Articolo 20 del Codice del processo amministrativo
Articolo 19Articolo 21
Versione
16 settembre 2010
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Versione
8 dicembre 2011
Art. 20


Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione (( . . . ))

1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell' articolo 51 del codice di procedura civile . Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
Entrata in vigore il 8 dicembre 2011
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