Art. 5.
I privati datori di lavoro possono assumere direttamente le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 8, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneita' rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I privati datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dei lavoratori assunti direttamente, entro i 5 giorni dall'assunzione.
Le assunzioni delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono rispettivamente essere effettuate tramite i Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e con richiesta numerica.
I predetti organi avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformita' ai criteri previsti dall' articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
I privati datori di lavoro possono assumere direttamente le vedove e gli orfani di guerra e le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 8, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneita' rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I privati datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra e al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dei lavoratori assunti direttamente, entro i 5 giorni dall'assunzione.
Le assunzioni delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono rispettivamente essere effettuate tramite i Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e con richiesta numerica.
I predetti organi avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformita' ai criteri previsti dall' articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 .