Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2007, n. 9524
CASS
Sentenza 20 aprile 2007

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In tema di prescrizione "breve" del diritto al risarcimento del danno, ancorchè il dato testuale non faccia espressamente riferimento alla "scoperta" di esso, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a una siffatta percezione usando la normale diligenza. (Nella specie, il danneggiato, pur soffrendo di lievi disturbi fisici fin da epoca relativamente prossima al fatto, solo in un tempo successivo, ed a seguito di ulteriori ricoveri ed accertamenti, aveva potuto attribuire la causa anche ai sanitari che avevano proceduto alle diagnosi iniziali).

Commentario1

  • 1Responsabilità medica: anche la domanda degli eredi ha natura contrattualeAccesso limitato
    Filippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2007, n. 9524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9524
Data del deposito : 20 aprile 2007

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