazione da contatto qualificato intercorsa con l'attrice sono, dunque, derivati alla parte convenuta non già meri obblighi di prestazione, ma piuttosto specifici obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (v. Trib. Milano n° 5876/2021,
Trib. Lucca 26.7.2022, Trib. Pistoia 15.9.2023, Trib. Brescia 20.12.2023, tutte richiamate pagina 15 di 20 in Trib. Modena 517/2025), la cui violazione consente di attribuirle la detta responsabilità
“da contatto sociale” ex art. 1173 c.c., che, essendo disciplinata dalle stesse regole della responsabilità contrattuale, è assoggettata anche al relativo regime probatorio, il che sta a significare che gravava sull'istituto di credito l'onere di provare l'esatto adempimento.
In sostanza, doveva essere il a dimostrare di aver assolto i detti CP_1 doveri per aver comunicato all'attrice, prima della compravendita dei preziosi, tutte le circostanze di fatto in grado di consentirle una consapevole valutazione della convenienza dell'operazione, dunque di averla informata che, diversamente da quanto esposto nel materiale divulgativo, il prezzo non era affatto determinato sulla base di effettive quotazioni di mercato, come tale condizionato dall'altalenante andamento della domanda e dell'offerta, ma era fissato unilateralmente dalla venditrice, oltretutto in termini tali da comprendere anche vari costi, quindi, in misura significativamente superiore all'effettivo valore della pietra, e di averla resa edotta che, essendo tali le modalità di determinazione del prezzo, in caso di monetizzazione, difficilmente sarebbe stato recuperato l'intero importo investito.
Tale onere probatorio non risulta assolto, il che consente di ritenere fondata in punto di an l'azionata pretesa risarcitoria in ragione dell'indubbia efficienza causale ascrivibile alla riscontrata violazione, da parte della convenuta, dei propri obblighi informativi, potendosi ragionevolmente ritenere, in difetto di significativi elementi di segno contrario, che, se preventivamente al corrente della detta situazione di fatto, CO l'attrice non avrebbe acquistato i diamanti da .
Pertanto, ove pure si volesse ritenere che abbia agito come mero “segnalatore”, e non come promotore dell'acquisto dei diamanti, il , in quanto gravato da CP_1 obblighi di protezione nei confronti dell'attrice, era comunque tenuto ad astenersi dal segnalare un'operazione come quella oggetto di causa, perché avente caratteristiche del tutto diverse (in ragione dei costi occulti e con possibilità di rendimento pressocché nulle) da quelle normalmente attendibili e, pertanto, del tutto inaffidabili, e comunque avrebbe dovuto fornire una corretta ed esaustiva informazione in ordine a redditività e prezzo dei preziosi, il che, stando a quanto dedotto e provato in atti, non è avvenuto.
Per mera completezza espositiva devesi, infine, rilevare che la compravendita di diamanti, a cui la parte convenuta ha partecipato con le dette modalità, è comunque qualificabile in termini di attività connessa a quella bancaria, che l'art. 8, 3° co., D.M.
Tesoro 6 luglio 1994 definisce come “l'attività accessoria che comunque consente di pagina 16 di 20 sviluppare l'attività esercitata”, per poi fare riferimento “a titolo indicativo” alla
“prestazione di servizi di: a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza”, ciò significando che in relazione ai fatti di causa è ravvisabile anche una vera e propria responsabilità contrattuale, ove si consideri che, essendo tenuto, pure in relazione a un'attività accessoria, ad adempiere anche gli obblighi non espressamente previsti in contratto in virtù dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175,
1375 c.c. (quali criteri integrativi della prestazione contrattuale) ove necessario per preservare gli interessi della controparte, l'istituto di credito avrebbe comunque dovuto fornire all'attrice tutte le informazioni utili a farle comprendere le reali conseguenze dell'operazione, di modo che il risultato pratico dell'acquisto dei preziosi fosse effettivamente corrispondente a quello perseguito dalla stessa (arg. da Cass., n° 656/2025
e Cass., n° 23600/2023).
A sostegno della prospettazione del non rileva la clausola di esonero CP_1 da responsabilità contenuta nell'art. 6 delle sole “condizioni di compravendita” relative al secondo acquisto effettuato dall'attrice (del seguente testuale tenore “con riferimento alla presente proposta d'acquisto, il proponente precisa che la Banca domiciliataria ha svolto CO un'attività di mero collegamento tra il proponente stesso e ed è quindi consapevole che la stessa non assume alcuna responsabilità in merito al contratto che CP_2 CO intercorre solo tra il proponente e ”), e ciò per la decisiva e assorbente considerazione che la responsabilità ascrivibile alla convenuta non trova fondamento nel CO contratto stipulato dalla con , ma nella violazione degli obblighi informativi e Pt_1 di protezione correlati alla relazione intrattenuta direttamente con l'attrice; né tantomeno CO rileva l'esclusione di responsabilità concordata dalla parte convenuta con nel menzionato “accordo di collaborazione”, atteso che tale regolamento negoziale, stante il disposto dell'art. 1372 c.c., vincolava i soli contraenti, senza omettere di considerare che clausole del genere risultano in contrasto con l'art. 33, 2° co., lett. b), D.Lgs. n° 206/2005, applicabile in ragione della veste di consumatore dell'attrice e in ogni caso con l'art. 1229
c.c..
Sull'ammontare dell'importo risarcitorio
Al riguardo occorre fare riferimento, oltre che al corrispettivo versato dall'attrice, all'effettivo valore dei diamanti al momento dell'acquisto, e non al loro valore attuale, sia perché la diversa consistenza quantitativa delle due voci deve intendersi comunque pagina 17 di 20 correlata all'alea economica, che è connaturale a ogni investimento e che, comunque, è conseguenza dell'andamento del mercato diamantifero, dunque di una situazione di fatto non dipendente dalla condotta della convenuta;
sia perché il danno dell'attrice, sì come azionato in giudizio, deve intendersi concretizzato al momento dell'acquisto; sia infine perché, come già detto, l'attuale maggior valore dei diamanti rispetto a quello della data dell'acquisto non esclude il danno subito dall'attrice, che è oltretutto della stessa entità,
“avendo la stessa conseguito un'utilità economicamente inferiore a quella che avrebbe ottenuto acquistando i diamanti al prezzo di mercato” (come giustamente rilevato da
Trib. Modena n° 494/2025).
Sul punto in questione vengono in rilievo gli accertamenti espletati dalla Ctu
nominata in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e comunque non significativamente inficiate dalle osservazioni delle parti, a cui l'ausiliare ha risposto con esaurienti considerazioni, da intendersi qui integralmente richiamate per brevità, non ravvisandosi valide ragioni per disattenderle.
Premesso, fra l'altro, che “nel mercato dei diamanti non esistono quotazioni ufficiali, come invece avviene per altre materie prime come oro, platino, argento” e che
“però esiste un punto storico di riferimento” di cui si è avvalsa nella stima, il “listino prezzi Rapaport, ossia “il 'bollettino' utilizzato come punto di riferimento indicativo per lo scambio commerciale all'ingrosso tra importatori/grossisti e dettaglianti di diamanti…aggiornato ogni venerdì dell'anno”, la Ctu ha fatto presente che, vertendosi nel caso di specie di vendita al dettaglio, la stima risultante dal detto listino deve
“necessariamente subire una maggiorazione di 'ricarico' di una determinata percentuale che tenga in considerazione alcuni costi che concorrono nella formazione anche dei prezzi al dettaglio come ad esempio costi di approvvigionamento, costi di gestione, costi di polizze assicurative, ecc. oltre alle imposte di legge”.
L'ausiliare ha, quindi, quantificato in € 3.078,34 il probabile valore di mercato del diamante acquistato dall'attrice il 3.3.2008 e in € 5.154,82 quello di ciascuno dei due diamanti acquistati nel giugno 2016, per poi incrementare tali importi, rispettivamente, sino a € 4.321,99 e a € 7.923,99 per il detto ricarico e per Iva.
Pertanto, tenuto conto che per la prima gemma ha versato la Parte_1 somma di € 11.099,92 e per le altre due la complessiva somma di € 30.668,16, il danno pagina 18 di 20 risarcibile deve essere quantificato, in relazione all'acquisto del 2008, in € 6.777,93 (=€
11.099,92 - € 4.321,99) e in ordine al secondo acquisto in € 14.820,18 (=€ 30.668,16 - €
15.847,98).
Tali importi, costituendo un debito di valore (v. Cass., n° 26202/2002, secondo cui “l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”), devono essere maggiorati con la rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dalle date degli acquisti sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e con gli interessi al tasso legale dalle stesse date sulle somme via via annualmente rivalutate sino ad oggi, nonché con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
Il quantum risarcitorio così determinato non può essere ridotto ex art. 1227 c.c., come richiesto da parte convenuta, non risultando che la verificazione dell'accertato pregiudizio patrimoniale sia ascrivibile, anche solo in parte all'attrice, che, riponendo affidamento nello status professionale dell'istituto di credito e, quindi, ritenendo legittimamente superflue ulteriori informazioni, la cui acquisizione presso altri canali conoscitivi neppure era esigibile da un investitore/consumatore, si è limitata ad acquistare CO i diamanti a seguito della scorretta pratica commerciale adottata da e , CP_1 senza tenere alcuna condotta contrastante con l'ordinaria diligenza, neppure in ordine alla verifica dell'effettivo valore delle gemme, con riguardo al quale era, invece, l'istituto di credito che avrebbe dovuto segnalarle le criticità del materiale divulgativo predisposto dalla venditrice e che, invece, omettendo di adempiere i propri obblighi informativi, ha contribuito alla lesione patrimoniale patita dall'acquirente.
Parimenti non appare rilevante ai fini della definizione del giudizio che, come asserito da parte convenuta, il abbia ammesso al passivo le pretese CP_6 risarcitorie degli acquirenti in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti.
Premesso che non risulta provato che l'attrice abbia proposta istanza di insinuazione al passivo e che tale istanza sia stata accolta, devesi comunque considerare, da un lato, che un'eventuale ammissione non equivale a una sicura successiva percezione della somma ammessa, visto che il soddisfacimento del credito comunque dipende dall'effettiva consistenza quantitativa dell'attivo disponibile, da destinare innanzi tutto ai pagina 19 di 20 creditori garantiti;
e dall'altro che comunque, trattandosi nel caso di specie di obbligazione solidale, l'attrice può fondatamente pretendere l'intero importo dovutole anche dalla sola banca, restando impregiudicato il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti del . CP_6
Sulle spese di lite
Gli oneri di procedura (ivi compreso l'esborso per Ctp, da ritenere congruo nella stessa complessiva misura di € 1.104,77, accessori compresi, liquidata alla Ctu), quantificati come da dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte convenuta, unitamente agli oneri di ctu, liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti del con sede in Milano, Parte_1 COtroparte_1
Piazza F. Meda n° 4, in persona del procuratore, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna a pagare ad COtroparte_1 Parte_1 la somma di € 6.777,93, con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e interessi legali sulla detta somma annualmente rivalutata dal 17.3.2008 sino alla data odierna, oltre a interessi legali dalla sentenza sino al saldo effettivo;
la somma di € 14.820,18, con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e interessi legali sulla detta somma annualmente rivalutata dal 17.6.2016 sino alla data odierna, oltre a interessi legali dalla sentenza sino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere ad le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 5.300,00 per compenso, € 1.649,77 (ivi compreso l'onorario dovuto al consulente tecnico di parte) per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, Iva e cpa come per legge;
- pone gli oneri di ctu, liquidati come in atti, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Trento in data 27.5.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 540/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Cristofaro
PARTE ATTRICE
C O N T R O
con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n° 4, in persona COtroparte_1 del Legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Luca Zitiello del foro di Milano e dall'avv. Francesco
Mocci del foro di Nuoro
PARTE CONVENUTA
OGGETTO:
risarcimento danni
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Nel merito: respinta ogni eccezione avversaria, anche di prescrizione, e ribadite le contestazioni alla CTU, per le ragioni già dedotte all'udienza dd. 27.11.2024, accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o da cd. contatto sociale di
[...]
in relazione alle operazioni descritte nella narrativa dell'atto di citazione, CP_1 condannare la stessa all'integrale risarcimento del danno subito in conseguenza di dette operazioni, nella misura di euro 36768,00, ovvero nella diversa somma, anche maggiore,
pagina 1 di 20 che risulterà di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi sino al giorno del saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese legali e tecniche e spese di CTU a carico della convenuta”
Parte opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine CP_2 alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
accertare e dichiarare la prescrizione delle domande avversarie, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla signora ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, Pt_1 conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della stessa nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a CP_2 qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere all'attrice secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
IN VIA ISTRUTTORIA:
rigettare le richieste istruttorie avversarie per le motivazioni indicate in atti;
IN OGNI CASO:
pagina 2 di 20 con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso, fra l'altro, di aver intrattenuto dal 2005 rapporti con il , CP_1 presso la cui filiale di Trento erano a lei intestati un conto corrente e una polizza di titoli e che nel 2008 il personale di tale istituto di credito le aveva proposto di investire le somme depositate sul detto conto nell'acquisto di diamanti, all'epoca commercializzati dalla società IDB-Intermarket Diamond Business Spa (d'ora innanzi, per brevità, soltanto
CO
), descrivendole tali preziosi come un bene c.d. rifugio, il che l'aveva indotta ad acquistare dapprima un solo diamante e molti anni dopo, nel 2016, altre due gemme dello stesso tipo, per il complessivo importo di € 41.768,08, in citazione Parte_1 esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ le proposte di acquisto erano state da lei sottoscritte presso i locali della banca e tutti gli adempimenti erano stati curati dal personale della stessa;
CO
➢ nel 2018 aveva appreso da notizie di stampa che le informazioni fornite dalla non erano veritiere e che il valore di mercato dei diamanti era di gran lunga inferiore al prezzo di acquisto, atteso che le relative quotazioni dipendevano dalle unilaterali valutazioni della stessa venditrice;
CO
➢ dopo il fallimento della aveva commissionato una stima delle pietre acquistate in precedenza, il che le aveva consentito di accertare che il loro effettivo valore era pari complessivamente a circa € 5.400,00; CO
➢ nessuna azione risarcitoria era utilmente esperibile nei confronti della , dichiarata fallita con un ingente passivo, senza alcuna possibilità di riparti a favore dei creditori chirografari;
➢ nell'acquisto dei preziosi il aveva avuto un ruolo determinante, CP_1
conferendo credibilità al prospettato investimento e, quindi, incentivando la compravendita, alla cui conclusione lo stesso aveva interesse in ragione della provvigione dovutagli e comunque del conseguenziale incremento dei servizi bancari accessori (quali pagamento e locazione di cassette di sicurezza per la custodia dei preziosi);
➢ in violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 1176, 2° co., c.c. e degli obblighi di informazione e protezione che aveva nei suoi confronti, il CP_1
le aveva fornito notizie parziali in ordine al prezzo di vendita, fissato
[...] pagina 3 di 20 CO unilateralmente dalla , ma presentato come quotazione di mercato, ai possibili risultati dell'investimento e all'agevole rivendibilità dei preziosi;
➢ la banca era, quindi, incorsa in una responsabilità sia contrattuale, sia extracontrattuale e/o da contatto sociale;
➢ con la sentenza n° 2081/2021 il COsiglio di Stato aveva confermato le sanzioni amministrative inflitte alla controparte dal Garante della COcorrenza per la scorretta condotta tenuta nei confronti della clientela in ordine alla compravendita di diamanti. conveniva, quindi, in giudizio il , per chiederne la Parte_1 CP_1 condanna al risarcimento del danno da lei subito a seguito delle dette operazioni, da quantificare in misura pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il loro attuale valore di mercato.
Costituitosi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, il CP_1 chiedeva di dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda risarcitoria e di rigettarla, nonché, in via subordinata, di accertare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dei danni e, di conseguenza, di escludere il risarcimento o comunque di ridurne l'ammontare.
In particolare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto i contratti di compravendita dei diamanti menzionati da controparte erano stati stipulati con CO la sola ), nonché l'improcedibilità della domanda (per essere l'attrice ancora la legittima proprietaria delle pietre preziose, soggette a continue oscillazioni di valore, ciò significando che il dedotto pregiudizio non si era ancora verificato, né consolidato) e la prescrizione del diritto azionato (stante la decorrenza sia del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c., sia di quello decennale indicato nell'art. 2946 c.c. con riguardo al primo acquisto).
In comparsa di costituzione parte convenuta assumeva, fra l'altro, che:
➢ il proprio ruolo nella vicenda era stato di mero segnalatore, senza alcun coinvolgimento nelle trattative e nella conclusione del contratto di compravendita, essendosi limitata, nell'osservanza della COvenzione stipulata CO con , a mettere a disposizione della cliente il materiale pubblicitario predisposto unicamente dalla venditrice e, quindi, a fungere da collegamento tra le due parti, come precisato nelle condizioni di compravendita;
pagina 4 di 20 ➢ essa convenuta non aveva proposto, caldeggiato o consigliato l'acquisto delle pietre preziose, né assunto alcun impegno nei confronti della cliente, e neppure le aveva mai evidenziato la convenienza dell'investimento;
➢ essendosi trattato di compravendita di beni non oggetto di quotazioni ufficiali, non aveva avuto alcun obbligo di verificare l'adeguatezza del prezzo indicato da CO ;
➢ l'incasso di una provvigione non provava una sua attività propositiva e promozionale nei confronti della cliente;
➢ non risultavano provati suoi comportamenti scorretti, non rilevando in senso contrario le sanzioni amministrative che le erano state inflitte dall'Autorità
Garante della COcorrenza e del Mercato, il cui provvedimento, neppure allegato alla citazione, non conteneva comunque alcun riferimento alla vicenda oggetto di causa;
➢ in ogni caso non le erano ascrivibili pratiche commerciali scorrette, dovendosi considerare, fra l'altro, che i diamanti non sono negoziati su piattaforme ufficiali e non hanno un prezzo di riferimento unanimemente accettato, né le poteva essere CO attribuita alcuna responsabilità in merito a quanto pubblicato da sui giornali economici;
➢ nel caso di specie non era ravvisabile neppure una sua responsabilità da contatto sociale, non avendo avuto informazioni maggiori di quelle disponibili per l'attrice ed avendo svolto soltanto una funzione di tramite, senza ingenerare alcun affidamento nella cliente;
➢ non aveva assunto alcun obbligo informativo o di protezione nei confronti dell'attrice, né le si poteva attribuire una responsabilità contrattuale (in difetto di qualsivoglia contratto con la o extracontrattuale (avendo svolto il ruolo di Pt_1 mero segnalatore, senza assumere alcun obbligo di comunicare alla cliente i rischi dell'operazione e non avendo agito con dolo o colpa);
➢ l'attrice aveva tenuto un comportamento palesemente imprudente e negligente, visto che prima di acquistare i diamanti avrebbe potuto avvedersi che le CO quotazioni di non erano ricavate da un mercato regolamentato;
➢ per la stima di un eventuale importo risarcitorio occorreva considerare il valore dei diamanti oggetto di causa alla data di acquisto e confrontarlo con il prezzo pagato dalla Pt_1 pagina 5 di 20
Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte convenuta
Premesso che, a differenza dell'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso (così dal lato attivo come da quello passivo), che attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza, “la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio”, di talché il relativo accertamento “deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale
la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto” (così Cass., n° 6132/2008), mette conto rilevare che in base alla prospettazione svolta in citazione è senz'altro ravvisabile la correlazione tra il soggetto nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo allo stesso, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Sul presupposto, infatti, che il rapporto fiduciario intercorso con il proprio istituto di credito abbia fatto sorgere in capo a quest'ultimo obblighi di protezione e informazioni a tutela dell'affidamento in lei generato sull'attendibilità del materiale divulgativo relativo ai diamanti consegnatole dal personale di banca e sulla convenienza del relativo acquisto propostole o comunque segnatole dallo stesso, ha inteso Parte_1 dedurre, a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria, una responsabilità propria della controparte originata dall'asserita violazione dei detti obblighi, quindi ulteriore e diversa CO da quella contrattuale gravante sulla , quale diretta e immediata conseguenza del contratto di vendita dei preziosi, ciò significando che in citazione la titolarità del rapporto a cui ineriscono le obbligazioni asseritamente violate è stata attribuita al soggetto nei cui confronti si è agito in giudizio e in effetti proprio a questo è riferibile.
L'eccezione in esame non appare, quindi, meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione di improcedibilità
A sostegno di tale eccezione parte convenuta ha evidenziato, sin dal suo primo scritto difensivo, che “risulta essere ancora la legittima proprietaria Parte_1 delle pietre preziose che, per loro natura, sono soggette a continue oscillazioni di valore”, desumendo da ciò che “un “danno” non è al momento individuato né pagina 6 di 20 individuabile”, ragion per cui l'azione di risarcimento danni promossa dall'attrice sarebbe carente di un presupposto essenziale della stessa azione, rappresentato dal c.d. “danno risarcibile”, essendo “meramente eventuale la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di controparte…in quanto le gemme non risultano essere state vendute, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata”.
Tale prospettazione non appare condivisibile.
L'attrice non si duole di una sopravvenuta diminuzione di valore dei diamanti, ma di averli acquistati, in difetto di adeguate informazioni da parte della banca, a un prezzo significativamente superiore al loro effettivo valore, di talché, essendo stato dedotto un pregiudizio verificatosi, in tesi, già al momento dell'acquisto, non assume rilievo la persistente disponibilità materiale e giuridica dei preziosi in capo all'attrice.
In quest'ottica non depone in senso contrario neppure un eventuale successivo incremento del valore dei preziosi rispetto alla data dell'acquisto, trattandosi di evenienza
(peraltro verificatasi nel caso di specie, come accertato dalla Ctu) che di per sé non esclude il danno, oltretutto quantificabile nella stessa identica misura, giacché
l'acquirente verrebbe comunque a conseguire “un'utilità economicamente inferiore a quella che sarebbe stata possibile ottenere acquistando i diamanti al prezzo di mercato”
(v. Trib. Modena n° 494/2025).
Pertanto, anche tale eccezione risulta infondata.
Sull'eccezione di prescrizione
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di sostenere che, quando la manifestazione del danno non è immediata ed evidente e può apparire dubbio il suo collegamento eziologico all'azione di un terzo, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza danno e della sua gravità o in quello in cui avrebbe potuto averla adoperando la normale diligenza (v. Cass. civ., 14.03.2016, n. 4899; Cass. civ.,
20.04.2007, n. 9524; v. anche Cass., n° 1923/2025 che, con riguardo al risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, simile a quello oggetto del presente giudizio - che, come di seguito esposto, deriva da una pratica commerciale scorretta -, ha sostenuto che il termine di prescrizione della relativa azione “comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche pagina 7 di 20 dell'esistenza di un possibile danno ingiusto…”, precisando, in motivazione, che “ai fini della decorrenza del termine, quindi, non rileva il momento in cui l'agente compie
l'illecito o quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, quanto, piuttosto, il momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili”, il che, di regola, avviene con la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, salvo che non sia possibile anticipare il dies a quo della prescrizione “alla data di avvio dell'istruttoria dinanzi all'AGCM, quale momento in cui può ragionevolmente desumersi che l'impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto dell'istruttoria antitrust e dei suoi effetti anticoncorrenziali, in termini di danno ingiusto, essendo essa stata evidenziata all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità”, evenienza, questa, non verificatasi nel caso di specie).
Si è, inoltre, anche affermato che “la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale” (così Cass., n°
29328/24).
In adesione a tale impostazione interpretativa, si può ragionevolmente ritenere che, non disponendo, per quanto consta, di proprie specifiche conoscenze tecniche,
[...]
non avrebbe potuto avvedersi della connotazione pregiudizievole Parte_1 dell'acquisto dei preziosi prima della pubblicazione dell'allegato provvedimento dell'Autorità Garante della COcorrenza e del Mercato n° 26757 dd. 20.9.2017 (v. doc. n°
12) e del conseguente clamore mediatico che investì la società venditrice e alcuni istituti di credito, fra cui l'odierna convenuta.
Prima di allora non era ragionevolmente esigibile dall'attrice la percezione dell'illecito e del danno, “considerato che: a) le informazioni sulla reale composizione del prezzo e sui margini applicati non erano disponibili;
b) la banca godeva di un rapporto fiduciario qualificato con il cliente;
c) il materiale informativo utilizzato era predisposto in modo da rendere non immediatamente percepibile la sproporzione tra valore e prezzo”
(così Trib. Modena n° 494/2025).
Ne consegue che alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio
(risalente al febbraio 2023) non era ancora decorso il termine previsto dall'art. 2946 c.c., pagina 8 di 20 applicabile nel caso di specie, visto che, per le ragioni di seguito esposte, al è CP_1 ascrivibile una responsabilità da contatto sociale qualificato, che, essendo assimilabile a quella di tipo contrattuale, è assoggetta allo stesso ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 (v. Cass., n° 25644/2017).
Sulla responsabilità della parte convenuta
In punto di fatto è incontroverso e/o comunque provato in base alle risultanze istruttorie (orali e documentali) acquisite in corso di causa che: CO
- ha acquistato da un diamante il 27 febbraio 2008 e altri Parte_1 due diamanti nel giugno 2016, sborsando l'importo di € 11.099,92 per la prima pietra e l'importo di € 15.334,08 per ciascuna delle altre due, per un totale di €
41.768,08;
- gli acquisti vennero effettuati presso la filiale di Trento dell'allora
[...]
(società facente parte del gruppo COtroparte_4
Banco Popolare e dal 2017 del gruppo ), con la quale all'epoca CP_1
l'attrice aveva in corso un rapporto di conto corrente bancario e che in CO precedenza aveva stipulato con un “accordo di collaborazione” (v. doc. n° 2 di parte convenuta);
- con tale accordo il detto istituto di credito si era impegnato “a mettere a CO disposizione il materiale divulgativo predisposto a cura e spese della ” e a contattare quest'ultima “al fine di segnalare il potenziale cliente inoltrando le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente medesimo”, il tutto dietro “un compenso rapportato al volume degli ordini di acquisto inoltrati dalla CP_2 stessa e positivamente conclusi”;
- all'epoca l'acquisto di diamanti rientrava nel novero degli investimenti che i funzionari dell'istituto di credito di riferimento dell'attrice potevano proporre ai clienti “su indicazione della direzione”, come riferito in udienza dal teste Tes_1
, un ex funzionario della banca, a dire del quale era “noto che i preziosi
[...] fossero un bene rifugio” (del resto, con riguardo al primo acquisto del febbraio
2008, allorché l'attrice, secondo quanto esposto in comparsa di costituzione da parte convenuta, avrebbe manifestato “l'intenzione di destinare una parte del proprio patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli Istituti di Credito”, nel detto scritto difensivo si legge “in pagina 9 di 20 tale occasione, preso atto delle sue intenzioni, la Banca esponeva alla cliente le varie tipologie di investimento e domandava alla signora se fosse di suo Pt_1 interesse l'acquisto di pietre preziose”, per poi segnalarle “la possibilità di acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, ossia IDB…”);
- personale dell'istituto di credito provvide a consegnare all'attrice il materiale CO informativo predisposto da , in cui il diamante veniva qualificato come “bene rifugio”, avendo il suo acquisto finalità non speculative ma “conservative sul lungo periodo, tendenti a tutelare il potere di acquisto della somma utilizzata” (v. doc. n° 1 di parte attrice), sì da costituire “un investimento affidabile”, “non influenzato dall'andamento dei mercati azionari e valutari”, “monetizzabile in qualsiasi momento” (v. doc. n° 13 ter di parte attrice); CO
- pertanto, gli ordini di acquisto dell'attrice vennero inoltrati alla per il tramite dell'istituto di credito di cui ella era all'epoca correntista.
Il descritto modus procedendi corrisponde sostanzialmente a quello oggetto del citato provvedimento n° 26757 dd. 20.9.2017, con cui l'Autorità Garante della
COcorrenza e del Mercato, a fondamento della sanzione pecuniaria irrogata, fra gli altri, anche al , ebbe a qualificare come “pratica commerciale scorretta ai sensi CP_1 degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del
Codice del COsumo”, vietandone l'ulteriore continuazione, la vendita di diamanti CO effettuata da , anche per il tramite dell'odierna parte convenuta, con la diffusione “di informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto” e con la CO consegna, fra l'altro, di “materiale promozionale e illustrativo di ”, in cui “si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi pagina 10 di 20 professionisti; d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta”.
Tale provvedimento, impugnato innanzi al giudice amministrativo, è stato confermato, nella parte relativa alla sussistenza della detta scorretta pratica commerciale, sia in primo grado, sia in secondo grado dal COsiglio di Stato in sede giurisdizionale con l'allegata sentenza n° 2081/2021 (v. doc. n° 15 di parte attrice), con la quale, per quanto qui rileva, si è sostenuto che:
➢ in ordine alla compravendita di diamanti l'istituto di credito aveva svolto una
“mera intermediazione…completamente estranea a quella bancaria e finanziaria”, comunque non riconducibile a quella di “mero segnalatore”, non essendosi limitato “a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri”;
➢ la compartecipazione della banca all'illecito si desumeva “dai riscontri fattuali già evidenziati dal , e precisamente;
CP_5
a) dal fatto che la stessa, in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto con CO
, fosse “tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il CO materiale divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari CO dell'istituto a inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente…”;
➢ dal conseguimento, per l'attività svolta, di una provvigione pari a una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%);
➢ dall'aver destinato, alla raccolta delle proposte di acquisto, specifici funzionari, i quali, stando ai reclami dei clienti, avevano proposto l'acquisto dei diamanti come “forma di investimento alternativa”.
Ciò premesso, mette conto rilevare innanzi tutto che, come condivisibilmente affermato da una parte della giurisprudenza di merito, la citata delibera dell'A.G.C.M.,
“anche alla luce delle decisioni dei giudici amministrativi che l'hanno confermata - costituisce, in relazione all'autorevolezza dell'organo da cui promanano e agli strumenti
e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova privilegiata con riguardo alla qualificazione in termini di pratica commerciale scorretta dell'attività svolta dalla Banca, quale accertata nell'ambito del suddetto procedimento” (così Trib.
Modena n° 517/2025, che al riguardo ha giustamente richiamato “i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di illeciti anticoncorrenziali (cfr. Cass. 5.7.2019, n. pagina 11 di 20 18176; Cass. 22.5.2019, n. 13846; Cass. 22.8.2014, n. 11904) e, da ultimo, in materia di clausole vessatorie, in forza dei quali, anche per le pratiche commerciali scorrette, può affermarsi che i provvedimenti della AGCM hanno una elevata attitudine probatoria tanto con riferimento all'accertamento della condotta quanto con riferimento alla idoneità a procurare un danno ai consumatori”, il che consente di ravvisare una
“presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario” (così Cass. 31.08.2021 n. 23655, richiamata, in tema di vendita di diamanti, da Corte d'Appello di Milano n. 1512 del 6.05.2022; nello stesso senso, fra le altre, Trib. Bergamo n° 611/2025; Trib. Milano n° 11141/2024).
Devesi poi considerare che la stessa parte convenuta non ha provato, né ha richiesto di farlo con l'articolazione di adeguate istanze istruttorie, che gli acquisti di diamanti da parte dell'attrice sono stati effettuati con modalità ulteriori e diverse dalla pratica commerciale sanzionata dall'AGCM, essendovi, di contro, ragione di ritenere che nel caso di specie la procedura sia stata sostanzialmente identica, deponendo significativamente in tal senso anche le testimonianze rese da sorella Tes_2 dell'attrice (che parimenti acquistò diamanti, nel 2008 e nel 2011, presso lo stesso istituto di credito, dal cui personale ebbe l'informazione che trattavasi di “bene rifugio e quindi di un investimento sicuro”), e dell'ex funzionario (dalle cui dichiarazioni si evince Tes_1 CO che il personale di banca non si limitava a segnalare a i propri clienti che manifestavano interesse per l'acquisto di diamanti, ma esso stesso proponeva loro tale tipologia di operazione).
Del resto, l'istituto di credito aveva un proprio diretto interesse a promuovere presso la propria clientela la conclusione di contratti di compravendita dei preziosi sia CO perché, in virtù del menzionato “accordo di collaborazione” stipulato con , da ogni transazione ricavava una consistente provvigione, sia perché verosimilmente aveva anche una fondata aspettativa di conseguire una maggiore fidelizzazione del cliente e comunque di incrementare i servizi bancari aggiuntivi, come la custodia in cassette di sicurezza, il CO che fa ragionevolmente presumere che il suo ruolo non si esaurisse nel segnalare a i clienti che di loro iniziativa manifestavano l'intenzione di destinare il proprio risparmio, anche solo in parte, all'acquisto di diamanti.
pagina 12 di 20 Le acquisite risultanze istruttorie consentono, dunque, di ritenere provato che l'odierno convenuto, pur non essendo parte contraente del contratto di compravendita dei CO diamanti concluso da con la sola , ne ha comunque favorito la Parte_1 stipulazione con un'attività che, replicata su scala nazionale per tutti i propri clienti determinatisi all'acquisto dei preziosi, deve avere significativamente agevolato la CO commercializzazione di tali beni, non soltanto per aver consentito alla di entrare in contatto con molti più acquirenti di quelli che la stessa avrebbe potuto contattare direttamente, ma anche per aver conferito affidabilità all'operazione “data la fiducia che i clienti riponevano nella banca in virtù del rapporto preesistente con essa” (come giustamente rilevato da Trib. Verona dd. 23.5.2019; nello stesso senso la citata sentenza del COsiglio di Stato, ove si legge “è dunque indubbio che il cliente - come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami - al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi "garantite", dalla banca”, per poi sostenersi, sulla base del 3° co. dell'art. 5 Cod. COs. - il quale dispone che “le informazioni al consumatore, da chiunque [dunque anche da soggetto estraneo al contratto, n.e.] provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile…” - che “la nozione di "professionista" rinveniente dal Codice del consumo deve essere intesa in senso ampio, essendo sufficiente che la condotta venga posta in essere nel quadro di una attività di impresa finalizzata alla promozione e/o commercializzazione di un prodotto o servizio” e che, quindi, “integra la nozione di professionista autore (o co-autore) della pratica commerciale "chiunque abbia una oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima"”).
Per quanto poi attiene alla natura della responsabilità ascrivibile alla parte convenuta, trattandosi di compravendita di diamanti, dunque di beni materiali suscettibili di godimento e dotati “di un intrinseco valore d'uso, oltre che di scambio, in ciò differenziandosi dall'astrattezza o cartolarità degli strumenti finanziari” (così Trib.
Milano n° 162/2023), come tali non riconducibili nel novero dei “prodotti finanziari” tassativamente elencati nell'art. 1, 2° co., lett. u), T.U.F., vi è ragione di ritenere che la vicenda in esame esuli dall'ambito applicativo della disciplina ivi dettata (come del resto ritenuto nella menzionata sentenza del COsiglio di Stato e nel pronunciamento della
Banca d'Italia ivi menzionato). pagina 13 di 20 Il che però non significa che la parte convenuta, nella sua indubbia veste di professionista, non fosse ugualmente gravata, nei confronti del cliente/consumatore, da specifici obblighi informativi e di protezione, discendenti anche dal più generale dovere di buona fede di cui all'art. 1175 c.c. nello svolgimento di un'attività che si è, di fatto, risolta in una sorta di intermediazione, essendosi concretizzata nel trattare l'operazione CO con l'attrice, nel metterla in relazione con la , nel consegnarle il materiale divulgativo predisposto da quest'ultima, nel prestarle ausilio nella compilazione del modulo per l'acquisto e nel relativo inoltro alla venditrice, nonché nel rendere disponibili i propri CO locali per la consegna dei preziosi, il tutto dietro corrispettivo versatole dalla , di per sé implicante, come detto, un autonomo interesse dell'istituto di credito alla conclusione dell'affare.
Del resto, come persuasivamente evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito, “il rapporto tra la banca e cliente non si esaurisce nel singolo contratto bancario
(nel caso di specie, conto corrente o deposito titoli), ma determina l'insorgere di una relazione qualificata che, in virtù dello status professionale della banca e del conseguente affidamento riposto dal cliente, fa sorgere specifici obblighi di protezione e informazione in capo all'istituto di credito. Tale relazione qualificata, rilevante ex art. 2
Cost., integra un 'contatto sociale' dal quale derivano obblighi di protezione autonomi e ulteriori rispetto a quelli nascenti dai singoli contratti. La banca, infatti, in quanto soggetto autorizzato per legge ad operare nel rispetto di particolari requisiti e sottoposto
a vigilanza, è destinataria dell'affidamento dei clienti non solo nell'ambito delle specifiche operazioni bancarie, ma anche rispetto alle attività accessorie e connesse, tra cui rientra la segnalazione/promozione di investimenti” (così Trib. Modena n° 494/2025).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “il contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano,
a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e
1375 c.c., opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato” (così Cass., n° 24071/2017), di talché può venire in rilievo “in quelle situazioni in cui, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra pagina 14 di 20 danneggiante e danneggiato, la natura qualificata dell'attività professionale svolta dal primo, sottoposta a specifici requisiti formali e abilitativi, fonda nel secondo il legittimo affidamento circa il rispetto delle regole di condotta che informano la suddetta attività, comportando l'assunzione in capo all'operatore di uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'utente subisca nell'ambito di tale rapporto un danno” (così
Trib. Brescia n° 3348/2023).
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità la c.d. responsabilità "da contatto sociale" è ritenuta “soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza
d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato” e “configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, rechi nocumento a
terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 cod. civ. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico” (così in motivazione Cass., n° 29711/2020).
Pertanto, il fatto stesso che le operazioni oggetto di causa siano state effettuate con il pieno e diretto coinvolgimento dell'istituto di credito (che al riguardo, per effetto del disposto del 3° co. dell'art. 5 Cod. COs., era gravato dall'obbligo di fornire alla cliente “informazioni espresse in modo chiaro e comprensibile”) nei termini sopra esposti, ha ragionevolmente ingenerato nell'attrice un legittimo affidamento sulla serietà
e fruttuosità dell'investimento, inducendola a ritenere attendibili le informazioni esposte dalla venditrice sul presupposto che fossero state preventivamente verificate dalla stessa banca, sì da non consentirle di coglierne la portata ingannevole, soprattutto nella parte del materiale divulgativo relativa al valore dei preziosi, per esservi stato impiegato il termine
“quotazioni”, che nell'uso comune, soprattutto in relazione a operazioni di investimento,
è di per sé evocativo della rilevazione oggettiva di un valore di mercato e, che, quindi, nel caso di specie, venne usato con finalità sostanzialmente decettiva, visto che il valore veniva determinato unilateralmente dalla venditrice.
Dalla relazione da contatto qualificato intercorsa con l'attrice sono, dunque, derivati alla parte convenuta non già meri obblighi di prestazione, ma piuttosto specifici obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (v. Trib. Milano n° 5876/2021,
Trib. Lucca 26.7.2022, Trib. Pistoia 15.9.2023, Trib. Brescia 20.12.2023, tutte richiamate pagina 15 di 20 in Trib. Modena 517/2025), la cui violazione consente di attribuirle la detta responsabilità
“da contatto sociale” ex art. 1173 c.c., che, essendo disciplinata dalle stesse regole della responsabilità contrattuale, è assoggettata anche al relativo regime probatorio, il che sta a significare che gravava sull'istituto di credito l'onere di provare l'esatto adempimento.
In sostanza, doveva essere il a dimostrare di aver assolto i detti CP_1 doveri per aver comunicato all'attrice, prima della compravendita dei preziosi, tutte le circostanze di fatto in grado di consentirle una consapevole valutazione della convenienza dell'operazione, dunque di averla informata che, diversamente da quanto esposto nel materiale divulgativo, il prezzo non era affatto determinato sulla base di effettive quotazioni di mercato, come tale condizionato dall'altalenante andamento della domanda e dell'offerta, ma era fissato unilateralmente dalla venditrice, oltretutto in termini tali da comprendere anche vari costi, quindi, in misura significativamente superiore all'effettivo valore della pietra, e di averla resa edotta che, essendo tali le modalità di determinazione del prezzo, in caso di monetizzazione, difficilmente sarebbe stato recuperato l'intero importo investito.
Tale onere probatorio non risulta assolto, il che consente di ritenere fondata in punto di an l'azionata pretesa risarcitoria in ragione dell'indubbia efficienza causale ascrivibile alla riscontrata violazione, da parte della convenuta, dei propri obblighi informativi, potendosi ragionevolmente ritenere, in difetto di significativi elementi di segno contrario, che, se preventivamente al corrente della detta situazione di fatto, CO l'attrice non avrebbe acquistato i diamanti da .
Pertanto, ove pure si volesse ritenere che abbia agito come mero “segnalatore”, e non come promotore dell'acquisto dei diamanti, il , in quanto gravato da CP_1 obblighi di protezione nei confronti dell'attrice, era comunque tenuto ad astenersi dal segnalare un'operazione come quella oggetto di causa, perché avente caratteristiche del tutto diverse (in ragione dei costi occulti e con possibilità di rendimento pressocché nulle) da quelle normalmente attendibili e, pertanto, del tutto inaffidabili, e comunque avrebbe dovuto fornire una corretta ed esaustiva informazione in ordine a redditività e prezzo dei preziosi, il che, stando a quanto dedotto e provato in atti, non è avvenuto.
Per mera completezza espositiva devesi, infine, rilevare che la compravendita di diamanti, a cui la parte convenuta ha partecipato con le dette modalità, è comunque qualificabile in termini di attività connessa a quella bancaria, che l'art. 8, 3° co., D.M.
Tesoro 6 luglio 1994 definisce come “l'attività accessoria che comunque consente di pagina 16 di 20 sviluppare l'attività esercitata”, per poi fare riferimento “a titolo indicativo” alla
“prestazione di servizi di: a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza”, ciò significando che in relazione ai fatti di causa è ravvisabile anche una vera e propria responsabilità contrattuale, ove si consideri che, essendo tenuto, pure in relazione a un'attività accessoria, ad adempiere anche gli obblighi non espressamente previsti in contratto in virtù dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175,
1375 c.c. (quali criteri integrativi della prestazione contrattuale) ove necessario per preservare gli interessi della controparte, l'istituto di credito avrebbe comunque dovuto fornire all'attrice tutte le informazioni utili a farle comprendere le reali conseguenze dell'operazione, di modo che il risultato pratico dell'acquisto dei preziosi fosse effettivamente corrispondente a quello perseguito dalla stessa (arg. da Cass., n° 656/2025
e Cass., n° 23600/2023).
A sostegno della prospettazione del non rileva la clausola di esonero CP_1 da responsabilità contenuta nell'art. 6 delle sole “condizioni di compravendita” relative al secondo acquisto effettuato dall'attrice (del seguente testuale tenore “con riferimento alla presente proposta d'acquisto, il proponente precisa che la Banca domiciliataria ha svolto CO un'attività di mero collegamento tra il proponente stesso e ed è quindi consapevole che la stessa non assume alcuna responsabilità in merito al contratto che CP_2 CO intercorre solo tra il proponente e ”), e ciò per la decisiva e assorbente considerazione che la responsabilità ascrivibile alla convenuta non trova fondamento nel CO contratto stipulato dalla con , ma nella violazione degli obblighi informativi e Pt_1 di protezione correlati alla relazione intrattenuta direttamente con l'attrice; né tantomeno CO rileva l'esclusione di responsabilità concordata dalla parte convenuta con nel menzionato “accordo di collaborazione”, atteso che tale regolamento negoziale, stante il disposto dell'art. 1372 c.c., vincolava i soli contraenti, senza omettere di considerare che clausole del genere risultano in contrasto con l'art. 33, 2° co., lett. b), D.Lgs. n° 206/2005, applicabile in ragione della veste di consumatore dell'attrice e in ogni caso con l'art. 1229
c.c..
Sull'ammontare dell'importo risarcitorio
Al riguardo occorre fare riferimento, oltre che al corrispettivo versato dall'attrice, all'effettivo valore dei diamanti al momento dell'acquisto, e non al loro valore attuale, sia perché la diversa consistenza quantitativa delle due voci deve intendersi comunque pagina 17 di 20 correlata all'alea economica, che è connaturale a ogni investimento e che, comunque, è conseguenza dell'andamento del mercato diamantifero, dunque di una situazione di fatto non dipendente dalla condotta della convenuta;
sia perché il danno dell'attrice, sì come azionato in giudizio, deve intendersi concretizzato al momento dell'acquisto; sia infine perché, come già detto, l'attuale maggior valore dei diamanti rispetto a quello della data dell'acquisto non esclude il danno subito dall'attrice, che è oltretutto della stessa entità,
“avendo la stessa conseguito un'utilità economicamente inferiore a quella che avrebbe ottenuto acquistando i diamanti al prezzo di mercato” (come giustamente rilevato da
Trib. Modena n° 494/2025).
Sul punto in questione vengono in rilievo gli accertamenti espletati dalla Ctu
nominata in corso di causa, le cui conclusioni appaiono integralmente condivisibili e, quindi, possono essere poste a fondamento della presente sentenza, in quanto formulate all'esito di un'indagine peritale completa, sorrette da congrua ed esauriente motivazione e comunque non significativamente inficiate dalle osservazioni delle parti, a cui l'ausiliare ha risposto con esaurienti considerazioni, da intendersi qui integralmente richiamate per brevità, non ravvisandosi valide ragioni per disattenderle.
Premesso, fra l'altro, che “nel mercato dei diamanti non esistono quotazioni ufficiali, come invece avviene per altre materie prime come oro, platino, argento” e che
“però esiste un punto storico di riferimento” di cui si è avvalsa nella stima, il “listino prezzi Rapaport, ossia “il 'bollettino' utilizzato come punto di riferimento indicativo per lo scambio commerciale all'ingrosso tra importatori/grossisti e dettaglianti di diamanti…aggiornato ogni venerdì dell'anno”, la Ctu ha fatto presente che, vertendosi nel caso di specie di vendita al dettaglio, la stima risultante dal detto listino deve
“necessariamente subire una maggiorazione di 'ricarico' di una determinata percentuale che tenga in considerazione alcuni costi che concorrono nella formazione anche dei prezzi al dettaglio come ad esempio costi di approvvigionamento, costi di gestione, costi di polizze assicurative, ecc. oltre alle imposte di legge”.
L'ausiliare ha, quindi, quantificato in € 3.078,34 il probabile valore di mercato del diamante acquistato dall'attrice il 3.3.2008 e in € 5.154,82 quello di ciascuno dei due diamanti acquistati nel giugno 2016, per poi incrementare tali importi, rispettivamente, sino a € 4.321,99 e a € 7.923,99 per il detto ricarico e per Iva.
Pertanto, tenuto conto che per la prima gemma ha versato la Parte_1 somma di € 11.099,92 e per le altre due la complessiva somma di € 30.668,16, il danno pagina 18 di 20 risarcibile deve essere quantificato, in relazione all'acquisto del 2008, in € 6.777,93 (=€
11.099,92 - € 4.321,99) e in ordine al secondo acquisto in € 14.820,18 (=€ 30.668,16 - €
15.847,98).
Tali importi, costituendo un debito di valore (v. Cass., n° 26202/2002, secondo cui “l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”), devono essere maggiorati con la rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dalle date degli acquisti sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e con gli interessi al tasso legale dalle stesse date sulle somme via via annualmente rivalutate sino ad oggi, nonché con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
Il quantum risarcitorio così determinato non può essere ridotto ex art. 1227 c.c., come richiesto da parte convenuta, non risultando che la verificazione dell'accertato pregiudizio patrimoniale sia ascrivibile, anche solo in parte all'attrice, che, riponendo affidamento nello status professionale dell'istituto di credito e, quindi, ritenendo legittimamente superflue ulteriori informazioni, la cui acquisizione presso altri canali conoscitivi neppure era esigibile da un investitore/consumatore, si è limitata ad acquistare CO i diamanti a seguito della scorretta pratica commerciale adottata da e , CP_1 senza tenere alcuna condotta contrastante con l'ordinaria diligenza, neppure in ordine alla verifica dell'effettivo valore delle gemme, con riguardo al quale era, invece, l'istituto di credito che avrebbe dovuto segnalarle le criticità del materiale divulgativo predisposto dalla venditrice e che, invece, omettendo di adempiere i propri obblighi informativi, ha contribuito alla lesione patrimoniale patita dall'acquirente.
Parimenti non appare rilevante ai fini della definizione del giudizio che, come asserito da parte convenuta, il abbia ammesso al passivo le pretese CP_6 risarcitorie degli acquirenti in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti.
Premesso che non risulta provato che l'attrice abbia proposta istanza di insinuazione al passivo e che tale istanza sia stata accolta, devesi comunque considerare, da un lato, che un'eventuale ammissione non equivale a una sicura successiva percezione della somma ammessa, visto che il soddisfacimento del credito comunque dipende dall'effettiva consistenza quantitativa dell'attivo disponibile, da destinare innanzi tutto ai pagina 19 di 20 creditori garantiti;
e dall'altro che comunque, trattandosi nel caso di specie di obbligazione solidale, l'attrice può fondatamente pretendere l'intero importo dovutole anche dalla sola banca, restando impregiudicato il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti del . CP_6
Sulle spese di lite
Gli oneri di procedura (ivi compreso l'esborso per Ctp, da ritenere congruo nella stessa complessiva misura di € 1.104,77, accessori compresi, liquidata alla Ctu), quantificati come da dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte convenuta, unitamente agli oneri di ctu, liquidati come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti del con sede in Milano, Parte_1 COtroparte_1
Piazza F. Meda n° 4, in persona del procuratore, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna a pagare ad COtroparte_1 Parte_1 la somma di € 6.777,93, con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e interessi legali sulla detta somma annualmente rivalutata dal 17.3.2008 sino alla data odierna, oltre a interessi legali dalla sentenza sino al saldo effettivo;
la somma di € 14.820,18, con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e interessi legali sulla detta somma annualmente rivalutata dal 17.6.2016 sino alla data odierna, oltre a interessi legali dalla sentenza sino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere ad le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 5.300,00 per compenso, € 1.649,77 (ivi compreso l'onorario dovuto al consulente tecnico di parte) per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, Iva e cpa come per legge;
- pone gli oneri di ctu, liquidati come in atti, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Trento in data 27.5.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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