Versione
16 settembre 2010
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8 dicembre 2011
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Art. 20
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione (( . . . ))
1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell' articolo 51 del codice di procedura civile . Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione (( . . . ))
1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell' articolo 51 del codice di procedura civile . Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.
Commentari • 59
- 1. Processo amministrativo: limiti per l’istanza di ricusazione del verificatoreAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 30 luglio 2021 · 349.07593
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/05/2016, n. 2528Provvedimento: […] C. La difesa di parte ricorrente ha, dunque, dedotto la violazione sia dell'art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001, sia la violazione dell'art. 221 c.p.p. e dell'art. 20 c.p.a., che configurano in termini di obbligo la prestazione della consulenza tecnica d'ufficio, salva la sussistenza di cause di astensione ovvero, con riferimento all'art. 20 c.p.a., la sussistenza di giustificati motivi preclusivi all'assunzione dell'incarico positivamente apprezzati dal giudice. In tale quadro, inoltre, è stata rilevata la contraddittorietà del regolamento, giacché a seguito dell'iscrizione all'albo dei c.t.u. il consulente incaricato non può rifiutare di redigere la perizia, potendo un eventuale rifiuto assumere rilievo anche ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 366 c.p..Leggi di più...
- violazione art. 221 c.p.p.·
- compatibilità tra incarichi CTU e regime di tempo pieno·
- compensazione delle spese di lite·
- principio di indipendenza della magistratura·
- regolamento sugli incarichi extraistituzionali·
- violazione art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001·
- autorizzazione per attività di consulenza medico legale·
- violazione art. 20 c.p.a.·
- attività vietate e obblighi di comunicazione·
- annullamento di decreto rettorale·
- consulenza tecnica d'ufficio (CTU)