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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/04/2024, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3770/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA SO Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3770/2023 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
VI TI (VI) in via Bassano n. 18; rappresentata e difesa dall'Avv. ZANINI CRISTINA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente; rappresentato e difeso dall'Avv. PERICA CHIARA del Foro di Velletri
RESISTENTE con la chiamata in causa di
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._3
residente in [...]
e
C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Controparte_3 C.F._4
in ES (RM) in via Roma n. 46, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LE FOCHE ILARIA del Foro di Velletri
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e concorso al mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) affidamento esclusivo del minore alla madre, con residenza presso la stessa;
Persona_1
2) contributo al mantenimento del minore, jr, a carico del padre, ed in via subordinata e CP_1
sussidiaria, a carico dei nonni paterni, (C.F. ) e CP_2 C.F._3 _3
(C.F. ), nella misura di € 400,00 mensili, oltre al concorso al 50%
[...] C.F._4
delle spese straordinarie come da Protocollo in uso del Tribunale.
3) diritto del padre e dei nonni paterni a far visita al minore, presso l'abitazione materna, per un week end al mese (dal venerdì pomeriggio-sera alla domenica), con facoltà di progressivo aumento dei tempi di visita in relazione al positivo andamento del percorso psicologico intrapreso dal minore
e previo accordo con la madre;
4) diritto del padre e dei nonni paterni a frequentare il minore, sempre in relazione al positivo andamento del percorso psicologico intrapreso dal minore e previo accordo con la madre, ad anni alterni durante le festività, nonché per un periodo anche non consecutivo di 15 gg durante le vacanze estive e di 7 gg durante le vacanze di Natale, quando sarà possibile anche presso l'abitazione del padre e dei nonni paterni;
5) Spese e competenze di causa compensate”.
e hanno manifestato la disponibilità ad acconsentire, qualora le CP_2 Controparte_3
controparti si accordino per una regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale sulla base di condizioni comuni e convergenti, ad assumere in via subordinata e sussidiaria rispetto al figlio l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento del minore nella misura Controparte_1
di euro 400,00 mensili, con compensazione delle spese e delle competenze di causa.
In via meramente subordinata, qualora non fossero accolte le superiori richieste, si riportano alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 24/07/2023 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
amorosa con dalla quale nasceva il figlio in data 31/10/2009; che Controparte_1 Persona_2 la convivenza cessava a causa dell'assenza e indifferenza del padre;
che le visite al figlio da parte del padre si erano completamente interrotte da dicembre 2021. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre e che venisse posto a carico del resistente, ed in via subordinata e sussidiaria a carico dei nonni paterni e CP_2 _3
, l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando la somma mensile di €
[...]
500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza, ove compariva la sola parte ricorrente, il Giudice Delegato ordinava l'estensione del contraddittorio anche ai nonni paterni, e , e fissava udienza ai CP_2 Controparte_3 sensi dell'art. 473bis.21. c.p.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo che venissero rigettate le avversarie richieste e Controparte_1 che venisse determinato l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore nella somma non superiore ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e che venisse stabilito il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario indicato nella comparsa di costituzione.
Si costituivano in giudizio, altresì, e chiedendo che venissero CP_2 Controparte_3
rigettate le avverse richieste articolate nei confronti dei concludenti e che venisse determinato l'assegno da versare a titolo di concorso nel mantenimento del figlio da parte del padre nella misura congrua rispetto alle capacità patrimoniali esclusivamente di quest'ultimo.
Alla successiva udienza le parti chiedevano un rinvio per vagliare la possibilità di definire bonariamente la vertenza.
Frattanto le parti rassegnavano conclusioni congiunte nei termini di cui epigrafe per cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per non accogliere le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti: in particolare, appaiono conformi alle esigenze di tutela materiale e morale del figlio minore il suo affidamento esclusivo alla madre con residenza presso la stessa e con i previsti tempi di visita da parte del padre e dei nonni paterni, nonché, tenuto conto delle documentate capacità economico-patrimoniali delle parti, la determinazione del contributo per il suo mantenimento nella somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico di ed, in via subordinata e sussidiaria, a carico dei nonni paterni, e Controparte_1 CP_2
. Controparte_3
Infine, va disposta come da accordi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) affidamento esclusivo del minore alla madre, con residenza presso la stessa;
Persona_1
2) contributo al mantenimento del minore, Alessandro jr, a carico del padre, ed in via subordinata e sussidiaria, a carico dei nonni paterni, (C.F. ) e CP_2 C.F._3 _3
(C.F. ), nella misura di € 400,00 mensili, oltre al concorso al 50%
[...] C.F._4
delle spese straordinarie come da Protocollo in uso del Tribunale;
3) diritto del padre e dei nonni paterni a far visita al minore, presso l'abitazione materna, per un week end al mese (dal venerdì pomeriggio-sera alla domenica), con facoltà di progressivo aumento dei tempi di visita in relazione al positivo andamento del percorso psicologico intrapreso dal minore e previo accordo con la madre;
4) diritto del padre e dei nonni paterni a frequentare il minore, sempre in relazione al positivo andamento del percorso psicologico intrapreso dal minore e previo accordo con la madre, ad anni alterni durante le festività, nonché per un periodo anche non consecutivo di 15 gg durante le vacanze estive e di 7 gg durante le vacanze di Natale, quando sarà possibile anche presso l'abitazione del padre e dei nonni paterni;
Spese e competenze di causa compensate.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 16/04/2024.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa NA SO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA SO Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3770/2023 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
VI TI (VI) in via Bassano n. 18; rappresentata e difesa dall'Avv. ZANINI CRISTINA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente; rappresentato e difeso dall'Avv. PERICA CHIARA del Foro di Velletri
RESISTENTE con la chiamata in causa di
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._3
residente in [...]
e
C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Controparte_3 C.F._4
in ES (RM) in via Roma n. 46, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LE FOCHE ILARIA del Foro di Velletri
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e concorso al mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) affidamento esclusivo del minore alla madre, con residenza presso la stessa;
Persona_1
2) contributo al mantenimento del minore, jr, a carico del padre, ed in via subordinata e CP_1
sussidiaria, a carico dei nonni paterni, (C.F. ) e CP_2 C.F._3 _3
(C.F. ), nella misura di € 400,00 mensili, oltre al concorso al 50%
[...] C.F._4
delle spese straordinarie come da Protocollo in uso del Tribunale.
3) diritto del padre e dei nonni paterni a far visita al minore, presso l'abitazione materna, per un week end al mese (dal venerdì pomeriggio-sera alla domenica), con facoltà di progressivo aumento dei tempi di visita in relazione al positivo andamento del percorso psicologico intrapreso dal minore
e previo accordo con la madre;
4) diritto del padre e dei nonni paterni a frequentare il minore, sempre in relazione al positivo andamento del percorso psicologico intrapreso dal minore e previo accordo con la madre, ad anni alterni durante le festività, nonché per un periodo anche non consecutivo di 15 gg durante le vacanze estive e di 7 gg durante le vacanze di Natale, quando sarà possibile anche presso l'abitazione del padre e dei nonni paterni;
5) Spese e competenze di causa compensate”.
e hanno manifestato la disponibilità ad acconsentire, qualora le CP_2 Controparte_3
controparti si accordino per una regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale sulla base di condizioni comuni e convergenti, ad assumere in via subordinata e sussidiaria rispetto al figlio l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento del minore nella misura Controparte_1
di euro 400,00 mensili, con compensazione delle spese e delle competenze di causa.
In via meramente subordinata, qualora non fossero accolte le superiori richieste, si riportano alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 24/07/2023 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
amorosa con dalla quale nasceva il figlio in data 31/10/2009; che Controparte_1 Persona_2 la convivenza cessava a causa dell'assenza e indifferenza del padre;
che le visite al figlio da parte del padre si erano completamente interrotte da dicembre 2021. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre e che venisse posto a carico del resistente, ed in via subordinata e sussidiaria a carico dei nonni paterni e CP_2 _3
, l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando la somma mensile di €
[...]
500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza, ove compariva la sola parte ricorrente, il Giudice Delegato ordinava l'estensione del contraddittorio anche ai nonni paterni, e , e fissava udienza ai CP_2 Controparte_3 sensi dell'art. 473bis.21. c.p.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo che venissero rigettate le avversarie richieste e Controparte_1 che venisse determinato l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore nella somma non superiore ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e che venisse stabilito il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario indicato nella comparsa di costituzione.
Si costituivano in giudizio, altresì, e chiedendo che venissero CP_2 Controparte_3
rigettate le avverse richieste articolate nei confronti dei concludenti e che venisse determinato l'assegno da versare a titolo di concorso nel mantenimento del figlio da parte del padre nella misura congrua rispetto alle capacità patrimoniali esclusivamente di quest'ultimo.
Alla successiva udienza le parti chiedevano un rinvio per vagliare la possibilità di definire bonariamente la vertenza.
Frattanto le parti rassegnavano conclusioni congiunte nei termini di cui epigrafe per cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per non accogliere le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti: in particolare, appaiono conformi alle esigenze di tutela materiale e morale del figlio minore il suo affidamento esclusivo alla madre con residenza presso la stessa e con i previsti tempi di visita da parte del padre e dei nonni paterni, nonché, tenuto conto delle documentate capacità economico-patrimoniali delle parti, la determinazione del contributo per il suo mantenimento nella somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico di ed, in via subordinata e sussidiaria, a carico dei nonni paterni, e Controparte_1 CP_2
. Controparte_3
Infine, va disposta come da accordi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) affidamento esclusivo del minore alla madre, con residenza presso la stessa;
Persona_1
2) contributo al mantenimento del minore, Alessandro jr, a carico del padre, ed in via subordinata e sussidiaria, a carico dei nonni paterni, (C.F. ) e CP_2 C.F._3 _3
(C.F. ), nella misura di € 400,00 mensili, oltre al concorso al 50%
[...] C.F._4
delle spese straordinarie come da Protocollo in uso del Tribunale;
3) diritto del padre e dei nonni paterni a far visita al minore, presso l'abitazione materna, per un week end al mese (dal venerdì pomeriggio-sera alla domenica), con facoltà di progressivo aumento dei tempi di visita in relazione al positivo andamento del percorso psicologico intrapreso dal minore e previo accordo con la madre;
4) diritto del padre e dei nonni paterni a frequentare il minore, sempre in relazione al positivo andamento del percorso psicologico intrapreso dal minore e previo accordo con la madre, ad anni alterni durante le festività, nonché per un periodo anche non consecutivo di 15 gg durante le vacanze estive e di 7 gg durante le vacanze di Natale, quando sarà possibile anche presso l'abitazione del padre e dei nonni paterni;
Spese e competenze di causa compensate.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 16/04/2024.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa NA SO