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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 21218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21218 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PATRICELLI ROSA presso la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) al Corso Nicola Terracciano n.48/A
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. NAPOLANO
CHIARA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n.45/A
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Pozzuoli (NA) il 3.06.1981 e che dalla loro relazione erano nati CP_1 CP_1
due figli, entrambi maggiorenni, rappresentava di essersi separato consensualmente dalla moglie in forza di decreto di omologa n. 3535/2022, reso dall'intestato Tribunale in data 28.04.2022 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente a vivere separatamente (26.04.2022) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita.
Ciò premesso chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza null'altro prevedersi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dal Controparte_1
ricorrente senza avanzare richieste accessorie.
All'udienza del 4.02.2025 le parti comparivano personalmente confermando la loro volontà di divorziare. Sentite le parti e invitati i procuratori alla discussione orale, il giudice riservava la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti ed in mancanza di richieste accessorie, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a POZZUOLI (NA) il 03.06.1981 (atto n.73,parte II , S. A, reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 1981)
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21218 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PATRICELLI ROSA presso la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) al Corso Nicola Terracciano n.48/A
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. NAPOLANO
CHIARA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n.45/A
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Pozzuoli (NA) il 3.06.1981 e che dalla loro relazione erano nati CP_1 CP_1
due figli, entrambi maggiorenni, rappresentava di essersi separato consensualmente dalla moglie in forza di decreto di omologa n. 3535/2022, reso dall'intestato Tribunale in data 28.04.2022 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente a vivere separatamente (26.04.2022) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita.
Ciò premesso chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza null'altro prevedersi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dal Controparte_1
ricorrente senza avanzare richieste accessorie.
All'udienza del 4.02.2025 le parti comparivano personalmente confermando la loro volontà di divorziare. Sentite le parti e invitati i procuratori alla discussione orale, il giudice riservava la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti ed in mancanza di richieste accessorie, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a POZZUOLI (NA) il 03.06.1981 (atto n.73,parte II , S. A, reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 1981)
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino