Sentenza 12 giugno 2023
Ordinanza cautelare 25 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 7 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 12/06/2023, n. 9907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9907 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 09907/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16338/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16338 del 2022, proposto dalla società Fiumicino Rinnovabili S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Francesco Ferri, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria, 88;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Federica Forcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio, Regione Lazio, Soprintedenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio – Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio n. 172 dell'8.08.2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 dell'11.10.2022 e sulla G.U.R.I. n. 244 del 18.10.2022, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 42/2004, delle aree denominate “Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale”, e di tutta la “documentazione ufficiale che fa parte del presente Decreto” ivi allegata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuti, ivi inclusi, ove occorrer possa:
- la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale prot. n. 8249 del 21.06.2022, assunta agli atti con prot. 4745 del 21.06.2022;
ii. il parere del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio reso ai sensi dell'art. 141, co. 2 del d.lgs. n. 42/2004 nel corso della seduta del 27 luglio 2022, di cui al verbale n. 16 del 5 agosto 2022;
- il parere di approvazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, ai sensi dell'art. 47, co. 2, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, in sede di riunione decisoria convocata in via telematica dal 2 agosto 2022 al 4 agosto 2022 come da relativo verbale;
- la nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale prot. n. 14085-P del 14.10.2022;
- il verbale della seduta di Conferenza dei Servizi del 18.10.2022, nella parte in cui il rappresentante del Ministero della Cultura “preannuncia un parere negativo per incompatibilità dell'opera con il sito in relazione alle prescrizioni del vincolo”, e il rappresentante dell'Ufficio Urbanistica della Regione Lazio “evidenzia che l'apposizione del vincolo non permette di esprimere un parere favorevole in relazione al paesaggio da tavola A che insiste sull'area”;
- la nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale prot. n. 220-P del 10.01.2022 (pubblicata all'albo pretorio del Comune di Fiumicino in data 12.01.2022) avente ad oggetto: “Comune di Fiumicino (RM). Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata “Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella” ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – Parte Terza, art. 136 co. 1 lettere c) e d). Richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati” e tutti gli allegati alla predetta nota;
- la nota del Comune di Fiumicino prot. n. 8381 del 12.01.2022 (prot. MIC n. 392-A del 13.01.2022), avente ad oggetto “Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata “Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella” ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d) e 138 co. 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. Comunicazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 139, c. 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.”;
- la nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale prot. n. 1159-P del 28.01.2022, avente ad oggetto “Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/06 sul progetto di “realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di circa 50 MWp nel Comune di Fiumicino”. Proponente FIUMICINO RINNOVABILI S.r.l. Registro elenco progetti: n. 95/2021. Comunicazione”;
- le note prot. nn. 11507 e 11508 del 29.11.2021, con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale ha presentato la proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata “Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella”;
- la nota prot. n. 12925-P del 29.12.2021, con cui la Soprintendenza ha riscontrato il parere negativo sulla Dichiarazione di Interesse Pubblico dell'area denominata “Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella”, espresso dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 138, co. 3, del D.lgs. 42/2004;
- in via subordinata:
- del Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio – Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio n. 172 dell'8.08.2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 dell'11.10.2022 e sulla G.U.R.I. n. 244 del 18.10.2022, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 42/2004, delle aree denominate “Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via Tragliatella”, e di tutta la “documentazione ufficiale che fa parte del presente Decreto” ivi allegata, nella parte in cui includono l'area di Progetto della ricorrente nell'ambito del vincolo paesaggistico;
- del Decreto n. 172 dell'8.08.2022 (e relative “Norme allegate”), nella parte in cui si prevede che “Nelle aree classificate come Paesaggio Agrario di Rilevante Valore, Paesaggio agrario di valore e Paesaggio dell'insediamento storico diffuso di cui agli artt. 25, 26 e 32 delle Norme del P.T.P.R., è fatto divieto di: […] installare impianti ad uso tecnologico”, per tali intendendosi “impianti FER in generale: fotovoltaici ivi compresi gli agro-voltaici, eolici, geotermici, impianti a biomasse-biogas e centrali termiche” o, subordinatamente, nella sola parte in cui prevedono l'applicazione del medesimo divieto anche per gli impianti “agro-voltaici”;
- in via ulteriormente subordinata:
- della Tavola A 23, foglio 373, del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2; di seguito “PTPR”), nella parte in cui include il sito di Progetto all'interno della perimetrazione del “Paesaggio agrario di valore” e del “Paesaggio agrario di rilevante valore” ai sensi degli artt. 25 e 26 delle Norme (di seguito “NTA”) del PTPR;
- del Decreto n. 172 dell'8.08.2022 (e relative “Norme allegate”), nella parte in cui si prevede che “Nelle aree in questione è confermata l'attribuzione dei ‘paesaggi' individuati dal P.T.P.R., confermando e condividendo quanto già rappresentato nella Tavola A 23-373 del citato PTPR che, pertanto, non subisce modifiche essendo ritenuto congruo con i valori riconosciuti nella presente dichiarazione”;
- dell'art. 25, Tab A, p. 6.3 delle NTA del PTPR della Regione Lazio, nella parte in cui non consente la realizzazione di impianti di tipo areale per la produzione di energia alimentati da fonti di energia rinnovabile rinnovabili all'interno del “Paesaggio agrario di rilevante valore”;
- dell'art. 26, Tab A, p. 6.3 delle NTA del PTPR della Regione Lazio, nella parte in cui non consente la realizzazione di impianti di tipo areale per la produzione di energia alimentati da fonti di energia rinnovabile rinnovabili all'interno del “Paesaggio agrario di valore”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 9.12.2022 e depositato in data 22.12.2022, la società ricorrente, avendo interesse ad installare, giusta istanza autorizzativa del 23.07.2021 (art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006), un impianto agrovoltaico di circa 50 MWp in un’area del territorio comunale di Fiumicino illo tempore libera da vincoli paesaggistici, ha impugnato il Decreto n. 172 dell'8.08.2022 con cui il Ministero della Cultura, su proposta della Soprintendenza, ha successivamente dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 42/2004, l’area in parola, quale parte integrante di una più ampia porzione di territorio regionale, di circa 5.000 ettari, denominata “ Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella ” – all’80% già vincolata ex art. art. 134 comma 1 lett. c) citato D.lgs. quale “ Aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie ” (art. 43 N.T.A. al P.T.P.R.) - con espresso ed aprioristico divieto di ivi realizzare “ impianti FER in generale ”.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “I. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER MANCATO ESERCIZIO DI UN AUTONOMO POTERE DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 140 e 141 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti”;
Il decreto in contestazione sarebbe affetto da grave deficit istruttorio e motivazionale, essendo stato adottato sulla scorta dell’acritico recepimento della proposta formulata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, senza tenere conto non soltanto delle osservazioni della ricorrente ma anche del parere contrario della Regione Lazio. Ad avviso di quest’ultima, infatti, in sede di predisposizione del P.T.P.R., condiviso lo stesso Ministero della Cultura, il territorio regionale, nella porzione di interesse, sarebbe stato già adeguatamente attenzionato mediante l’individuazione di plurimi livelli di tutela (tra cui l’individuazione dei cd. Ambiti di paesaggio, ex art. 143 comma 1 lett. a D.lgs. n. 42/2004; la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle cd. “Aree agricole della Campagna romana e delle Bonifiche agrarie”, ex art. 143 comma 1 lett. d D.lgs. n. 42/2004), sicché a tale ulteriore vincolo non corrisponderebbero valori paesaggistici ulteriori e diversi rispetto a quelli già considerati in sede di elaborazione condivisa del Piano.
- “II. SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO IN VIA AUTONOMA E DERIVATA DALL’ILLEGITTIMITÀ DELLA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DENOMINATA “AREE COLLINARI DELL’AGRO ROMANO SETTENTRIONALE TRA LA VIA AURELIA E LA VIA DI TRAGLIATELLA”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 136 e 140 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Illegittimità in via autonoma e derivata”;
La vasta porzione di territorio regionale oggetto dell’impugnato Decreto, avente l’estensione di ben 5.000 ettari, non esprimerebbe gli specifici e omogenei valori tutelati dall’art. 136 D.lgs. n. 42/2004, lettere c. (“ i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ”) e d. (“ le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ”). Il vincolo in contestazione determinerebbe, pertanto, un’arbitraria ed irragionevole conformazione del diritto di proprietà della ricorrente, siccome svincolata da una effettiva esigenza di tutela paesaggistica, nei termini previsti dal Legislatore con la disposizione summenzionata.
- “III. SULL’ILLEGITTIMITÀ, SOTTO ULTERIORE PROFILO, DEL DECRETO .
Violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 136 e 140 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 3, 9, 41, 97 Cost. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010. Violazione dell’art. 31 del d.l. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 della L.R. Lazio n. 14 del 2021. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto”;
Il Decreto impugnato sarebbe, altresì, illegittimo anche in considerazione del divieto, ivi imposto, di installare, nelle aree classificate nel P.T.P.R., come “ Paesaggio agrario di rilevante valore”, “Paesaggio agrario di valore” e“Paesaggio dell’insediamento storico diffuso ”, impianti FER ovvero fotovoltaici ivi compresi gli agro-voltaici, eolici, geotermici, impianti a biomasse-biogas e centrali termiche.
Tale aprioristico divieto – il quale, a differenza di quanto sostenuto dal Ministero, non troverebbe riscontro nei cd. Ambiti di paesaggio del P.T.P.R. ove non interessati, come nel caso dell’area di proprietà della ricorrente, dai vincoli di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice - sarebbe affetto da grave deficit motivazionale.
Nell’imporre tale divieto, infatti, il Ministero avrebbe omesso qualsivoglia ponderazione del contrapposto interesse pubblico alla realizzazione di impianti in questione, i quali sarebbero strategici per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), costituendo interventi “di pubblica utilità”, “indifferibili ed urgenti” e compatibili ex lege con le aree agricole (ex art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 387/2003 e art. 7- bis, co.2-bis, del d.lgs. n. 152/2006).
- “ IV. IN VIA SUBORDINATA. SULL’ILLEGITTIMITÀ IN PARTE QUA, DELLA TAVOLA A23, FOGLIO 373, DEL PTPR DELLA REGIONE LAZIO.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 delle NTA del PTPR della Regione Lazio. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto.”;
IV. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA. SULL’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ARTT. 25 E 26, TAB. A, P. 6.3 DELLE NTA DEL PTPR DELLA REGIONE LAZIO .
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione degli artt. 3, 9, 41, 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di 35 istruttoria e di motivazione; illogicità, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; travisamento dei presupposti in fatto e diritto.”;
In via subordinata, la classificazione dell’area di Progetto, nell’ambito del P.T.P.R., quale “ paesaggio agrario di rilevante valore ” e di “paesaggio agrario di valore ”, sarebbe illegittima in quanto non troverebbe riscontro nelle reali caratteristiche dei luoghi così come sarebbero illegittime le corrispondenti prescrizioni d’uso di cui alle N.T.A. al Piano, ove ritenute ostative alla realizzazione di impianti di interesse pubblico FER.
2. Il Comune di Fiumicino, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Ciò in quanto i vincoli paesaggistici insistenti sull’area oggetto di interesse, per come derivanti dalla relativa classificazione in sede di P.T.P.R. quale “ paesaggio agrario di rilevante valore ” e di “paesaggio agrario di valore ”, non avrebbero, comunque, consentito l’installazione di impianti FER, a prescindere dall’adozione del Decreto impositivo del vincolo. In ogni caso, il Comune ha contestato nel merito la fondatezza del gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
3. Il Ministero della Cultura, costituitosi con memoria di mera forma, ha depositato corposa documentazione. Non si è invece costituita la pure intimata Regione Lazio.
4. In occasione della pubblica udienza del 16 maggio 2023, in vista della quale l’amministrazione comunale e la parte ricorrente hanno ribadito le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, formulata dal Comune di Fiumicino.
L’eccezione in parola è infondata.
Dalla documentazione versata agli atti di causa, risulta per tabulas che, in epoca antecedente all’adozione del decreto ministeriale n. 172/2022, l’area interessata dal progetto proposto dalla società ricorrente, insistente nel territorio comunale di Fiumicino, pur essendo classificata nei cd. “ Sistemi ed Ambiti di Paesaggio” di cui alle Tavole A del P.T.P.R. come “ paesaggio agrario di rilevante valore ” e “paesaggio agrario di valore ” - con destinazioni d’uso di cui agli artt. 25 e 26 delle relative N.T.A. - non fosse interessata da nessuno dei vincoli paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c) D.lgs. n. 42/2004.
Da tale circostanza di fatto discende l’assenza di portata precettiva delle destinazioni di cui agli artt. 25 e 26 N.T.A. summenzionate, con conseguente inesistenza di qualsivoglia aprioristico divieto di installazione di impianti FER che privi la ricorrente di interesse all’impugnazione del decreto impositivo del vincolo in contestazione.
5.1 L’assenza di tale portata precettiva è espressamente sancita innanzitutto dall’art. 3 comma 1 delle N.T.A. al P.T.P.R. secondo cui le prescrizioni d’uso delle aree di cui alle cd. Tavole A allegate al Piano - identificative, ai sensi dell’art. 135 e 143 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 42/2004, dei cd. “ Sistemi ed Ambi di Paesaggio ” in cui è suddiviso l’intero territorio regionale, in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti - « hanno natura prescrittiva esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice e contengono l’individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, i percorsi panoramici ed i punti di vista».
Il successivo art. 6 delle predette N.T.A. ribadisce tale previsione, sancendo che: “ Nelle porzioni di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, il PTPR non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano».
Ne consegue, quale immediato e diretto corollario, l’interesse della società ricorrente all’impugnazione del Decreto Ministeriale n. 172/2022, anche in quanto impositivo di un vincolo paesaggistico ex art. 134 lettere c) e d) D.lgs. n. 42/2004 la cui sopravvenienza attribuisce efficacia precettiva alle prescrizioni d’uso di cui agli artt. 25 e 26 delle N.T.A. al P.T.P.R.
6. Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
7. Meritano, innanzitutto, condivisione le censure relative al deficit istruttorio e motivazionale da cui risulta affetto il Decreto Ministeriale n. 172/2022.
Dal tenore del Decreto de quo si evince, infatti, come il Ministero della Cultura, in data 8.08.2022 e, quindi, a distanza di poco più anno dalla rinnovata approvazione, di concerto con la Regione Lazio, del P.T.P.R. di cui alla delibera consigliare n. 5 del 21.04.2021, abbia dichiarato di notevole interesse pubblico, ex art. 136 lett. c lettere c) e d) D.lgs. n. 42/2004, un’ampia porzione di territorio regionale, pari a 50 chilometri quadrati, senza in alcun modo prendere posizione in ordine al parere contrario (prot. n. 1061769 del 21.12.2021), in proposito espresso dalla stessa Regione Lazio.
L’ente in questione, nel motivato parere in parola, di natura obbligatoria, secondo l’iter delineato dall’art. 138 comma 3 D.lgs. n. 42/2004, ha sostanzialmente evidenziato l’esaustività e la completezza dell’attività ricognitiva effettuata, di concerto con lo stesso Ministero della Cultura, poco più di un anno prima, in sede di approvazione del P.T.P.R., avuto riguardo ai valori paesaggistici espressi dal territorio regionale.
Siffatta attività ricognitiva aveva determinato l’assetto vincolistico complessivamente imposto dal Piano nell’ambito del quale, in relazione alla vasta area in parola, era già stato previsto, per circa l’80% della relativa estensione (con esclusione di un 20%, nel quale ricade la porzione di interesse della società ricorrente), il vincolo di cui all’art. 134 comma 1 lett c) ed art. 143 comma 1 lett. d) D.lgs. n. 42/2004, corrispondente alle “ Aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie ”, normate dall’art. 43 delle NTA al PTPR.
Sicché, ad avviso della Regione Lazio, l’ulteriore vincolo di cui al Decreto Ministeriale, per come proposto dalla Soprintendenza, si sarebbe risolto in una inutile duplicazione di quello preesistente.
7.1 Ebbene, il Ministero della Cultura, in sede di adozione del Decreto n. 172/2022, ha, nella sostanza, completamente pretermesso non soltanto le controdeduzioni formulate dalla ricorrente ma anche il parere contrario espresso dalla Regione Lazio, da ritenersi, ad avviso del Collegio, ancor più pregnante e significativo, in quanto motivato anche in ragione della natura concertata di quell’attività ricognitiva che aveva condotto, poco più di un anno prima, all’approvazione del P.T.P.R. (sul carattere centrale della leale cooperazione Regione/Ministero della Cultura in tema di pianificazione paesistica, ribadito dalla Corte Costituzionale proprio avuto riguardo al P.T.P.R. della Regione Lazio, si veda sentenza n. 240/2020).
Da qui la fondatezza della censura inerente il deficit istruttorio e motivazionale dedotto in ricorso.
8. Coglie, inoltre, nel segno l’ulteriore gruppo di censure con cui è stata, comunque, contestata la legittimità della prescrizione di cui al Decreto Ministeriale n. 172/2022 secondo cui, nella porzione di territorio regionale denominata “ Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella ”, classificate dal PTPR della Regione Lazio come “ Paesaggio agrario di rilevante valore ”, “ Paesaggio agrario di valor e” e “ Paesaggio dell’insediamento storico diffuso ”, è vietata l’installazione di impianti ad uso tecnologico, per tali intendendo gli “ impianti FER in generale: fotovoltaici ivi compresi gli agro-voltaici, eolici, geotermici, impianti a biomasse-biogas e centrali termiche ”.
Siffatto divieto generale esclude, quindi, a priori una valutazione caso per caso da parte dell’Autorità Tutoria in sede di autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 D.lgs. n. 42/2004, laddove devono essere considerati tutti gli interessi pubblici coinvolti.
9. Rebus sic stantibus , la previsione in parola, per come dedotto dalla società ricorrente, viola la normativa unionale e nazionale di riferimento e pecca, in modo manifesto, di ragionevolezza e proporzionalità avuto riguardo tanto agli interessi pubblici, di natura paesistica, oggetto di tutela quanto agli ulteriori interessi pubblici messi in gioco dalla realizzazione degli impianti FER - aventi natura di opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003 ed art. 7-bis, co.2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 - coincidenti con l’esigenza, avente copertura costituzionale ed euro-unitaria (art. 9 Cost. e direttive n. 2001/77/CE e 2009/28/CE n. 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), di fronteggiare l’attuale crisi energetica (P.N.R.R.) mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili, onde preservare l’ambiente ed il paesaggio (cfr. Corte Cost., sent. n. 177/2021; n. 199 del 2014; n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009; cfr., Cons. St., VI, sent. n. 8167/2022).
9.1 Di recente, le stesse Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno ribadito la sussistenza di un favor allo sviluppo delle fonti rinnovabili derivante dalla normativa Europea, puntualmente recepito dal legislatore nazionale, tale da non consentire “ alle singole Regioni di adottare legittimamente una normativa regionale concorrente contrastante con questi principi, che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energie rinnovabili, né di adottare provvedimenti amministrativi che precludano la realizzazione di tale finalità in assoluto, ma lasciano spazio alle Regioni di individuare, caso per caso, situazioni in cui l'interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile debba essere recessivo rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti, che rispondano anch'essi a principi affermati a livello Europeo”, ciò allo scopo di bilanciare, volta per volta tutti gli interessi pubblici eventualmente contrapposti (cfr. Corte Cass., Sez. Unite, 14/04/2023, n. 10054).
10. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, in adesione alle assorbenti censure sopra scrutinate, formulate in via principale.
Ne consegue l’annullamento del Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio – Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio n. 172 dell'8.08.2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 dell'11.10.2022 e sulla G.U.R.I. n. 244 del 18.10.2022, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 42/2004, delle aree denominate “Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale”.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico del Ministero della Cultura e del Comune di Fiumicino, con compensazione nei confronti della Regione Lazio evocata in giudizio e non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto, annulla il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Lazio – Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio n. 172 dell'8.08.2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 dell'11.10.2022 e sulla G.U.R.I. n. 244 del 18.10.2022, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 42/2004, delle aree denominate “Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale”.
Condanna, in solido, il Ministero della Cultura ed il Comune di Fiumicino al pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di € 5.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge. Spese compensate nei confronti della Regione Lazio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO