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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1931/2024 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1931/2024 promossa da
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Salvatore Centonze, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
rappresentato Controparte_1 e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: revoca permesso soggiorno per soggiornante di lungo periodo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, ha impugnato il decreto del Parte_1
20.04.2022, notificato il 13.03.2024, con il quale il Questore di Brindisi ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, n. , rilasciato Numero_1 dalla Questura di CP_1
Con decreto del 23.05.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e fissata la comparizione delle parti. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_2 per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale di Lecce concludendo
[...] per il rigetto del ricorso. All'udienza del 15.09.2025, la causa è stata rimessa al Giudice delegante per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, stante la sua fondatezza, può trovare accoglimento. 2
L'odierna ricorrente, cittadina albanese, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, vive in Italia da oltre vent'anni, unitamente al padre,
e alla madre In data 5.7.2007, è stata in Forlì la Persona_1 Persona_2 piccola figlia . Per_3 Persona_1
Sulla scorta della accertata assenza dal territorio nazionale dal 22.09.2019 al 19.03.2021 il Questore di Brindisi ha revocato il permesso già concesso alla ricorrente sul presupposto della lunga assenza della ricorrente e del suo nucleo familiare dal territorio nazionale, protrattasi per un periodo di tempo di superiore a 12 mesi, quindi, ben oltre quanto indicato nell'art. 9, comma 7, d.lgs. 286/98, che testualmente dispone "Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 per soggiornanti di lungo periodo è revocato (...) d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi". Preliminarmente è doveroso evidenziare come il ricorso deve essere esaminato nel merito, essendo la cognizione di questo Tribunale estesa all'accertamento della sussistenza, alla luce della normativa vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (in base al principio tempus regit actum), dei presupposti di legge in capo alla ricorrente al fine del rilascio del beneficio invocato, nonchè all'accertamento del diritto della ricorrente a rimanere sul territorio dello Stato. L'art. 9, comma 7, lett. d), D.lgs. 986/1998, come sostituito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, di recepimento direttiva 2003/ 109/ CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, prevede che il titolo di soggiorno, una volta rilasciato, debba essere revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi. Non avendo la revoca natura sanzionatoria, la possibilità di provare l'esiste di validi motivi per giustificare il prolungamento oltre i termini previsti dell'assenza, costituisce un principio della materia del soggiorno degli stranieri. L'assenza in sé non può essere posta automaticamente a fondamento di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno, in quanto il tempestivo ritorno in Italia è impedito non dalla volontà dello straniero, ma da cause di forza maggiore (cfr TAR Milano sez III del 3/01/2022, n. 5 ed ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 03- 05-2021, n. 1109; id., Sez. I, 30-03-9021, n. 841). Nel caso di specie, va rilevato che, dalla documentazione prodotta, si evince che la madre della ricorrente è affetta da una recidiva di una grave Parte_2 forma di tumore al cervello - meningioma della convessità sn – per il quale già nel 2011 ha dovuto affrontare un delicato intervento di asportazione della massa tumorale. Nel mese di novembre 2021, poi, si è dovuta sottoporre ad uno intervento chirurgico presso la struttura ospedaliera Poliambulanza di Brescia. Dalla deposizione del teste escusso è emerso che nel mese marzo 2020, a causa delle limitazioni negli spostamenti conseguenti alle misure di confinamento adottate dal Governo italiano, essendo in atto la pandemia da Covid-19, l'intero nucleo familiare dei ricorrenti si trovava in Albania. A causa della particolare situazione di salute di
, l'intero nucleo familiare decise di non rientrare in Italia, atteso che Persona_4 gli spostamenti durante lo stato di emergenza avrebbero sottoposto la stessa ad un grave rischio per la sua salute, se non addirittura per la sua stessa vita. La , poi, fu Parte_2 costretta a sottoporsi ad una lunga serie di visite specialistiche e di esami strumentali nel Nord Italia, allontanandosi della sua residenza. Nel 26.11.2021 la Sig.ra si è Parte_2 sottoposta a nuovo intervento chirurgico presso l'U.O. Neurochirurgia Funzionale Gamma Knipe in Brescia e, a causa dei successivi e frequenti controlli medici, il nucleo 3
decideva di trasferirsi a Genova, avendo reperito una casa alla via Martiri di Cefalonia n. 14. La ricorrente, poi, dal 2019 al 2023 ha studiato presso l'Università Europea di Tirana, conseguendo la laurea triennale in economia. Nel periodo novembre 2023 – marzo 2024 ha partecipato al progetto di ricerca presso la Facoltà di Economia dell'Università “Tor Vergata” di Roma dal titolo: Le agromafie sono dietro l'angolo: diritti delle persone, interessi della collettività e strumenti di prevenzione e contrasto. Il 2.10.2023 ha presentato domanda di immatricolazione al corso di Parte_1 dottorato per l'anno accademico 2023 – 2024 in “Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati” presso l'Università “Tor Vergata” di Roma, facoltà di economia. Nel 2023 la ricorrente ha acquistato un immobile a Genova da adibire a civile abitazione, con la prospettiva di trasferirvisi. Osserva questo Tribunale che lo scopo della previsione normativa della revoca della condizione di soggiornante di lungo periodo che ha conseguenze particolarmente favorevoli per chi l'ha ottenuta, è quello di non far conservare uno status giuridico che viene concesso laddove l'extracomunitario abbia dimorato da almeno cinque anni in Italia e dimostri condizioni di inserimento lavorativo e familiare tali da far ritenere che abbia deciso di mantenere una stabile dimora nel nostro paese. L'assenza ingiustificatamente prolungata dal territorio nazionale contrasta con i fattori che sono alla base della concessione del permesso per soggiornante di lungo periodo, ma laddove l'assenza ultrannuale sia stata causata dalla necessità di affrontare esigenze meritevoli di tutela e che non contrastino con la volontà in precedenza dimostrata di voler permanere stabilmente nel paese in cui si è scelto di vivere lasciando la nazione in cui si era nati, sarebbe irragionevole revocare il permesso sulla scorta di una formalistica applicazione della norma "(v. TAR Bologna, sez I del 5/12/2017 n. 805). In una situazione del genere, quindi, certamente non vi era l'intenzione di non dare più seguito ad un soggiorno in precedenza conseguito, ma solamente la necessità di tutelare la salute della congiunta fortemente compromessa, rientrando appena possibile, in modo da poter dare continuità alle cure iniziate sul T.N. e al contempo scongiurare eventuale contagio dal virus Sars covid 19 che avrebbe maggiormente compromesso la salute della . Parte_2
Va rilevato, poi, che con ordinanza del 29.03.2023, questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto da e avverso la revoca del permesso di Persona_1 Parte_3 soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, adottato sulla scorta della assenza dal territorio nazionale di oltre dodici mesi, adottato dal Questore di Brindisi, proprio come nel caso di cui al presente giudizio. Con sentenza del 24.07.2024, la Corte d'Appello di Lecce, in accoglimento del gravame proposto da avverso la sentenza del 26.05.2022 di questo Tribunale, Persona_4 ha ordinato alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo in favore dell'appellante. In conclusione, in ottemperanza al dovere del Giudice di porre in essere il necessario bilanciamento ragionevole e proporzionato del diritto all'unità familiare con eventuali interessi ad esso sottesi, si può senz'altro affermare che, nel caso di specie, risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di tutte le leggi complementari che disciplinano tale materia al fine della regolamentazione dei flussi migratori. Per tali considerazioni il ricorso può trovare accoglimento. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto della peculiarità della fattispecie e la complessità della disciplina.
P.Q.M.
4
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1. accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordina alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo a favore dei ricorrenti;
2. spese di lite compensate.
Lecce, 17.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott. Giovanni Tommasi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1931/2024 promossa da
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Salvatore Centonze, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
rappresentato Controparte_1 e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: revoca permesso soggiorno per soggiornante di lungo periodo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, ha impugnato il decreto del Parte_1
20.04.2022, notificato il 13.03.2024, con il quale il Questore di Brindisi ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, n. , rilasciato Numero_1 dalla Questura di CP_1
Con decreto del 23.05.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e fissata la comparizione delle parti. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_2 per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale di Lecce concludendo
[...] per il rigetto del ricorso. All'udienza del 15.09.2025, la causa è stata rimessa al Giudice delegante per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, stante la sua fondatezza, può trovare accoglimento. 2
L'odierna ricorrente, cittadina albanese, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, vive in Italia da oltre vent'anni, unitamente al padre,
e alla madre In data 5.7.2007, è stata in Forlì la Persona_1 Persona_2 piccola figlia . Per_3 Persona_1
Sulla scorta della accertata assenza dal territorio nazionale dal 22.09.2019 al 19.03.2021 il Questore di Brindisi ha revocato il permesso già concesso alla ricorrente sul presupposto della lunga assenza della ricorrente e del suo nucleo familiare dal territorio nazionale, protrattasi per un periodo di tempo di superiore a 12 mesi, quindi, ben oltre quanto indicato nell'art. 9, comma 7, d.lgs. 286/98, che testualmente dispone "Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 per soggiornanti di lungo periodo è revocato (...) d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi". Preliminarmente è doveroso evidenziare come il ricorso deve essere esaminato nel merito, essendo la cognizione di questo Tribunale estesa all'accertamento della sussistenza, alla luce della normativa vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (in base al principio tempus regit actum), dei presupposti di legge in capo alla ricorrente al fine del rilascio del beneficio invocato, nonchè all'accertamento del diritto della ricorrente a rimanere sul territorio dello Stato. L'art. 9, comma 7, lett. d), D.lgs. 986/1998, come sostituito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, di recepimento direttiva 2003/ 109/ CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, prevede che il titolo di soggiorno, una volta rilasciato, debba essere revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi. Non avendo la revoca natura sanzionatoria, la possibilità di provare l'esiste di validi motivi per giustificare il prolungamento oltre i termini previsti dell'assenza, costituisce un principio della materia del soggiorno degli stranieri. L'assenza in sé non può essere posta automaticamente a fondamento di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno, in quanto il tempestivo ritorno in Italia è impedito non dalla volontà dello straniero, ma da cause di forza maggiore (cfr TAR Milano sez III del 3/01/2022, n. 5 ed ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 03- 05-2021, n. 1109; id., Sez. I, 30-03-9021, n. 841). Nel caso di specie, va rilevato che, dalla documentazione prodotta, si evince che la madre della ricorrente è affetta da una recidiva di una grave Parte_2 forma di tumore al cervello - meningioma della convessità sn – per il quale già nel 2011 ha dovuto affrontare un delicato intervento di asportazione della massa tumorale. Nel mese di novembre 2021, poi, si è dovuta sottoporre ad uno intervento chirurgico presso la struttura ospedaliera Poliambulanza di Brescia. Dalla deposizione del teste escusso è emerso che nel mese marzo 2020, a causa delle limitazioni negli spostamenti conseguenti alle misure di confinamento adottate dal Governo italiano, essendo in atto la pandemia da Covid-19, l'intero nucleo familiare dei ricorrenti si trovava in Albania. A causa della particolare situazione di salute di
, l'intero nucleo familiare decise di non rientrare in Italia, atteso che Persona_4 gli spostamenti durante lo stato di emergenza avrebbero sottoposto la stessa ad un grave rischio per la sua salute, se non addirittura per la sua stessa vita. La , poi, fu Parte_2 costretta a sottoporsi ad una lunga serie di visite specialistiche e di esami strumentali nel Nord Italia, allontanandosi della sua residenza. Nel 26.11.2021 la Sig.ra si è Parte_2 sottoposta a nuovo intervento chirurgico presso l'U.O. Neurochirurgia Funzionale Gamma Knipe in Brescia e, a causa dei successivi e frequenti controlli medici, il nucleo 3
decideva di trasferirsi a Genova, avendo reperito una casa alla via Martiri di Cefalonia n. 14. La ricorrente, poi, dal 2019 al 2023 ha studiato presso l'Università Europea di Tirana, conseguendo la laurea triennale in economia. Nel periodo novembre 2023 – marzo 2024 ha partecipato al progetto di ricerca presso la Facoltà di Economia dell'Università “Tor Vergata” di Roma dal titolo: Le agromafie sono dietro l'angolo: diritti delle persone, interessi della collettività e strumenti di prevenzione e contrasto. Il 2.10.2023 ha presentato domanda di immatricolazione al corso di Parte_1 dottorato per l'anno accademico 2023 – 2024 in “Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati” presso l'Università “Tor Vergata” di Roma, facoltà di economia. Nel 2023 la ricorrente ha acquistato un immobile a Genova da adibire a civile abitazione, con la prospettiva di trasferirvisi. Osserva questo Tribunale che lo scopo della previsione normativa della revoca della condizione di soggiornante di lungo periodo che ha conseguenze particolarmente favorevoli per chi l'ha ottenuta, è quello di non far conservare uno status giuridico che viene concesso laddove l'extracomunitario abbia dimorato da almeno cinque anni in Italia e dimostri condizioni di inserimento lavorativo e familiare tali da far ritenere che abbia deciso di mantenere una stabile dimora nel nostro paese. L'assenza ingiustificatamente prolungata dal territorio nazionale contrasta con i fattori che sono alla base della concessione del permesso per soggiornante di lungo periodo, ma laddove l'assenza ultrannuale sia stata causata dalla necessità di affrontare esigenze meritevoli di tutela e che non contrastino con la volontà in precedenza dimostrata di voler permanere stabilmente nel paese in cui si è scelto di vivere lasciando la nazione in cui si era nati, sarebbe irragionevole revocare il permesso sulla scorta di una formalistica applicazione della norma "(v. TAR Bologna, sez I del 5/12/2017 n. 805). In una situazione del genere, quindi, certamente non vi era l'intenzione di non dare più seguito ad un soggiorno in precedenza conseguito, ma solamente la necessità di tutelare la salute della congiunta fortemente compromessa, rientrando appena possibile, in modo da poter dare continuità alle cure iniziate sul T.N. e al contempo scongiurare eventuale contagio dal virus Sars covid 19 che avrebbe maggiormente compromesso la salute della . Parte_2
Va rilevato, poi, che con ordinanza del 29.03.2023, questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto da e avverso la revoca del permesso di Persona_1 Parte_3 soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, adottato sulla scorta della assenza dal territorio nazionale di oltre dodici mesi, adottato dal Questore di Brindisi, proprio come nel caso di cui al presente giudizio. Con sentenza del 24.07.2024, la Corte d'Appello di Lecce, in accoglimento del gravame proposto da avverso la sentenza del 26.05.2022 di questo Tribunale, Persona_4 ha ordinato alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo in favore dell'appellante. In conclusione, in ottemperanza al dovere del Giudice di porre in essere il necessario bilanciamento ragionevole e proporzionato del diritto all'unità familiare con eventuali interessi ad esso sottesi, si può senz'altro affermare che, nel caso di specie, risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di tutte le leggi complementari che disciplinano tale materia al fine della regolamentazione dei flussi migratori. Per tali considerazioni il ricorso può trovare accoglimento. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto della peculiarità della fattispecie e la complessità della disciplina.
P.Q.M.
4
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1. accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordina alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo a favore dei ricorrenti;
2. spese di lite compensate.
Lecce, 17.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott. Giovanni Tommasi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.