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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7261 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18553/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18553/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ed (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. CANTORE ANTONIO e dell'avv. CANTORE PAOLO ENRICO
( ); elettivamente domiciliato in VIA A. MASSENA 4 MILANO, presso il C.F._4
difensore avv. CANTORE ANTONIO parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOIRAGHI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE, 8 MILANO,
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), (C.F. ), con il C.F._6 Controparte_4 C.F._7
patrocinio dell'avv. MALINGHER MATTEO e dell'avv. MESCHINI LUCIA
( ); elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE, 8 MILANO, presso il C.F._8
difensore avv. MALINGHER MATTEO parte convenuta pagina 1 di 23 (C.F. , con il proc. dom. avv. QUARZO TEO, VIA Controparte_5 P.IVA_2
LORENZO MASCHERONI, 29 MILANO
terzo chiamato
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
A.- Nel merito, in via principale, accertata la responsabilità concorsuale dei conducenti le vetture
coinvolte nel sinistro, condannare gli eredi del Sig. proprietario e conducente Persona_1
dell'Audi A4, targata DR586PP, Sig.ri e , in Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
solido con , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale assicuratrice per la CP_6
R.C.A. della suddetta vettura ed in forza di polizza n. 074276718
1. - al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti spettanti agli attori nella loro
qualità di eredi del de cuius nella misura risultante dalle tabelle vigenti presso il Persona_2
Tribunale di Milano, tenendo presente il grado di parentela ed il pregiudizio subito dal singolo attore,
nella misura di seguito indicata nella sua interezza o in quella diversa che riterrà il Tribunale in
applicazione delle citate Tabelle
-€ 356.690,00 per Parte_1
-€ 137.352,80 per Parte_2
-€ 137.352,80 per Parte_3
al netto delle somme ricevute a titolo di acconto da e cioè € 110.000,00 al Sig. CP_6 [...]
, € 20.000,00 al Sig. ed € 20.000,00 alla Sig.ra oltre Pt_1 Parte_2 Parte_3
rivalutazione monetaria ed interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme liquidande;
pagina 2 di 23 2.- al risarcimento in favore di delle spese funerarie sostenute dal Sig. Parte_1 Parte_1
ed ammontanti ad € 4.600,00.
B.- Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi non venisse accertata la responsabilità
concorsuale nell'evento de quo da parte dei conducenti delle vetture coinvolte, previa dichiarazione
del grado di responsabilità in capo al Sig. condannare in misura maggiore o minore, Persona_1
rispetto a quanto indicato in via principale, gli eredi di quest'ultimo, Sig.ri Controparte_7
e , in solido con , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_4 CP_6
tempore, quale assicuratrice per la R.C.A. della suddetta vettura ed in forza di polizza n. 074276718,
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti spettanti agli attori nella loro
qualità di eredi del de cuius nella misura risultante dalle tabelle vigenti presso il Persona_2
Tribunale di Milano, tenendo presente il grado di parentela ed il pregiudizio subito dal singolo attore,
oltre al rimborso delle spese funerarie sostenute dal Sig. ed ammontanti ad € 4.600,00 Parte_1
ed al netto delle somme ricevute a titolo di acconto da e cioè: € 110.000,00 al Sig. CP_6 [...]
; € 20.000,00 al Sig. ed € 20.000,00 alla Sig.ra oltre Pt_1 Parte_2 Parte_3
rivalutazione monetaria ed interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme liquidande.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore
dell'Avv. Paolo Cantore, che dichiara altresì di non avere riscosso alcun compenso in relazione alle
somme anticipate da nella fase stragiudiziale. CP_6
Per parte convenuta CP_6
Nel merito in via principale: Per i motivi tutti meglio illustrati e documentati in atti respingere le
domande tutte e da chiunque formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in CP_6
diritto.
pagina 3 di 23 Nel merito in via subordinata: Liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove accertato al
termine dell'espletata istruttoria, in misura percentuale corrispondente alla corresponsabilità di
ove e come eventualmente accertata, al netto delle somme tutte già liquidate ante Persona_1
causam da con computo a scalare degli interessi dalla data della loro corresponsione. CP_6
In ogni caso: Con vittoria dei costi tutti di causa ovvero in via meramente subordinata, con
compensazione delle stesse in misura corrispondente alla entità del decisum rispetto alle somme
oggetto del petitum.
In via istruttoria: A. si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale e testi sulle
circostanze dedotte e articolate nella seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. qui di seguito richiamate e
confermate
1) Vero che i verbalizzanti, all'esito degli accertamenti effettuati in loco, hanno accertato che
l'autovettura Audi A4 targata DR586PPP condotta da con a bordo Persona_1 Parte_4
, procedeva lungo la SS16 Adriatico in direzione di Ancona quando giunta all'altezza
[...]
chilometrica 285+870, territorio Comune di Falconara M.ma (AN), trovava la propria corsia
occupata dall'autovettura BM, targata DS328XL, condotta da , con la quale si Persona_2
scontrava violentemente in maniera frontale (si indicano a teste e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
2) Vero che i verbalizzanti hanno precisato che e a bordo del Persona_1 Parte_4
veicolo Audi A4, targato DR586PP, percorrevano la SS16 Adriatica in direzione Ancona mentre il
, alla guida dell'autovettura BM, targata DS328XL, percorreva lo stesso tratto di Persona_2
strada in direzione di Montemarciano (si indicano a teste e ). Testimone_1 Testimone_2
pagina 4 di 23 3) Vero che il punto d'urto veniva rilevato all'interno della corsia percorsa dall'Audi A4, a 53 cm
dalla linea di mezzeria (si indicano a teste e ). Testimone_1 Testimone_2
4) Vero che veicolo Audi A4, targato DR586PP viaggiava in prossimità della linea di mezzeria e a
circa 1,83 mt dalla linea del suo margine destro (si indicano a teste e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
5) Vero che il veicolo BM, targata DS328XL si trovava a percorrere l'opposta corsia (rispetto alla
sua direzione), tanto che occupava circa metà della corsia di pertinenza del veicolo Audi (si indicano a
teste e ). Testimone_1 Testimone_2
6) Vero che l'Audi condotta dal al momento dell'impatto, viaggiava a una velocità di circa 80 Per_1
km/h (si indica a teste l'Ing. Tes_3
7) Vero che MA stava conducendo il suo veicolo BM ad una velocità di 90Km/h (si indica Pt_1
a teste l'Ing. . Tes_3
8) Vero che la zona di collisione è da identificarsi in prossimità del primo segno d'incisione rilevato
sull'asfalto, ossia all'interno della corsia di pertinenza della vettura Audi A4 (si indica a teste l'Ing.
. Tes_3
9) Vero che accertata l'evoluzione cinematica dell'invasione di corsia posta in essere dal conducente
della BM Serie 1, emerge che il conducente del veicolo antagonista, il non ha avuto Persona_1
possibilità di eludere la collisione (si indica a teste l'Ing. . Tes_3
10) Vero che a carico di è stato accertato un tasso alcolemico al momento dell'evento Persona_2
era pari a 2,40 gr/l (si indicano a teste e ). Testimone_1 Testimone_2
11) Vero che pro bono pacis, senza nulla riconoscere ha già corrisposto la somma di CP_6
complessivi E. 150.000,oo di cui E. 110.000,oo a favore di e di E. 20.000,oo ciascuno a Parte_1
pagina 5 di 23 ed (interrogatorio formale di , e Parte_2 Parte_5 Parte_1 Parte_2
. Parte_5
B. Si conferma opposizione alla prova per testi articolata dagli eredi per i motivi tutti già Pt_1
indicati nella terza memoria ex art. 183 VI c.p.c. e qui di seguito richiamati e confermati:
Cap. 1: in quanto generico.
Cap. 2: in quanto generico e valutativo.
Cap. 3: in quanto generico.
Cap. 4: in quanto generico e valutativo.
Nella non creduta ipotesi di introduzione di detta prova, si chiede di essere ammessi alla prova
contraria con i medesimi testi indicati da parte attrice, se capace.
C. Si conferma opposizione all' ammissione di CTU cinematica in quanto, attese le evidenze
documentali già agli atti, la stessa avrebbe chiare finalità esplorative.
D. Si conferma ferma opposizione all'acquisizione del rapporto in quanto e CP_8 CP_9
irrilevante ai fini del giudizio, così come ammesso anche da : l'arbitrato ha quale CP_5 CP_8
oggetto l'interpretazione e l'applicazione della Convenzio ne Card che è fondata su presupposti
convenzionali del tutto avulsi da ogni contesto normativo.
Per parte convenuta e in via preliminare: in accoglimento della eccezione di nullità Per_1 CP_4
della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. dichiarare la nullità dell'atto di citazione con ogni
conseguente statuizione;
nel merito: ritenere e dichiarare il sinistro de quo avvenuto per fatto e colpa
addebitabili in via esclusiva o prevalente al sig. e per l'effetto respingere la domanda Persona_2
attorea giacché manifestamente infondata in fatto e diritto o con qualsiasi altra statuizione;
pagina 6 di 23 in via riconvenzionale: in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, condannare in via
solidale gli attori signori , ed e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il sig. Controparte_10 Controparte_2
della somma complessiva di € Euro 294.356,09 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;
la
sig.ra della somma complessiva di € 352.060,00 a titolo di danno patrimoniale e CP_4 CP_4
non patrimoniale e per la somma di Euro 66.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, Controparte_3
ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Condannare altresì in via solidale gli attori signori , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
e la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il
[...] Controparte_10
sig. , la sig.ra e Controparte_2 Controparte_4 [...]
della somma di € 2.830,00 cadauno a titolo di risarcimento del danno materiale oltre CP_3
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
Per la terza chiamata:
Nel merito
In principalità
Respingere tutte le domande svolte nei confronti di Parte_6
perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto, mandando integralmente assolta la terza
chiamata.
In subordine
pagina 7 di 23 Individuare le responsabilità di ciascuno dei conducenti ( e nella Persona_2 Persona_1
causazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente determinare il danno nella misura
percentuale a ciascuno spettante, tenendo conto della somma di €. 80.000,00, €. 80.000,00 ed €.
15.000,00 già versate da in favore rispettivamente di Parte_6
, e . Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA 22% e CAP 4%, come per
legge.
In via istruttoria
La terza chiamata contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, opponendosi all'ammissione
delle avverse istanze istruttorie ed insistendo, alla luce delle contestazioni sin qui sollevate, affinché
sia disposta la rinnovazione della perizia tecnica-cinematica con sostituzione del CTU nominato, al
fine di stabilire l'esatta dinamica del sinistro occorso in data 5 novembre 2017 tra l'autovettura Audi
A4 targata DR586PP condotta da e l'autovettura BM targata DS328XL condotta da Persona_1
. Persona_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente padre, nonno e nonna del defunto , convenivano in giudizio Persona_2 CP_2
e , rispettivamente padre, sorella e madre eredi del defunto
[...] Controparte_3 Controparte_4
nonché al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti Persona_1 CP_6
a seguito di un sinistro stradale.
Gli attori in particolare esponevano:
pagina 8 di 23 - che il 5.11.2027 la vettura BM targata DS 328 XL, nell'occasione condotta da PE
, mentre percorreva la Strada Statale 16, all'altezza del km 285+870 entrava in
[...]
collisione frontale con il veicolo Audi A4 targato DR 586 PP, nell'occasione condotto da il quale proveniva sulla corsia di marcia in direzione opposta;
Persona_1
- che, a causa del grave incidente, entrambi i conducenti dei veicoli decedevano;
- che il sinistro era attribuibile quanto meno alla concorrente paritetica responsabilità dei conducenti dei veicoli;
- che, infatti, nonostante gli accertamenti della Polizia Stradale avessero individuato il presumibile punto d'urto all'interno della corsia di marcia occupata dalla Audi, una migliore ricostruzione della dinamica del sinistro aveva evidenziato come detta vettura procedesse in prossimità della linea di mezzeria, a notevole distanza rispetto alla estremità destra della carreggiata;
- che, inoltre, lo stato di alterazione psico fisica in cui versava il a seguito dell'assunzione Per_1
di sostanze alcooliche gli aveva precluso l'adozione di efficaci manovre di emergenza, utili a evitare l'impatto tra i veicoli;
- che la velocità di marcia delle vetture risultava per entrambe di poco superiore a quella consentita per quel tratto stradale;
- che , quale compagnia assicuratrice della vettura Audi, aveva corrisposto agli attori a CP_6
titolo di indennizzo la somma di euro 110.000,00 in favore di ed euro 20.000,00 Parte_1
ciascuno in favore dei nonni del deceduto;
- che dette somme venivano trattenute solo a titolo di acconto;
- che i convenuti erano tenuti in solido all'integrale risarcimento del danno patito per perdita del pagina 9 di 23 congiunto.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ed adverso dedotto e, in CP_6
particolare, evidenziando come la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile alla responsabilità
esclusiva di , come peraltro già accertato anche nell'ambito del procedimento penale Persona_2
chiuso per effetto della morte dell'indagato; che l'indennizzo corrisposto era stato versato esclusivamente in via transattiva.
Si costituivano altresì e rispettivamente padre, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
sorella e madre eredi del defunto a loro volta contestando la ricostruzione del sinistro Persona_1
resa dagli attori ed evidenziando come lo stesso fosse attribuibile alla responsabilità esclusiva di PE
, che nella circostanza si trovava in uno stato di gravissima alterazione alcoolica e che aveva
[...]
inspiegabilmente invaso la corsia di marcia opposta, provocando 'urto; i convenuti, pertanto,
Contr chiedevano la chiamata in causa della compagnia assicuratrice della , al fine di ottenerne la condanna in via solidale con gli attori al risarcimento del danno patito per perdita del prossimo congiunto.
Si costituiva, quindi, la terza chiamata contestando la pretesa dei convenuti Parte_6
ed evidenziando come nell'ambito di un arbitrato vincolante fra le compagnie assicuratrici era stata accertata la pari responsabilità dei conducenti per il sinistro;
la terza chiamata precisava di avere già
versato in favore dei genitori di la somma di euro 80.000,00 ciascuno e in favore della Persona_1
sorella l'importo di euro 15.000,00 e comunque contestavano le voci di danno lamentate Controparte_3
dai chiamanti in causa.
Il giudice originario assegnatario della controversia disponeva consulenza tecnica di natura cinematica e, poi, consulenza tecnica medico legale e, quindi tratteneva la causa in decisione.
pagina 10 di 23 A seguito di provvedimento presidenziale dell'11.7.2025 di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, a differenza della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Responsabilità del sinistro.
Tanto gli attori che i convenuti, infatti, hanno agito in giudizio per ottenere l'integrazione dell'indennizzo assicurativo già loro corrisposto dalle contrapposte compagnie assicuratrici, sul presupposto i primi che il sinistro, in cui sono deceduti i conducenti prossimi congiunti delle parti,
fosse da ascriversi a una paritetica responsabilità dei soggetti coinvolti e, i secondi, sul presupposto che il sinistro fosse da attribuirsi alla responsabilità esclusiva di . Persona_2
E' stata, pertanto, disposta una consulenza tecnica di ufficio atta a ricostruire la dinamica del sinistro,
considerate le differenti versioni dello stesso rese dai periti incaricati dalle parti, i quali hanno offerto letture dei dati rilevati dagli operanti intervenuti sul posto fra loro spesso diametralmente opposte.
Ritiene chi scrive di fare proprie le conclusioni tecniche cui è pervenuto l'ausiliario del Tribunale,
considerato come il relativo elaborato risulti scevro da palesi errori e/o contraddizioni e sia coerente con i quesiti sottoposti.
Il consulente del Tribunale, esaminati gli atti del procedimento, nonchè le registrazioni estratte da due telecamere installate all'ingresso di esercizi commerciali esistenti lungo la strada statale teatro del sinistro, filmati dai quali risulta visibile l'impatto dei veicoli, ha confermato nei suoi termini essenziali la dinamica del sinistro ricostruita nel verbale redatto dagli operanti.
pagina 11 di 23 In particolare il consulente del Tribunale ha potuto ricostruire come verso le ore 03.35 del 11.5.2017 la
BM condotta da percorreva la S.S. Adriatica in direzione Ancona – Senigallia, Persona_2
procedendo a una velocità nell'ordine dei 92 – 100 km/h, con traiettoria rettilinea;
gradualmente la
BM si spostava a sinistra andando a occupare una vasta porzione della corsia del senso di marcia opposto;
con provenienza contraria sopraggiungeva l'Audi A4 condotta da Persona_1
procedendo a una velocità di circa 135 – 140 km/h; pochi metri prima di collidere, percepito il pericolo
Contr rappresentato dall'invasione di corsia da parte della , il conducente dell'Audi deviava a sinistra nel tentativo di scongiurare l'impatto frontale;
l'urto, sostanzialmente frontale, avveniva all'interno della corsia di percorrenza dell'Audi; dopo la collisione, di estrema violenza, l'Audi procedeva in avanzamento deviata a sinistra e trovava quiete poco oltre la linea di margine di tale lato;
la BM,
invece, veniva arrestata e sbalzata a ritroso per circa 16 m percorrendo una traiettoria parallela all'asse stradale longitudinale, contestualmente ruotando in senso orario, compiendo un giro completo di 360°
più ulteriori 65° circa e arrestandosi in posizione trasversale al centro della carreggiata.
Dalle rilevazioni degli operanti, inoltre, emerge come entrambi i conducenti si fossero posti alla guida dopo avere fatto ampio consumo di sostanze alcoliche, registrandosi un livello di alcolimetria di 1.49
gr/l per il e addirittura di 2.40 gr/l il SA (quindi, rispettivamente quasi tre volte e addirittura Per_1
quasi cinque volte il limite massimo consentito).
Peraltro, il consulente del Tribunale ha calcolato con quanto tempo prima dell'urto il conducente dell'Audi ha potuto avvistare, tramite l'illuminazione dei fari delle automobili coinvolte, che la sopraggiungente BM aveva invaso la propria corsia di marcia e, quindi, ha potuto calcolare,
considerate le velocità dei due mezzi, il tempo di reazione con cui è stata tentata la manovra di emergenza ad opera del cercando di svoltare verso la propria sinistra;
l'ausiliario del Tribunale Per_1
pagina 12 di 23 ha, quindi, stimato la reazione del come tempestiva, in quanto operata nel rispetto dei tempi Per_1
medi di reazione stimati in orario notturno, ossia 1,50 secondi dal momento dell'avvistamento della situazione di pericolo, rilevando come, al di là dello stato di ebbrezza alcolica registrata, il conducente avesse avuto una reazione in linea con i tempi esigibili in normali condizioni di guida.
Il consulente, infine, ha stimato la scarsa rilevanza eziologica rispetto al sinistro attribuibile alla velocità di marcia dell'Audi, osservando come, anche se la vettura avesse avuto una velocità inferiore e anche qualora si fosse ipotizzata una frenata da parte del conducente sufficiente ad arrestare il mezzo,
comunque il sinistro frontale si sarebbe ugualmente verificato, a causa dell'invasione della corsia opposta di marcia da parte della sopraggiungente BM.
Sulla base di tali rilevazioni deve ritenersi che la responsabilità assolutamente preminente nella causazione del sinistro oggetto di causa debba essere attribuita al conducente della BM, in quanto l'invasione dell'opposta corsia di marcia ha creato la situazione di pericolo ed è stata determinante nel provocare lo scontro frontale fra i due veicoli.
Nessun rilievo è possibile muovere in capo al con riferimento alla idoneità della manovra di Per_1
emergenza tentata, non solo sotto il profilo della sua tempestività, accertata dal c.t.u., nonostante le condizioni di ebbrezza attestate, ma anche per la tipologia di intervento attuato.
A differenza, infatti, di quanto contestato, la scelta disperata di cercare di evitare l'impatto frontale fra i veicoli svoltando verso sinistra si spiega e si giustifica proprio con la graduale invasione da da destra
Contr verso sinistra della corsia di marcia opposta ad opera della;
si è obiettato come probabilmente sarebbe stata più efficace una manovra di emergenza in direzione opposta, ossia dirigere la Audi verso la propria destra, buttandola fuori dalla sede stradale, essendo presente sul ciglio destro della carreggiata un terrapieno e una recinzione metallica;
sennonché a tale appunto non è possibile attribuire pagina 13 di 23 il rilievo invocato, considerato in primo luogo come esso consegua a una valutazione ex post dello stato dei luoghi, verosimilmente non percepibile in orario notturno e nell'immediatezza dei fatti e,
soprattutto, considerato come non appaia esigibile una condotta contrastante con la reazione istintiva di scartare verso sinistra, al fine di cercare di evitare l'impatto con una vettura proveniente in direzione opposta e che si muoveva verso la propria destra.
La tempestività della reazione riconosciuta al inoltre, porta a escludere rilevanza causale al di Per_1
lui stato di ebbrezza, considerato come, nonostante il livello di tasso alcolemico registrato, lo stesso non ha influito sulle condizioni psico fisiche del soggetto, non rallentandone i riflessi.
Viceversa, non può essere condivisa l'osservazione espressa dal c.t.u. in ordine all'efficienza causale nulla attribuibile alla velocità di marcia della Audi.
Se, infatti, è vero che entrambe le vetture procedevano oltre al limite di velocità consentito, certo è che la velocità di marcia dell'Audi risultava addirittura quasi doppia rispetto a quanto autorizzato.
Certamente una velocità più contenuta non avrebbe consentito di evitare l'impatto frontale dei veicoli,
come calcolato dal c.t.u., ma verosimilmente avrebbe inciso sulla violenza dell'urto, non solo per la minor forza cinetica impressa, ma anche per una parziale efficacia maggiore della manovra di emergenza accennata dal Per_1
Tali considerazioni, pertanto, portano ad attribuire in misura assolutamente prevalente la responsabilità
del sinistro in capo al SA, dovendosi comunque riconoscere, sia pure nella misura limitata del
10%, un concorso di efficienza causale in capo alla condotta imprudente assunta dal Per_1
Le contrapposte pretese risarcitorie, pertanto, dovranno essere valutate tenendo conto di tale riconosciuto concorso di colpa.
Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
pagina 14 di 23 Si tratta di una forma di danno non patrimoniale che si verifica quando un individuo perde un familiare stretto a causa di un evento traumatico. Questo tipo di danno comprende una vasta gamma di conseguenze emotive, psicologiche e relazionali che possono avere un impatto significativo sulla vita e sul benessere dei familiari sopravvissuti.
Tra i principali elementi che caratterizzano il danno da perdita parentale vi sono il dolore morale, la sofferenza psicologica, il lutto, la privazione dell'affetto e del sostegno emotivo che il familiare deceduto avrebbe potuto fornire, nonché la perdita dei legami affettivi e delle relazioni interpersonali.
Questo tipo di danno può generare una profonda crisi di identità, dubbi esistenziali e una sensazione di vuoto e smarrimento nell'affrontare la vita quotidiana.
La Corte di Cassazione, in proposito, richiama il principio di diritto, espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica. Ne consegue che, ai fini risarcitori, il giudice di merito è tenuto a considerare tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, senza esclusioni, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022; Cass. Sez. 3
Sez. 3 – , Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008)
In tema risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sussiste una presunzione iuris tantum
di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma pagina 15 di 23 ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del
04/03/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26440 del
08/09/2022).
Ciò posto, la Suprema Corte sottolinea come il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, al fine di garantire un'adeguata valutazione del caso concreto. Come osservato dalle note sentenze della Cassazione n. 26300/2021 e n.
26440/2022, il giudice, nella liquidazione del danno, ha la possibilità di applicare sull'importo finale,
derivante dall'applicazione delle tabelle, dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.
Quantificazione del danno risarcibile in capo agli attori.
Procedendo, quindi, innanzitutto con l'esame delle domande risarcitorie avanzate dagli attori, va osservato in primo luogo come la vittima fosse convivente con il padre, che in sede di separazione personale fra coniugi, era stato dichiarato quale genitore affidatario;
sin da ragazzo, quindi, la vittima era in buona parte cresciuto con l'assistenza dei nonni paterni, cui veniva affidato durante la giornata,
essendo il padre impegnato con il proprio lavoro.
Tali dati consentono di concretizzare il danno suscettibile di liquidazione facendo applicazione delle
Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, rispondendo le stesse ai principi fatti propri e dettati dalla pagina 16 di 23 giurisprudenza richiamata.
Applicati, pertanto, valori medi per le ragioni sopra esposte, il danno da perdita del vincolo parentale deve essere liquidato in favore degli attori nella somma ad oggi già rivalutata di euro 340.257,00,
quanto al padre ed euro 93.390, quanto a ciascuno dei nonni. Parte_1
Tali importi, tuttavia, vanno decurtati del 90%, in ragione della ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro sopra indicate, con l'effetto che gli importi effettivamente indennizzabili agli attori vanno liquidati in euro 34.025,70, quanto a ed euro 9.339,00 ciascuno quanto a Parte_1
e a Parte_2 Parte_3
Detti importi risultano già ampiamente corrisposti dalla compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal la quale ha corrisposto al primo la somma di euro 110.000,00 e ai secondi euro 20.000,00 Per_1
ciascuno.
Ne consegue che nulla va loro riconosciuto ulteriormente e che, pertanto, le domande risarcitorie avanzate con il presente giudizio devono essere respinte.
Quantificazione del danno risarcibile in capo ai convenuti.
Procedendo, quindi, all'esame della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dai convenuti, va osservato in primo luogo come la vittima, sebbene già trentacinquenne, fosse convivente con i genitori, a differenza della sorella Controparte_3
I genitori e hanno lamentato oltre al danno da cosiddetta perdita Controparte_2 Controparte_4
del rapporto parentale, anche una diretta menomazione sul piano psichico della propria integrità e,
pertanto, hanno domandato il risarcimento anche del cosiddetto danno biologico.
Anche in tale caso, infine, l'entità del danno riscontrato dovrà essere determinata tenendo conto del concorso di colpa riconosciuto in capo al loro parente deceduto nel sinistro.
pagina 17 di 23 Sennonchè bisogna a tal proposito ricordare come tra i principali elementi che caratterizzano il danno da perdita parentale vi sono il dolore morale, la sofferenza psicologica, il lutto, la privazione dell'affetto e del sostegno emotivo che il familiare deceduto avrebbe potuto fornire, nonché la perdita dei legami affettivi e delle relazioni interpersonali;
la sofferenza psicologica discendente dalla perdita del prossimo congiunto, tuttavia, inevitabilmente costituisce una componente di base della patologia psichica riscontrata in capo ai congiunti superstiti, là dove venga loro accertata una invalidità
permanente di carattere psichico discesa dall'evento luttuoso, come appunto nel caso di specie.
La giurisprudenza è costante nel ribadire come, in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice sia tenuto a considerare tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, senza esclusioni,
con l'accortezza di evitare duplicazioni risarcitorie.
Tale esigenza impone, pertanto, là dove, come nel caso di specie, accanto dal danno da perdita del rapporto parentale si aggiunga una invalidità permanente di carattere psichico discendente dall'evento luttuoso, di evitare che la sofferenza psichica già destinata a essere considerata in sede di liquidazione del danno da perdita del legame parentale venga nuovamente presa in esame in sede di liquidazione del danno da invalidità permanente.
L'esigenza di evitare il rischio di duplicazioni risarcitorie porta, pertanto, sempre in una prospettiva inevitabilmente equitativa di liquidazione del danno, a contenere la liquidazione del cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale in capo a e a ipotizzando Controparte_2 Controparte_4
fittiziamente l'intensità della relativa relazione nei valori minimi, destinati a essere “recuperati” nella loro effettiva intensità in sede di liquidazione del danno da invalidità permanente di carattere psichico.
Applicati, pertanto, i valori nei termini sopra indicati, il danno da perdita del vincolo parentale deve essere liquidato in favore dei convenuti nella somma ad oggi già rivalutata di euro 258.126,00
pagina 18 di 23 ciascuno, quanto ai genitori e a ed euro 96.786,00, quanto alla Controparte_2 Controparte_4
sorella Controparte_3
Tali importi, tuttavia, vanno decurtati del 10%, in ragione della ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro sopra indicate, con l'effetto che gli importi effettivamente indennizzabili ai convenuti vanno liquidati in euro 232.313,40, quanto a e a ed euro Controparte_2 Controparte_4
87.107,40 quanto a Controparte_3
Come detto, ai genitori deve essere altresì risarcito il danno da invalidità permanente di natura psichica accertato attraverso apposita consulenza tecnica di ufficio di tipo medico legale disposta nel corso del processo e al cui elaborato si ritiene di fare richiamo, constatato come lo stesso risulti scevro da palesi errori e/o contraddizioni, oltre che fedele al quesito sottoposto.
In particolare il consulente dell'ufficio ha stimato i postumi permanenti di carattere psichico residuati in capo a e a rispettivamente nella misura del 21 e del 27%. Controparte_2 Controparte_4
Tale voce di danno, pertanto, va liquidato, ritenendosi di fare a tal fine richiamo e riferimento alle tabelle di quantificazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano, quale parametro più aderente per procedere alla quantificazione in via equitativa del danno risarcibile e modellando le stesse in ragione della particolarità del caso concreto.
Considerate, quindi, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, il danno non patrimoniale patito da va quantificato tabellarmente nella somma complessiva ad oggi già rivalutata di euro Controparte_2
49.374,90 (euro 54.861,00 ridotta del 10% per effetto del riconosciuto concorso di colpa di cui sopra) e il danno risarcibile in capo a nella somma complessiva ad oggi già rivalutata di Controparte_4
euro 77.938,20 (euro 86.598,00 ridotta del 10% per effetto del concorso di colpa).
In difetto di specifiche indicazioni in tal senso desumibili dagli accertamenti tecnico medico legali e pagina 19 di 23 dalla attività istruttoria condotta in corso di causa, detti importi non sono suscettibili di ulteriore specifico adeguamento al caso di specie.
Dagli importi così liquidati devono essere detratte le somme già versate ai convenuti dalla compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal SA, somme trattenute dagli aventi diritto a titolo di mero acconto.
In particolare agli atti risulta il versamento in data 29.10.2018 ad opera di della Controparte_10
somma di euro 80.000,00 in favore a ciascuno dei genitori di ed euro 15.000,00 in Persona_1
favore della sorella Controparte_12
importi, quali anticipi, vanno devalutati alla data del sinistro, al pari dell'importo sopra liquidato a
[...]
titolo di risarcimento danni;
operata la sottrazione degli acconti, l'importo residuo va rivalutato alla data della presente sentenza, maggiorato di interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata.
Non può trovare accoglimento, invece, la pretesa dei convenuti a conseguire l risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalla perdita del veicolo sinistrato, considerato come agli atti risulti solo l'importo recuperato per la vendita del relitto, ma non anche il valore del mezzo ante sinistro in ragione delle condizioni in cui versava il mezzo.
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, peraltro, può trovare accoglimento solo nei confronti di e della compagnia assicuratrice terza chiamata, non potendosi estendere la Parte_1
solidarietà passiva nei confronti degli altri attori ed i quali, nella Parte_2 Parte_3
loro qualità di nonni paterni di , non sono chiamati all'eredità, in presenza dei genitori Persona_2
del de cuius.
Spese di lite.
pagina 20 di 23 Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale, con l'effetto che gli attori e la terza chiamata in causa vanno condannati a rifondere in via tra di loro solidale i convenuti Controparte_10
e della somma di complessivi euro 16.618,00, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 2.100,00 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese.
Gli attori vanno altresì condannati a rifondere in via tra di loro solidale le spese di lite la convenuta
, liquidate in complessivi euro 13.800,0, oltre i.v.a. e c.p.a. di cui euro 1.800,00 per spese CP_6
generali.
A carico solidale degli attori e della terza chiamata in causa vanno poste in via Controparte_10
definitiva le spese delle due c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro 3.188,29, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 230,00 per rimborso spese e in complessivi euro 3.925,06, oltre i.v.a. e previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da , e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente padre, nonno e nonna del defunto , nei confronti di Persona_2 CP_2
e , rispettivamente padre, sorella e madre eredi del
[...] Controparte_3 Controparte_4
defunto nonché nei confronti di Persona_1 CP_6
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti Controparte_2 CP_3
e , riconosciuto un concorso di colpa del loro dante causa
[...] Controparte_4 Per_1
nella causazione del sinistro stradale nella misura del 10%, condanna l'attore
[...] [...]
e la terza chiamata a pagare in via tra di loro solidale a Pt_1 Parte_6
pagina 21 di 23 titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 281.688,30, quanto a CP_2
euro 310.251,60, quanto a euro 87.107,40, quanto a
[...] Controparte_4 CP_13
il tutto oltre interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata dal 5.11.2017 al saldo;
- dispone che da detti importi siano detratti gli acconti versati in data 29.10.2018, pari a euro
80.000,00 ciascuno quanto a e e a euro 15.000,00 quanto a Controparte_2 Controparte_4
previa devalutazione alla data del 5.11.2017 tanto degli importi soprta indicati Controparte_3
che degli acconti, operata la sottrazione di questi dai primi e successiva rivalutazione dell'importo residuo alla data della presente sentenza, il tutto oltre a interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata dal 5.11.2017 al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nei confronti degli attori Pt_2
ed
[...] Parte_3
- condanna gli attori e la terza chiamata in causa a rifondere in via tra Parte_6
di loro solidale i convenuti e della somma Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
di complessivi euro 16.618,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 2.100,00 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese;
- condanna gli attori a rifondere in via tra di loro solidale delle spese di lite, CP_6
liquidate in complessivi euro 13.800,0, oltre i.v.a. e c.p.a. di cui euro 1.800,00 per spese generali;
- pone definitivamente a carico solidale degli attori e della terza chiamata in causa
[...]
le spese delle due c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro Parte_6
3.188,29, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 230,00 per rimborso spese e in complessivi euro pagina 22 di 23 3.925,06, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 30 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18553/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ed (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. CANTORE ANTONIO e dell'avv. CANTORE PAOLO ENRICO
( ); elettivamente domiciliato in VIA A. MASSENA 4 MILANO, presso il C.F._4
difensore avv. CANTORE ANTONIO parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOIRAGHI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE, 8 MILANO,
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), (C.F. ), con il C.F._6 Controparte_4 C.F._7
patrocinio dell'avv. MALINGHER MATTEO e dell'avv. MESCHINI LUCIA
( ); elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE, 8 MILANO, presso il C.F._8
difensore avv. MALINGHER MATTEO parte convenuta pagina 1 di 23 (C.F. , con il proc. dom. avv. QUARZO TEO, VIA Controparte_5 P.IVA_2
LORENZO MASCHERONI, 29 MILANO
terzo chiamato
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
A.- Nel merito, in via principale, accertata la responsabilità concorsuale dei conducenti le vetture
coinvolte nel sinistro, condannare gli eredi del Sig. proprietario e conducente Persona_1
dell'Audi A4, targata DR586PP, Sig.ri e , in Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_4
solido con , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale assicuratrice per la CP_6
R.C.A. della suddetta vettura ed in forza di polizza n. 074276718
1. - al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti spettanti agli attori nella loro
qualità di eredi del de cuius nella misura risultante dalle tabelle vigenti presso il Persona_2
Tribunale di Milano, tenendo presente il grado di parentela ed il pregiudizio subito dal singolo attore,
nella misura di seguito indicata nella sua interezza o in quella diversa che riterrà il Tribunale in
applicazione delle citate Tabelle
-€ 356.690,00 per Parte_1
-€ 137.352,80 per Parte_2
-€ 137.352,80 per Parte_3
al netto delle somme ricevute a titolo di acconto da e cioè € 110.000,00 al Sig. CP_6 [...]
, € 20.000,00 al Sig. ed € 20.000,00 alla Sig.ra oltre Pt_1 Parte_2 Parte_3
rivalutazione monetaria ed interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme liquidande;
pagina 2 di 23 2.- al risarcimento in favore di delle spese funerarie sostenute dal Sig. Parte_1 Parte_1
ed ammontanti ad € 4.600,00.
B.- Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi non venisse accertata la responsabilità
concorsuale nell'evento de quo da parte dei conducenti delle vetture coinvolte, previa dichiarazione
del grado di responsabilità in capo al Sig. condannare in misura maggiore o minore, Persona_1
rispetto a quanto indicato in via principale, gli eredi di quest'ultimo, Sig.ri Controparte_7
e , in solido con , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_4 CP_6
tempore, quale assicuratrice per la R.C.A. della suddetta vettura ed in forza di polizza n. 074276718,
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti spettanti agli attori nella loro
qualità di eredi del de cuius nella misura risultante dalle tabelle vigenti presso il Persona_2
Tribunale di Milano, tenendo presente il grado di parentela ed il pregiudizio subito dal singolo attore,
oltre al rimborso delle spese funerarie sostenute dal Sig. ed ammontanti ad € 4.600,00 Parte_1
ed al netto delle somme ricevute a titolo di acconto da e cioè: € 110.000,00 al Sig. CP_6 [...]
; € 20.000,00 al Sig. ed € 20.000,00 alla Sig.ra oltre Pt_1 Parte_2 Parte_3
rivalutazione monetaria ed interessi per il mancato tempestivo godimento delle somme liquidande.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore
dell'Avv. Paolo Cantore, che dichiara altresì di non avere riscosso alcun compenso in relazione alle
somme anticipate da nella fase stragiudiziale. CP_6
Per parte convenuta CP_6
Nel merito in via principale: Per i motivi tutti meglio illustrati e documentati in atti respingere le
domande tutte e da chiunque formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in CP_6
diritto.
pagina 3 di 23 Nel merito in via subordinata: Liquidare negli stretti limiti di Giustizia il danno ove accertato al
termine dell'espletata istruttoria, in misura percentuale corrispondente alla corresponsabilità di
ove e come eventualmente accertata, al netto delle somme tutte già liquidate ante Persona_1
causam da con computo a scalare degli interessi dalla data della loro corresponsione. CP_6
In ogni caso: Con vittoria dei costi tutti di causa ovvero in via meramente subordinata, con
compensazione delle stesse in misura corrispondente alla entità del decisum rispetto alle somme
oggetto del petitum.
In via istruttoria: A. si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale e testi sulle
circostanze dedotte e articolate nella seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. qui di seguito richiamate e
confermate
1) Vero che i verbalizzanti, all'esito degli accertamenti effettuati in loco, hanno accertato che
l'autovettura Audi A4 targata DR586PPP condotta da con a bordo Persona_1 Parte_4
, procedeva lungo la SS16 Adriatico in direzione di Ancona quando giunta all'altezza
[...]
chilometrica 285+870, territorio Comune di Falconara M.ma (AN), trovava la propria corsia
occupata dall'autovettura BM, targata DS328XL, condotta da , con la quale si Persona_2
scontrava violentemente in maniera frontale (si indicano a teste e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
2) Vero che i verbalizzanti hanno precisato che e a bordo del Persona_1 Parte_4
veicolo Audi A4, targato DR586PP, percorrevano la SS16 Adriatica in direzione Ancona mentre il
, alla guida dell'autovettura BM, targata DS328XL, percorreva lo stesso tratto di Persona_2
strada in direzione di Montemarciano (si indicano a teste e ). Testimone_1 Testimone_2
pagina 4 di 23 3) Vero che il punto d'urto veniva rilevato all'interno della corsia percorsa dall'Audi A4, a 53 cm
dalla linea di mezzeria (si indicano a teste e ). Testimone_1 Testimone_2
4) Vero che veicolo Audi A4, targato DR586PP viaggiava in prossimità della linea di mezzeria e a
circa 1,83 mt dalla linea del suo margine destro (si indicano a teste e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
5) Vero che il veicolo BM, targata DS328XL si trovava a percorrere l'opposta corsia (rispetto alla
sua direzione), tanto che occupava circa metà della corsia di pertinenza del veicolo Audi (si indicano a
teste e ). Testimone_1 Testimone_2
6) Vero che l'Audi condotta dal al momento dell'impatto, viaggiava a una velocità di circa 80 Per_1
km/h (si indica a teste l'Ing. Tes_3
7) Vero che MA stava conducendo il suo veicolo BM ad una velocità di 90Km/h (si indica Pt_1
a teste l'Ing. . Tes_3
8) Vero che la zona di collisione è da identificarsi in prossimità del primo segno d'incisione rilevato
sull'asfalto, ossia all'interno della corsia di pertinenza della vettura Audi A4 (si indica a teste l'Ing.
. Tes_3
9) Vero che accertata l'evoluzione cinematica dell'invasione di corsia posta in essere dal conducente
della BM Serie 1, emerge che il conducente del veicolo antagonista, il non ha avuto Persona_1
possibilità di eludere la collisione (si indica a teste l'Ing. . Tes_3
10) Vero che a carico di è stato accertato un tasso alcolemico al momento dell'evento Persona_2
era pari a 2,40 gr/l (si indicano a teste e ). Testimone_1 Testimone_2
11) Vero che pro bono pacis, senza nulla riconoscere ha già corrisposto la somma di CP_6
complessivi E. 150.000,oo di cui E. 110.000,oo a favore di e di E. 20.000,oo ciascuno a Parte_1
pagina 5 di 23 ed (interrogatorio formale di , e Parte_2 Parte_5 Parte_1 Parte_2
. Parte_5
B. Si conferma opposizione alla prova per testi articolata dagli eredi per i motivi tutti già Pt_1
indicati nella terza memoria ex art. 183 VI c.p.c. e qui di seguito richiamati e confermati:
Cap. 1: in quanto generico.
Cap. 2: in quanto generico e valutativo.
Cap. 3: in quanto generico.
Cap. 4: in quanto generico e valutativo.
Nella non creduta ipotesi di introduzione di detta prova, si chiede di essere ammessi alla prova
contraria con i medesimi testi indicati da parte attrice, se capace.
C. Si conferma opposizione all' ammissione di CTU cinematica in quanto, attese le evidenze
documentali già agli atti, la stessa avrebbe chiare finalità esplorative.
D. Si conferma ferma opposizione all'acquisizione del rapporto in quanto e CP_8 CP_9
irrilevante ai fini del giudizio, così come ammesso anche da : l'arbitrato ha quale CP_5 CP_8
oggetto l'interpretazione e l'applicazione della Convenzio ne Card che è fondata su presupposti
convenzionali del tutto avulsi da ogni contesto normativo.
Per parte convenuta e in via preliminare: in accoglimento della eccezione di nullità Per_1 CP_4
della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. dichiarare la nullità dell'atto di citazione con ogni
conseguente statuizione;
nel merito: ritenere e dichiarare il sinistro de quo avvenuto per fatto e colpa
addebitabili in via esclusiva o prevalente al sig. e per l'effetto respingere la domanda Persona_2
attorea giacché manifestamente infondata in fatto e diritto o con qualsiasi altra statuizione;
pagina 6 di 23 in via riconvenzionale: in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, condannare in via
solidale gli attori signori , ed e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il sig. Controparte_10 Controparte_2
della somma complessiva di € Euro 294.356,09 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;
la
sig.ra della somma complessiva di € 352.060,00 a titolo di danno patrimoniale e CP_4 CP_4
non patrimoniale e per la somma di Euro 66.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, Controparte_3
ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Condannare altresì in via solidale gli attori signori , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
e la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il
[...] Controparte_10
sig. , la sig.ra e Controparte_2 Controparte_4 [...]
della somma di € 2.830,00 cadauno a titolo di risarcimento del danno materiale oltre CP_3
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
Per la terza chiamata:
Nel merito
In principalità
Respingere tutte le domande svolte nei confronti di Parte_6
perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto, mandando integralmente assolta la terza
chiamata.
In subordine
pagina 7 di 23 Individuare le responsabilità di ciascuno dei conducenti ( e nella Persona_2 Persona_1
causazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente determinare il danno nella misura
percentuale a ciascuno spettante, tenendo conto della somma di €. 80.000,00, €. 80.000,00 ed €.
15.000,00 già versate da in favore rispettivamente di Parte_6
, e . Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA 22% e CAP 4%, come per
legge.
In via istruttoria
La terza chiamata contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, opponendosi all'ammissione
delle avverse istanze istruttorie ed insistendo, alla luce delle contestazioni sin qui sollevate, affinché
sia disposta la rinnovazione della perizia tecnica-cinematica con sostituzione del CTU nominato, al
fine di stabilire l'esatta dinamica del sinistro occorso in data 5 novembre 2017 tra l'autovettura Audi
A4 targata DR586PP condotta da e l'autovettura BM targata DS328XL condotta da Persona_1
. Persona_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente padre, nonno e nonna del defunto , convenivano in giudizio Persona_2 CP_2
e , rispettivamente padre, sorella e madre eredi del defunto
[...] Controparte_3 Controparte_4
nonché al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti Persona_1 CP_6
a seguito di un sinistro stradale.
Gli attori in particolare esponevano:
pagina 8 di 23 - che il 5.11.2027 la vettura BM targata DS 328 XL, nell'occasione condotta da PE
, mentre percorreva la Strada Statale 16, all'altezza del km 285+870 entrava in
[...]
collisione frontale con il veicolo Audi A4 targato DR 586 PP, nell'occasione condotto da il quale proveniva sulla corsia di marcia in direzione opposta;
Persona_1
- che, a causa del grave incidente, entrambi i conducenti dei veicoli decedevano;
- che il sinistro era attribuibile quanto meno alla concorrente paritetica responsabilità dei conducenti dei veicoli;
- che, infatti, nonostante gli accertamenti della Polizia Stradale avessero individuato il presumibile punto d'urto all'interno della corsia di marcia occupata dalla Audi, una migliore ricostruzione della dinamica del sinistro aveva evidenziato come detta vettura procedesse in prossimità della linea di mezzeria, a notevole distanza rispetto alla estremità destra della carreggiata;
- che, inoltre, lo stato di alterazione psico fisica in cui versava il a seguito dell'assunzione Per_1
di sostanze alcooliche gli aveva precluso l'adozione di efficaci manovre di emergenza, utili a evitare l'impatto tra i veicoli;
- che la velocità di marcia delle vetture risultava per entrambe di poco superiore a quella consentita per quel tratto stradale;
- che , quale compagnia assicuratrice della vettura Audi, aveva corrisposto agli attori a CP_6
titolo di indennizzo la somma di euro 110.000,00 in favore di ed euro 20.000,00 Parte_1
ciascuno in favore dei nonni del deceduto;
- che dette somme venivano trattenute solo a titolo di acconto;
- che i convenuti erano tenuti in solido all'integrale risarcimento del danno patito per perdita del pagina 9 di 23 congiunto.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ed adverso dedotto e, in CP_6
particolare, evidenziando come la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile alla responsabilità
esclusiva di , come peraltro già accertato anche nell'ambito del procedimento penale Persona_2
chiuso per effetto della morte dell'indagato; che l'indennizzo corrisposto era stato versato esclusivamente in via transattiva.
Si costituivano altresì e rispettivamente padre, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
sorella e madre eredi del defunto a loro volta contestando la ricostruzione del sinistro Persona_1
resa dagli attori ed evidenziando come lo stesso fosse attribuibile alla responsabilità esclusiva di PE
, che nella circostanza si trovava in uno stato di gravissima alterazione alcoolica e che aveva
[...]
inspiegabilmente invaso la corsia di marcia opposta, provocando 'urto; i convenuti, pertanto,
Contr chiedevano la chiamata in causa della compagnia assicuratrice della , al fine di ottenerne la condanna in via solidale con gli attori al risarcimento del danno patito per perdita del prossimo congiunto.
Si costituiva, quindi, la terza chiamata contestando la pretesa dei convenuti Parte_6
ed evidenziando come nell'ambito di un arbitrato vincolante fra le compagnie assicuratrici era stata accertata la pari responsabilità dei conducenti per il sinistro;
la terza chiamata precisava di avere già
versato in favore dei genitori di la somma di euro 80.000,00 ciascuno e in favore della Persona_1
sorella l'importo di euro 15.000,00 e comunque contestavano le voci di danno lamentate Controparte_3
dai chiamanti in causa.
Il giudice originario assegnatario della controversia disponeva consulenza tecnica di natura cinematica e, poi, consulenza tecnica medico legale e, quindi tratteneva la causa in decisione.
pagina 10 di 23 A seguito di provvedimento presidenziale dell'11.7.2025 di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, a differenza della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Responsabilità del sinistro.
Tanto gli attori che i convenuti, infatti, hanno agito in giudizio per ottenere l'integrazione dell'indennizzo assicurativo già loro corrisposto dalle contrapposte compagnie assicuratrici, sul presupposto i primi che il sinistro, in cui sono deceduti i conducenti prossimi congiunti delle parti,
fosse da ascriversi a una paritetica responsabilità dei soggetti coinvolti e, i secondi, sul presupposto che il sinistro fosse da attribuirsi alla responsabilità esclusiva di . Persona_2
E' stata, pertanto, disposta una consulenza tecnica di ufficio atta a ricostruire la dinamica del sinistro,
considerate le differenti versioni dello stesso rese dai periti incaricati dalle parti, i quali hanno offerto letture dei dati rilevati dagli operanti intervenuti sul posto fra loro spesso diametralmente opposte.
Ritiene chi scrive di fare proprie le conclusioni tecniche cui è pervenuto l'ausiliario del Tribunale,
considerato come il relativo elaborato risulti scevro da palesi errori e/o contraddizioni e sia coerente con i quesiti sottoposti.
Il consulente del Tribunale, esaminati gli atti del procedimento, nonchè le registrazioni estratte da due telecamere installate all'ingresso di esercizi commerciali esistenti lungo la strada statale teatro del sinistro, filmati dai quali risulta visibile l'impatto dei veicoli, ha confermato nei suoi termini essenziali la dinamica del sinistro ricostruita nel verbale redatto dagli operanti.
pagina 11 di 23 In particolare il consulente del Tribunale ha potuto ricostruire come verso le ore 03.35 del 11.5.2017 la
BM condotta da percorreva la S.S. Adriatica in direzione Ancona – Senigallia, Persona_2
procedendo a una velocità nell'ordine dei 92 – 100 km/h, con traiettoria rettilinea;
gradualmente la
BM si spostava a sinistra andando a occupare una vasta porzione della corsia del senso di marcia opposto;
con provenienza contraria sopraggiungeva l'Audi A4 condotta da Persona_1
procedendo a una velocità di circa 135 – 140 km/h; pochi metri prima di collidere, percepito il pericolo
Contr rappresentato dall'invasione di corsia da parte della , il conducente dell'Audi deviava a sinistra nel tentativo di scongiurare l'impatto frontale;
l'urto, sostanzialmente frontale, avveniva all'interno della corsia di percorrenza dell'Audi; dopo la collisione, di estrema violenza, l'Audi procedeva in avanzamento deviata a sinistra e trovava quiete poco oltre la linea di margine di tale lato;
la BM,
invece, veniva arrestata e sbalzata a ritroso per circa 16 m percorrendo una traiettoria parallela all'asse stradale longitudinale, contestualmente ruotando in senso orario, compiendo un giro completo di 360°
più ulteriori 65° circa e arrestandosi in posizione trasversale al centro della carreggiata.
Dalle rilevazioni degli operanti, inoltre, emerge come entrambi i conducenti si fossero posti alla guida dopo avere fatto ampio consumo di sostanze alcoliche, registrandosi un livello di alcolimetria di 1.49
gr/l per il e addirittura di 2.40 gr/l il SA (quindi, rispettivamente quasi tre volte e addirittura Per_1
quasi cinque volte il limite massimo consentito).
Peraltro, il consulente del Tribunale ha calcolato con quanto tempo prima dell'urto il conducente dell'Audi ha potuto avvistare, tramite l'illuminazione dei fari delle automobili coinvolte, che la sopraggiungente BM aveva invaso la propria corsia di marcia e, quindi, ha potuto calcolare,
considerate le velocità dei due mezzi, il tempo di reazione con cui è stata tentata la manovra di emergenza ad opera del cercando di svoltare verso la propria sinistra;
l'ausiliario del Tribunale Per_1
pagina 12 di 23 ha, quindi, stimato la reazione del come tempestiva, in quanto operata nel rispetto dei tempi Per_1
medi di reazione stimati in orario notturno, ossia 1,50 secondi dal momento dell'avvistamento della situazione di pericolo, rilevando come, al di là dello stato di ebbrezza alcolica registrata, il conducente avesse avuto una reazione in linea con i tempi esigibili in normali condizioni di guida.
Il consulente, infine, ha stimato la scarsa rilevanza eziologica rispetto al sinistro attribuibile alla velocità di marcia dell'Audi, osservando come, anche se la vettura avesse avuto una velocità inferiore e anche qualora si fosse ipotizzata una frenata da parte del conducente sufficiente ad arrestare il mezzo,
comunque il sinistro frontale si sarebbe ugualmente verificato, a causa dell'invasione della corsia opposta di marcia da parte della sopraggiungente BM.
Sulla base di tali rilevazioni deve ritenersi che la responsabilità assolutamente preminente nella causazione del sinistro oggetto di causa debba essere attribuita al conducente della BM, in quanto l'invasione dell'opposta corsia di marcia ha creato la situazione di pericolo ed è stata determinante nel provocare lo scontro frontale fra i due veicoli.
Nessun rilievo è possibile muovere in capo al con riferimento alla idoneità della manovra di Per_1
emergenza tentata, non solo sotto il profilo della sua tempestività, accertata dal c.t.u., nonostante le condizioni di ebbrezza attestate, ma anche per la tipologia di intervento attuato.
A differenza, infatti, di quanto contestato, la scelta disperata di cercare di evitare l'impatto frontale fra i veicoli svoltando verso sinistra si spiega e si giustifica proprio con la graduale invasione da da destra
Contr verso sinistra della corsia di marcia opposta ad opera della;
si è obiettato come probabilmente sarebbe stata più efficace una manovra di emergenza in direzione opposta, ossia dirigere la Audi verso la propria destra, buttandola fuori dalla sede stradale, essendo presente sul ciglio destro della carreggiata un terrapieno e una recinzione metallica;
sennonché a tale appunto non è possibile attribuire pagina 13 di 23 il rilievo invocato, considerato in primo luogo come esso consegua a una valutazione ex post dello stato dei luoghi, verosimilmente non percepibile in orario notturno e nell'immediatezza dei fatti e,
soprattutto, considerato come non appaia esigibile una condotta contrastante con la reazione istintiva di scartare verso sinistra, al fine di cercare di evitare l'impatto con una vettura proveniente in direzione opposta e che si muoveva verso la propria destra.
La tempestività della reazione riconosciuta al inoltre, porta a escludere rilevanza causale al di Per_1
lui stato di ebbrezza, considerato come, nonostante il livello di tasso alcolemico registrato, lo stesso non ha influito sulle condizioni psico fisiche del soggetto, non rallentandone i riflessi.
Viceversa, non può essere condivisa l'osservazione espressa dal c.t.u. in ordine all'efficienza causale nulla attribuibile alla velocità di marcia della Audi.
Se, infatti, è vero che entrambe le vetture procedevano oltre al limite di velocità consentito, certo è che la velocità di marcia dell'Audi risultava addirittura quasi doppia rispetto a quanto autorizzato.
Certamente una velocità più contenuta non avrebbe consentito di evitare l'impatto frontale dei veicoli,
come calcolato dal c.t.u., ma verosimilmente avrebbe inciso sulla violenza dell'urto, non solo per la minor forza cinetica impressa, ma anche per una parziale efficacia maggiore della manovra di emergenza accennata dal Per_1
Tali considerazioni, pertanto, portano ad attribuire in misura assolutamente prevalente la responsabilità
del sinistro in capo al SA, dovendosi comunque riconoscere, sia pure nella misura limitata del
10%, un concorso di efficienza causale in capo alla condotta imprudente assunta dal Per_1
Le contrapposte pretese risarcitorie, pertanto, dovranno essere valutate tenendo conto di tale riconosciuto concorso di colpa.
Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
pagina 14 di 23 Si tratta di una forma di danno non patrimoniale che si verifica quando un individuo perde un familiare stretto a causa di un evento traumatico. Questo tipo di danno comprende una vasta gamma di conseguenze emotive, psicologiche e relazionali che possono avere un impatto significativo sulla vita e sul benessere dei familiari sopravvissuti.
Tra i principali elementi che caratterizzano il danno da perdita parentale vi sono il dolore morale, la sofferenza psicologica, il lutto, la privazione dell'affetto e del sostegno emotivo che il familiare deceduto avrebbe potuto fornire, nonché la perdita dei legami affettivi e delle relazioni interpersonali.
Questo tipo di danno può generare una profonda crisi di identità, dubbi esistenziali e una sensazione di vuoto e smarrimento nell'affrontare la vita quotidiana.
La Corte di Cassazione, in proposito, richiama il principio di diritto, espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica. Ne consegue che, ai fini risarcitori, il giudice di merito è tenuto a considerare tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, senza esclusioni, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022; Cass. Sez. 3
Sez. 3 – , Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008)
In tema risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sussiste una presunzione iuris tantum
di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) che si estende anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma pagina 15 di 23 ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del
04/03/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26440 del
08/09/2022).
Ciò posto, la Suprema Corte sottolinea come il danno da perdita del rapporto parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata su un sistema a punti, al fine di garantire un'adeguata valutazione del caso concreto. Come osservato dalle note sentenze della Cassazione n. 26300/2021 e n.
26440/2022, il giudice, nella liquidazione del danno, ha la possibilità di applicare sull'importo finale,
derivante dall'applicazione delle tabelle, dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.
Quantificazione del danno risarcibile in capo agli attori.
Procedendo, quindi, innanzitutto con l'esame delle domande risarcitorie avanzate dagli attori, va osservato in primo luogo come la vittima fosse convivente con il padre, che in sede di separazione personale fra coniugi, era stato dichiarato quale genitore affidatario;
sin da ragazzo, quindi, la vittima era in buona parte cresciuto con l'assistenza dei nonni paterni, cui veniva affidato durante la giornata,
essendo il padre impegnato con il proprio lavoro.
Tali dati consentono di concretizzare il danno suscettibile di liquidazione facendo applicazione delle
Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, rispondendo le stesse ai principi fatti propri e dettati dalla pagina 16 di 23 giurisprudenza richiamata.
Applicati, pertanto, valori medi per le ragioni sopra esposte, il danno da perdita del vincolo parentale deve essere liquidato in favore degli attori nella somma ad oggi già rivalutata di euro 340.257,00,
quanto al padre ed euro 93.390, quanto a ciascuno dei nonni. Parte_1
Tali importi, tuttavia, vanno decurtati del 90%, in ragione della ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro sopra indicate, con l'effetto che gli importi effettivamente indennizzabili agli attori vanno liquidati in euro 34.025,70, quanto a ed euro 9.339,00 ciascuno quanto a Parte_1
e a Parte_2 Parte_3
Detti importi risultano già ampiamente corrisposti dalla compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal la quale ha corrisposto al primo la somma di euro 110.000,00 e ai secondi euro 20.000,00 Per_1
ciascuno.
Ne consegue che nulla va loro riconosciuto ulteriormente e che, pertanto, le domande risarcitorie avanzate con il presente giudizio devono essere respinte.
Quantificazione del danno risarcibile in capo ai convenuti.
Procedendo, quindi, all'esame della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dai convenuti, va osservato in primo luogo come la vittima, sebbene già trentacinquenne, fosse convivente con i genitori, a differenza della sorella Controparte_3
I genitori e hanno lamentato oltre al danno da cosiddetta perdita Controparte_2 Controparte_4
del rapporto parentale, anche una diretta menomazione sul piano psichico della propria integrità e,
pertanto, hanno domandato il risarcimento anche del cosiddetto danno biologico.
Anche in tale caso, infine, l'entità del danno riscontrato dovrà essere determinata tenendo conto del concorso di colpa riconosciuto in capo al loro parente deceduto nel sinistro.
pagina 17 di 23 Sennonchè bisogna a tal proposito ricordare come tra i principali elementi che caratterizzano il danno da perdita parentale vi sono il dolore morale, la sofferenza psicologica, il lutto, la privazione dell'affetto e del sostegno emotivo che il familiare deceduto avrebbe potuto fornire, nonché la perdita dei legami affettivi e delle relazioni interpersonali;
la sofferenza psicologica discendente dalla perdita del prossimo congiunto, tuttavia, inevitabilmente costituisce una componente di base della patologia psichica riscontrata in capo ai congiunti superstiti, là dove venga loro accertata una invalidità
permanente di carattere psichico discesa dall'evento luttuoso, come appunto nel caso di specie.
La giurisprudenza è costante nel ribadire come, in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice sia tenuto a considerare tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, senza esclusioni,
con l'accortezza di evitare duplicazioni risarcitorie.
Tale esigenza impone, pertanto, là dove, come nel caso di specie, accanto dal danno da perdita del rapporto parentale si aggiunga una invalidità permanente di carattere psichico discendente dall'evento luttuoso, di evitare che la sofferenza psichica già destinata a essere considerata in sede di liquidazione del danno da perdita del legame parentale venga nuovamente presa in esame in sede di liquidazione del danno da invalidità permanente.
L'esigenza di evitare il rischio di duplicazioni risarcitorie porta, pertanto, sempre in una prospettiva inevitabilmente equitativa di liquidazione del danno, a contenere la liquidazione del cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale in capo a e a ipotizzando Controparte_2 Controparte_4
fittiziamente l'intensità della relativa relazione nei valori minimi, destinati a essere “recuperati” nella loro effettiva intensità in sede di liquidazione del danno da invalidità permanente di carattere psichico.
Applicati, pertanto, i valori nei termini sopra indicati, il danno da perdita del vincolo parentale deve essere liquidato in favore dei convenuti nella somma ad oggi già rivalutata di euro 258.126,00
pagina 18 di 23 ciascuno, quanto ai genitori e a ed euro 96.786,00, quanto alla Controparte_2 Controparte_4
sorella Controparte_3
Tali importi, tuttavia, vanno decurtati del 10%, in ragione della ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro sopra indicate, con l'effetto che gli importi effettivamente indennizzabili ai convenuti vanno liquidati in euro 232.313,40, quanto a e a ed euro Controparte_2 Controparte_4
87.107,40 quanto a Controparte_3
Come detto, ai genitori deve essere altresì risarcito il danno da invalidità permanente di natura psichica accertato attraverso apposita consulenza tecnica di ufficio di tipo medico legale disposta nel corso del processo e al cui elaborato si ritiene di fare richiamo, constatato come lo stesso risulti scevro da palesi errori e/o contraddizioni, oltre che fedele al quesito sottoposto.
In particolare il consulente dell'ufficio ha stimato i postumi permanenti di carattere psichico residuati in capo a e a rispettivamente nella misura del 21 e del 27%. Controparte_2 Controparte_4
Tale voce di danno, pertanto, va liquidato, ritenendosi di fare a tal fine richiamo e riferimento alle tabelle di quantificazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano, quale parametro più aderente per procedere alla quantificazione in via equitativa del danno risarcibile e modellando le stesse in ragione della particolarità del caso concreto.
Considerate, quindi, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, il danno non patrimoniale patito da va quantificato tabellarmente nella somma complessiva ad oggi già rivalutata di euro Controparte_2
49.374,90 (euro 54.861,00 ridotta del 10% per effetto del riconosciuto concorso di colpa di cui sopra) e il danno risarcibile in capo a nella somma complessiva ad oggi già rivalutata di Controparte_4
euro 77.938,20 (euro 86.598,00 ridotta del 10% per effetto del concorso di colpa).
In difetto di specifiche indicazioni in tal senso desumibili dagli accertamenti tecnico medico legali e pagina 19 di 23 dalla attività istruttoria condotta in corso di causa, detti importi non sono suscettibili di ulteriore specifico adeguamento al caso di specie.
Dagli importi così liquidati devono essere detratte le somme già versate ai convenuti dalla compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal SA, somme trattenute dagli aventi diritto a titolo di mero acconto.
In particolare agli atti risulta il versamento in data 29.10.2018 ad opera di della Controparte_10
somma di euro 80.000,00 in favore a ciascuno dei genitori di ed euro 15.000,00 in Persona_1
favore della sorella Controparte_12
importi, quali anticipi, vanno devalutati alla data del sinistro, al pari dell'importo sopra liquidato a
[...]
titolo di risarcimento danni;
operata la sottrazione degli acconti, l'importo residuo va rivalutato alla data della presente sentenza, maggiorato di interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata.
Non può trovare accoglimento, invece, la pretesa dei convenuti a conseguire l risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalla perdita del veicolo sinistrato, considerato come agli atti risulti solo l'importo recuperato per la vendita del relitto, ma non anche il valore del mezzo ante sinistro in ragione delle condizioni in cui versava il mezzo.
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, peraltro, può trovare accoglimento solo nei confronti di e della compagnia assicuratrice terza chiamata, non potendosi estendere la Parte_1
solidarietà passiva nei confronti degli altri attori ed i quali, nella Parte_2 Parte_3
loro qualità di nonni paterni di , non sono chiamati all'eredità, in presenza dei genitori Persona_2
del de cuius.
Spese di lite.
pagina 20 di 23 Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale, con l'effetto che gli attori e la terza chiamata in causa vanno condannati a rifondere in via tra di loro solidale i convenuti Controparte_10
e della somma di complessivi euro 16.618,00, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 2.100,00 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese.
Gli attori vanno altresì condannati a rifondere in via tra di loro solidale le spese di lite la convenuta
, liquidate in complessivi euro 13.800,0, oltre i.v.a. e c.p.a. di cui euro 1.800,00 per spese CP_6
generali.
A carico solidale degli attori e della terza chiamata in causa vanno poste in via Controparte_10
definitiva le spese delle due c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro 3.188,29, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 230,00 per rimborso spese e in complessivi euro 3.925,06, oltre i.v.a. e previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da , e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente padre, nonno e nonna del defunto , nei confronti di Persona_2 CP_2
e , rispettivamente padre, sorella e madre eredi del
[...] Controparte_3 Controparte_4
defunto nonché nei confronti di Persona_1 CP_6
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti Controparte_2 CP_3
e , riconosciuto un concorso di colpa del loro dante causa
[...] Controparte_4 Per_1
nella causazione del sinistro stradale nella misura del 10%, condanna l'attore
[...] [...]
e la terza chiamata a pagare in via tra di loro solidale a Pt_1 Parte_6
pagina 21 di 23 titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 281.688,30, quanto a CP_2
euro 310.251,60, quanto a euro 87.107,40, quanto a
[...] Controparte_4 CP_13
il tutto oltre interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata dal 5.11.2017 al saldo;
- dispone che da detti importi siano detratti gli acconti versati in data 29.10.2018, pari a euro
80.000,00 ciascuno quanto a e e a euro 15.000,00 quanto a Controparte_2 Controparte_4
previa devalutazione alla data del 5.11.2017 tanto degli importi soprta indicati Controparte_3
che degli acconti, operata la sottrazione di questi dai primi e successiva rivalutazione dell'importo residuo alla data della presente sentenza, il tutto oltre a interessi secondo il tasso legale sulla somma via via rivalutata dal 5.11.2017 al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nei confronti degli attori Pt_2
ed
[...] Parte_3
- condanna gli attori e la terza chiamata in causa a rifondere in via tra Parte_6
di loro solidale i convenuti e della somma Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
di complessivi euro 16.618,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 2.100,00 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese;
- condanna gli attori a rifondere in via tra di loro solidale delle spese di lite, CP_6
liquidate in complessivi euro 13.800,0, oltre i.v.a. e c.p.a. di cui euro 1.800,00 per spese generali;
- pone definitivamente a carico solidale degli attori e della terza chiamata in causa
[...]
le spese delle due c.t.u., liquidate rispettivamente in complessivi euro Parte_6
3.188,29, oltre i.v.a. e previdenza e oltre euro 230,00 per rimborso spese e in complessivi euro pagina 22 di 23 3.925,06, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 30 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 23 di 23