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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8492/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 8492/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8492/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ENRICO ROSTAN, elettivamente domiciliato in Parte_1
Via del Duomo n. 42, 10064 Pinerolo (TO) presso il difensore
ATTORE-OPPONENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DEBORAH NOVARETTO, elettivamente domiciliata in Piazza Statuto n. 18, 10122 Torino presso il difensore
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1694/2024 e, in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria della società ricorrente;
- respingere tutte le domande proposte in causa – anche nella comparsa di costituzione e risposta – da Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Parte convenuta
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
• Nel merito in via principale: respingere integralmente l'avversaria opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1694/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data
22.03.2024 e depositato in data 25.03.2024;
• Ancora nel merito: condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. a favore Parte_1
della conchiudente nella misura che verrà liquidata dal Giudice in via equitativa;
• Nel merito, in via subordinata: respingere tutte le avversarie domande e per l'effetto condannare
al pagamento di Euro 59.700,00 di cui alle fatture nn. 1/2023, 2/2023 e 1/2024, o Parte_1
altra diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
• In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, IVA e CPA oltre rimborso forfetario come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto monitorio n. Parte_1
1694/2024, mediante il quale veniva ingiunto il pagamento di € 59.7000,00 oltre interessi a favore di asserendo: che l'opponente stipulava con un contratto di appalto CP_1 CP_1
avente, per oggetto, la realizzazione di opere di messa in sicurezza e ristrutturazione del fabbricato in
Sauze di Cesana Fraz. Rollieres;
che tra le stesse parti pendeva altra causa civile, con RG 7849/2023, innanzi alla Sez. IV del Tribunale di Torino per vizi inerenti alle opere di appalto e per omessa consegna di certificazioni e documentazioni tecniche degli impianti;
che dopo l'avvio di tale causa,
l'opposta emetteva, in assenza di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, le fatture integrative oggetto del ricorso monitorio;
che nell'emissione delle fatture l'impresa erroneamente riteneva che l'opponente fosse decaduto dal beneficio dell'aliquota “prima casa”; che l'immobile veniva acquistato in data 31.07.2018, termine da considerarsi come dies a quo per la decorrenza dei 18 mesi richiesti dalla normativa di riferimento per il trasferimento della residenza a fini del riconoscimento dei benefici fiscali “prima casa”; che il permesso per costruire, necessario per le opere di ristrutturazione, veniva rilasciato in data 28.12.2018; che l'ultimazione dei lavori avveniva in data
20.09.2021; che in tale data il termine di 18 mesi risultava ancora sospeso, a seguito della normativa emergenziale “anti-Covid-19”.
L'opponente agisce in giudizio per la revoca del decreto ingiuntivo, allegando il contenuto dell'art. 3 comma 10 quinquies D.l. 198/2022 in merito alla sospensione dei termini riguardanti l'agevolazione prima casa, intervenuta dal 01.04.2022 al 30.10.2022.
In data 26.07.2024 si costituiva in giudizio asserendo: che in data 28.12.2018 CP_1
Con l'odierno opponente dichiarava a di possedere i requisiti per applicazione IVA agevolata al 4% sui lavori di ristrutturazione, chiedendo quindi l'applicazione dell'IVA in tale misura;
che, a compimento dei lavori, l'impresa emetteva fattura per € 1.031.149,00 con IVA al 4%, integralmente Con saldata da controparte;
che successivamente scopriva che i suddetti requisiti non fossero posseduti dal e, per l'effetto, emetteva fatture integrative di cui al presente giudizio, pari alla Pt_1 differenza tra l'IVA applicata e quella dovuta pari al 10%; che l'Agenzia delle Entrate, all'epoca dei fatti, non aveva ancora proceduto ad alcun accertamento in merito. resiste in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, CP_1
contestando in fatto e in diritto quanto allegato da controparte.
L'opposizione deve essere rigettata.
In via preliminare, occorre precisare come “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (Cass., Sez. Un., n. 7448/1993, Cass.
n. 13085/2008). Per tali ragioni, sono del tutto infondate le eccezioni sollevate da parte opponente secondo cui “A nulla può valere ora il tentativo della G.M. di introdurre nella propria comparsa di costituzione 26/07/2024 nuove e differenti motivazioni, nemmeno enunciate nel precedente ricorso per decreto ingiuntivo (…) Tali nuove motivazioni, ancorché palesemente strumentali ed inconsistenti, devono prima ancora essere considerate inammissibili, riguardando il presente giudizio l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1694/2024 e la valutazione degli elementi dedotti a suo fondamento nel ricorso monitorio, costituiti esclusivamente dalla asserita e infondata decadenza dei termini per il trasferimento della residenza, di cui si e data prova contraria” (pag.
4-5 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
Come espresso dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, è facoltà delle parti del giudizio di opposizione portare alla conoscenza del Giudice tutti gli elementi e fatti giuridicamente rilevanti attinenti alle pretese creditorie già azionato tramite ricorso per decreto ingiuntivo.
Procedendo alla trattazione della causa nel merito, si riportano le disposizioni normative relative all'applicazione delle aliquote IVA al 4% e al 10%. In particolare, la voce n. 39 della parte II della
Tabella A allegata al DPR 633/1972 prevede un'aliquota IVA al 4% per “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n 408 e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono
l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita”; alternativamente, la voce n. 127- quaterdecies di cui alla stessa Tabella prevede un'aliquota IVA al 10% per “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127- undecies e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”
In linea con quanto enunciato dalla Suprema Corte, “La prima disposizione fiscale (di cui alla voce n. 39) opera un rinvio ad un' altra disposizione legislativa che risultava applicabile alla costruzione ex novo di edifici;
la seconda (di cui alla voce n. 127-quaterdecies) invece rinvia ad una disposizione legislativa che individua gli elementi caratterizzanti delle opere di ristrutturazione edilizia in senso lato (art. 31, primo comma, lett. cd, legge 457/1978, rispettivamente «c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali Interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti»)” (Cass. n. 11028/2021).
Di conseguenza, ai fini dell'esatta determinazione dell'aliquota IVA da applicare al rapporto contrattuale de quo è necessario procedere ad una valutazione sulla natura e sull'entità della ristrutturazione svoltasi sull'immobile.
Considerato che le parti processuali non hanno allegato nell'odierno giudizio la fonte contrattuale del loro rapporto, già oggetto di sindacato giurisdizionale di altra Sezione di questo Tribunale, questo
Giudice potrà procedere a valutare l'entità delle prestazioni di ristrutturazione unicamente dall'elaborato progettuale predisposto dall'arch. e allegato all'istanza formulata dal Controparte_2
al Comune Sauze di Cesana ai fini del rilascio del permesso a costruire, avente come Pt_1 intestazione la dicitura “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN AMBITO DI CONSERVAZIONE E
RECUPERO DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE” (doc. 10 opposta)
Nell'elaborato peritale si legge: che “Il fabbricato in progetto insiste sul sedime di quello esistente, senza alcuna modifica planimetrica delle parti emergenti dal terreno;
le murature in pietra esistente saranno conservate per quanto più possibile”; che “L'intervento si propone di recuperare l'edificio nella maniera più rispondente al recupero della preesistenza, ma con la volontà di conservare i segni che il tempo ha prodotto”; e ancora, che “si cercherà di concretizzare l'intento di conferire all'insieme un significato di “recupero” che non sia solo funzionale ma anche reale, con elementi che possono rimanere a ricomporre parte della stessa opera”.
Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, la tipologia di interventi descritti, aventi carattere meramente conservativo e di recupero, consente di qualificare le prestazioni oggetto di causa come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi della voce n. 127- quaterdecies inserita nella parte III della Tabella A allegata al DPR 633/1972.
Irrilevanti, di conseguenza, sono le doglianze formulate da parte opponente, la quale sul punto si è limitata ad asserire che la previsione dell'aliquota agevolata al 4% discenderebbe dall'equiparazione, operata dal legislatore ai fini dell'individuazione delle attività urbanistiche da sottoporre a “permesso di costruire”, tra gli interventi di “nuova costruzione” di cui alla lett. a) dell'art. 10 comma 1 T.U.
Edilizia a quelli di “ristrutturazione edilizia” di cui alla lett. c) della stessa disposizione normativa.
Tale equiparazione, che trova la sua ratio nella tutela di interessi non solo privati ma anche pubblici legati alla conformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non risulta essere giustificata sul piano fiscale.
Per tali ragioni, si deve ritenere che l'aliquota IVA corretta da applicare è quella individuata dalla convenuta opposta nella misura del 10%.
Considerato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui “l'appaltatore è l'unico soggetto obbligato al versamento dell'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria e può pertanto esigerla dal committente nella misura effettivamente dovuta” (Cass. Sez. Un. n. 6451/2016
e, nello stesso senso, Sez. Un. n. 8032/2013 e n. 4871/2010), deve ritenersi legittima e fondata la pretesa creditoria fatta valere in sede di ricorso monitorio, a nulla rilevando che la stessa parte si sia attivata dopo 5 anni dall'inizio dei lavori e 3 anni dalla loro ultimazione (pag. 7 memoria ex art. 171- ter n. 1 c.p.c. opponente) ed in assenza di attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
In sede di opposizione, parte opponente ha rilevato che l'agevolazione di cui sopra deve essere riconosciuta in forza dell'osservanza del termine di 18 mesi previsto dalla nota II-bis inserita nella prima parte della tariffa allegata al DPR 131/1986.
La disposizione richiama subordina l'applicazione dell'imposta di registro in misura agevolata sulla
“prima casa” ad una serie di condizioni, tra cui “l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza”.
Nel caso di specie, il allega come lo stesso termine sia stato sospeso dal 28.12.2018 (data Pt_1
del rilascio del permesso di costruire) al 20.09.2021 (data di ultimazione dei lavori), per impossibilità di disporre dell'immobile a causa degli interventi di ristrutturazione, e dal 20.09.2021 fino al
30.10.2023 per normativa emergenziale c.d. “anti-Covid” richiamata dall'opponente nel proprio atto di citazione (pag. 4).
La questione sollevata è irrilevante ed è estranea alla materia della presente causa atteso che, come correttamente sottolineato dalla parte opposta, trattasi di normativa relativa all'imposta di registro non applicabile al caso di specie. Difatti, la normativa richiamata da parte opponente viene giustamente indicata nell'atto di rogito allegato dalla stessa (pag. 11-12 doc. 1 opponente) relativo al trasferimento dell'immobile, ma non potrà trovare applicazione nel rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le odierne parti, assoggettabile invece al regime di IVA nella misura del 10%.
Sulla scorta delle motivazioni esposte, si deve rigettare l'opposizione formulata dal e, per Pt_1
l'effetto, si procede alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Attesa la natura delle questioni trattate, non è accoglibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto; Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1694/2024;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, € 2.127,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 8492/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8492/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ENRICO ROSTAN, elettivamente domiciliato in Parte_1
Via del Duomo n. 42, 10064 Pinerolo (TO) presso il difensore
ATTORE-OPPONENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DEBORAH NOVARETTO, elettivamente domiciliata in Piazza Statuto n. 18, 10122 Torino presso il difensore
CONVENUTA-OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1694/2024 e, in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria della società ricorrente;
- respingere tutte le domande proposte in causa – anche nella comparsa di costituzione e risposta – da Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Parte convenuta
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
• Nel merito in via principale: respingere integralmente l'avversaria opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1694/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data
22.03.2024 e depositato in data 25.03.2024;
• Ancora nel merito: condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. a favore Parte_1
della conchiudente nella misura che verrà liquidata dal Giudice in via equitativa;
• Nel merito, in via subordinata: respingere tutte le avversarie domande e per l'effetto condannare
al pagamento di Euro 59.700,00 di cui alle fatture nn. 1/2023, 2/2023 e 1/2024, o Parte_1
altra diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
• In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, IVA e CPA oltre rimborso forfetario come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto monitorio n. Parte_1
1694/2024, mediante il quale veniva ingiunto il pagamento di € 59.7000,00 oltre interessi a favore di asserendo: che l'opponente stipulava con un contratto di appalto CP_1 CP_1
avente, per oggetto, la realizzazione di opere di messa in sicurezza e ristrutturazione del fabbricato in
Sauze di Cesana Fraz. Rollieres;
che tra le stesse parti pendeva altra causa civile, con RG 7849/2023, innanzi alla Sez. IV del Tribunale di Torino per vizi inerenti alle opere di appalto e per omessa consegna di certificazioni e documentazioni tecniche degli impianti;
che dopo l'avvio di tale causa,
l'opposta emetteva, in assenza di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, le fatture integrative oggetto del ricorso monitorio;
che nell'emissione delle fatture l'impresa erroneamente riteneva che l'opponente fosse decaduto dal beneficio dell'aliquota “prima casa”; che l'immobile veniva acquistato in data 31.07.2018, termine da considerarsi come dies a quo per la decorrenza dei 18 mesi richiesti dalla normativa di riferimento per il trasferimento della residenza a fini del riconoscimento dei benefici fiscali “prima casa”; che il permesso per costruire, necessario per le opere di ristrutturazione, veniva rilasciato in data 28.12.2018; che l'ultimazione dei lavori avveniva in data
20.09.2021; che in tale data il termine di 18 mesi risultava ancora sospeso, a seguito della normativa emergenziale “anti-Covid-19”.
L'opponente agisce in giudizio per la revoca del decreto ingiuntivo, allegando il contenuto dell'art. 3 comma 10 quinquies D.l. 198/2022 in merito alla sospensione dei termini riguardanti l'agevolazione prima casa, intervenuta dal 01.04.2022 al 30.10.2022.
In data 26.07.2024 si costituiva in giudizio asserendo: che in data 28.12.2018 CP_1
Con l'odierno opponente dichiarava a di possedere i requisiti per applicazione IVA agevolata al 4% sui lavori di ristrutturazione, chiedendo quindi l'applicazione dell'IVA in tale misura;
che, a compimento dei lavori, l'impresa emetteva fattura per € 1.031.149,00 con IVA al 4%, integralmente Con saldata da controparte;
che successivamente scopriva che i suddetti requisiti non fossero posseduti dal e, per l'effetto, emetteva fatture integrative di cui al presente giudizio, pari alla Pt_1 differenza tra l'IVA applicata e quella dovuta pari al 10%; che l'Agenzia delle Entrate, all'epoca dei fatti, non aveva ancora proceduto ad alcun accertamento in merito. resiste in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, CP_1
contestando in fatto e in diritto quanto allegato da controparte.
L'opposizione deve essere rigettata.
In via preliminare, occorre precisare come “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (Cass., Sez. Un., n. 7448/1993, Cass.
n. 13085/2008). Per tali ragioni, sono del tutto infondate le eccezioni sollevate da parte opponente secondo cui “A nulla può valere ora il tentativo della G.M. di introdurre nella propria comparsa di costituzione 26/07/2024 nuove e differenti motivazioni, nemmeno enunciate nel precedente ricorso per decreto ingiuntivo (…) Tali nuove motivazioni, ancorché palesemente strumentali ed inconsistenti, devono prima ancora essere considerate inammissibili, riguardando il presente giudizio l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1694/2024 e la valutazione degli elementi dedotti a suo fondamento nel ricorso monitorio, costituiti esclusivamente dalla asserita e infondata decadenza dei termini per il trasferimento della residenza, di cui si e data prova contraria” (pag.
4-5 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
Come espresso dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, è facoltà delle parti del giudizio di opposizione portare alla conoscenza del Giudice tutti gli elementi e fatti giuridicamente rilevanti attinenti alle pretese creditorie già azionato tramite ricorso per decreto ingiuntivo.
Procedendo alla trattazione della causa nel merito, si riportano le disposizioni normative relative all'applicazione delle aliquote IVA al 4% e al 10%. In particolare, la voce n. 39 della parte II della
Tabella A allegata al DPR 633/1972 prevede un'aliquota IVA al 4% per “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n 408 e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono
l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita”; alternativamente, la voce n. 127- quaterdecies di cui alla stessa Tabella prevede un'aliquota IVA al 10% per “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127- undecies e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”
In linea con quanto enunciato dalla Suprema Corte, “La prima disposizione fiscale (di cui alla voce n. 39) opera un rinvio ad un' altra disposizione legislativa che risultava applicabile alla costruzione ex novo di edifici;
la seconda (di cui alla voce n. 127-quaterdecies) invece rinvia ad una disposizione legislativa che individua gli elementi caratterizzanti delle opere di ristrutturazione edilizia in senso lato (art. 31, primo comma, lett. cd, legge 457/1978, rispettivamente «c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali Interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti»)” (Cass. n. 11028/2021).
Di conseguenza, ai fini dell'esatta determinazione dell'aliquota IVA da applicare al rapporto contrattuale de quo è necessario procedere ad una valutazione sulla natura e sull'entità della ristrutturazione svoltasi sull'immobile.
Considerato che le parti processuali non hanno allegato nell'odierno giudizio la fonte contrattuale del loro rapporto, già oggetto di sindacato giurisdizionale di altra Sezione di questo Tribunale, questo
Giudice potrà procedere a valutare l'entità delle prestazioni di ristrutturazione unicamente dall'elaborato progettuale predisposto dall'arch. e allegato all'istanza formulata dal Controparte_2
al Comune Sauze di Cesana ai fini del rilascio del permesso a costruire, avente come Pt_1 intestazione la dicitura “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN AMBITO DI CONSERVAZIONE E
RECUPERO DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE” (doc. 10 opposta)
Nell'elaborato peritale si legge: che “Il fabbricato in progetto insiste sul sedime di quello esistente, senza alcuna modifica planimetrica delle parti emergenti dal terreno;
le murature in pietra esistente saranno conservate per quanto più possibile”; che “L'intervento si propone di recuperare l'edificio nella maniera più rispondente al recupero della preesistenza, ma con la volontà di conservare i segni che il tempo ha prodotto”; e ancora, che “si cercherà di concretizzare l'intento di conferire all'insieme un significato di “recupero” che non sia solo funzionale ma anche reale, con elementi che possono rimanere a ricomporre parte della stessa opera”.
Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, la tipologia di interventi descritti, aventi carattere meramente conservativo e di recupero, consente di qualificare le prestazioni oggetto di causa come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi della voce n. 127- quaterdecies inserita nella parte III della Tabella A allegata al DPR 633/1972.
Irrilevanti, di conseguenza, sono le doglianze formulate da parte opponente, la quale sul punto si è limitata ad asserire che la previsione dell'aliquota agevolata al 4% discenderebbe dall'equiparazione, operata dal legislatore ai fini dell'individuazione delle attività urbanistiche da sottoporre a “permesso di costruire”, tra gli interventi di “nuova costruzione” di cui alla lett. a) dell'art. 10 comma 1 T.U.
Edilizia a quelli di “ristrutturazione edilizia” di cui alla lett. c) della stessa disposizione normativa.
Tale equiparazione, che trova la sua ratio nella tutela di interessi non solo privati ma anche pubblici legati alla conformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non risulta essere giustificata sul piano fiscale.
Per tali ragioni, si deve ritenere che l'aliquota IVA corretta da applicare è quella individuata dalla convenuta opposta nella misura del 10%.
Considerato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui “l'appaltatore è l'unico soggetto obbligato al versamento dell'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria e può pertanto esigerla dal committente nella misura effettivamente dovuta” (Cass. Sez. Un. n. 6451/2016
e, nello stesso senso, Sez. Un. n. 8032/2013 e n. 4871/2010), deve ritenersi legittima e fondata la pretesa creditoria fatta valere in sede di ricorso monitorio, a nulla rilevando che la stessa parte si sia attivata dopo 5 anni dall'inizio dei lavori e 3 anni dalla loro ultimazione (pag. 7 memoria ex art. 171- ter n. 1 c.p.c. opponente) ed in assenza di attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
In sede di opposizione, parte opponente ha rilevato che l'agevolazione di cui sopra deve essere riconosciuta in forza dell'osservanza del termine di 18 mesi previsto dalla nota II-bis inserita nella prima parte della tariffa allegata al DPR 131/1986.
La disposizione richiama subordina l'applicazione dell'imposta di registro in misura agevolata sulla
“prima casa” ad una serie di condizioni, tra cui “l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza”.
Nel caso di specie, il allega come lo stesso termine sia stato sospeso dal 28.12.2018 (data Pt_1
del rilascio del permesso di costruire) al 20.09.2021 (data di ultimazione dei lavori), per impossibilità di disporre dell'immobile a causa degli interventi di ristrutturazione, e dal 20.09.2021 fino al
30.10.2023 per normativa emergenziale c.d. “anti-Covid” richiamata dall'opponente nel proprio atto di citazione (pag. 4).
La questione sollevata è irrilevante ed è estranea alla materia della presente causa atteso che, come correttamente sottolineato dalla parte opposta, trattasi di normativa relativa all'imposta di registro non applicabile al caso di specie. Difatti, la normativa richiamata da parte opponente viene giustamente indicata nell'atto di rogito allegato dalla stessa (pag. 11-12 doc. 1 opponente) relativo al trasferimento dell'immobile, ma non potrà trovare applicazione nel rapporto contrattuale di appalto intercorso tra le odierne parti, assoggettabile invece al regime di IVA nella misura del 10%.
Sulla scorta delle motivazioni esposte, si deve rigettare l'opposizione formulata dal e, per Pt_1
l'effetto, si procede alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Attesa la natura delle questioni trattate, non è accoglibile la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto; Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1694/2024;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, € 2.127,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna