Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2025, n. 1923
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Sentenza 28 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 30 ottobre 2024 e pubblicata il 28 gennaio 2025. Le parti in causa sono una società ricorrente, che ha chiesto il risarcimento di danni per un presunto abuso di posizione dominante da parte della società controricorrente, la quale ha contestato le pretese di danno e la sussistenza del nesso causale. La ricorrente ha sostenuto di aver subito un numero eccessivo di rifiuti di attivazione dei servizi, chiedendo un risarcimento di 37 milioni di euro, mentre la controricorrente ha negato la discriminazione e l'esistenza di danni.

Il giudice ha confermato la decisione della Corte di Appello, che aveva già riconosciuto l'abuso di posizione dominante e condannato la controricorrente a risarcire i danni, riducendo però l'importo del lucro cessante. La Corte ha argomentato che la condotta discriminatoria della controricorrente ha ostacolato l'accesso alla rete per la ricorrente, causando una perdita di clientela. Inoltre, ha chiarito che il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso presunzioni, e che la prova del danno deve essere fornita dal danneggiato. La Corte ha quindi respinto il ricorso, confermando la responsabilità della controricorrente e la quantificazione del danno.

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Massime1

In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2025, n. 1923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1923
    Data del deposito : 28 gennaio 2025

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