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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 234/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 25 marzo 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 234/2021 RG,
promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Bruno, 58 int. 2, C.F. , elettivamente domiciliato in Nicosia alla Via G.B. Li C.F._1
Volsi n. 10, presso lo studio dell'Avv. Filippo Giangrasso (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende;
ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S. Dolce;
resistente
Ad oggetto: diritto a pensione supplementare. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.02.2021 l'istante in epigrafe, premesso di essere titolare della pensione
INPS (ex Inpdap), numero 10027352, categoria VO, riconosciuta dal 1 ottobre 2007 nel Fondo
Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) Privati, calcolata con il sistema retributivo sulla base dei contributi versati dal 15 novembre 1966 al 30 gennaio 2006 e determinata con le regole della
GESTIONE Dipendenti Privati, esponeva che a seguito della liquidazione, l'importo della pensione percepita risultava notevolmente inferiore al dovuto, giacchè non era stata calcolata, determinata e liquidata nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell' , Gestione Dipendenti Pubblici, in CP_1
applicazione della legge n. 322/58.
In data 31.07.2019, il ricorrente avanzava pertanto domanda di ricostituzione per motivi documentali,
da privata a pubblica. Lamentava che l'istanza ed il ricorso in via amministrativa erano stati rigettati.
Chiedeva di Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione della
pensione di anzianità, riconosciuta nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell' CP_1
calcolata e determinata nella Gestione Dipendenti Pubblici, ai sensi della legge n. 322/58, in base
dei contributi versati dal 15 novembre 1966 al 21 novembre 2005, sulla scorta di tutto quanto detto
nel corpo del presente atto e, conseguentemente condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla riliquidazione della pensione e, corrispondere la pensione di
vecchiaia al ricorrente, così come riliquidata con decorrenza dal 1 ottobre 2007, calcolata e
determinata nella Gestione Dipendenti Pubblici;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante, alla corresponsione degli arretrati di CP_1
pensione così riliquidata, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla
maturazione al saldo effettivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio resisteva l' , che eccepiva pregiudizialmente il difetto CP_1 di giurisdizione del giudice adito e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa è stata decisa in data odierna all'udienza trattata ex art 127 ter cpc, con sentenza.
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Il ricorrente adisce l'intestato Tribunale chiedendo la riliquidazione della prestazione pensionistica di vecchiaia in godimento.
La domanda avente un tale oggetto deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, in accoglimento della pregiudiziale eccezione sollevata dall' . CP_1
Trattasi, pertanto, di una controversia relativa alla materia pensionistica che, ai sensi degli artt. 13 e
62 del r.d. n.1214/34, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Secondo l'orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione spettano in via esclusiva alla
giurisdizione della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della
pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa,
l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente
obbligato (ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie
componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano
l'importo),( Sentenza n. 573 del 16/01/2003).
Ancora, più volte la Suprema Corte ha osservato che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. 18
marzo 1999 n. 152, 16 gennaio 2003 n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001 n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002 n. 9343/ Cass. 12722/2005). Nel caso di specie e come qui risulta dalla parte narrativa, parte ricorrente non impugna ne' chiede la disapplicazione di alcun atto incidente sul rapporto di impiego ma soltanto contesta il provvedimento di reiezione della richiesta concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento secondo i criteri e metodi di calcolo indicati in ricorso, così dunque sostanzialmente facendo valere un inadempimento da parte dell'ente previdenziale convenuto.
Pertanto, questo giudice difetta di giurisdizione.
Ricorrono, attesa la particolarità della questione, giusti motivi per procedere alla integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito per appartenere la giurisdizione alla Corte dei Conti.
Compensa le spese.
Enna, 25 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO