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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5562/2022
TRA
, nata a [...], il [...], elett.te dom.ta in Viale Parte_1
Michelangelo n. 55, Corigliano Rossano, presso lo studio dell'Avv. Marco Naccarato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2022 , affermando di aver prestato Parte_1
attività lavorativa subordinata a tempo determinato in agricoltura nel 2007 per 102 giornate lavorative, ha dedotto di avere ricevuto da , in data 26 aprile 2022, richiesta di restituzione CP_2 di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2007.
Proposto ricorso amministrativo avverso la richiesta di ripetizione, non ricevendo risposta, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, con conseguente dichiarazione di illegittimità del provvedimento di reiezione e di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2007. Si è costituito l' contestando l'avversario ricorso in fatto e in diritto e chiedendone il CP_2
rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documentale.
***
Il ricorso deve essere rigettato sulla base delle seguenti motivazioni.
L'oggetto del ricorso è costituito dall'impugnativa del provvedimento con cui è stata comunicata dall' a parte ricorrente, a seguito dell'accertamento del venir meno dei CP_2
requisiti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, la richiesta di restituzione delle somme erogate in eccedenza nel corso del 2007.
La ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
Ciò posto, quanto alla dedotta prescrizione, questa non è maturata.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Nel caso di specie, non vi è prova della data di pagamento della prestazione.
Tuttavia, è opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d.l. 338/1989
(conv. in l. 389/1989).
Si tratta, come noto, di prestazione erogata l'anno successivo in riferimento alla disoccupazione registrata a consuntivo nell'anno precedente e commisurata non alle giornate di disoccupazione, ma alle giornate di occupazione.
La domanda amministrativa relativa alla richiesta di disoccupazione per l'anno 2007 è stata presentata da parte ricorrente il 21/3/2008 (per come risulta dalla documentazione in atti di
), e liquidata successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui l'Istituto dispone CP_2 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533/1973 (Corte d'Appello di Catanzaro sent. n. 761/2023).
Inoltre, dalle missive prodotte da si evince che la prima richiesta di ripetizione delle CP_2
somme indebite non è quella del 26 aprile 2022 a cui fa riferimento la ricorrente, ma precedente richiesta del 29 maggio 2017, che risulta consegnata alla ricorrente in data 21 giugno 2017 (cfr. doc. ). Tale richiesta è, dunque, intervenuta entro il decennio, applicandosi alla prestazione CP_2 in questione l'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal pagamento, con la conseguenza che la prescrizione non è maturata. Un diverso computo del termine prescrizionale, del resto, è precluso dal mancato assolvimento, da parte dell'eccipiente, dell'onere di allegare e provare il fatto che determina l'esordio in altra data dello stesso termine (Cass. 15991/2018: “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c. …”).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5562/2022
TRA
, nata a [...], il [...], elett.te dom.ta in Viale Parte_1
Michelangelo n. 55, Corigliano Rossano, presso lo studio dell'Avv. Marco Naccarato, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2022 , affermando di aver prestato Parte_1
attività lavorativa subordinata a tempo determinato in agricoltura nel 2007 per 102 giornate lavorative, ha dedotto di avere ricevuto da , in data 26 aprile 2022, richiesta di restituzione CP_2 di quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2007.
Proposto ricorso amministrativo avverso la richiesta di ripetizione, non ricevendo risposta, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, con conseguente dichiarazione di illegittimità del provvedimento di reiezione e di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola anno 2007. Si è costituito l' contestando l'avversario ricorso in fatto e in diritto e chiedendone il CP_2
rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documentale.
***
Il ricorso deve essere rigettato sulla base delle seguenti motivazioni.
L'oggetto del ricorso è costituito dall'impugnativa del provvedimento con cui è stata comunicata dall' a parte ricorrente, a seguito dell'accertamento del venir meno dei CP_2
requisiti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, la richiesta di restituzione delle somme erogate in eccedenza nel corso del 2007.
La ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
Ciò posto, quanto alla dedotta prescrizione, questa non è maturata.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Nel caso di specie, non vi è prova della data di pagamento della prestazione.
Tuttavia, è opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d.l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d.l. 338/1989
(conv. in l. 389/1989).
Si tratta, come noto, di prestazione erogata l'anno successivo in riferimento alla disoccupazione registrata a consuntivo nell'anno precedente e commisurata non alle giornate di disoccupazione, ma alle giornate di occupazione.
La domanda amministrativa relativa alla richiesta di disoccupazione per l'anno 2007 è stata presentata da parte ricorrente il 21/3/2008 (per come risulta dalla documentazione in atti di
), e liquidata successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui l'Istituto dispone CP_2 ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533/1973 (Corte d'Appello di Catanzaro sent. n. 761/2023).
Inoltre, dalle missive prodotte da si evince che la prima richiesta di ripetizione delle CP_2
somme indebite non è quella del 26 aprile 2022 a cui fa riferimento la ricorrente, ma precedente richiesta del 29 maggio 2017, che risulta consegnata alla ricorrente in data 21 giugno 2017 (cfr. doc. ). Tale richiesta è, dunque, intervenuta entro il decennio, applicandosi alla prestazione CP_2 in questione l'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal pagamento, con la conseguenza che la prescrizione non è maturata. Un diverso computo del termine prescrizionale, del resto, è precluso dal mancato assolvimento, da parte dell'eccipiente, dell'onere di allegare e provare il fatto che determina l'esordio in altra data dello stesso termine (Cass. 15991/2018: “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c. …”).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 17/04/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.