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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312-1/ 2023 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO di MI
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura De Simone Presidente dott. Luisa Vasile Giudice rel.est. dott. Vincenza Agnese Giudice all'esito dell'udienza del 6-3-2025, nel procedimento n. r.g. 1312-1/2023 per omologa di concordato preventivo, nel procedimento unitario n. r.g. 1312/2023 promosso da
con sede in NE (MI), via Bergamina 31, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO DONATO PEREGO, avv. Dario Spinella e avv. Francesco Nicora, con domicilio eletto presso lo studio legale in Via Tommaso Grossi MI;
nei confronti di
in persona del Commissario Giudiziale avv. Federica COMMISSO Controparte_1 ha emesso la seguente
SENTENZA
La società (C.F. ) con sede legale in NE, è operante Parte_1 P.IVA_1 nel settore del mercato e (fondata in Italia nel 1980). Sino al 2021, la CP_2 Controparte_3 Cont Co Società ha operato principalmente come ( procurement construction) contractor, per poi CP_5 svolgere, una volta acquisita (C.F. ) ed il know-how per Controparte_7 P.IVA_2 poter produrre direttamente i suoi prodotti, attività essenzialmente di costruzione, realizzazione e vendita di impianti e componenti industriali per il trattamento e il trasporto di idrocarburi gassosi e liquidi, nonché di impianti e componenti per la produzione di energia, direttamente o su licenza di terzi, nonché il commercio, anche di importazione e di esportazione, sia in proprio che per conto terzi, di detti impianti e componenti.
Con ricorso depositato in data 22-12-24, ha proposto domanda prenotativa ai sensi Parte_1 dell'art. 44, comma 1, CCII, chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39 co. 1 e 2 CCII.
Il Tribunale, riscontrata alla stregua della documentazione depositata la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale, il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art..2 comma 1 lett.d) CCII, oltre che la presenza di uno stato di crisi, ha assegnato termine ex art.44 CCII sino al 20-2-24 (decreto del 4.1.24) e nominato Commissario giudiziale l'avv. FEDERICA TRIBUNALE DI MI
SEZIONE II CIVILE
SIMONA COMMISSO, termine poi prorogato al 22-4-24 (decreto del 19.2.24) sulla base dei giustificati motivi, dedotti dalla Società ai fini della richiesta di proroga.
Le ragioni della crisi sono diffusamente descritte in atti e sono riconducibili, oltre che all'impatto del conflitto in Ucraina ricaduto negativamente nel settore di riferimento degli idrocarburi, anche ai seguenti specifici fattori: a) Aumento dei costi delle materie prime, con effetti negativi sul mantenimento dei margini di profitto e gestione dei flussi di cassa (in quanto i pagamenti dei clienti erano legati allo stato avanzamento lavori o al collaudo, mentre le spese per materie prime dovevano essere sostenute in anticipo); b) Esponenziale aumento del costo dell'energia che ha reso più onerosa la struttura dei costi sia fissi sia variabili;
c) Sospensione di progetti cruciali: alcuni clienti hanno sospeso quattro progetti di rilevanti dimensioni e interrotto i relativi pagamenti, con aggravamento della crisi di liquidità ed impatto negativo sulla capacità di pianificazione finanziaria sia a breve sia lungo termine;
d) Effetti delle sanzioni imposte alla , che hanno determinato, oltre alla cancellazione di ulteriori ordini, anche un grave CP_8 rallentamento del mercato.
La Società ha esposto in ricorso: di aver tempestivamente fronteggiato tale situazione, avviando subito la ricerca di un partner industriale e/o investitore, anche stante la difficoltà di proseguire l'attività in via diretta;
di aver avviato trattative con potenziali investitori, infine ricevendo il fattivo interessamento di un solido soggetto con il quale era stato avviato, ante ricorso, un affitto ponte (comprensivo di marchio, immobile in NE, rapporti di lavoro, commesse in atti, ulteriori contratti attivi e passivi) e con passaggio in capo all'affittuario di tutti gli oneri gestionali e finanziari;
di aver ricevuto dall'affittuario impegno in via irrevocabile ad acquistare l'azienda, anche con partecipazione a procedura competitiva.
Nel termine concesso, la società debitrice ha depositato (in data 22-4-24) proposta, piano ed ulteriore documentazione, unitamente la relazione di attestazione ex art.87 co.3 a firma dottoresse
[...] Per_
e De Furia, che hanno attestato: la veridicità dei dati aziendali Per_1 Parte_2 esposti nel Piano e nella documentazione con lo stesso prodotta, dando atto che quanto rappresentato da Parte_1 rispecchia l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla Data di Riferimento del 22/12/2023; - la fattibilità del Piano in quanto esso si fonda su assunzioni verosimilmente realistiche;
- l'attitudine del Piano a:
- superare l'insolvenza del debitore;
- a garantire la sostenibilità economica dell'impresa; - a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, e ciò anche nel caso in cui si realizzasse lo scenario sensitivity (stress test).”
Il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole e, con decreto del 30-5-25, valutati sussistenti i presupposti di legge, anche in ordine alla corretta formazione delle classi e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori proposta e alla conservazione dei valori aziendali, preso atto del favorevole parere espresso dal Commissario giudiziale, il Tribunale ha aperto la procedura, nominato il giudice delegato, confermato il Commissario giudiziale, fissato il termine per il deposito del fondo spese e stabiliti i termini per l'espressione del voto dei creditori (inizialmente previsti dal 18 novembre al 25 novembre 24, poi differiti con decreto 3-10-24, su istanza della Società e parere favorevole del CG, al 20/27 gennaio 25).
La domanda è stata strutturata come concordato preventivo in continuità indiretta, alla quale si affianca altresì una componente liquidatoria ed un consistente apporto a fondo perduto;
riguarda un attivo complessivo di euro 4.766.601, a fronte di un passivo complessivo, comprese le spese di procedura, pari ad euro 13.569.171.
In particolare, il piano ha prospettato (come da sintesi elaborata dal CG nel parere favorevole ex art.48 co.2): 1 la prosecuzione indiretta dell'attività d'impresa tramite l'affitto del ramo di azienda operativo alla affittuaria , allo scopo di garantire la continuità d'impresa e, conseguentemente, la PE
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conservazione dell'avviamento, degli asset aziendali e dei livelli occupazionali, nell'ottica della migliore soddisfazione dei creditori sociali;
2- l'impegno irrevocabile di ad acquisire il ramo d'azienda PE
(escluso l'immobile) e l'ulteriore impegno di a partecipare, con offerta irrevocabile, alla PE procedura competitiva di vendita del ramo d'azienda; 3- la previsione di liquidazione degli asset aziendali non rientranti nel perimetro del ramo d'azienda, e in particolare: i) gli immobili di proprietà della siti in NE (Via Bergamina n. 31) e EG (via Redipuglia n. 2) valorizzati Parte_1 sulla base della perizia di al valore di euro 1.370.500; ii) i macchinari, apparati e attrezzature di CP_9 proprietà della valorizzati sulla base della perizia di al valore di euro 128.000; Parte_1 CP_9
iii) i crediti commerciali per euro 1.305.289, i crediti verso le controllate per euro CP_10
99.763 e Metano Impianti Germany Gmbh per euro 120.000, i depositi cauzionali per euro 20.001; iv) le disponibilità liquide alla data di riferimento del Piano (22.12.2023) pari a euro 273.804; 4- l'apporto di finanza esterna - resa disponibile dal coniuge dal legale rappresentante e amministratore unico dott.ssa
- a fondo perduto, pari ad euro 400.000 entro 150 giorni lavorativi dal passaggio in CP_11 giudicato del decreto di omologa, allo scopo di offrire un trattamento migliorativo ai creditori della Società nell'ambito e in esecuzione della proposta di concordato.
La proposta concordataria, come definitivamente formulata, prevede la soddisfazione dei creditori come segue (come da memoria società, p.2):
a. pagamento integrale: delle spese in prededuzione, dei crediti muniti di privilegio ipotecario, dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1,2,3 e 5 del codice civile, dei crediti previdenziali privilegiati ex artt. 2753 e 2754 del codice civile e dei crediti erariali privilegiati ex art. 2752 del codice civile;
b. soddisfacimento parziale, anche tramite l'apporto di nuova finanza esterna liberamente distribuibile, dei crediti suddivisi in tre classi: i. Classe 1 “crediti assistiti da privilegio ex art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998”: pagamento del credito nella misura complessiva del 42,97%; ii. Classe 2 “i crediti chirografari non finanziari, inclusi quelli con privilegio speciale incapiente”: pagamento del credito nella misura complessiva del 10,64%; iii. Classe 3 “creditori chirografari finanziari non garantiti da terzi”: pagamento del credito nella misura complessiva del 6,57%; Va precisato, quanto alla classe 1, che si tratta dei crediti CC e SI muniti di privilegio in via di regresso a condizione di escussione (assunti come di certa realizzazione), sia per la quota capiente che per quella incapiente, così come determinata nella relazione di attestazione ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII. Per questi creditori è previsto il pagamento nella misura complessiva del 42,97% (destinata a coprire il 100% della quota capiente e parzialmente la quota incapiente). La precisa indicazione assunta quanto al diritto di voto per i creditori inseriti in Classe 1, è stata di riconoscere il diritto di voto al soggetto che -nel periodo previsto per l'espressione del voto- risulti essere il titolare del credito e quindi la banca o il Fondo Pubblico a seconda che l'escussione si sia già perfezionata o meno.
Benchè la Proposta, il Piano e le Attestazioni assumano come certa l'escussione, nella relazione ex art. 105 CCII il Commissario giudiziale, a beneficio dei creditori e per loro più ampia informativa in relazione alla ipotesi di mancata escussione, ha preso in considerazione ed illustrato (v. paragrafo 6.5) appunto l'ipotesi specifica in cui l'escussione, al momento dell'effettiva esecuzione del Piano (prevista entro 180 giorni dall'omologazione), non si sia perfezionata per uno o per tutti i finanziamenti previsti. Dunque, il CG, considerando che in una ipotesi di non escussione di tutte o di parte delle garanzie, il residuo vada necessariamente distribuito secondo l'APR in percentuale paritetica fra i creditori chirografari delle tre classi, ha segnalato che, ove per ipotesi nessuna garanzia venisse escussa, alle tre classi spetterebbe una maggiore percentuale (arrivando al 15% circa), il tutto secondo l'ordine APR di distribuzione come detto.
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Nei termini di legge, quindi, il CG ha depositato le relazioni ex art. 105 CCII (6-12-24) e 107 3 e 7 co. CCII (3 e 13-1-25) e, in data 28-1-25 entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, la relazione finale ex art.110 CCII sull'esito delle votazioni.
All'esito delle operazioni di voto, il concordato è risultato approvato, essendo stata raggiunta la maggioranza di voti favorevoli in tutte e tre le classi di voto, prevista dall'art.109 comma 5 CCII, come da schema riepilogativo del CG:
Con provvedimento collegiale del 30-1-25 è stata fissata udienza per l'omologa innanzi al Collegio per il giorno 27-2-25 (poi differita al 6-3-25); non risulta pervenuta alcuna opposizione e, dopo il deposito ex art.48 c.2 CCII della memoria da parte della Società e del parere del CG, Tribunale ha riservato la decisione.
La società debitrice ha insistito per l'omologazione del concordato, a seguito del raggiungimento del voto favorevole in tutte le classi, richiamando i tratti essenziali della proposta e che possono essere così ribaditi:
a) pagamento integrale delle spese in prededuzione ed in particolare: delle spese di giustizia entro 30 giorni dalla liquidazione da parte del Tribunale;
delle spese di procedura e di funzionamento, secondo le scadenze contrattuali pattuite e comunque entro 30 giorni dall'omologa definitiva;
delle ulteriori spese appostate nel fondo rischi laddove dovessero concretizzarsi e comunque entro 30 giorni da quando saranno divenute esigibili;
b) pagamento integrale, entro 180 giorni dall'omologa definitiva, dei crediti muniti di privilegio ipotecario con i relativi interessi, in seguito alla vendita del bene immobile su cui grava l'ipoteca;
c) pagamento integrale, entro 30 giorni dall'omologa definitiva, dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 c.c. con i relativi interessi, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, anche mediante accollo liberatorio in capo all'aggiudicatario del ramo d'azienda ove consentito;
d) pagamento integrale, entro 180 giorni dall'omologa definitiva, dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, 3 e 5 c.c. con i relativi interessi, nel rispetto dell'ordine dei privilegi;
e) pagamento integrale, entro 180 giorni dall'omologa definitiva, dei crediti previdenziali privilegiati ex artt. 2753 e 2754 c.c. con i relativi interessi, nel rispetto dell'ordine dei privilegi e della sussidiarietà prevista dall'art. 2776 c.c.;
f) pagamento integrale, entro 180 giorni dall'omologa definitiva, dei crediti erariali privilegiati ex art. 2752 c.c. con i relativi interessi, nel rispetto dell'ordine dei privilegi e della sussidiarietà prevista dall'art. 2776 c.c.;
g) soddisfo parziale, sia con l'attivo ricompreso nel valore di liquidazione nel rispetto dell'absolute priority rule (“APR”), sia con quello eccedente detto valore nel rispetto della relative priority rule (“RPR”), sia con l'apporto di finanza esterna liberamente distribuibile, entro 180 giorni dall'omologa definitiva dei crediti suddivisi in 3 distinte classi, come segue:
▪ Classe 1: “crediti assistiti da privilegio ex art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998”. Si tratta dei crediti CC e SI muniti di privilegio in via di regresso a condizione di escussione (da assumere di certa realizzazione), sia per la quota capiente che per quella incapiente, così come determinata nella relazione di attestazione ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII. Per questi creditori è previsto il pagamento nella misura complessiva del 42,97% (destinata a coprire il 100% della quota capiente ed il 13% della quota incapiente);
▪ Classe 2: “crediti chirografari non finanziari, inclusi quelli con privilegio speciale incapiente”. Per questi creditori è previsto il pagamento nella misura del 10,64%.
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▪ Classe 3: “creditori chirografari finanziari non garantiti da terzi”. Si tratta dei crediti ab origine non garantiti e della quota non garantita dei crediti ab origine garantiti. Per questi creditori è previsto il pagamento nella misura del 6,57%.
Il Commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologa.
Così descritta l'evoluzione del procedimento e l'assenza di irregolarità nella procedura, osserva il Tribunale che, all'esito e per le ragioni sopra espresse, possono qui ritenersi riscontrati tutti i presupposti di cui all'art.112, comma 1, CCII.
Va subito precisato che il Tribunale, con il decreto di apertura della procedura, aveva disposto le modalità per il versamento della finanza esterna e il sondaggio di mercato in conformità alle previsioni di cui all'art. 91 CCII, (segnatamente: DISPONE che il commissario giudiziale nominato provveda entro giorni 20 (venti) dalla accettazione dell'incarico a pubblicare l'invito ad offrire per l'acquisto dei beni della società ricorrente (vendita azienda, cessione immobili, liquidazione delle partecipazioni) sulla base delle offerte irrevocabili presenti in atti anche informando via PEC a cura del CG le società operanti nel medesimo settore degli impianti per trattamento trasposto idrocarburi (come da visura) , con pubblicità da eseguirsi per almeno 30-45 giorni consecutivi, tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite, sul Portale delle Vendite Pubbliche, oltre che su almeno UNO dei seguenti siti: a. www.astegiudiziarie.it; b. www.asteannunci.it c. www.asteimmobili.it ovvero di altro sito internet autorizzato a norma del D.M. 31.10.2006, che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 2.000.000 e su almeno un sito internet che pubblicizzi
[... vendite immobiliari che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 12.000.000, ed inoltre sul giornale a tiratura nazionale
- comunicando l'indirizzo PEC ove sarà disponibile la documentazione di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa CP_12 registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una data room messa a disposizione dalla stessa Società debitrice così da permettere la consultazione dei dati contabili, estimativi ed aziendali rilevanti anche in ordine al compendio aziendale, garantita in ogni caso la riservatezza dei dati – con invito a manifestare interesse per l'acquisto). Non essendo intervenute altre offerte, l'azienda è rimasta aggiudicata alla affittuaria unica offerente;
quanto agli immobili, per quello sito in PE
EG non pervenivano offerte mentre è stato aggiudicato ad uno dei due offerenti quello sito in NE.
E dunque, non solo nel lasso di tempo intercorso ad oggi non sono intervenuti fatti o circostanze nuove che possano incidere significativamente sulle prospettive concordatarie, ma anzi l'aggiornamento dell'iter di piano vede già un consistente avanzamento, ossia: il realizzo di crediti, di canoni di affitto azienda e del prezzo di vendita, la realizzazione della posta “magazzino”, la costituzione di primaria garanzia da parte del coniuge dell'amministratore (mandato e procura irrevocabili a vendere nell'interesse della Procedura l'immobile sito in Milano zona City Life, con capienza residua di oltre 2milioni, posto a garanzia dell'obbligo di versare la residua parte di finanziamento a fondo perduto -ossia ora 300.000 euro- entro 150 giorni dalla omologa e in assoluta coerenza con i pagamenti, stabiliti a 180 giorni dalla omologa).
In definitiva, come rilevato dal CG nel suo parere -favorevole- ex art.48 co.2 CCIII (pag.15) l'attivo posto alla base del Piano in parte è già realizzato (quanto all'incasso della maggior parte dei crediti ed all'affitto ed alla vendita dell'azienda), vi è una seria e concreta possibilità di cedere il residuo cespite di maggior valore (l'immobile di NE) ad un prezzo superiore a quello indicato nel Piano, il residuo della finanza esterna ancora da versare sembra ben garantito e dunque le uniche incertezze riguardano l'immobile di EG e l'incasso di alcuni crediti. Di conseguenza, una buona parte del fabbisogno risulta coperto da attività già liquide per l'importo di euro 2.440.000, pari a più del 50% del complessivo fabbisogno del Piano. La Società, inoltre, ha stanziato fondi molto prudenziali, in parte da considerare già liberati (per euro 305.000 in prededuzione), in grado di assorbire eventuali imprevisti.
Sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, potendosi riscontrare - per le considerazioni esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 112, CCII, ossia:
-la regolarità della procedura, in quanto risultano osservate le norme di rito del procedimento fin dal deposito della domanda e non si sono evidenziate vicende anomale o profili di inottemperanza da parte del debitore, né aspetti che integrino causa di non trasparenza delle informazioni ai creditori;
piano e proposta, esaustivi e comprensibili, sono stati accompagnati da una completa attestazione, il
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Co tutto dunque rivolto alla consapevole espressione di voto dei creditori. Anche la relazione del non ha messo in luce vicende anomale e dunque è positivo il giudizio di regolarità della procedura;
l'esito favorevole della votazione, che ha avuto attuazione a seguito delle adeguate relazioni da Co parte del e dunque i creditori sono stati correttamente informati;
non si è resa necessaria l'adozione da parte del GD di provvedimenti di ammissione provvisoria al voto;
non sono state segnalate dai creditori né sono emerse osservazioni critiche o questioni di sorta in relazione ai voti espressi. Si è avuta la maggioranza prescritta per il concordato in continuità.
l'ammissibilità della proposta, in quanto non violate norme imperative dell'ordinamento o in tema di trattamento dei creditori. Piano e proposta hanno superato il vaglio preliminare del Tribunale in sede di apertura, con il conforto della relazione attestativa e del parere del CG, innanzitutto quanto ai limiti di soddisfazione dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (84 c.1). La proposta è conforme ai limiti posti in tema di trattamento dei creditori e non si deroga al rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, essendo basate le differenze di trattamento dei creditori classati, sull'utilizzo esclusivo di risorse esterne, come tali liberamente distribuibili ai sensi dell'art. 84, comma 4, CCII;
i criteri di suddivisione in classi risultano corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici. Non ci sono profili da rilevare sul punto della correttezza delle classi, formate per doppia omogeneità (giuridica ed economica), con trattamento paritario in ciascuna classe e senza violazione di cause di prelazione. non emerge una “manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Il positivo vaglio preliminare del Tribunale in sede di apertura, concentrato essenzialmente sulla non manifesta inidoneità della domanda a conseguire quel che viene prospettato, viene positivamente reiterato in questa sede di omologa, anche sulla scorta del favorevole parere all'omologa espresso dal CG, il quale ha evidenziato lo stato di attuazione del piano (buona parte del fabbisogno risulta coperto da attività già liquide per l'importo di euro 2.440.000, pari a più del 50% del complessivo fabbisogno del Piano), la presenza di fondi molto prudenziali ed in grado di assorbire eventuali imprevisti, la seria prospettiva di veloce vendita anche dell'altro cespite residuo. Il CG ha quindi concluso che le stime ed i tempi di esecuzione del piano proposto dalla Società (e che sono stati oggetto di verifica da parte delle Attestatrici) appaiono verosimilmente realizzabili;
Il CG ha anche confermato le considerazioni in ordine al raffronto tra alternativa liquidatoria (unica possibile) nel senso che il soddisfacimento dei creditori non è inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, evidenziando (p.17) che: “l'alternativa liquidatoria condurrebbe ad un risultato peggiore per i creditori assistiti dal privilegio ante primo grado del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 e per i creditori privilegiati ex artt. 2752 c.c., mentre i creditori chirografari non verrebbero in alcun modo soddisfatti. Oltretutto, il breve tempo previsto per l'adempimento (180 giorni dall'omologa definitiva) è certamente molto vantaggioso per tutti i creditori rispetto ai tempi di una procedura di liquidazione giudiziale. Inoltre, nell'alternativa liquidatoria non vi sarebbe l'apporto di nuova finanza per euro 400.000 da parte del coniuge dell'amministratore né la rinuncia da parte di quest'ultimo a tutti i crediti dallo stesso maturati, ammontanti a circa euro 80.000 “.
Il concordato, approvato con le maggioranze prescritte e senza che siano intervenute opposizioni, ricorrendo tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 112, CCII, può dunque essere omologato, con nomina di un liquidatore per le ulteriori attività liquidatorie (vendita di immobili e ulteriori attività liquidatorie), professionista da individuarsi in quello indicato dalla stessa Società (dott. in quanto munito di requisiti ex art.356 CCII e CP_14 disponibile ad accettare il compenso calmierato e forfettario, per contenere i costi della procedura.
Il Liquidatore dovrà attenersi nella esecuzione dell'incarico alle indicazioni specificate in dispositivo e per ogni eventuale altro aspetto provvederà il GD.
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Il termine per l'esecuzione è previsto in 180 giorni dalla omologazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, come sopra composta, rigettata ogni altra domanda,
1) omologa il concordato preventivo della società on sede Parte_1 legale in NE (MI), via Bergamina 31, C.F. e P.I. P.IVA_1
2) conferma il commissario giudiziale in persona dell'avv. Federica Commisso, con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato;
3) nomina quale Liquidatore il dott. per l'attuazione delle attività liquidatorie CP_14 ulteriori e non afferenti alla continuità indiretta;
4) dispone che il Liquidatore: predisponga entro novanta giorni programma di liquidazione unicamente con riferimento alle vendite previste nel piano concordatario dalla società debitrice;
provveda alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione, acquisendo per le varie attività il parere preventivo del Commissario giudiziale, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;
le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura;
fornisca, con periodicità semestrale, al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione, fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
ultimate le operazioni di liquidazione, trasmetta al Commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il Commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo telematico;
5) dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società in concordato, quest'ultima consegni al Commissario giudiziale, avv. Federica COMMISSO, sino all'adempimento del concordato:
i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
i bilanci trimestrali, controfirmati dall'amministratore, analitici e riclassificati, costituiti da conto economico e stato patrimoniale e da ogni altro prospetto riepilogativo eventualmente richiesto dal Commissario giudiziale, non appena risultino disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento;
6) dispone che la società consegni al Commissario giudiziale, con cadenza trimestrale, un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, sullo stato di avanzamento del piano concordatario;
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7) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
informi altresì prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
8) dispone che il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119 CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;
9) i pagamenti delle spese della procedura, dei costi correnti e dei creditori verranno effettuati con le somme realizzate e non appena possibile, sulla base di prospetti di pagamento predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti, verificati dal Commissario Giudiziale avv. Commisso, con pagamenti da eseguirsi da parte della società, sotto la stretta vigilanza del Commissario Giudiziale, che provvederà, di volta in volta e senza necessità di ulteriore autorizzazione, verificata la correttezza dei riparti elaborati dalla società, a liberare la provvista giacente sul conto della procedura a favore della società che a propria volta la riverserà ai creditori rimettendo contestualmente al Commissario Giudiziale documentazione comprovante i pagamenti eseguiti;
il CG depositerà successiva informativa al giudice delegato in ordine alla esecuzione dei pagamenti in conformità del piano omologato;
10) i flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali siano contabilizzati dalla società in partite separate in maniera tale che siano immediatamente evincibili le relative dinamiche ed il Commissario giudiziale sia posto nella condizione di esercitare un adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario;
dette somme saranno periodicamente trasferite sul conto corrente della procedura al fine di consentire al liquidatore di procedere ai riparti previsti nel piano;
11) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Milano nelle forme stabilite per i depositi giudiziale, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;
12) il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCII, dando conto delle attività compiute dal Liquidatore e dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario, da comunicare ai creditori;
13) conclusa l'esecuzione del concordato, il Commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società proponente, al Liquidatore, al Pubblico Ministero, al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;
manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 06/03/2025.
Il Giudice rel.est. Il Presidente
Dott.Luisa Vasile Dott. Laura De Simone
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TRIBUNALE ORDINARIO di MI
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura De Simone Presidente dott. Luisa Vasile Giudice rel.est. dott. Vincenza Agnese Giudice all'esito dell'udienza del 6-3-2025, nel procedimento n. r.g. 1312-1/2023 per omologa di concordato preventivo, nel procedimento unitario n. r.g. 1312/2023 promosso da
con sede in NE (MI), via Bergamina 31, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO DONATO PEREGO, avv. Dario Spinella e avv. Francesco Nicora, con domicilio eletto presso lo studio legale in Via Tommaso Grossi MI;
nei confronti di
in persona del Commissario Giudiziale avv. Federica COMMISSO Controparte_1 ha emesso la seguente
SENTENZA
La società (C.F. ) con sede legale in NE, è operante Parte_1 P.IVA_1 nel settore del mercato e (fondata in Italia nel 1980). Sino al 2021, la CP_2 Controparte_3 Cont Co Società ha operato principalmente come ( procurement construction) contractor, per poi CP_5 svolgere, una volta acquisita (C.F. ) ed il know-how per Controparte_7 P.IVA_2 poter produrre direttamente i suoi prodotti, attività essenzialmente di costruzione, realizzazione e vendita di impianti e componenti industriali per il trattamento e il trasporto di idrocarburi gassosi e liquidi, nonché di impianti e componenti per la produzione di energia, direttamente o su licenza di terzi, nonché il commercio, anche di importazione e di esportazione, sia in proprio che per conto terzi, di detti impianti e componenti.
Con ricorso depositato in data 22-12-24, ha proposto domanda prenotativa ai sensi Parte_1 dell'art. 44, comma 1, CCII, chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39 co. 1 e 2 CCII.
Il Tribunale, riscontrata alla stregua della documentazione depositata la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale, il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art..2 comma 1 lett.d) CCII, oltre che la presenza di uno stato di crisi, ha assegnato termine ex art.44 CCII sino al 20-2-24 (decreto del 4.1.24) e nominato Commissario giudiziale l'avv. FEDERICA TRIBUNALE DI MI
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SIMONA COMMISSO, termine poi prorogato al 22-4-24 (decreto del 19.2.24) sulla base dei giustificati motivi, dedotti dalla Società ai fini della richiesta di proroga.
Le ragioni della crisi sono diffusamente descritte in atti e sono riconducibili, oltre che all'impatto del conflitto in Ucraina ricaduto negativamente nel settore di riferimento degli idrocarburi, anche ai seguenti specifici fattori: a) Aumento dei costi delle materie prime, con effetti negativi sul mantenimento dei margini di profitto e gestione dei flussi di cassa (in quanto i pagamenti dei clienti erano legati allo stato avanzamento lavori o al collaudo, mentre le spese per materie prime dovevano essere sostenute in anticipo); b) Esponenziale aumento del costo dell'energia che ha reso più onerosa la struttura dei costi sia fissi sia variabili;
c) Sospensione di progetti cruciali: alcuni clienti hanno sospeso quattro progetti di rilevanti dimensioni e interrotto i relativi pagamenti, con aggravamento della crisi di liquidità ed impatto negativo sulla capacità di pianificazione finanziaria sia a breve sia lungo termine;
d) Effetti delle sanzioni imposte alla , che hanno determinato, oltre alla cancellazione di ulteriori ordini, anche un grave CP_8 rallentamento del mercato.
La Società ha esposto in ricorso: di aver tempestivamente fronteggiato tale situazione, avviando subito la ricerca di un partner industriale e/o investitore, anche stante la difficoltà di proseguire l'attività in via diretta;
di aver avviato trattative con potenziali investitori, infine ricevendo il fattivo interessamento di un solido soggetto con il quale era stato avviato, ante ricorso, un affitto ponte (comprensivo di marchio, immobile in NE, rapporti di lavoro, commesse in atti, ulteriori contratti attivi e passivi) e con passaggio in capo all'affittuario di tutti gli oneri gestionali e finanziari;
di aver ricevuto dall'affittuario impegno in via irrevocabile ad acquistare l'azienda, anche con partecipazione a procedura competitiva.
Nel termine concesso, la società debitrice ha depositato (in data 22-4-24) proposta, piano ed ulteriore documentazione, unitamente la relazione di attestazione ex art.87 co.3 a firma dottoresse
[...] Per_
e De Furia, che hanno attestato: la veridicità dei dati aziendali Per_1 Parte_2 esposti nel Piano e nella documentazione con lo stesso prodotta, dando atto che quanto rappresentato da Parte_1 rispecchia l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla Data di Riferimento del 22/12/2023; - la fattibilità del Piano in quanto esso si fonda su assunzioni verosimilmente realistiche;
- l'attitudine del Piano a:
- superare l'insolvenza del debitore;
- a garantire la sostenibilità economica dell'impresa; - a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, e ciò anche nel caso in cui si realizzasse lo scenario sensitivity (stress test).”
Il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole e, con decreto del 30-5-25, valutati sussistenti i presupposti di legge, anche in ordine alla corretta formazione delle classi e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori proposta e alla conservazione dei valori aziendali, preso atto del favorevole parere espresso dal Commissario giudiziale, il Tribunale ha aperto la procedura, nominato il giudice delegato, confermato il Commissario giudiziale, fissato il termine per il deposito del fondo spese e stabiliti i termini per l'espressione del voto dei creditori (inizialmente previsti dal 18 novembre al 25 novembre 24, poi differiti con decreto 3-10-24, su istanza della Società e parere favorevole del CG, al 20/27 gennaio 25).
La domanda è stata strutturata come concordato preventivo in continuità indiretta, alla quale si affianca altresì una componente liquidatoria ed un consistente apporto a fondo perduto;
riguarda un attivo complessivo di euro 4.766.601, a fronte di un passivo complessivo, comprese le spese di procedura, pari ad euro 13.569.171.
In particolare, il piano ha prospettato (come da sintesi elaborata dal CG nel parere favorevole ex art.48 co.2): 1 la prosecuzione indiretta dell'attività d'impresa tramite l'affitto del ramo di azienda operativo alla affittuaria , allo scopo di garantire la continuità d'impresa e, conseguentemente, la PE
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conservazione dell'avviamento, degli asset aziendali e dei livelli occupazionali, nell'ottica della migliore soddisfazione dei creditori sociali;
2- l'impegno irrevocabile di ad acquisire il ramo d'azienda PE
(escluso l'immobile) e l'ulteriore impegno di a partecipare, con offerta irrevocabile, alla PE procedura competitiva di vendita del ramo d'azienda; 3- la previsione di liquidazione degli asset aziendali non rientranti nel perimetro del ramo d'azienda, e in particolare: i) gli immobili di proprietà della siti in NE (Via Bergamina n. 31) e EG (via Redipuglia n. 2) valorizzati Parte_1 sulla base della perizia di al valore di euro 1.370.500; ii) i macchinari, apparati e attrezzature di CP_9 proprietà della valorizzati sulla base della perizia di al valore di euro 128.000; Parte_1 CP_9
iii) i crediti commerciali per euro 1.305.289, i crediti verso le controllate per euro CP_10
99.763 e Metano Impianti Germany Gmbh per euro 120.000, i depositi cauzionali per euro 20.001; iv) le disponibilità liquide alla data di riferimento del Piano (22.12.2023) pari a euro 273.804; 4- l'apporto di finanza esterna - resa disponibile dal coniuge dal legale rappresentante e amministratore unico dott.ssa
- a fondo perduto, pari ad euro 400.000 entro 150 giorni lavorativi dal passaggio in CP_11 giudicato del decreto di omologa, allo scopo di offrire un trattamento migliorativo ai creditori della Società nell'ambito e in esecuzione della proposta di concordato.
La proposta concordataria, come definitivamente formulata, prevede la soddisfazione dei creditori come segue (come da memoria società, p.2):
a. pagamento integrale: delle spese in prededuzione, dei crediti muniti di privilegio ipotecario, dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1,2,3 e 5 del codice civile, dei crediti previdenziali privilegiati ex artt. 2753 e 2754 del codice civile e dei crediti erariali privilegiati ex art. 2752 del codice civile;
b. soddisfacimento parziale, anche tramite l'apporto di nuova finanza esterna liberamente distribuibile, dei crediti suddivisi in tre classi: i. Classe 1 “crediti assistiti da privilegio ex art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998”: pagamento del credito nella misura complessiva del 42,97%; ii. Classe 2 “i crediti chirografari non finanziari, inclusi quelli con privilegio speciale incapiente”: pagamento del credito nella misura complessiva del 10,64%; iii. Classe 3 “creditori chirografari finanziari non garantiti da terzi”: pagamento del credito nella misura complessiva del 6,57%; Va precisato, quanto alla classe 1, che si tratta dei crediti CC e SI muniti di privilegio in via di regresso a condizione di escussione (assunti come di certa realizzazione), sia per la quota capiente che per quella incapiente, così come determinata nella relazione di attestazione ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII. Per questi creditori è previsto il pagamento nella misura complessiva del 42,97% (destinata a coprire il 100% della quota capiente e parzialmente la quota incapiente). La precisa indicazione assunta quanto al diritto di voto per i creditori inseriti in Classe 1, è stata di riconoscere il diritto di voto al soggetto che -nel periodo previsto per l'espressione del voto- risulti essere il titolare del credito e quindi la banca o il Fondo Pubblico a seconda che l'escussione si sia già perfezionata o meno.
Benchè la Proposta, il Piano e le Attestazioni assumano come certa l'escussione, nella relazione ex art. 105 CCII il Commissario giudiziale, a beneficio dei creditori e per loro più ampia informativa in relazione alla ipotesi di mancata escussione, ha preso in considerazione ed illustrato (v. paragrafo 6.5) appunto l'ipotesi specifica in cui l'escussione, al momento dell'effettiva esecuzione del Piano (prevista entro 180 giorni dall'omologazione), non si sia perfezionata per uno o per tutti i finanziamenti previsti. Dunque, il CG, considerando che in una ipotesi di non escussione di tutte o di parte delle garanzie, il residuo vada necessariamente distribuito secondo l'APR in percentuale paritetica fra i creditori chirografari delle tre classi, ha segnalato che, ove per ipotesi nessuna garanzia venisse escussa, alle tre classi spetterebbe una maggiore percentuale (arrivando al 15% circa), il tutto secondo l'ordine APR di distribuzione come detto.
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Nei termini di legge, quindi, il CG ha depositato le relazioni ex art. 105 CCII (6-12-24) e 107 3 e 7 co. CCII (3 e 13-1-25) e, in data 28-1-25 entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, la relazione finale ex art.110 CCII sull'esito delle votazioni.
All'esito delle operazioni di voto, il concordato è risultato approvato, essendo stata raggiunta la maggioranza di voti favorevoli in tutte e tre le classi di voto, prevista dall'art.109 comma 5 CCII, come da schema riepilogativo del CG:
Con provvedimento collegiale del 30-1-25 è stata fissata udienza per l'omologa innanzi al Collegio per il giorno 27-2-25 (poi differita al 6-3-25); non risulta pervenuta alcuna opposizione e, dopo il deposito ex art.48 c.2 CCII della memoria da parte della Società e del parere del CG, Tribunale ha riservato la decisione.
La società debitrice ha insistito per l'omologazione del concordato, a seguito del raggiungimento del voto favorevole in tutte le classi, richiamando i tratti essenziali della proposta e che possono essere così ribaditi:
a) pagamento integrale delle spese in prededuzione ed in particolare: delle spese di giustizia entro 30 giorni dalla liquidazione da parte del Tribunale;
delle spese di procedura e di funzionamento, secondo le scadenze contrattuali pattuite e comunque entro 30 giorni dall'omologa definitiva;
delle ulteriori spese appostate nel fondo rischi laddove dovessero concretizzarsi e comunque entro 30 giorni da quando saranno divenute esigibili;
b) pagamento integrale, entro 180 giorni dall'omologa definitiva, dei crediti muniti di privilegio ipotecario con i relativi interessi, in seguito alla vendita del bene immobile su cui grava l'ipoteca;
c) pagamento integrale, entro 30 giorni dall'omologa definitiva, dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 c.c. con i relativi interessi, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, anche mediante accollo liberatorio in capo all'aggiudicatario del ramo d'azienda ove consentito;
d) pagamento integrale, entro 180 giorni dall'omologa definitiva, dei crediti muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, 3 e 5 c.c. con i relativi interessi, nel rispetto dell'ordine dei privilegi;
e) pagamento integrale, entro 180 giorni dall'omologa definitiva, dei crediti previdenziali privilegiati ex artt. 2753 e 2754 c.c. con i relativi interessi, nel rispetto dell'ordine dei privilegi e della sussidiarietà prevista dall'art. 2776 c.c.;
f) pagamento integrale, entro 180 giorni dall'omologa definitiva, dei crediti erariali privilegiati ex art. 2752 c.c. con i relativi interessi, nel rispetto dell'ordine dei privilegi e della sussidiarietà prevista dall'art. 2776 c.c.;
g) soddisfo parziale, sia con l'attivo ricompreso nel valore di liquidazione nel rispetto dell'absolute priority rule (“APR”), sia con quello eccedente detto valore nel rispetto della relative priority rule (“RPR”), sia con l'apporto di finanza esterna liberamente distribuibile, entro 180 giorni dall'omologa definitiva dei crediti suddivisi in 3 distinte classi, come segue:
▪ Classe 1: “crediti assistiti da privilegio ex art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998”. Si tratta dei crediti CC e SI muniti di privilegio in via di regresso a condizione di escussione (da assumere di certa realizzazione), sia per la quota capiente che per quella incapiente, così come determinata nella relazione di attestazione ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII. Per questi creditori è previsto il pagamento nella misura complessiva del 42,97% (destinata a coprire il 100% della quota capiente ed il 13% della quota incapiente);
▪ Classe 2: “crediti chirografari non finanziari, inclusi quelli con privilegio speciale incapiente”. Per questi creditori è previsto il pagamento nella misura del 10,64%.
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▪ Classe 3: “creditori chirografari finanziari non garantiti da terzi”. Si tratta dei crediti ab origine non garantiti e della quota non garantita dei crediti ab origine garantiti. Per questi creditori è previsto il pagamento nella misura del 6,57%.
Il Commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologa.
Così descritta l'evoluzione del procedimento e l'assenza di irregolarità nella procedura, osserva il Tribunale che, all'esito e per le ragioni sopra espresse, possono qui ritenersi riscontrati tutti i presupposti di cui all'art.112, comma 1, CCII.
Va subito precisato che il Tribunale, con il decreto di apertura della procedura, aveva disposto le modalità per il versamento della finanza esterna e il sondaggio di mercato in conformità alle previsioni di cui all'art. 91 CCII, (segnatamente: DISPONE che il commissario giudiziale nominato provveda entro giorni 20 (venti) dalla accettazione dell'incarico a pubblicare l'invito ad offrire per l'acquisto dei beni della società ricorrente (vendita azienda, cessione immobili, liquidazione delle partecipazioni) sulla base delle offerte irrevocabili presenti in atti anche informando via PEC a cura del CG le società operanti nel medesimo settore degli impianti per trattamento trasposto idrocarburi (come da visura) , con pubblicità da eseguirsi per almeno 30-45 giorni consecutivi, tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite, sul Portale delle Vendite Pubbliche, oltre che su almeno UNO dei seguenti siti: a. www.astegiudiziarie.it; b. www.asteannunci.it c. www.asteimmobili.it ovvero di altro sito internet autorizzato a norma del D.M. 31.10.2006, che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 2.000.000 e su almeno un sito internet che pubblicizzi
[... vendite immobiliari che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 12.000.000, ed inoltre sul giornale a tiratura nazionale
- comunicando l'indirizzo PEC ove sarà disponibile la documentazione di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa CP_12 registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una data room messa a disposizione dalla stessa Società debitrice così da permettere la consultazione dei dati contabili, estimativi ed aziendali rilevanti anche in ordine al compendio aziendale, garantita in ogni caso la riservatezza dei dati – con invito a manifestare interesse per l'acquisto). Non essendo intervenute altre offerte, l'azienda è rimasta aggiudicata alla affittuaria unica offerente;
quanto agli immobili, per quello sito in PE
EG non pervenivano offerte mentre è stato aggiudicato ad uno dei due offerenti quello sito in NE.
E dunque, non solo nel lasso di tempo intercorso ad oggi non sono intervenuti fatti o circostanze nuove che possano incidere significativamente sulle prospettive concordatarie, ma anzi l'aggiornamento dell'iter di piano vede già un consistente avanzamento, ossia: il realizzo di crediti, di canoni di affitto azienda e del prezzo di vendita, la realizzazione della posta “magazzino”, la costituzione di primaria garanzia da parte del coniuge dell'amministratore (mandato e procura irrevocabili a vendere nell'interesse della Procedura l'immobile sito in Milano zona City Life, con capienza residua di oltre 2milioni, posto a garanzia dell'obbligo di versare la residua parte di finanziamento a fondo perduto -ossia ora 300.000 euro- entro 150 giorni dalla omologa e in assoluta coerenza con i pagamenti, stabiliti a 180 giorni dalla omologa).
In definitiva, come rilevato dal CG nel suo parere -favorevole- ex art.48 co.2 CCIII (pag.15) l'attivo posto alla base del Piano in parte è già realizzato (quanto all'incasso della maggior parte dei crediti ed all'affitto ed alla vendita dell'azienda), vi è una seria e concreta possibilità di cedere il residuo cespite di maggior valore (l'immobile di NE) ad un prezzo superiore a quello indicato nel Piano, il residuo della finanza esterna ancora da versare sembra ben garantito e dunque le uniche incertezze riguardano l'immobile di EG e l'incasso di alcuni crediti. Di conseguenza, una buona parte del fabbisogno risulta coperto da attività già liquide per l'importo di euro 2.440.000, pari a più del 50% del complessivo fabbisogno del Piano. La Società, inoltre, ha stanziato fondi molto prudenziali, in parte da considerare già liberati (per euro 305.000 in prededuzione), in grado di assorbire eventuali imprevisti.
Sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, potendosi riscontrare - per le considerazioni esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 112, CCII, ossia:
-la regolarità della procedura, in quanto risultano osservate le norme di rito del procedimento fin dal deposito della domanda e non si sono evidenziate vicende anomale o profili di inottemperanza da parte del debitore, né aspetti che integrino causa di non trasparenza delle informazioni ai creditori;
piano e proposta, esaustivi e comprensibili, sono stati accompagnati da una completa attestazione, il
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Co tutto dunque rivolto alla consapevole espressione di voto dei creditori. Anche la relazione del non ha messo in luce vicende anomale e dunque è positivo il giudizio di regolarità della procedura;
l'esito favorevole della votazione, che ha avuto attuazione a seguito delle adeguate relazioni da Co parte del e dunque i creditori sono stati correttamente informati;
non si è resa necessaria l'adozione da parte del GD di provvedimenti di ammissione provvisoria al voto;
non sono state segnalate dai creditori né sono emerse osservazioni critiche o questioni di sorta in relazione ai voti espressi. Si è avuta la maggioranza prescritta per il concordato in continuità.
l'ammissibilità della proposta, in quanto non violate norme imperative dell'ordinamento o in tema di trattamento dei creditori. Piano e proposta hanno superato il vaglio preliminare del Tribunale in sede di apertura, con il conforto della relazione attestativa e del parere del CG, innanzitutto quanto ai limiti di soddisfazione dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (84 c.1). La proposta è conforme ai limiti posti in tema di trattamento dei creditori e non si deroga al rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, essendo basate le differenze di trattamento dei creditori classati, sull'utilizzo esclusivo di risorse esterne, come tali liberamente distribuibili ai sensi dell'art. 84, comma 4, CCII;
i criteri di suddivisione in classi risultano corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici. Non ci sono profili da rilevare sul punto della correttezza delle classi, formate per doppia omogeneità (giuridica ed economica), con trattamento paritario in ciascuna classe e senza violazione di cause di prelazione. non emerge una “manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Il positivo vaglio preliminare del Tribunale in sede di apertura, concentrato essenzialmente sulla non manifesta inidoneità della domanda a conseguire quel che viene prospettato, viene positivamente reiterato in questa sede di omologa, anche sulla scorta del favorevole parere all'omologa espresso dal CG, il quale ha evidenziato lo stato di attuazione del piano (buona parte del fabbisogno risulta coperto da attività già liquide per l'importo di euro 2.440.000, pari a più del 50% del complessivo fabbisogno del Piano), la presenza di fondi molto prudenziali ed in grado di assorbire eventuali imprevisti, la seria prospettiva di veloce vendita anche dell'altro cespite residuo. Il CG ha quindi concluso che le stime ed i tempi di esecuzione del piano proposto dalla Società (e che sono stati oggetto di verifica da parte delle Attestatrici) appaiono verosimilmente realizzabili;
Il CG ha anche confermato le considerazioni in ordine al raffronto tra alternativa liquidatoria (unica possibile) nel senso che il soddisfacimento dei creditori non è inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, evidenziando (p.17) che: “l'alternativa liquidatoria condurrebbe ad un risultato peggiore per i creditori assistiti dal privilegio ante primo grado del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 e per i creditori privilegiati ex artt. 2752 c.c., mentre i creditori chirografari non verrebbero in alcun modo soddisfatti. Oltretutto, il breve tempo previsto per l'adempimento (180 giorni dall'omologa definitiva) è certamente molto vantaggioso per tutti i creditori rispetto ai tempi di una procedura di liquidazione giudiziale. Inoltre, nell'alternativa liquidatoria non vi sarebbe l'apporto di nuova finanza per euro 400.000 da parte del coniuge dell'amministratore né la rinuncia da parte di quest'ultimo a tutti i crediti dallo stesso maturati, ammontanti a circa euro 80.000 “.
Il concordato, approvato con le maggioranze prescritte e senza che siano intervenute opposizioni, ricorrendo tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 112, CCII, può dunque essere omologato, con nomina di un liquidatore per le ulteriori attività liquidatorie (vendita di immobili e ulteriori attività liquidatorie), professionista da individuarsi in quello indicato dalla stessa Società (dott. in quanto munito di requisiti ex art.356 CCII e CP_14 disponibile ad accettare il compenso calmierato e forfettario, per contenere i costi della procedura.
Il Liquidatore dovrà attenersi nella esecuzione dell'incarico alle indicazioni specificate in dispositivo e per ogni eventuale altro aspetto provvederà il GD.
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Il termine per l'esecuzione è previsto in 180 giorni dalla omologazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, come sopra composta, rigettata ogni altra domanda,
1) omologa il concordato preventivo della società on sede Parte_1 legale in NE (MI), via Bergamina 31, C.F. e P.I. P.IVA_1
2) conferma il commissario giudiziale in persona dell'avv. Federica Commisso, con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato;
3) nomina quale Liquidatore il dott. per l'attuazione delle attività liquidatorie CP_14 ulteriori e non afferenti alla continuità indiretta;
4) dispone che il Liquidatore: predisponga entro novanta giorni programma di liquidazione unicamente con riferimento alle vendite previste nel piano concordatario dalla società debitrice;
provveda alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione, acquisendo per le varie attività il parere preventivo del Commissario giudiziale, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;
le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura;
fornisca, con periodicità semestrale, al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione, fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
ultimate le operazioni di liquidazione, trasmetta al Commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il Commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo telematico;
5) dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società in concordato, quest'ultima consegni al Commissario giudiziale, avv. Federica COMMISSO, sino all'adempimento del concordato:
i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
i bilanci trimestrali, controfirmati dall'amministratore, analitici e riclassificati, costituiti da conto economico e stato patrimoniale e da ogni altro prospetto riepilogativo eventualmente richiesto dal Commissario giudiziale, non appena risultino disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento;
6) dispone che la società consegni al Commissario giudiziale, con cadenza trimestrale, un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, sullo stato di avanzamento del piano concordatario;
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7) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
informi altresì prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
8) dispone che il Commissario giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art.119 CCII qualora non valuti di attivarsi direttamente;
9) i pagamenti delle spese della procedura, dei costi correnti e dei creditori verranno effettuati con le somme realizzate e non appena possibile, sulla base di prospetti di pagamento predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti, verificati dal Commissario Giudiziale avv. Commisso, con pagamenti da eseguirsi da parte della società, sotto la stretta vigilanza del Commissario Giudiziale, che provvederà, di volta in volta e senza necessità di ulteriore autorizzazione, verificata la correttezza dei riparti elaborati dalla società, a liberare la provvista giacente sul conto della procedura a favore della società che a propria volta la riverserà ai creditori rimettendo contestualmente al Commissario Giudiziale documentazione comprovante i pagamenti eseguiti;
il CG depositerà successiva informativa al giudice delegato in ordine alla esecuzione dei pagamenti in conformità del piano omologato;
10) i flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali siano contabilizzati dalla società in partite separate in maniera tale che siano immediatamente evincibili le relative dinamiche ed il Commissario giudiziale sia posto nella condizione di esercitare un adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario;
dette somme saranno periodicamente trasferite sul conto corrente della procedura al fine di consentire al liquidatore di procedere ai riparti previsti nel piano;
11) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Milano nelle forme stabilite per i depositi giudiziale, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;
12) il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCII, dando conto delle attività compiute dal Liquidatore e dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario, da comunicare ai creditori;
13) conclusa l'esecuzione del concordato, il Commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società proponente, al Liquidatore, al Pubblico Ministero, al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;
manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 06/03/2025.
Il Giudice rel.est. Il Presidente
Dott.Luisa Vasile Dott. Laura De Simone
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