Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 49/25 V.G.
REP A N ITA A
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
nella persona del Consigliere designato dott. Federico Scioli, ha pronunciato il seguente
DECRETO
sul ricorso depositato ex art. 3 L. n. 89/2001 e succ. modific., ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo,
da
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ennio Cerio e Mario Parte 1 (C.F. C.F. 1
Valente, PEC come da registri di giustizia,
nei confronti di
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del Ministro p.t.
Letto il ricorso depositato il 25/2/25, con il quale Parte 1 ha chiesto ai sensi dell'art. 3 1. n.
89/2001 e succ. modif. l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della aperta il 25/11/2011 presso il Tribunale di Isernia (procedimento Controparte_2
n. 11/2011), nell'ambito della quale l'istante ha proposto domanda di ammissione del proprio credito allo stato passivo, procedura fallimentare tuttora in corso, osserva quanto segue.
Preliminarmente, va affermata la competenza di questa Corte ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 89/2001, come sostituito dall'art. 1 comma 777 della legge n. 208/2015.
Va dato atto che l'istante ha depositato in copia autentica la documentazione prescritta dall'art. 3 comma 3 della legge n. 89/2001.
La presente istanza può considerarsi tempestiva ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 89/2001, tenuto conto del fatto che il procedimento fallimentare presupposto non è ancora definito e che, con pronuncia del 26/04/2018 n. 88, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001 e succ. modif, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta anche in pendenza del procedimento presupposto.
Ai fini della valutazione della irragionevole durata del processo nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, con riferimento alla posizione del creditore ammesso al passivo fallimentare, il dies a quo coincide con la data della domanda di insinuazione al passivo, in quanto solo con essa si instaura il rapporto processuale, conformemente a quanto disposto dall'art. 94 L. fall., mentre resta irrilevante il periodo precedente alla dichiarazione di fallimento, cui il creditore è estraneo (Cass. n. 324/2024); il dies ad quem va individuato nel momento in cui il credito ammesso viene integralmente soddisfatto o, in caso di pagamento parziale o mancato soddisfacimento, alla data del decreto di chiusura del
Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo in data 10/3/2012 per la somma complessiva di € 8.013,91. La domanda è stata ammessa allo stato passivo in data 11/10/2012 per l'importo complessivo di € 7.150,68. Trattandosi di procedura non ancora chiusa, il dies a quem va individuato nella data di deposito del ricorso e dunque nel 25/2/2025.
Pertanto, la procedura presupposta si è protratta per l'istante dal 10/3/2012 al 25/2/2025 per un totale di 12 anni, 11 mesi e 17 giorni.
Ai fini del calcolo della durata irragionevole del procedimento che assegna al ricorrente il diritto all'indennizzo, dalla durata complessiva del giudizio va detratto il periodo di ragionevole durata stabilito dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001e succ. modif., che, per le procedure concorsuali è pari a 6 anni;
non va, invece, detratto il periodo di 3 mesi e 22 giorni (dall'8/3/2020 al 30/6/2020) per sospensione dell'attività giudiziaria dovuta all'emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 83, comma 10, del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, in quanto non risulta che la procedura abbia subito ulteriori ritardi in virtù di tale sospensione.
Di conseguenza, la procedura ha avuto per il ricorrente una durata irragionevole pari a 6 anni, 11 mesi e 17 giorni, periodo relativamente al quale lo stesso ha maturato il diritto all'equo indennizzo.
Tenuto conto dei parametri richiamati dall'art.
2-bis comma 2, si stima equo liquidare l'indennizzo in € 400,00 annui per il primo triennio, € 440,00 per i successivi quattro anni inclusa la frazione di anno superiore a sei mesi, per un importo complessivo pari a € 2.960,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo.
Ad ogni modo l'indennizzo deve essere contenuto entro i limiti della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta: secondo la giurisprudenza di legittimità, "ove all'esito dei pagamenti dei terzi e dei riparti parziali l'importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l'indennizzo da superamento della soglia ragionevole deve essere parametrato all'effettiva entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta" (Cass. sent. n. 4746/2024).
Nella fattispecie, dal ricorso e dalla documentazione allegata non risultano riparti parziali né viene data contezza di eventuali pagamenti da parte dell' CP_3 derivanti dall'accesso del lavoratore dipendente ricorrente al "Fondo di garanzia del TFR e dei crediti da lavoro". Come è noto, il fondo in questione garantisce ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Peraltro, risulta che l' CP_3 si sia insinuato al passivo della procedura (v. all. 5, p. 2), tuttavia non è dato conoscere né il titolo della pretesa creditoria fatta valere (se in qualità di surrogante per TFR e ultime tre retribuzioni o per altre poste), né l'importo per cui l'insinuazione è stata effettuata.
Tuttavia, dall'analisi delle singole poste creditorie insinuate al passivo dal ricorrente (v. all. 1, p. 25) emerge che, anche in caso di intervento del Fondo di garanzia CP_3, permarrebbero crediti non coperti dal meccanismo surrogatorio. In assenza di riparti parziali nell'ambito della procedura concorsuale, tali crediti rappresentano il valore del credito rimasto insoddisfatto, che costituisce il limite massimo dell'indennizzo spettante. In particolare, tra le somme non coperte dal fondo rientrano € 2.084,13, derivanti dal mancato pagamento di importi definiti con verbale di conciliazione sindacale, € 1.546,80 per ferie, permessi e festività non godute (che potrebbero rientrare nella garanzia del fondo solo limitatamente alle ultime tre mensilità), € 793,67 a titolo di tredicesima 2011 (che potrebbe rientrare nella garanzia del fondo solo limitatamente ai ratei di tredicesima riguardanti le ultime tre retribuzioni).
Pertanto, anche in assenza di documentazione probatoria attestante l'effettivo accesso al Fondo di garanzia, la quantificazione del credito insoddisfatto risulterebbe comunque superiore all'indennizzo determinato per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, già calcolato nell'importo di € 2.960,00.
Va respinta la richiesta del ricorrente di riconoscimento degli interessi dal momento del deposito del ricorso nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Tale norma si applica esclusivamente alle obbligazioni pecuniarie derivanti da contratto, mentre l'obbligazione da indennizzo per equa riparazione ha natura “ex lege” ed è riconducibile, ai sensi dell'art. 1173 c.c., a qualsiasi altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione conforme all'ordinamento giuridico (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord., 21/03/2019, n. 8050).
Neppure spetta la rivalutazione monetaria sulla somma richiesta, venendo in considerazione un credito di natura indennitaria e non risarcitoria (Cass., n. 26206/2016).
Le spese della presente procedura devono essere liquidate, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., in relazione ai procedimenti monitori (v. Cass., n. 16512/2020, Cass. n. 4520/2022), per lo scaglione corrispondente all'importo riconosciuto, nella misura indicata in dispositivo, comprese tra i minimi e i medi per il patrocinio di altre parti nella medesima procedura, senza riconoscimento della maggiorazione ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 in quanto i collegamenti ipertestuali risultano solo parzialmente funzionanti.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 a pagare, senza dilazione, in favore di Parte 1 la somma di € 2.960,00, oltre interessi legali dalla domanda al
,
saldo;
2. autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
3. condanna altresì il Controparte 1 al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, con attribuzione al difensore antistatario, che liquida in € 27,00 per esborsi, € 355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Campobasso, così deciso in data 6 marzo 2025
Il Consigliere designato
Dott. Federico Scioli