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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3645 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino. Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3645 del 2023 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Fazzari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in OM, Via Majorana n. 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , con il patrocinio dell'Avv. Ida Colandrea ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Via Oberdan 63, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: si sono riportate all'accordo raggiunto dalle stesse e già depositato in atti;
accordo raggiunto dalle parti: “CHIEDONO / che l'Ill.mo Giudice, dato atto della trasformazione della procedura in divorzio congiunto, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato a EN di OM in data 26.6.93 tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN di OM, a mezzo di Parte_1 rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda
Pagina 1 sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza alle seguenti condizioni: / 1) il per il futuro nulla più dovrà a titolo di CP_1
mantenimento della figlia, ormai maggiorenne, divenuta autosufficiente;
/ 2) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale di Via Sebastiano Silvestri
186 EN di OM è di proprietà della pertanto nulla è da disporsi in merito;
4) spese Pt_1 di giudizio compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza ex art. 473-bis.21 le parti hanno dato atto che “come già era stato rilevato davanti al Tribunale di Velletri la figlia delle parti è divenuta economicamente autosufficiente dal settembre 2021”, sicché esplicava che nulla aveva a pretendere per un Parte_1
assegno a titolo di mantenimento della stessa ed entrambe le parti chiedevano la pronuncia sullo status;
le parti d'altronde già prima dell'udienza avevano raggiunto un accordo alle condizioni indicate in epigrafe.
Il Giudice rel., rilevato che non c'erano provvedimenti urgenti da emettere, fissava udienza di discussione.
All'udienza di discussione del 5 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni ribadendo le condizioni già concordate. Entrambe le parti, in data 20 maggio 2025 e 21 maggio 2025, hanno depositato copia conforme all'originale del decreto di omologa e del verbale di udienza con le condizioni concordate, come richiesto dal Giudice rel.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
***
Ai fini della intelligibilità della decisione va rilevato che era stato preventivamente adito il
Tribunale di Velletri ai fini della pronuncia in oggetto, con giudizio, poi, non coltivato dalle parti e dichiarato estinto come da copia di verbale di udienza in atti, considerata la residenza del CP_1
a Latina, come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo.
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in EN di OM (RM) in data 26 giugno 1993,
Pagina 2 matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di EN di OM (RM) al n.
30, parte 2, serie A, anno 1993, e da cui risulta che le parti con rogito del Notaio Persona_1 del 10 luglio 2003 hanno scelto il regime di separazione dei beni. E' stata depositata, infine, in atti la copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi n. cron. 2142 del 2010, emesso dal Tribunale di Velletri in data 31 maggio 2010.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 8 agosto 2023 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza e la perdurante volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale, nonché il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti inducono il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle precisazioni congiunte delle parti.
E' infatti pacifico inter partes che la figlia delle parti “ha terminato gli studi con la laurea in
Farmacia e dal maggio 2023 è stata assunta a tempo indeterminato presso una azienda farmaceutica, pertanto è ora autosufficiente e vive con la madre”.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3645 del 2023, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in EN di OM (RM) in data 26 giugno 1993, da e , e trascritto Controparte_1 Parte_1
al Registro Atti di Matrimonio del Comune di EN di OM (RM) al n. 30, parte 2, serie A, anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN di OM (RM) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN di OM (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Pagina 3 Il Giudice relatore est.
Dott.ssa Claudia Marra
Pagina 4
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino. Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3645 del 2023 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Fazzari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in OM, Via Majorana n. 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , con il patrocinio dell'Avv. Ida Colandrea ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, Via Oberdan 63, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: si sono riportate all'accordo raggiunto dalle stesse e già depositato in atti;
accordo raggiunto dalle parti: “CHIEDONO / che l'Ill.mo Giudice, dato atto della trasformazione della procedura in divorzio congiunto, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato a EN di OM in data 26.6.93 tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN di OM, a mezzo di Parte_1 rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda
Pagina 1 sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza alle seguenti condizioni: / 1) il per il futuro nulla più dovrà a titolo di CP_1
mantenimento della figlia, ormai maggiorenne, divenuta autosufficiente;
/ 2) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale di Via Sebastiano Silvestri
186 EN di OM è di proprietà della pertanto nulla è da disporsi in merito;
4) spese Pt_1 di giudizio compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza ex art. 473-bis.21 le parti hanno dato atto che “come già era stato rilevato davanti al Tribunale di Velletri la figlia delle parti è divenuta economicamente autosufficiente dal settembre 2021”, sicché esplicava che nulla aveva a pretendere per un Parte_1
assegno a titolo di mantenimento della stessa ed entrambe le parti chiedevano la pronuncia sullo status;
le parti d'altronde già prima dell'udienza avevano raggiunto un accordo alle condizioni indicate in epigrafe.
Il Giudice rel., rilevato che non c'erano provvedimenti urgenti da emettere, fissava udienza di discussione.
All'udienza di discussione del 5 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni ribadendo le condizioni già concordate. Entrambe le parti, in data 20 maggio 2025 e 21 maggio 2025, hanno depositato copia conforme all'originale del decreto di omologa e del verbale di udienza con le condizioni concordate, come richiesto dal Giudice rel.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
***
Ai fini della intelligibilità della decisione va rilevato che era stato preventivamente adito il
Tribunale di Velletri ai fini della pronuncia in oggetto, con giudizio, poi, non coltivato dalle parti e dichiarato estinto come da copia di verbale di udienza in atti, considerata la residenza del CP_1
a Latina, come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo.
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in EN di OM (RM) in data 26 giugno 1993,
Pagina 2 matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di EN di OM (RM) al n.
30, parte 2, serie A, anno 1993, e da cui risulta che le parti con rogito del Notaio Persona_1 del 10 luglio 2003 hanno scelto il regime di separazione dei beni. E' stata depositata, infine, in atti la copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi n. cron. 2142 del 2010, emesso dal Tribunale di Velletri in data 31 maggio 2010.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 8 agosto 2023 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza e la perdurante volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale, nonché il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti inducono il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle precisazioni congiunte delle parti.
E' infatti pacifico inter partes che la figlia delle parti “ha terminato gli studi con la laurea in
Farmacia e dal maggio 2023 è stata assunta a tempo indeterminato presso una azienda farmaceutica, pertanto è ora autosufficiente e vive con la madre”.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3645 del 2023, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in EN di OM (RM) in data 26 giugno 1993, da e , e trascritto Controparte_1 Parte_1
al Registro Atti di Matrimonio del Comune di EN di OM (RM) al n. 30, parte 2, serie A, anno 1993, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN di OM (RM) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN di OM (RM) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Pagina 3 Il Giudice relatore est.
Dott.ssa Claudia Marra
Pagina 4
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino.