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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/05/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice rel. est.
Dott. Vincenzo Landolfi Giudice
Nel procedimento portante il n. 26/2025 P.U.
Sul ricorso di:
, nato a [...], il [...], C.F: , Parte_1 C.F._1 ivi residente alla via San Pietro snc, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente ricorso dall'Avv. Ester Perifano del Foro di Benevento, C.F.
, con la quale elettivamente domicilia in Benevento, alla via C.F._2
Raguzzini, n.6 (Studio Legale Perifano) e virtualmente presso la seguente PEC :
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RICORRENTE
Con l'assistenza del gestore della crisi Avv. Vincenza Stefanucci, nominato dall'OCC presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che: con ricorso depositato il 3 marzo 2025, , con l'assistenza del Parte_1 nominato legale e del suindicato gestore della crisi, ha chiesto aprirsi la procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, esponendo:
i. di versare in uno stato di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento;
ii. di rivestire la qualifica di “consumatore”; iii. di non essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e di non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
iv. di essere in grado di fornire utile ed adeguata documentazione al fine di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
v. di aver allegato al ricorso la relazione del gestore ex art. 269, co. 2 C.C.I.I., nella quale sono state verificate: a) “la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente, con l'ausilio dell'Avv. Ester Perifano, a corredo della richiesta e che la stessa consente di ricostruire compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria”; b) “la presenza dei presupposti ex art. 2 lett. c), ccii e le cause del sovraindebitamento”.
Detta relazione, su richiesta del G.D. (v.si, decr. del 28 aprile 2025), è stata successivamente integrata dal gestore, il quale, in data 13 maggio 2025, ha provveduto ad attestare che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori” (cfr., artt. 268, co. 3, ult. per. e 269, co. II, C.C.I.I.), precisando, altresì, aspetti relativi alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e alle cause del sovraindebitamento (art. 269, co. II, C.C.I.I.).
Considerato che: sussiste la competenza territoriale del Tribunale adìto, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che il ricorrente è residente a [...], territorio presuntivamente coincidente col centro dei suoi principali interessi;
ai fini dell'apertura del procedimento occorre verificare:
a) la legittimazione del debitore a richiedere l'accesso alla procedura de qua, essendo essa riservata a consumatori e professionisti, nonché ad imprese minori, anche se costituite in forma di società, ove sia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) C.C.I.;
b) la condizione di sovraindebitamento, da ritenersi sussistente, per il solo caso di domanda proposta in proprio dal debitore, e diversamente dal caso di istanza del creditore, non solo nell'ipotesi di insolvenza, ma anche di crisi;
c) la esistenza – e la relativa attestazione del gestore, della quale già si è detto – di un attivo distribuibile ai creditori ex art. 268 co. 3 CCII quarto periodo nel testo modificato dal d.lgs. 136/2024;
Ritenuto che:
Sussistono le condizioni di legge per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
più in particolare, sussiste il presupposto soggettivo, perché il debitore, attualmente pensionato, ex lavoratore dipendente, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
sussistente è poi la condizione oggettiva dello stato di sovraindebitamento, atteso che l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 559.776,68 e le disponibilità reddituali accertate non consentono di farvi fronte, né risultano disponibili beni di pronta liquidazione che consentano l'integrale soddisfazione dei creditori;
sarebbero, ad oggi, liquidabili: un bene mobile registrato (del quale, però, è chiesta l'esclusione dalla procedura di liquidazione) e di un bene immobile, entrambi di scarso valore, rispettivamente stimati in € 1,000,00 ed € 1.069,00; vi è, comunque, attivo da distribuire ai creditori, poiché non può escludersi che la procedura di liquidazione controllata sia aperta quando l'unico attivo realizzabile è costituito dalle eccedenze reddituali, a condizione che esse superino - nel periodo di durata minima della procedura, pari ad un triennio dall'apertura ai sensi dell'art. 272 co. 3 CCII - i costi di procedura stimati fino alla sua conclusione (cfr., ex multis, Trib. Avellino cit.; App. Ancona, 17/05/2024; Trib. Rimini, 12/12/2023); detta eccedenza reddituale, da distribuire al ceto creditorio, è quantificata in € 345,00 mensili, somma determinata dalla sottrazione di quanto occorre al sostentamento del debitore e della sua famiglia (cioè, di spese pari ad € 955,00) alla pensione mensile netta percepita dal ricorrente (di € 1.300,00); in ogni caso, la determinazione della quota di reddito da escludere dalla procedura spetta al giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII, trattandosi di disposizione estranea al contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata, diversamente da quanto previsto per la liquidazione del patrimonio dall'art. 14 quinquies lett. f) della 1. 3/2012; quanto, infine, alla richiesta del debitore di escludere dalla procedura di liquidazione l'autovettura AUDI, si rimette ogni relativa valutazione al giudice delegato, in fase di liquidazione, che, in questa fase, non appare possibile, attesa anche l'assenza di osservazioni, al riguardo, all'interno della allegata relazione;
nondimeno, fino al momento della sua (eventuale) liquidazione, appare opportuno lasciare la detta autovettura nella disponibilità del debitore, rilevandosi la stretta indispensabilità del veicolo a soddisfare esigenze di primaria importanza (per effettuare spese alimentari, mediche, di abbigliamento, sia per raggiungere le strutture sanitarie), sussistendo, al postutto, gravi e specifiche ragioni, ex art. 270, co. 2, lett. e), C.C.I.I., al fine di autorizzare il debitore all'utilizzo del bene.
Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda è meritevole di accoglimento e va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione controllata, non occorrendo ulteriormente verificare, in questa fase, le cause dell'indebitamento o l'esistenza di atti in frode, in quanto trattasi di accertamenti da compiere esclusivamente ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 ССII.
P.Q.M.
Dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1
Nomina giudice delegato la Dott.ssa Vincenzina Andricciola;
Nomina liquidatore l'Avv. Vincenza Stefanucci che, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
Ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
Ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione (ad eccezione di che sono lasciati nella disponibilità della parte ricorrente sino alla liquidazione degli stessi) il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
Dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
Dispone che il liquidatore:
a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
Ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
Si comunichi.
Benevento, 26.05.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi