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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1035/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1035/2023
Ruolo G. Lav. Prev. promoSA da Pt_1
avv. Siro Centofanti) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Maria Elena Cocciolo) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 28.3.2025, alle ore
12.05, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti della parte convenuta, le seguenti domande “1) CP_1
accertare e dichiarare che il ricorrente era affetto dal 16.11.2020 da malattia professionale “lombosciatalgia
destra in ernia discale L4-L5 DX” e accertare, anche a seguito di C.T.U. medico-legale, gli aggravamenti da
allora determinatisi;
2) condannare l' all'erogazione delle prestazioni assicurative per legge conseguenti e CP_1
in particolare all'erogazione della rendita permanente commisurata al grado di inabilità sussistente al
16.11.2010 e a quello maggiore poi determinatosi;
3) condannare l' a pagare i relativi accessori di legge e CP_1
quindi la misura annualmente più elevata fra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 16.11.2020 al saldo”.
Ha esposto che dopo aver lavorato per la S.p.a. Automobili Lamborghini di Sant'Agata Bolognese
(BO) dal gennaio 2018 come lavoratore somministrato dalla , veniva assunto l'11.3.2019 CP_2
dalla S.p.a. Automobili Lamborghini come operaio di 3° livello del CCNL dell'industria pagina 1 di 6 metalmeccanica;
che svolgeva le mansioni di lucidatore nella linea di finizione auto;
che doveva svolgere tale mansione tutti i giorni per l'intero turno di 7 ore senza pause programmate, utilizzando una macchina lucidatrice che fa attrito sulla macchina da lucidare con una pasta CP_3
abrasiva e che produce importanti vibrazioni;
che doveva stare spesso chino o in ginocchio sul pavimento e in generale doveva assumere posture incongrue per il rachide e mantenerle per tempi prolungati;
che cominciava a presentare già da ottobre 2019 segni di discopatia;
che il 15.7.2020,
mentre era piegato, avvertiva un crack, e cioè un colpo di frusta alla schiena con blocco lombare;
che,
dopo le ferie di agosto, iniziava, dal 25.8.2020, un lungo periodo di malattia;
che gli veniva diagnosticata lombosciatalgia destra con ernia discale L4-L5; che ha presentato, il 16.11.2020, tramite il
Patronato di Casalecchio di Reno, domanda all' di riconoscimento della malattia CP_4 CP_1
professionale “lombosciatalgia destra in ernia discale L4-L5 DX”; che l' respingeva l'istanza in quanto CP_1
assumeva che il rischio lavorativo, cui egli era stato esposto, non sarebbe stato idoneo a provocare la malattia denunciata;
che ha proposto opposizione;
che la visita collegiale medica svolta il 20.4.2021
dava esito discorde e, all'esito della steSA, l' confermava il diniego della prestazione CP_1
previdenziale richiesta;
che la posizione assunta dall' è del tutto erronea, in quanto non solo la CP_1
malattia allora denunciata sussisteva e aveva carattere professionale, ma la steSA si è poi aggravata,
dando luogo ad un attuale grado d'inabilità di gran lunga superiore al 10%.; che avendo egli all'inizio di gennaio 2021 provato a rientrare al lavoro, il Medico Competente, incaricato dalla S.p.a. Automobili
Lamborghini, Dr.SA , a seguito di visita svolta l'11.1.2021, lo valutò inidoneo;
che Persona_1
l'11.6.2021 si è sottoposto a intervento chirurgico svolto dal Prof. presso la Casa di Persona_2
Cura Pio XI Roma, dove all'esito fu dimesso con seguente diagnosi 13.6.2021 “…Grave discopatia con
lieve instabilità vertebrale (modic I, sindrome faccettale > a sinistra) con GRAVE DISCOPATIA
DEGENERATIVA L4-L5 CON LIEVE INSTABILITÀ VERTEBRALE (SINDROME FACCETTALE GRAVE
MAGGIORE A DESTRA) STENOSI FORAMINALE L4-L5 > A DESTRA. CP_5 [...]
MIGRATA NEL FORAME DI Parte_3
CONIUGAZIONE DESTRO…”; che al suo rientro in azienda, dopo il giudizio medico 13.9.2021, non essendo più in grado di svolgere le mansioni di lucidatore, si rese neceSArio assegnargli la diversa mansione di addetto al controllo elettronico delle autovetture in ogni loro parte e delle targhette identificative del veicolo, ma, comportando anche questa mansione continui piegamenti, è
sopraggiunto uno stato di malattia che ha determinato una nuova sospensione dell'attività lavorativa,
di fatto tuttora in atto. pagina 2 di 6 Si è costituito l' il quale, premesso che le mansioni svolte da parte ricorrente erano la “ - lucidatura CP_1
delle vetture con macchina lucidatrice e tampone dopo avere paSAto una pasta abrasiva;
- controllo con accurato
esame visivo delle vetture;
- ulteriore lucidatura delle vetture con tampone e pasta polish;
- paSAggio manuale
sulla superficie delle vetture con panno morbido…”, ha dedotto che “dalla documentazione medica esaminata
nonché da quella fatta pervenire successivamente dal datore di lavoro è emerso chiaramente che le mansioni
svolte dal ricorrente nell'ambito dell'attività svolta non sono state tali da giustificare l'insorgenza della patologia
CP_ a carico del rachide lombare;
l' pertanto con provvedimento del 13.1.2021 ha respinto la domanda per
“inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vertendo, la controversia, su apprezzamenti di natura medico legale e non essendo essenzialmente controversi i presupposti fattuali sulla base dei quali effettuare l'accertamento peritale, questo giudicante ha incaricato un consulente tecnico, noto all'ufficio, nella persona della dott.SA Per_3
di rispondere al seguente quesito “esaminati gli atti e i documenti di causa, ed ove ritenuto
[...]
neceSArio sottoposta la parte ricorrente ad accertamenti clinici e strumentali e fatto ricorso all'ausilio di
specialisti, accerti il C.T.U. se, considerate le mansioni espletate dalla parte ricorrente così come descritte nel
ricorso secondo un giudizio probabilistico di natura tecnica sussista il nesso di causalità tra l'espletamento di tali
mansioni e la malattia “lombosciatalgia destra in ernia discale L4-L5 DX” che risulta dalla documentazione
medica in atti. In caso di risposta positiva dica se, per effetto di tale malattia, alla parte ricorrente sia derivato un
danno biologico, quantificandone altresì l'entità e la decorrenza”.
Il C.T.U. ha sottoposto ad esame la parte ricorrente esaminando copiosa documentazione e, all'esito,
ha ritenuto che “la patologia degenerativa discale è da intendersi come malattia professionale le cui
menomazioni sono valutabili, in termini di danno biologico, in aderenza ai riferimenti valutativi di cui al DM
38/00, in misura pari al 16% (sedici per cento) all'epoca della denuncia della malattia professionale (Cod. 204)
mentre sono valutabili in misura pari al 20% (venti per cento), successivamente all'intervento chirurgico del
giugno 2021”.
Nella relazione, si leggono le seguenti considerazioni medico legali “…dall'esame della documentazione
sanitaria allegata agli atti di ricorso emerge che il è affetto da spondilodiscoartrosi del tratto cervicale e Pt_2
lombo-sacrale con protrusioni/ernie discali multiple. Relativamente all'evoluzione clinica del suddetto quadro
patologico è neceSArio precisare che lo stesso, nel gennaio 2020, iniziò a manifestare un quadro clinico
compatibile con lombosciatalgia con successiva evoluzione ed evidenza clinica di cruralgia a destra associata a
pagina 3 di 6 pollachiuria ed ulteriore peggioramento del quadro clinico, sia del quadro lombo-cruralgico destro sia del
disturbo minzionale (associato a tenesmo vescicale), con comparsa di deficit erettile e disestesie in regione
perineale…in data 11/06/2021, stante la mancata risoluzione del quadro clinico e la comparsa di lieve instabilità
vertebrale, il soggetto fu sottoposto ad artrodesi vertebrale L4-L5 associata ad erniectomia microchirurgica L4-L5
destra, laminectomia parziale L4-L5 destra, foraminotomia (vertebrotomia) L4-L5 destra e neurolisi
microchirurgica di L4 e L5 destra…Numerosi studi hanno evidenziato come le alterazioni cronico-degenerative
sono di aSAi frequente riscontro presso molteplici collettività lavorative dell'industria e dell'agricoltura, in
relazione a condizioni lavorative caratterizzate da posture coatte, movimenti abnormi del tronco,
movimentazione manuale di carichi e vibrazioni intereSAnti l'intero corpo, che rappresentano i fattori
professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni. Va comunque ulteriormente precisato che
molteplici possono essere i fattori extralavorativi (età, sesso, fattori costituzionali, psicosociali, iatrogeni, ecc.)
responsabili della patologia rachidea e che molto spesso la genesi del “low back pain” non risulta essere legata
apparentemente ad alcuna causa specifica cosi da venir definito “idiopatico”. In Letteratura è stato finora
sufficientemente correlato il rapporto esistente tra attività di movimentazione manuale di carichi e l'incremento
del rischio di contrarre affezioni acute e croniche a carico dell'apparato locomotore con particolare riferimento al
rachide lombare come è sufficientemente correlato il rapporto esistente tra le patologie rachidee e l'esposizione a
vibrazione a corpo intero... E' neceSArio altresì precisare che il ha svolto, a partire dall'anno 2000 Pt_2
l'attività lavorativa di carrozziere in maniera continuativa fino all'agosto 2020 (con esclusione di tre anni
(2013-2016) in cui non ha svolto alcuna attività lavorativa), per conto di diversi datori di lavoro e con necessità
di usufruire di numerosi periodi di assenza dal lavoro per malattia nel periodo antecedente e successivo
all'intervento chirurgico di artrodesi;
è neceSArio altresì precisare che la mansione lavorativa svolta presso la
suddetta ultima azienda di cui il ricorrente è stato dipendente ha avuto un ruolo minimo alla genesi della
patologia professionale dovendo neceSAriamente valutare il ruolo predominante dell'esposizione lavorativa nelle
aziende in cui lo stesso ha svolto l'attività lavorativa di carrozziere considerando l'origine etiopatogenetica e la
storia naturale della patologia degenerativa discale, considerando che la manifestazione clinica della suddetta
condizione patologica è da far risalire al gennaio 2020 e considerando, inoltre, che il è stato assunto Pt_2
dall'azienda Lamborghini nel gennaio 2018.”.
La valutazione operata dal CTU in ordine all'esistenza del nesso di causalità ed in ordine all'apprezzamento dei postumi sull'integrità psico fisica è stata condivisa sia dal c.t.p. della parte ricorrente sia dal c.t.p. di parte resistente. Il C.t.p. di parte ricorrente e, in particolare, il suo difensore pagina 4 di 6 in sede di note conclusive hanno, però, chiesto che il C.t.u. effettui un approfondimento peritale ulteriore onde acclarare l'incidenza della malattia sulla capacità professionale specifica.
Questo giudicante non ha ritenuto ammissibile l'approfondimento richiesto in quanto inutile fini decisori avendo parte ricorrente esclusivamente richiesto la condanna dell' al pagamento della CP_1
prestazione (rendita) prevista in relazione al grado di menomazione dell'integrità psicofisica derivante dalla malattia denunciata e non essendo, dunque, a tali fini in alcun modo neceSArio e/o utile stabilire se la lesione dell'integrità psico fisica abbia compromesso, ed in quale misura, la capacità
professionale specifica.
Invero il sistema di tutela di cui all'art. 13 della l. n. 388 del 2000 prevede che l' eroghi prestazioni CP_1
in dipendenza del grado di menomazione dell'integrità psico fisica che superino la soglia minima del
6% e, in tal caso, in forma di capitale se detto grado di menomazione è compreso tra il 6 e il 15% e in forma di rendita nel caso in cui il grado della menomazione sia superiore.
La rendita poi è composta di due componenti delle quali la prima, calcolata in base al grado di menomazione, compensa il danno biologico associato e la seconda il danno patrimoniale.
Il profilo giuridico relativo all'esatta quantificazione della quota della rendita relativa al danno patrimoniale, cui potrebbe essere in linea ipotetica astratta collegata la questione relativa all'esatta determinazione del livello di pregiudizio alla capacità professionale specifica, non è stato posto con il ricorso tant'è che, come agevolmente verificabile dalla lettura delle conclusioni, la domanda di condanna è generica ed unicamente riferita al grado di menomazione riscontrato in sede medico legale.
L'eventuale accertamento del grado di pregiudizio alla capacità professionale specifica della parte ricorrente, dunque, non potrebbe in alcun modo incidere sulla decisione della causa potendo, semmai,
costituire oggetto di contesa solo all'esito della concreta liquidazione della prestazione da parte dell' CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_2
provvede: dichiara che il ricorrente è affetto dal 16.11.2020 da malattia professionale “lombosciatalgia
destra in ernia discale L4-L5 DX” e condanna l' all'erogazione rendita permanente commisurata al CP_1
grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari al 16% dal 16.11.2010 e a quello del 20% dal pagina 5 di 6 13.6.2021; condanna l' a pagare i relativi accessori di legge e quindi la misura annualmente più CP_1
elevata fra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 16.11.2020 al saldo. Condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, distraendole in favore dell'avv. Siro
Centofanti, procuratore antistatario e liquidate nella misura di €3.500,00 per compensi di avvocato,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di
CU, Iva e Cpa come per legge. Pone a carico dell le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
decreto.
Perugia 28.3.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1035/2023
Ruolo G. Lav. Prev. promoSA da Pt_1
avv. Siro Centofanti) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Maria Elena Cocciolo) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 28.3.2025, alle ore
12.05, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti della parte convenuta, le seguenti domande “1) CP_1
accertare e dichiarare che il ricorrente era affetto dal 16.11.2020 da malattia professionale “lombosciatalgia
destra in ernia discale L4-L5 DX” e accertare, anche a seguito di C.T.U. medico-legale, gli aggravamenti da
allora determinatisi;
2) condannare l' all'erogazione delle prestazioni assicurative per legge conseguenti e CP_1
in particolare all'erogazione della rendita permanente commisurata al grado di inabilità sussistente al
16.11.2010 e a quello maggiore poi determinatosi;
3) condannare l' a pagare i relativi accessori di legge e CP_1
quindi la misura annualmente più elevata fra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 16.11.2020 al saldo”.
Ha esposto che dopo aver lavorato per la S.p.a. Automobili Lamborghini di Sant'Agata Bolognese
(BO) dal gennaio 2018 come lavoratore somministrato dalla , veniva assunto l'11.3.2019 CP_2
dalla S.p.a. Automobili Lamborghini come operaio di 3° livello del CCNL dell'industria pagina 1 di 6 metalmeccanica;
che svolgeva le mansioni di lucidatore nella linea di finizione auto;
che doveva svolgere tale mansione tutti i giorni per l'intero turno di 7 ore senza pause programmate, utilizzando una macchina lucidatrice che fa attrito sulla macchina da lucidare con una pasta CP_3
abrasiva e che produce importanti vibrazioni;
che doveva stare spesso chino o in ginocchio sul pavimento e in generale doveva assumere posture incongrue per il rachide e mantenerle per tempi prolungati;
che cominciava a presentare già da ottobre 2019 segni di discopatia;
che il 15.7.2020,
mentre era piegato, avvertiva un crack, e cioè un colpo di frusta alla schiena con blocco lombare;
che,
dopo le ferie di agosto, iniziava, dal 25.8.2020, un lungo periodo di malattia;
che gli veniva diagnosticata lombosciatalgia destra con ernia discale L4-L5; che ha presentato, il 16.11.2020, tramite il
Patronato di Casalecchio di Reno, domanda all' di riconoscimento della malattia CP_4 CP_1
professionale “lombosciatalgia destra in ernia discale L4-L5 DX”; che l' respingeva l'istanza in quanto CP_1
assumeva che il rischio lavorativo, cui egli era stato esposto, non sarebbe stato idoneo a provocare la malattia denunciata;
che ha proposto opposizione;
che la visita collegiale medica svolta il 20.4.2021
dava esito discorde e, all'esito della steSA, l' confermava il diniego della prestazione CP_1
previdenziale richiesta;
che la posizione assunta dall' è del tutto erronea, in quanto non solo la CP_1
malattia allora denunciata sussisteva e aveva carattere professionale, ma la steSA si è poi aggravata,
dando luogo ad un attuale grado d'inabilità di gran lunga superiore al 10%.; che avendo egli all'inizio di gennaio 2021 provato a rientrare al lavoro, il Medico Competente, incaricato dalla S.p.a. Automobili
Lamborghini, Dr.SA , a seguito di visita svolta l'11.1.2021, lo valutò inidoneo;
che Persona_1
l'11.6.2021 si è sottoposto a intervento chirurgico svolto dal Prof. presso la Casa di Persona_2
Cura Pio XI Roma, dove all'esito fu dimesso con seguente diagnosi 13.6.2021 “…Grave discopatia con
lieve instabilità vertebrale (modic I, sindrome faccettale > a sinistra) con GRAVE DISCOPATIA
DEGENERATIVA L4-L5 CON LIEVE INSTABILITÀ VERTEBRALE (SINDROME FACCETTALE GRAVE
MAGGIORE A DESTRA) STENOSI FORAMINALE L4-L5 > A DESTRA. CP_5 [...]
MIGRATA NEL FORAME DI Parte_3
CONIUGAZIONE DESTRO…”; che al suo rientro in azienda, dopo il giudizio medico 13.9.2021, non essendo più in grado di svolgere le mansioni di lucidatore, si rese neceSArio assegnargli la diversa mansione di addetto al controllo elettronico delle autovetture in ogni loro parte e delle targhette identificative del veicolo, ma, comportando anche questa mansione continui piegamenti, è
sopraggiunto uno stato di malattia che ha determinato una nuova sospensione dell'attività lavorativa,
di fatto tuttora in atto. pagina 2 di 6 Si è costituito l' il quale, premesso che le mansioni svolte da parte ricorrente erano la “ - lucidatura CP_1
delle vetture con macchina lucidatrice e tampone dopo avere paSAto una pasta abrasiva;
- controllo con accurato
esame visivo delle vetture;
- ulteriore lucidatura delle vetture con tampone e pasta polish;
- paSAggio manuale
sulla superficie delle vetture con panno morbido…”, ha dedotto che “dalla documentazione medica esaminata
nonché da quella fatta pervenire successivamente dal datore di lavoro è emerso chiaramente che le mansioni
svolte dal ricorrente nell'ambito dell'attività svolta non sono state tali da giustificare l'insorgenza della patologia
CP_ a carico del rachide lombare;
l' pertanto con provvedimento del 13.1.2021 ha respinto la domanda per
“inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vertendo, la controversia, su apprezzamenti di natura medico legale e non essendo essenzialmente controversi i presupposti fattuali sulla base dei quali effettuare l'accertamento peritale, questo giudicante ha incaricato un consulente tecnico, noto all'ufficio, nella persona della dott.SA Per_3
di rispondere al seguente quesito “esaminati gli atti e i documenti di causa, ed ove ritenuto
[...]
neceSArio sottoposta la parte ricorrente ad accertamenti clinici e strumentali e fatto ricorso all'ausilio di
specialisti, accerti il C.T.U. se, considerate le mansioni espletate dalla parte ricorrente così come descritte nel
ricorso secondo un giudizio probabilistico di natura tecnica sussista il nesso di causalità tra l'espletamento di tali
mansioni e la malattia “lombosciatalgia destra in ernia discale L4-L5 DX” che risulta dalla documentazione
medica in atti. In caso di risposta positiva dica se, per effetto di tale malattia, alla parte ricorrente sia derivato un
danno biologico, quantificandone altresì l'entità e la decorrenza”.
Il C.T.U. ha sottoposto ad esame la parte ricorrente esaminando copiosa documentazione e, all'esito,
ha ritenuto che “la patologia degenerativa discale è da intendersi come malattia professionale le cui
menomazioni sono valutabili, in termini di danno biologico, in aderenza ai riferimenti valutativi di cui al DM
38/00, in misura pari al 16% (sedici per cento) all'epoca della denuncia della malattia professionale (Cod. 204)
mentre sono valutabili in misura pari al 20% (venti per cento), successivamente all'intervento chirurgico del
giugno 2021”.
Nella relazione, si leggono le seguenti considerazioni medico legali “…dall'esame della documentazione
sanitaria allegata agli atti di ricorso emerge che il è affetto da spondilodiscoartrosi del tratto cervicale e Pt_2
lombo-sacrale con protrusioni/ernie discali multiple. Relativamente all'evoluzione clinica del suddetto quadro
patologico è neceSArio precisare che lo stesso, nel gennaio 2020, iniziò a manifestare un quadro clinico
compatibile con lombosciatalgia con successiva evoluzione ed evidenza clinica di cruralgia a destra associata a
pagina 3 di 6 pollachiuria ed ulteriore peggioramento del quadro clinico, sia del quadro lombo-cruralgico destro sia del
disturbo minzionale (associato a tenesmo vescicale), con comparsa di deficit erettile e disestesie in regione
perineale…in data 11/06/2021, stante la mancata risoluzione del quadro clinico e la comparsa di lieve instabilità
vertebrale, il soggetto fu sottoposto ad artrodesi vertebrale L4-L5 associata ad erniectomia microchirurgica L4-L5
destra, laminectomia parziale L4-L5 destra, foraminotomia (vertebrotomia) L4-L5 destra e neurolisi
microchirurgica di L4 e L5 destra…Numerosi studi hanno evidenziato come le alterazioni cronico-degenerative
sono di aSAi frequente riscontro presso molteplici collettività lavorative dell'industria e dell'agricoltura, in
relazione a condizioni lavorative caratterizzate da posture coatte, movimenti abnormi del tronco,
movimentazione manuale di carichi e vibrazioni intereSAnti l'intero corpo, che rappresentano i fattori
professionali causali o concausali nella etiopatogenesi di tali affezioni. Va comunque ulteriormente precisato che
molteplici possono essere i fattori extralavorativi (età, sesso, fattori costituzionali, psicosociali, iatrogeni, ecc.)
responsabili della patologia rachidea e che molto spesso la genesi del “low back pain” non risulta essere legata
apparentemente ad alcuna causa specifica cosi da venir definito “idiopatico”. In Letteratura è stato finora
sufficientemente correlato il rapporto esistente tra attività di movimentazione manuale di carichi e l'incremento
del rischio di contrarre affezioni acute e croniche a carico dell'apparato locomotore con particolare riferimento al
rachide lombare come è sufficientemente correlato il rapporto esistente tra le patologie rachidee e l'esposizione a
vibrazione a corpo intero... E' neceSArio altresì precisare che il ha svolto, a partire dall'anno 2000 Pt_2
l'attività lavorativa di carrozziere in maniera continuativa fino all'agosto 2020 (con esclusione di tre anni
(2013-2016) in cui non ha svolto alcuna attività lavorativa), per conto di diversi datori di lavoro e con necessità
di usufruire di numerosi periodi di assenza dal lavoro per malattia nel periodo antecedente e successivo
all'intervento chirurgico di artrodesi;
è neceSArio altresì precisare che la mansione lavorativa svolta presso la
suddetta ultima azienda di cui il ricorrente è stato dipendente ha avuto un ruolo minimo alla genesi della
patologia professionale dovendo neceSAriamente valutare il ruolo predominante dell'esposizione lavorativa nelle
aziende in cui lo stesso ha svolto l'attività lavorativa di carrozziere considerando l'origine etiopatogenetica e la
storia naturale della patologia degenerativa discale, considerando che la manifestazione clinica della suddetta
condizione patologica è da far risalire al gennaio 2020 e considerando, inoltre, che il è stato assunto Pt_2
dall'azienda Lamborghini nel gennaio 2018.”.
La valutazione operata dal CTU in ordine all'esistenza del nesso di causalità ed in ordine all'apprezzamento dei postumi sull'integrità psico fisica è stata condivisa sia dal c.t.p. della parte ricorrente sia dal c.t.p. di parte resistente. Il C.t.p. di parte ricorrente e, in particolare, il suo difensore pagina 4 di 6 in sede di note conclusive hanno, però, chiesto che il C.t.u. effettui un approfondimento peritale ulteriore onde acclarare l'incidenza della malattia sulla capacità professionale specifica.
Questo giudicante non ha ritenuto ammissibile l'approfondimento richiesto in quanto inutile fini decisori avendo parte ricorrente esclusivamente richiesto la condanna dell' al pagamento della CP_1
prestazione (rendita) prevista in relazione al grado di menomazione dell'integrità psicofisica derivante dalla malattia denunciata e non essendo, dunque, a tali fini in alcun modo neceSArio e/o utile stabilire se la lesione dell'integrità psico fisica abbia compromesso, ed in quale misura, la capacità
professionale specifica.
Invero il sistema di tutela di cui all'art. 13 della l. n. 388 del 2000 prevede che l' eroghi prestazioni CP_1
in dipendenza del grado di menomazione dell'integrità psico fisica che superino la soglia minima del
6% e, in tal caso, in forma di capitale se detto grado di menomazione è compreso tra il 6 e il 15% e in forma di rendita nel caso in cui il grado della menomazione sia superiore.
La rendita poi è composta di due componenti delle quali la prima, calcolata in base al grado di menomazione, compensa il danno biologico associato e la seconda il danno patrimoniale.
Il profilo giuridico relativo all'esatta quantificazione della quota della rendita relativa al danno patrimoniale, cui potrebbe essere in linea ipotetica astratta collegata la questione relativa all'esatta determinazione del livello di pregiudizio alla capacità professionale specifica, non è stato posto con il ricorso tant'è che, come agevolmente verificabile dalla lettura delle conclusioni, la domanda di condanna è generica ed unicamente riferita al grado di menomazione riscontrato in sede medico legale.
L'eventuale accertamento del grado di pregiudizio alla capacità professionale specifica della parte ricorrente, dunque, non potrebbe in alcun modo incidere sulla decisione della causa potendo, semmai,
costituire oggetto di contesa solo all'esito della concreta liquidazione della prestazione da parte dell' CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_2
provvede: dichiara che il ricorrente è affetto dal 16.11.2020 da malattia professionale “lombosciatalgia
destra in ernia discale L4-L5 DX” e condanna l' all'erogazione rendita permanente commisurata al CP_1
grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari al 16% dal 16.11.2010 e a quello del 20% dal pagina 5 di 6 13.6.2021; condanna l' a pagare i relativi accessori di legge e quindi la misura annualmente più CP_1
elevata fra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 16.11.2020 al saldo. Condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, distraendole in favore dell'avv. Siro
Centofanti, procuratore antistatario e liquidate nella misura di €3.500,00 per compensi di avvocato,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di
CU, Iva e Cpa come per legge. Pone a carico dell le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
decreto.
Perugia 28.3.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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