Articolo 15 della Legge 27 maggio 1970, n. 382
Articolo 14Articolo 16
Versione
8 luglio 1970
Art. 15. (Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o piu' dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli della imposta complementare sui redditi.
Entrata in vigore il 8 luglio 1970