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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2109/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. BAMBINA DANIELA Controparte_1
MAMMARELLA, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Termoli alla via del Mulino a
Vento n. 10 è elettivamente domiciliato;
contro
, e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
con il patrocinio dell'Avv. MICHELE POPPA, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Serracapriola alla via Dante Alighieri n. 57 sono elettivamente domiciliati;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.05.2025, sulle conclusioni delle parti, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. CP_ Con ricorso depositato in data 26.04.2024, , padre di (nato il 28 novembre Controparte_1
1995) e (nato il [...]), assumendo che i figli, ormai maggiorenni, hanno CP_4 conseguito l'indipendenza economica, ha chiesto dichiararsi la cessazione dell'obbligo di provvedere al loro mantenimento, oltre a revocarsi (o ridursi) l'assegno divorzile versato all'ex moglie, non sussistendone più i presupposti, come da provvedimenti stabiliti nella sentenza n. 267/2007 dell'ex Tribunale di Lucera che ha definito il giudizio di scioglimento del matrimonio contratto in Casteggio
(PV) in data 22.04.2000 tra il ricorrente e la resistente . Controparte_1 Controparte_2
Per l'effetto, non essendo stato informato tempestivamente dell'avvenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, ha chiesto di revocare il mantenimento per i figli e di ordinare alla resistente di restituire al ricorrente tutti gli importi riscossi a titolo di contributo al
CP_ mantenimento del figlio a far tempo dal mese di giugno 2015 e per il figlio a far CP_4
tempo dal mese di maggio 2022 o, in subordine, per entrambi, dalla data retroattiva che il Tribunale riterrà di dover stabilire, oltre alle somme versate in sostituzione dell'assegnazione e godimento della casa coniugale, a far tempo dal mese di maggio 2022. Inoltre, ha chiesto di revocare o ridurre l'assegno divorzile versato all'ex moglie, non sussistendo ormai da tempo la necessità prevista al momento del divorzio congiunto per la quale la stessa non dovesse lavorare per occuparsi di ben due figli, all'epoca minori.
, e , costituendosi in giudizio, hanno Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
chiesto preliminarmente decretarsi la nullità della notifica del ricorso nei confronti dei figli, per inesistenza della vocatio in ius, e, nel merito, ne hanno dedotto l'infondatezza.
Alla prima udienza il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica sollevata dai resistenti per raggiungimento dello scopo e considerata la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per discussione, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c. All'esito dell'udienza del 19.05.2025, l'odierno
Giudice relatore (subentrato nel ruolo in data 07.10.2024), si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
In via preliminare, va considerato che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni in relazione alla prole è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis. 29 c.p.c., il quale ricollega la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae - e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio - bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Pag. 2 di 9 In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni a tutela della prole e in materia economica in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Nel merito, le domande del ricorrente sono fondate nei limiti che seguono.
Sul mantenimento dei figli maggiorenni la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiamano le pronunce della Cassazione n. 17183/2020
e n. 26875/2023 (conf., Cass. n. 24391/2024), secondo cui “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” e “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”. In proposito, si richiama anche la pronuncia n. 29779/2020, con cui si è statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della CGUE.
Pag. 3 di 9 Esiste quindi un dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura;
oltre questi limiti di tempo e di misura la pretesa del figlio si risolverebbe, come è stato evidenziato in dottrina, in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani. CP_ Ebbene, nel caso in esame, emerge ex actis come il figlio , di quasi 30 anni, non viva più con la resistente , avendo costituito un autonomo nucleo familiare, circostanza che farebbe, Controparte_2
di per sé, già cessare il diritto al mantenimento. Inoltre, lo stesso è indubbiamente titolare di capacità lavorativa, avendo prestato già da diversi anni attività presso varie ditte, alternando periodi di disoccupazione nei quali, comunque, ha percepito la AS (cfr. estratto conto previdenziale CP_5
). Controparte_3
Per quanto riguarda, invece, il secondogenito , di quasi 24 anni, emerge come, dopo CP_4
aver conseguito il diploma alberghiero, abbia lavorato nel 2022 e 2023 nei mesi estivi presso la “s.r.l.
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia”, che gli ha garantito un reddito annuo relativo all'anno 2022 di euro 3.995,54 (cfr. certificazione unica 2023 ), alternando la percezione Controparte_4
della AS (cfr. estratto conto previdenziale ). CP_5 Controparte_4
CP_ Mentre non risulta contestato il raggiungimento dell'autosufficienza economica di (che i resistenti ammettono a far data dal giugno 2023), quanto al figlio i resistenti sostengono CP_4
che lo stesso, convivente con la madre, lavori saltuariamente solo nei periodi estivi nell'ambito della ristorazione, ambito attinente al suo percorso di studi, ma non sia ancora riuscito a reperire un'occupazione a tempo indeterminato, tale da garantirgli un'entrata economica per tutto l'anno, da cui consegua l'indipendenza economica.
A tal proposito, è documentato in atti un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da in data 27.05.2024 con scadenza in data 30.06.2024, per lo svolgimento di attività di CP_4
gestore di stabilimenti balneari (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
Orbene, il dedotto mancato raggiungimento della piena indipendenza economica, che si ricaverebbe, secondo parte resistente, dalla mancata stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, non giustifica il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, in quanto lo svolgimento di un lavoro, seppur stagionale o a tempo determinato, è indice del raggiungimento di un'ampia capacità lavorativa (e quindi della raggiunta autosufficienza economica), a nulla rilevando la sopravvenienza di circostanze ulteriori, tenuto conto anche dell'età di . CP_4
Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro, ormai da diversi anni, con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40282).
Pag. 4 di 9 Di conseguenza, per le ragioni innanzi evidenziate, l'obbligo del ricorrente di Controparte_1
CP_ mantenere i figli e deve essere revocato, comprensivo anche della somma CP_4
mensilmente versata come indennità in sostituzione del godimento della casa familiare, in quanto non sussistono più le ragioni di tutela dell'habitat previste per la prole minorenne e\o non ancora autonoma economicamente poste alla base dell'assegnazione della casa coniugale;
tale revoca va fatta decorrere dalla data della domanda da cui il Tribunale ha individuato gli elementi per il suo venir meno.
Non può essere, infatti, accolta la richiesta del ricorrente di revocare l'assegno di mantenimento a
CP_ decorrere da giugno 2015 per e da maggio 2022 per , dovendosi, sul punto CP_4 richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro (…) conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente 'imitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.” (cfr. Cass., ord. n. 25636 del 27/04/2021; conf. Cass. n. 23106 del 25/07/2022; Cass.
n. 10974/2023).
Il ricorrente ha inoltre domandato dichiararsi ripetibili gli assegni di mantenimento versati per i due figli dopo il raggiungimento della loro indipendenza economica, senza che fossero dovuti;
pertanto, ha chiesto che tali somme gli vengano restituite dalla resistente.
La domanda formulata dal ricorrente è inammissibile. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come le domande in tema di separazione o divorzio e di restituzione, che sono soggette al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n. 6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n.
2155/2010).
Per quanto concerne la domanda di revoca dell'assegno divorzile, al fine di procedere ad una nuova valutazione comparativa della situazione delle parti, espressamente previsto dall'art. 473 bis 12 e bis
48 c.p.c., giova ricordare quale sia la funzione svolta dall'assegno di divorzio secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, succedutisi al pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione n.
18287/2018 e che ne hanno chiarito portata e significato.
Pag. 5 di 9 Il principio di diritto enunciato a Sezioni Unite dalla Cassazione nella sentenza n. 18287/2018 è il seguente: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.”
La natura perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. S.U.
n. 18287/2018 e Cass. n. 5603/2020).
Secondo il parametro composito assistenziale e perequativo compensativo che è stato oggetto dell'elaborazione delle Sezioni Unite, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibro effettivo e di non modesta entità.
Solo ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia causalmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (Cass., 18.01.2023, n. 1482).
A fronte della dedotta condizione di disoccupazione, perdurante sin dal tempo del giudizio di divorzio del 2007, deve ritenersi che la resistente non possa essere considerata come meritevole di un assegno divorzile avente funzione assistenziale, non avendo dimostrato l'incolpevolezza della sua condizione di bisogno.
Pag. 6 di 9 Sul punto, non è superfluo evidenziare che l'assegno divorzile rappresenta un punto di equilibrio tra due contrapposti doveri: quello di solidarietà, gravante sul coniuge più abbiente, e quello di auto- responsabilità, onerante il coniuge economicamente svantaggiato chiamato a fornire la dimostrazione di essersi attivato per raggiungere una propria indipendenza economica mettendo a frutto titoli di studio, qualifiche ed esperienze lavorative conseguite ed, eventualmente, di versare in una condizione di bisogno incolpevolmente e per motivi oggettivi.
Nel caso di specie, questa prova è del tutto mancata, di talché, può affermarsi che la resistente sia dotata di una indubbia capacità lavorativa, avendo peraltro in passato già svolto attività lavorativa
(cfr. estratto contributivo ), per cui è in possesso di competenze tali che le avrebbero Controparte_2
consentito di reinserirsi nel mondo del lavoro.
A tale conclusione deve giungersi anche e soprattutto laddove si consideri che la resistente percepisce da quasi diciotto anni un assegno dall'ex coniuge;
che dalla decisione del 2007 nulla è cambiato in merito al suo stato di disoccupazione;
che la resistente non ha allegato o indicato alcuna prova documentale o di diverso tipo che dimostri di essersi attivata per cercare una occupazione o, come ha paventato il ricorrente nel ricorso, “lo ha trovato, senza farsi assumere”; che da anni non si occupa più dei figli, ormai ampiamente maggiorenni.
Pertanto, il trascorrere del tempo in condizioni di inerzia deve essere considerato come elemento idoneo a dimostrare il venir meno della resistente al dovere di auto-responsabilità.
In proposito la Corte di Cassazione, ribadendo e specificando i principi già affermati dalle Sezioni
Unite nel 2018, ha avuto modo di precisare il principio secondo cui, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento (Cass., ordinanza n. 24250, 8 settembre
2021), in tal modo segnando il superamento del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'assegno di divorzio aveva una funzione essenzialmente assistenziale, una sorta di prolungamento dei doveri di assistenza materiale e morale che caratterizzano il matrimonio, ritenendosi che il suo scopo fosse di assicurare la conservazione del tenore di vita matrimoniale. Una idea dell'assegno divorzile che nel tempo è stata superata, man mano che il concetto di solidarietà
è stato meglio definito in contrapposizione a quello di mero assistenzialismo e che si è affermata l'esigenza di bilanciamento del primo con il principio di auto-responsabilità, in virtù del quale ciascuno deve organizzarsi con i propri mezzi e non dipendere dagli altri.
Principio che può essere derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza (oggettiva ed incolpevole) di uno degli ex coniugi, ”anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i
Pag. 7 di 9 presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (Cass., ordinanza n. 24250, 8 settembre 2021).
Ebbene, nel caso di specie, anche la ricorrenza di tale ultimo profilo, attesa la brevissima durata del matrimonio, nonché la giovane età della resistente nel 2007, al momento della pronuncia di divorzio, tale per cui avrebbe potuto negli anni reperirsi una regolare occupazione lavorativa, deve ritenersi presuntivamente esclusa e soprattutto non dimostrata, a nulla rilevando il solo squilibrio reddituale sussistente tra le parti.
Per tutto quanto esposto, constatata ad oggi l'assenza di presupposti, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile riconosciuto con la sentenza del Tribunale di Lucera n. 267/2007 deve essere revocato con decorrenza dalla data della domanda del ricorrente. Pertanto, non ha ragion d'essere la richiesta della resistente di adeguamento secondo gli indici ISTAT dell'importo da corrispondersi in suo favore a titolo di assegno divorzile.
Le spese di lite, avuto riguardo dell'esito del giudizio, devono compensarsi per un terzo ed essere poste nella misura di due terzi a carico dei resistenti, parte maggiormente soccombenti;
le stesse si liquidano ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, nel presente giudizio non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
- revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
CP_ maggiorenni e , con decorrenza dal momento della domanda;
CP_4
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione somme proposta dal ricorrente;
- revoca l'assegno divorzile versato da in favore di , con Controparte_1 Controparte_2
decorrenza dal momento della domanda;
- condanna i resistenti al pagamento, nella misura di 2/3, delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano nella misura di € 2.264,67 per compensi ed € 65,33 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa sul compenso come per legge;
dichiara compensate le spese per la restante parte.
Pag. 8 di 9 Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno 6 giugno 2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2109/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. BAMBINA DANIELA Controparte_1
MAMMARELLA, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Termoli alla via del Mulino a
Vento n. 10 è elettivamente domiciliato;
contro
, e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
con il patrocinio dell'Avv. MICHELE POPPA, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Serracapriola alla via Dante Alighieri n. 57 sono elettivamente domiciliati;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.05.2025, sulle conclusioni delle parti, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. CP_ Con ricorso depositato in data 26.04.2024, , padre di (nato il 28 novembre Controparte_1
1995) e (nato il [...]), assumendo che i figli, ormai maggiorenni, hanno CP_4 conseguito l'indipendenza economica, ha chiesto dichiararsi la cessazione dell'obbligo di provvedere al loro mantenimento, oltre a revocarsi (o ridursi) l'assegno divorzile versato all'ex moglie, non sussistendone più i presupposti, come da provvedimenti stabiliti nella sentenza n. 267/2007 dell'ex Tribunale di Lucera che ha definito il giudizio di scioglimento del matrimonio contratto in Casteggio
(PV) in data 22.04.2000 tra il ricorrente e la resistente . Controparte_1 Controparte_2
Per l'effetto, non essendo stato informato tempestivamente dell'avvenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, ha chiesto di revocare il mantenimento per i figli e di ordinare alla resistente di restituire al ricorrente tutti gli importi riscossi a titolo di contributo al
CP_ mantenimento del figlio a far tempo dal mese di giugno 2015 e per il figlio a far CP_4
tempo dal mese di maggio 2022 o, in subordine, per entrambi, dalla data retroattiva che il Tribunale riterrà di dover stabilire, oltre alle somme versate in sostituzione dell'assegnazione e godimento della casa coniugale, a far tempo dal mese di maggio 2022. Inoltre, ha chiesto di revocare o ridurre l'assegno divorzile versato all'ex moglie, non sussistendo ormai da tempo la necessità prevista al momento del divorzio congiunto per la quale la stessa non dovesse lavorare per occuparsi di ben due figli, all'epoca minori.
, e , costituendosi in giudizio, hanno Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
chiesto preliminarmente decretarsi la nullità della notifica del ricorso nei confronti dei figli, per inesistenza della vocatio in ius, e, nel merito, ne hanno dedotto l'infondatezza.
Alla prima udienza il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica sollevata dai resistenti per raggiungimento dello scopo e considerata la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per discussione, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c. All'esito dell'udienza del 19.05.2025, l'odierno
Giudice relatore (subentrato nel ruolo in data 07.10.2024), si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione.
In via preliminare, va considerato che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni in relazione alla prole è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis. 29 c.p.c., il quale ricollega la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae - e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio - bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Pag. 2 di 9 In materia di diritto di famiglia, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni a tutela della prole e in materia economica in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Nel merito, le domande del ricorrente sono fondate nei limiti che seguono.
Sul mantenimento dei figli maggiorenni la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiamano le pronunce della Cassazione n. 17183/2020
e n. 26875/2023 (conf., Cass. n. 24391/2024), secondo cui “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” e “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”. In proposito, si richiama anche la pronuncia n. 29779/2020, con cui si è statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della CGUE.
Pag. 3 di 9 Esiste quindi un dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura;
oltre questi limiti di tempo e di misura la pretesa del figlio si risolverebbe, come è stato evidenziato in dottrina, in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani. CP_ Ebbene, nel caso in esame, emerge ex actis come il figlio , di quasi 30 anni, non viva più con la resistente , avendo costituito un autonomo nucleo familiare, circostanza che farebbe, Controparte_2
di per sé, già cessare il diritto al mantenimento. Inoltre, lo stesso è indubbiamente titolare di capacità lavorativa, avendo prestato già da diversi anni attività presso varie ditte, alternando periodi di disoccupazione nei quali, comunque, ha percepito la AS (cfr. estratto conto previdenziale CP_5
). Controparte_3
Per quanto riguarda, invece, il secondogenito , di quasi 24 anni, emerge come, dopo CP_4
aver conseguito il diploma alberghiero, abbia lavorato nel 2022 e 2023 nei mesi estivi presso la “s.r.l.
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia”, che gli ha garantito un reddito annuo relativo all'anno 2022 di euro 3.995,54 (cfr. certificazione unica 2023 ), alternando la percezione Controparte_4
della AS (cfr. estratto conto previdenziale ). CP_5 Controparte_4
CP_ Mentre non risulta contestato il raggiungimento dell'autosufficienza economica di (che i resistenti ammettono a far data dal giugno 2023), quanto al figlio i resistenti sostengono CP_4
che lo stesso, convivente con la madre, lavori saltuariamente solo nei periodi estivi nell'ambito della ristorazione, ambito attinente al suo percorso di studi, ma non sia ancora riuscito a reperire un'occupazione a tempo indeterminato, tale da garantirgli un'entrata economica per tutto l'anno, da cui consegua l'indipendenza economica.
A tal proposito, è documentato in atti un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da in data 27.05.2024 con scadenza in data 30.06.2024, per lo svolgimento di attività di CP_4
gestore di stabilimenti balneari (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione).
Orbene, il dedotto mancato raggiungimento della piena indipendenza economica, che si ricaverebbe, secondo parte resistente, dalla mancata stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, non giustifica il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, in quanto lo svolgimento di un lavoro, seppur stagionale o a tempo determinato, è indice del raggiungimento di un'ampia capacità lavorativa (e quindi della raggiunta autosufficienza economica), a nulla rilevando la sopravvenienza di circostanze ulteriori, tenuto conto anche dell'età di . CP_4
Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro, ormai da diversi anni, con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40282).
Pag. 4 di 9 Di conseguenza, per le ragioni innanzi evidenziate, l'obbligo del ricorrente di Controparte_1
CP_ mantenere i figli e deve essere revocato, comprensivo anche della somma CP_4
mensilmente versata come indennità in sostituzione del godimento della casa familiare, in quanto non sussistono più le ragioni di tutela dell'habitat previste per la prole minorenne e\o non ancora autonoma economicamente poste alla base dell'assegnazione della casa coniugale;
tale revoca va fatta decorrere dalla data della domanda da cui il Tribunale ha individuato gli elementi per il suo venir meno.
Non può essere, infatti, accolta la richiesta del ricorrente di revocare l'assegno di mantenimento a
CP_ decorrere da giugno 2015 per e da maggio 2022 per , dovendosi, sul punto CP_4 richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro (…) conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente 'imitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.” (cfr. Cass., ord. n. 25636 del 27/04/2021; conf. Cass. n. 23106 del 25/07/2022; Cass.
n. 10974/2023).
Il ricorrente ha inoltre domandato dichiararsi ripetibili gli assegni di mantenimento versati per i due figli dopo il raggiungimento della loro indipendenza economica, senza che fossero dovuti;
pertanto, ha chiesto che tali somme gli vengano restituite dalla resistente.
La domanda formulata dal ricorrente è inammissibile. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come le domande in tema di separazione o divorzio e di restituzione, che sono soggette al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n. 6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009; Cass. Sez. 1 n.
2155/2010).
Per quanto concerne la domanda di revoca dell'assegno divorzile, al fine di procedere ad una nuova valutazione comparativa della situazione delle parti, espressamente previsto dall'art. 473 bis 12 e bis
48 c.p.c., giova ricordare quale sia la funzione svolta dall'assegno di divorzio secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, succedutisi al pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione n.
18287/2018 e che ne hanno chiarito portata e significato.
Pag. 5 di 9 Il principio di diritto enunciato a Sezioni Unite dalla Cassazione nella sentenza n. 18287/2018 è il seguente: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.”
La natura perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. S.U.
n. 18287/2018 e Cass. n. 5603/2020).
Secondo il parametro composito assistenziale e perequativo compensativo che è stato oggetto dell'elaborazione delle Sezioni Unite, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibro effettivo e di non modesta entità.
Solo ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia causalmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (Cass., 18.01.2023, n. 1482).
A fronte della dedotta condizione di disoccupazione, perdurante sin dal tempo del giudizio di divorzio del 2007, deve ritenersi che la resistente non possa essere considerata come meritevole di un assegno divorzile avente funzione assistenziale, non avendo dimostrato l'incolpevolezza della sua condizione di bisogno.
Pag. 6 di 9 Sul punto, non è superfluo evidenziare che l'assegno divorzile rappresenta un punto di equilibrio tra due contrapposti doveri: quello di solidarietà, gravante sul coniuge più abbiente, e quello di auto- responsabilità, onerante il coniuge economicamente svantaggiato chiamato a fornire la dimostrazione di essersi attivato per raggiungere una propria indipendenza economica mettendo a frutto titoli di studio, qualifiche ed esperienze lavorative conseguite ed, eventualmente, di versare in una condizione di bisogno incolpevolmente e per motivi oggettivi.
Nel caso di specie, questa prova è del tutto mancata, di talché, può affermarsi che la resistente sia dotata di una indubbia capacità lavorativa, avendo peraltro in passato già svolto attività lavorativa
(cfr. estratto contributivo ), per cui è in possesso di competenze tali che le avrebbero Controparte_2
consentito di reinserirsi nel mondo del lavoro.
A tale conclusione deve giungersi anche e soprattutto laddove si consideri che la resistente percepisce da quasi diciotto anni un assegno dall'ex coniuge;
che dalla decisione del 2007 nulla è cambiato in merito al suo stato di disoccupazione;
che la resistente non ha allegato o indicato alcuna prova documentale o di diverso tipo che dimostri di essersi attivata per cercare una occupazione o, come ha paventato il ricorrente nel ricorso, “lo ha trovato, senza farsi assumere”; che da anni non si occupa più dei figli, ormai ampiamente maggiorenni.
Pertanto, il trascorrere del tempo in condizioni di inerzia deve essere considerato come elemento idoneo a dimostrare il venir meno della resistente al dovere di auto-responsabilità.
In proposito la Corte di Cassazione, ribadendo e specificando i principi già affermati dalle Sezioni
Unite nel 2018, ha avuto modo di precisare il principio secondo cui, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento (Cass., ordinanza n. 24250, 8 settembre
2021), in tal modo segnando il superamento del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'assegno di divorzio aveva una funzione essenzialmente assistenziale, una sorta di prolungamento dei doveri di assistenza materiale e morale che caratterizzano il matrimonio, ritenendosi che il suo scopo fosse di assicurare la conservazione del tenore di vita matrimoniale. Una idea dell'assegno divorzile che nel tempo è stata superata, man mano che il concetto di solidarietà
è stato meglio definito in contrapposizione a quello di mero assistenzialismo e che si è affermata l'esigenza di bilanciamento del primo con il principio di auto-responsabilità, in virtù del quale ciascuno deve organizzarsi con i propri mezzi e non dipendere dagli altri.
Principio che può essere derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza (oggettiva ed incolpevole) di uno degli ex coniugi, ”anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso
l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i
Pag. 7 di 9 presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale” (Cass., ordinanza n. 24250, 8 settembre 2021).
Ebbene, nel caso di specie, anche la ricorrenza di tale ultimo profilo, attesa la brevissima durata del matrimonio, nonché la giovane età della resistente nel 2007, al momento della pronuncia di divorzio, tale per cui avrebbe potuto negli anni reperirsi una regolare occupazione lavorativa, deve ritenersi presuntivamente esclusa e soprattutto non dimostrata, a nulla rilevando il solo squilibrio reddituale sussistente tra le parti.
Per tutto quanto esposto, constatata ad oggi l'assenza di presupposti, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile riconosciuto con la sentenza del Tribunale di Lucera n. 267/2007 deve essere revocato con decorrenza dalla data della domanda del ricorrente. Pertanto, non ha ragion d'essere la richiesta della resistente di adeguamento secondo gli indici ISTAT dell'importo da corrispondersi in suo favore a titolo di assegno divorzile.
Le spese di lite, avuto riguardo dell'esito del giudizio, devono compensarsi per un terzo ed essere poste nella misura di due terzi a carico dei resistenti, parte maggiormente soccombenti;
le stesse si liquidano ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, nel presente giudizio non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
- revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
CP_ maggiorenni e , con decorrenza dal momento della domanda;
CP_4
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione somme proposta dal ricorrente;
- revoca l'assegno divorzile versato da in favore di , con Controparte_1 Controparte_2
decorrenza dal momento della domanda;
- condanna i resistenti al pagamento, nella misura di 2/3, delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano nella misura di € 2.264,67 per compensi ed € 65,33 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa sul compenso come per legge;
dichiara compensate le spese per la restante parte.
Pag. 8 di 9 Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno 6 giugno 2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
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