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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 550/2025
all'udienza del 16 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Massimiliano Magnanelli appellante E
Controparte_1
Avv. Gianluca Di Blasio appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 126/2025 del Tribunale di Rieti, in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., conveniva Parte_1 [...]
(di seguito, innanzi al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Rieti in funzione del giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale ritenere e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale stipulato dal Sig. con la Soc. in data 15/06/2023 stante la Parte_1 Controparte_2 ingiustificata reiterazione dello stesso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 31/07/2023, per mancato superamento del periodo di prova, stante il suo carattere ritorsivo e condannare la convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione, e comunque non inferiore a 5 mensilità, e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 D. Lg.s 23/15; 2) in subordine, ritenere e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal Sig. con la Parte_1 [...] in data 15/06/2023 stante la sua ingiustificata reiterazione e, Controparte_3 nella denegata ipotesi di qualificazione del carattere non ritorsivo del licenziamento impugnato ritenere la sua illegittimità, dichiarare la estinzione del rapporto di lavoro e condannare la convenuta al pagamento di una indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in ogni caso non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 mensilità, commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D. Lgs. 23/15. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. L'odierno appellante rappresentava, infatti, di aver sottoscritto in data 23.11.2022 un contratto di somministrazione a tempo determinato con la società Openjobmetis, con soggetto utilizzatore la società Il lavoratore deduceva come il Controparte_2 menzionato contratto riguardasse lo svolgimento di mansioni di addetto all'ufficio gestione rifiuti, con inquadramento nel livello 1B del CCNL Igiene Ambiente - Aziende Private e come il rapporto lavorativo prevedesse un periodo di prova pari a 7 giorni;
il ricorrente rappresentava ulteriormente che la scadenza del menzionato contratto era prevista per la data del 28.02.2023 ma che la stessa era stata oggetto di proroga sino alla data del 30.06.2023. L rappresentava, inoltre, che, in Parte_1 data 15.06.2023, a seguito di superamento di selezione pubblica per titoli ed esami, veniva definitivamente assunto dalla con contratto a tempo Controparte_2 indeterminato part-time, in qualità di impiegato con mansioni di addetto all'ufficio gestione rifiuti, area tecnica amministrativa del CCNL di settore, livello 3B, senza soluzione di continuità. Sul punto, il lavoratore - premesso l'ulteriore periodo di prova pari a 90 giorni prescritto dal nuovo contratto, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e
11 CCNL - deduceva che, in data 04.08.2023, riceveva la comunicazione della risoluzione del menzionato rapporto lavorativo per mancato superamento del citato periodo di prova. Il ricorrente eccepiva, in primo luogo, la nullità di tale secondo patto di prova a motivo dell'identità delle mansioni da lui svolte rispetto al primo contratto di somministrazione, già avente un periodo di prova di 7 giorni, superato positivamente;
in secondo luogo, il lavoratore contestava l'illegittimità del licenziamento comminatogli poiché ritorsivo stante la pretestuosità degli addebiti disciplinari contestategli, con le tre lettere da lui ricevute in data 07.08.2023.
2. Ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta contestava le pretese del lavoratore, eccependo la piena legittimità del secondo patto di prova a motivo dell'effettiva diversità delle mansioni svolte dall'odierno appellante rispetto al primo rapporto lavorativo;
invero, la rappresentava come, Controparte_2
2 nell'antecedente contratto di somministrazione, il lavoratore svolgesse mansioni meramente esecutive, quali l'inserimento di dati presenti nei formulari e/o nei rapporti di servizio redatti dagli operatori (come la trascrizione e l'inserimento del nome del conducente, la targa del mezzo utilizzato dall'operatore, l'orario di servizio osservato, quantità e tipologia di rifiuti ecc.), in assenza di qualsivoglia autonomia operativa. Nel successivo rapporto lavorativo a tempo indeterminato, invece, la società asseriva come il lavoratore fosse adibito allo svolgimento di mansioni in piena autonomia, quali la gestione di attività amministrative, quali l'intero ciclo di formazione del formulario dei rifiuti, in conformità delle procedure previste dall'Azienda. Infine, la società contestava altresì l'asserita natura ritorsiva del licenziamento dedotta dal lavoratore, eccependo sul punto l'inadempimento dell'onere della prova da parte dell'odierno appellante. La Controparte_2 dunque, concludeva per l'integrale rigetto delle domande attoree.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, valutando preliminarmente la legittimità del secondo periodo di prova apposto al contratto a tempo indeterminato. Il Giudice di prime cure, infatti, all'esito dell'istruttoria svoltasi mediante escussione di testimoni, rilevava la difformità delle mansioni ricoperte dal sig. rispetto a quanto prescritto nel precedente contratto di Parte_1 lavoro;
sul punto, il primo Giudice evidenziava il diverso livello di inquadramento ricoperto dal lavoratore (dapprima, nel livello d'inquadramento 1B del CCNL di settore;
successivamente, nel livello 3B del medesimo CCNL), circostanza per la quale – a motivo del superiore livello d'inquadramento ricoperto a seguito della seconda assunzione – il lavoratore era chiamato ad occuparsi di mansioni richiedenti idonea preparazione professionale ed autonomia operativa, diversamente da quanto previsto nel primo contratto di lavoro. Il Tribunale riteneva altresì legittimo l'impugnato licenziamento alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria e in ragione dell'inadempimento dell'onere della prova riconosciuto in capo all'odierno appellante, come nella parte motiva della sentenza si legge: “[…] il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova.”. Per tal motivo, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando il lavoratore alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.629,00 oltre rimborso delle spese pari al 15%, iva e cpa.
4. Avverso la suindicata sentenza, propone appello il quale, Parte_1 reiterando le conclusioni precedentemente rassegnate innanzi al primo Giudice, chiede l'integrale riforma della gravata sentenza, con vittoria di spese, formulando al riguardo i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 c.c. e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia;
2)
3 contraddittoria motivazione in ordine al regime normativo applicabile al licenziamento dell'appellante, violazione dell'art. 7 l. 300/70.
5. La ritualmente costituitasi in giudizio, contesta quanto Controparte_2 dedotto dall'appellante ed insiste per la conferma della pronuncia di primo grado.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato e non merita pertanto accoglimento.
8. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la ritenuta legittimità del patto di prova apposto al contratto di assunzione a tempo indeterminato.
Il motivo è destituito di fondamento.
8.1. In primo luogo, vanno disattese le deduzioni relative all'omessa valutazione del bando di gara per la selezione pubblica all'esito della quale l' è stato assunto a tempo indeterminato. Parte_1
Al riguardo si rileva che il bando di gara è stato tardivamente depositato, nel giudizio di primo grado, in allegato alle note difensive e senza alcuna richiesta né tantomeno autorizzazione preventiva da parte del Tribunale. Inoltre, costituiscono circostanze nuove, formulate per la prima volta nel presente grado di giudizio e, pertanto inammissibili, le seguenti deduzioni contenute nell'atto di gravame: “Si legge infatti all'articolo 2 numero 15, avente ad oggetto i requisiti specifici per l'ammissione alla selezione, che i candidati devono a pena di nullità della propria iscrizione alla selezione pubblica essere in possesso di requisiti specifici e cioè aver maturato esperienza lavorativa, documentabile di almeno tre mesi, svolta con le medesime mansioni del profilo ricercato nell'ultimo biennio dalla data di pubblicazione dell'avviso presso società di igiene urbana o ambientale. Da ciò consegue che la reiterazione del patto di prova nel contratto di lavoro a tempo subordinato risulta priva di causa e quindi affetta da nullità, stante la esistenza del requisito dello svolgimento di attività lavorativa con le medesime mansioni del profilo richiesto, previsto a pena di nullità della partecipazione alla selezione, dall'art. 2 numero 15 del bando”. 8.2. E' altresì infondata la doglianza relativa all'identità delle mansioni svolte dall nel periodo di somministrazione e nel periodo di assunzione a tempo Parte_1 indeterminato, con conseguente legittimità e validità del patto di prova apposto al secondo contratto.
La prova testimoniale espletata ha infatti confermato che le mansioni affidate al ricorrente nei due periodi sono state differenti e conformi al livello di inquadramento di addetto e, poi, di impiegato, nell'ambito della gestione rifiuti, previsto dai rispettivi contratti. Rilevano al riguardo le seguenti dichiarazioni:
- il teste ha riferito che: “In relazione alla continuità di mansioni, posso Tes_1 dire che le finalità delle mansioni svolte dal ricorrente erano diverse dalla fase iniziale (in cui era applicato il contratto di somministrazione) a quella successiva;
all'inizio c'è stato un periodo di apprendimento in cui l si occupava della Parte_1 fase finale di redazione dei rapportini di servizio, inserendo dati al computer. Successivamente, le mansioni materiali sono rimaste le stesse (inserimento dati) però la finalità del lavoro dell era più ampia perché si sarebbe dovuto Parte_1
4 occupare della stampa e timbratura dei formulari, controllo e registrazione dei formulari, mansioni svolte sempre in un team, rispondendo a un capoarea … ADR In relazione allo svolgimento delle mansioni da parte dell preciso che in Parte_1 una occasione, poco prima che venisse licenziato, il ricorrente si è rifiutato di stampare e timbrare dei formulari;
lo ricordo perché ero presente;
non ho chiesto perché lo avesse fatto né lui mi ha detto nulla in proposito”;
- il teste ha dichiarato: “A me risulta che il sig. si è sempre Tes_2 Parte_1 rifiutato di occuparsi della formazione dei formulari, ne ho avuto diretta percezione nello svolgimento della mia attività di supervisione come Capo Area;
mi sono rivolto più volte a per sapere a che punto fosse l'attività dell di Persona_1 Parte_1 predisposizione dei formulari e mi è stato detto che il ricorrente si rifiutava di svolgere tale mansione”; ADR: “Il sig. durante il primo periodo di Parte_1 rapporto di lavoro con contratto di somministrazione era tenuto a occuparsi solo dell'inserimento dei dati, come “Primo Livello”; quando è passato al “Terzo Livello”, riferibile al contratto di lavoro tipico delle Aziende Ambientali, noi Capo Area ci aspettavamo mansioni più complesse, tra cui la conoscenza del formulario e tutto il processo per crearlo e queste mansioni non sono state svolte dal ricorrente”;
- il teste ha riferito: “tale attività di inserimento era svolta da Tes_3 ma era preceduta da verifica e controllo dei dati effettuata da Parte_1 Persona_1 eseguiva la mera trascrizione dei dati sul sistema informatico ANTHEA”; Parte_1
8: “Il sig. inseriva i dati sia per quanto riguarda i rapportini di servizio, Parte_1 dopo un mio controllo e verifica di esattezza dei dati precompilati dagli operatori, sul portale WMS sia i dati relativi ai formulari su sistema ANTHEA dopo il controllo effettuato dal collega in entrambi i casi si trattava di mera attività di Persona_1 inserimento dati dopo un controllo svolto in precedenza da altri soggetti”; 9: “Sì, è vero;
dopo il passaggio dell al “Livello 3” del contratto applicato nel Parte_1 comparto ambientale, la figura del ricorrente prevedeva l'espletamento di attività lavorative in piena autonomia;
il ricorrente è stato formato per circa un mese sia sulle modalità di redazione dei formulari sia sulla verifica e inserimento dei rapportini di servizio;
aggiungo che il ricorrente era stato avviato a un periodo di formazione per redigere turnazione degli operatori in servizio sui vari cantieri”; Testim
“Il ricorrente all'inizio faceva mero lavoro di data entry;
dopo il passaggio contrattuale, l avrebbe dovuto predisporre il formulario da zero, facendo Parte_1 la verifica dei calendari di raccolta, dei Comuni che raccoglievano nelle varie giornate, della tipologia di rifiuto;
avrebbe poi dovuto verificare la correttezza dei dati inseriti nel formulario, procedere alla stampa del formulario e alla relativa timbratura. Al ritorno del formulario dalla discarica, il ricorrente poi avrebbe dovuto verificarne la correttezza in tutti i suoi campi e provvedere alla registrazione sul sistema informatico ANTHEA;
il ricorrente avrebbe anche dovuto predisporre i turni per gli operatori, ossia aiutare me direttamente, sgravandomi da ore di lavoro e consentirmi di dedicarmi ad altre attività; aggiungo che anche nel secondo periodo il ricorrente si limitava a fare quello che faceva prima, ossia inserire i rapportini di servizio nel sistema WMS, inserire i formulari nel sistema ANTHEA ma non ha mai redatto da zero un formulario né gestito il formulario stesso in autonomia”; ADR:
5 “Il formulario veniva redatto da e da sia quando Per_2 Persona_1 Parte_1 era assunto col primo contratto di somministrazione sia quando è stato adottato il secondo contratto”. 8.3. Premessa la legittimità del patto di prova apposto al contratto di assunzione a tempo indeterminato, deve quindi ritenersi la legittimità del licenziamento intimato dalla società appellata, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (v. Cass. n. 1180/2017). Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che il lavoratore ricorrente nulla ha dedotto né tantomeno dimostrato circa l'esito positivo della prova. Parimenti non vi sono sufficienti allegazioni e tantomeno riscontri probatori circa il carattere ritorsivo del licenziamento, essendosi il ricorrente limitato, a tal fine, ad allegare che il mancato superamento della prova era stato motivato dal datore di lavoro con gli stessi fatti che avevano formato oggetto di contestazioni disciplinari successive al licenziamento.
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che “La motivazione della sentenza impugnata è evidentemente contraddittoria in quanto il giudice di primo grado, premette correttamente che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, legittimamente apposto, al contratto non deve essere motivato avendo natura discrezionale, e quindi essendo qualificabile come licenziamento acausale, ma poi contraddicendosi dichiara la legittimità del licenziamento dell'appellante sulla base di motivi “ontologicamente” disciplinari, così riconducendolo alla disciplina limitativa dei licenziamenti in presenza di un giustificato motivo o di una giusta causa di recesso, previa osservanza della procedura di cui all'articolo 7 legge 30/70”. L'appellante deduce quindi la nullità del licenziamento intimatogli per omessa contestazione dei fatti. In primo luogo, va disattesa quest'ultima eccezione in quanto trattasi di deduzione nuova, non contenuta nel ricorso di primo grado, ma sollevata inammissibilmente per la prima volta nel presente grado di giudizio. Va poi osservato che il Tribunale ha esaminato e valutato i comportamenti tenuti dal ricorrente nello svolgimento dell'attività lavorativa al fine di escludere il carattere pretestuoso e ritorsivo del licenziamento lamentato dal ricorrente. Comunque, quand'anche si ritenesse ultronea la disamina di tali circostanze da parte del primo giudice, ciò non potrebbe condurre all'accoglimento delle domande attoree, attesa la legittimità – per i motivi esposti al punto 8 che precede – del licenziamento intimato dalla società convenuta per mancato superato della prova.
6 10. Sulla base delle considerazioni finora esposte, l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
12. In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€3.500,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16 maggio 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Elisabetta Palumbo Consigliera Beatrice Marrani Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 550/2025
all'udienza del 16 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Massimiliano Magnanelli appellante E
Controparte_1
Avv. Gianluca Di Blasio appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 126/2025 del Tribunale di Rieti, in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., conveniva Parte_1 [...]
(di seguito, innanzi al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Rieti in funzione del giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale ritenere e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale stipulato dal Sig. con la Soc. in data 15/06/2023 stante la Parte_1 Controparte_2 ingiustificata reiterazione dello stesso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 31/07/2023, per mancato superamento del periodo di prova, stante il suo carattere ritorsivo e condannare la convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione, e comunque non inferiore a 5 mensilità, e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 D. Lg.s 23/15; 2) in subordine, ritenere e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal Sig. con la Parte_1 [...] in data 15/06/2023 stante la sua ingiustificata reiterazione e, Controparte_3 nella denegata ipotesi di qualificazione del carattere non ritorsivo del licenziamento impugnato ritenere la sua illegittimità, dichiarare la estinzione del rapporto di lavoro e condannare la convenuta al pagamento di una indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in ogni caso non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 mensilità, commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D. Lgs. 23/15. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. L'odierno appellante rappresentava, infatti, di aver sottoscritto in data 23.11.2022 un contratto di somministrazione a tempo determinato con la società Openjobmetis, con soggetto utilizzatore la società Il lavoratore deduceva come il Controparte_2 menzionato contratto riguardasse lo svolgimento di mansioni di addetto all'ufficio gestione rifiuti, con inquadramento nel livello 1B del CCNL Igiene Ambiente - Aziende Private e come il rapporto lavorativo prevedesse un periodo di prova pari a 7 giorni;
il ricorrente rappresentava ulteriormente che la scadenza del menzionato contratto era prevista per la data del 28.02.2023 ma che la stessa era stata oggetto di proroga sino alla data del 30.06.2023. L rappresentava, inoltre, che, in Parte_1 data 15.06.2023, a seguito di superamento di selezione pubblica per titoli ed esami, veniva definitivamente assunto dalla con contratto a tempo Controparte_2 indeterminato part-time, in qualità di impiegato con mansioni di addetto all'ufficio gestione rifiuti, area tecnica amministrativa del CCNL di settore, livello 3B, senza soluzione di continuità. Sul punto, il lavoratore - premesso l'ulteriore periodo di prova pari a 90 giorni prescritto dal nuovo contratto, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e
11 CCNL - deduceva che, in data 04.08.2023, riceveva la comunicazione della risoluzione del menzionato rapporto lavorativo per mancato superamento del citato periodo di prova. Il ricorrente eccepiva, in primo luogo, la nullità di tale secondo patto di prova a motivo dell'identità delle mansioni da lui svolte rispetto al primo contratto di somministrazione, già avente un periodo di prova di 7 giorni, superato positivamente;
in secondo luogo, il lavoratore contestava l'illegittimità del licenziamento comminatogli poiché ritorsivo stante la pretestuosità degli addebiti disciplinari contestategli, con le tre lettere da lui ricevute in data 07.08.2023.
2. Ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta contestava le pretese del lavoratore, eccependo la piena legittimità del secondo patto di prova a motivo dell'effettiva diversità delle mansioni svolte dall'odierno appellante rispetto al primo rapporto lavorativo;
invero, la rappresentava come, Controparte_2
2 nell'antecedente contratto di somministrazione, il lavoratore svolgesse mansioni meramente esecutive, quali l'inserimento di dati presenti nei formulari e/o nei rapporti di servizio redatti dagli operatori (come la trascrizione e l'inserimento del nome del conducente, la targa del mezzo utilizzato dall'operatore, l'orario di servizio osservato, quantità e tipologia di rifiuti ecc.), in assenza di qualsivoglia autonomia operativa. Nel successivo rapporto lavorativo a tempo indeterminato, invece, la società asseriva come il lavoratore fosse adibito allo svolgimento di mansioni in piena autonomia, quali la gestione di attività amministrative, quali l'intero ciclo di formazione del formulario dei rifiuti, in conformità delle procedure previste dall'Azienda. Infine, la società contestava altresì l'asserita natura ritorsiva del licenziamento dedotta dal lavoratore, eccependo sul punto l'inadempimento dell'onere della prova da parte dell'odierno appellante. La Controparte_2 dunque, concludeva per l'integrale rigetto delle domande attoree.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, valutando preliminarmente la legittimità del secondo periodo di prova apposto al contratto a tempo indeterminato. Il Giudice di prime cure, infatti, all'esito dell'istruttoria svoltasi mediante escussione di testimoni, rilevava la difformità delle mansioni ricoperte dal sig. rispetto a quanto prescritto nel precedente contratto di Parte_1 lavoro;
sul punto, il primo Giudice evidenziava il diverso livello di inquadramento ricoperto dal lavoratore (dapprima, nel livello d'inquadramento 1B del CCNL di settore;
successivamente, nel livello 3B del medesimo CCNL), circostanza per la quale – a motivo del superiore livello d'inquadramento ricoperto a seguito della seconda assunzione – il lavoratore era chiamato ad occuparsi di mansioni richiedenti idonea preparazione professionale ed autonomia operativa, diversamente da quanto previsto nel primo contratto di lavoro. Il Tribunale riteneva altresì legittimo l'impugnato licenziamento alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria e in ragione dell'inadempimento dell'onere della prova riconosciuto in capo all'odierno appellante, come nella parte motiva della sentenza si legge: “[…] il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova.”. Per tal motivo, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando il lavoratore alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.629,00 oltre rimborso delle spese pari al 15%, iva e cpa.
4. Avverso la suindicata sentenza, propone appello il quale, Parte_1 reiterando le conclusioni precedentemente rassegnate innanzi al primo Giudice, chiede l'integrale riforma della gravata sentenza, con vittoria di spese, formulando al riguardo i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 c.c. e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia;
2)
3 contraddittoria motivazione in ordine al regime normativo applicabile al licenziamento dell'appellante, violazione dell'art. 7 l. 300/70.
5. La ritualmente costituitasi in giudizio, contesta quanto Controparte_2 dedotto dall'appellante ed insiste per la conferma della pronuncia di primo grado.
6. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato e non merita pertanto accoglimento.
8. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la ritenuta legittimità del patto di prova apposto al contratto di assunzione a tempo indeterminato.
Il motivo è destituito di fondamento.
8.1. In primo luogo, vanno disattese le deduzioni relative all'omessa valutazione del bando di gara per la selezione pubblica all'esito della quale l' è stato assunto a tempo indeterminato. Parte_1
Al riguardo si rileva che il bando di gara è stato tardivamente depositato, nel giudizio di primo grado, in allegato alle note difensive e senza alcuna richiesta né tantomeno autorizzazione preventiva da parte del Tribunale. Inoltre, costituiscono circostanze nuove, formulate per la prima volta nel presente grado di giudizio e, pertanto inammissibili, le seguenti deduzioni contenute nell'atto di gravame: “Si legge infatti all'articolo 2 numero 15, avente ad oggetto i requisiti specifici per l'ammissione alla selezione, che i candidati devono a pena di nullità della propria iscrizione alla selezione pubblica essere in possesso di requisiti specifici e cioè aver maturato esperienza lavorativa, documentabile di almeno tre mesi, svolta con le medesime mansioni del profilo ricercato nell'ultimo biennio dalla data di pubblicazione dell'avviso presso società di igiene urbana o ambientale. Da ciò consegue che la reiterazione del patto di prova nel contratto di lavoro a tempo subordinato risulta priva di causa e quindi affetta da nullità, stante la esistenza del requisito dello svolgimento di attività lavorativa con le medesime mansioni del profilo richiesto, previsto a pena di nullità della partecipazione alla selezione, dall'art. 2 numero 15 del bando”. 8.2. E' altresì infondata la doglianza relativa all'identità delle mansioni svolte dall nel periodo di somministrazione e nel periodo di assunzione a tempo Parte_1 indeterminato, con conseguente legittimità e validità del patto di prova apposto al secondo contratto.
La prova testimoniale espletata ha infatti confermato che le mansioni affidate al ricorrente nei due periodi sono state differenti e conformi al livello di inquadramento di addetto e, poi, di impiegato, nell'ambito della gestione rifiuti, previsto dai rispettivi contratti. Rilevano al riguardo le seguenti dichiarazioni:
- il teste ha riferito che: “In relazione alla continuità di mansioni, posso Tes_1 dire che le finalità delle mansioni svolte dal ricorrente erano diverse dalla fase iniziale (in cui era applicato il contratto di somministrazione) a quella successiva;
all'inizio c'è stato un periodo di apprendimento in cui l si occupava della Parte_1 fase finale di redazione dei rapportini di servizio, inserendo dati al computer. Successivamente, le mansioni materiali sono rimaste le stesse (inserimento dati) però la finalità del lavoro dell era più ampia perché si sarebbe dovuto Parte_1
4 occupare della stampa e timbratura dei formulari, controllo e registrazione dei formulari, mansioni svolte sempre in un team, rispondendo a un capoarea … ADR In relazione allo svolgimento delle mansioni da parte dell preciso che in Parte_1 una occasione, poco prima che venisse licenziato, il ricorrente si è rifiutato di stampare e timbrare dei formulari;
lo ricordo perché ero presente;
non ho chiesto perché lo avesse fatto né lui mi ha detto nulla in proposito”;
- il teste ha dichiarato: “A me risulta che il sig. si è sempre Tes_2 Parte_1 rifiutato di occuparsi della formazione dei formulari, ne ho avuto diretta percezione nello svolgimento della mia attività di supervisione come Capo Area;
mi sono rivolto più volte a per sapere a che punto fosse l'attività dell di Persona_1 Parte_1 predisposizione dei formulari e mi è stato detto che il ricorrente si rifiutava di svolgere tale mansione”; ADR: “Il sig. durante il primo periodo di Parte_1 rapporto di lavoro con contratto di somministrazione era tenuto a occuparsi solo dell'inserimento dei dati, come “Primo Livello”; quando è passato al “Terzo Livello”, riferibile al contratto di lavoro tipico delle Aziende Ambientali, noi Capo Area ci aspettavamo mansioni più complesse, tra cui la conoscenza del formulario e tutto il processo per crearlo e queste mansioni non sono state svolte dal ricorrente”;
- il teste ha riferito: “tale attività di inserimento era svolta da Tes_3 ma era preceduta da verifica e controllo dei dati effettuata da Parte_1 Persona_1 eseguiva la mera trascrizione dei dati sul sistema informatico ANTHEA”; Parte_1
8: “Il sig. inseriva i dati sia per quanto riguarda i rapportini di servizio, Parte_1 dopo un mio controllo e verifica di esattezza dei dati precompilati dagli operatori, sul portale WMS sia i dati relativi ai formulari su sistema ANTHEA dopo il controllo effettuato dal collega in entrambi i casi si trattava di mera attività di Persona_1 inserimento dati dopo un controllo svolto in precedenza da altri soggetti”; 9: “Sì, è vero;
dopo il passaggio dell al “Livello 3” del contratto applicato nel Parte_1 comparto ambientale, la figura del ricorrente prevedeva l'espletamento di attività lavorative in piena autonomia;
il ricorrente è stato formato per circa un mese sia sulle modalità di redazione dei formulari sia sulla verifica e inserimento dei rapportini di servizio;
aggiungo che il ricorrente era stato avviato a un periodo di formazione per redigere turnazione degli operatori in servizio sui vari cantieri”; Testim
“Il ricorrente all'inizio faceva mero lavoro di data entry;
dopo il passaggio contrattuale, l avrebbe dovuto predisporre il formulario da zero, facendo Parte_1 la verifica dei calendari di raccolta, dei Comuni che raccoglievano nelle varie giornate, della tipologia di rifiuto;
avrebbe poi dovuto verificare la correttezza dei dati inseriti nel formulario, procedere alla stampa del formulario e alla relativa timbratura. Al ritorno del formulario dalla discarica, il ricorrente poi avrebbe dovuto verificarne la correttezza in tutti i suoi campi e provvedere alla registrazione sul sistema informatico ANTHEA;
il ricorrente avrebbe anche dovuto predisporre i turni per gli operatori, ossia aiutare me direttamente, sgravandomi da ore di lavoro e consentirmi di dedicarmi ad altre attività; aggiungo che anche nel secondo periodo il ricorrente si limitava a fare quello che faceva prima, ossia inserire i rapportini di servizio nel sistema WMS, inserire i formulari nel sistema ANTHEA ma non ha mai redatto da zero un formulario né gestito il formulario stesso in autonomia”; ADR:
5 “Il formulario veniva redatto da e da sia quando Per_2 Persona_1 Parte_1 era assunto col primo contratto di somministrazione sia quando è stato adottato il secondo contratto”. 8.3. Premessa la legittimità del patto di prova apposto al contratto di assunzione a tempo indeterminato, deve quindi ritenersi la legittimità del licenziamento intimato dalla società appellata, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso;
incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (v. Cass. n. 1180/2017). Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che il lavoratore ricorrente nulla ha dedotto né tantomeno dimostrato circa l'esito positivo della prova. Parimenti non vi sono sufficienti allegazioni e tantomeno riscontri probatori circa il carattere ritorsivo del licenziamento, essendosi il ricorrente limitato, a tal fine, ad allegare che il mancato superamento della prova era stato motivato dal datore di lavoro con gli stessi fatti che avevano formato oggetto di contestazioni disciplinari successive al licenziamento.
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che “La motivazione della sentenza impugnata è evidentemente contraddittoria in quanto il giudice di primo grado, premette correttamente che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, legittimamente apposto, al contratto non deve essere motivato avendo natura discrezionale, e quindi essendo qualificabile come licenziamento acausale, ma poi contraddicendosi dichiara la legittimità del licenziamento dell'appellante sulla base di motivi “ontologicamente” disciplinari, così riconducendolo alla disciplina limitativa dei licenziamenti in presenza di un giustificato motivo o di una giusta causa di recesso, previa osservanza della procedura di cui all'articolo 7 legge 30/70”. L'appellante deduce quindi la nullità del licenziamento intimatogli per omessa contestazione dei fatti. In primo luogo, va disattesa quest'ultima eccezione in quanto trattasi di deduzione nuova, non contenuta nel ricorso di primo grado, ma sollevata inammissibilmente per la prima volta nel presente grado di giudizio. Va poi osservato che il Tribunale ha esaminato e valutato i comportamenti tenuti dal ricorrente nello svolgimento dell'attività lavorativa al fine di escludere il carattere pretestuoso e ritorsivo del licenziamento lamentato dal ricorrente. Comunque, quand'anche si ritenesse ultronea la disamina di tali circostanze da parte del primo giudice, ciò non potrebbe condurre all'accoglimento delle domande attoree, attesa la legittimità – per i motivi esposti al punto 8 che precede – del licenziamento intimato dalla società convenuta per mancato superato della prova.
6 10. Sulla base delle considerazioni finora esposte, l'appello va dunque respinto.
11. La condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
12. In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in
€3.500,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16 maggio 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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