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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1066/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1066/2025 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del
11/09/2025 ex art. 281 sexies c.p.c.,
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, dagli avv.ti Pietro Cusumano e Parte_1 C.F._1
IU BB ed elettivamente domiciliata in Caltagirone, Viale Mario Milazzo 198, giusta procura in atti;
Opponente
E
(c.f. – già ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
( ) già , in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata in Verona, v. lo S. Bernardino
5A, giusta procura in atti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Opponente: “IN VIA PRELIMINARE E INAUDITA ALTERA PARTE SOSPENDERE
L'ATTO DI PRECETTO OPPOSTO e/o l'efficacia del titolo esecutivo stante l'esistenza dei presupposti
per l'adozione del provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte. Sussistono infatti gravi motivi
attesa l'esistenza del fumus boni iuris dato dalla prova documentale dell'inesistenza del titolo esecutivo
posto alla base dell'atto di precetto e del periculum in mora derivante dall'imminente avvio dell'azione
esecutiva in danno dell'attrice, essendo ormai decorso il termine di 10 giorni concesso dall'intimante per
l'adempimento spontaneo delle somme precettate;
NEL MERITO • accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto notificato il 18.3.2025 per l'assenza del
diritto a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del titolo esecutivo;
• condannare la società
convenuta al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali
come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver
anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
CP Opposta: “In via principale:
1. dichiara di rinunciare al precetto oggi opposto nei confronti della sig.ra
e agli atti della presente causa ai sensi dell'art. 306 cpc, con richiesta di declaratoria della Parte_1
cessazione della materia del contendere e con richiesta di compensazione delle spese di lite per giusti
motivi, previo mutamento del rito;
2. In subordine, previo mutamento del rito, l'opposta chiede che il
Giudice voglia decidere la causa, in quanto i fatti sono pacifici e non è necessaria alcuna attività
processuale volta esclusivamente ad aumentare inutilmente le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1
al Tribunale di dichiarare che e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
già non hanno diritto di procedere ad esecuzione Controparte_2 CP_3
forzata nei confronti di essa opponente per l'inesistenza del titolo esecutivo.
A fondamento dell'opposizione, l'istante ha rappresentato che in data 25/11/2024
[...]
rappresentata da già notificava in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
data 28/2/2018 ad essa istante il decreto ingiuntivo n. 43/2018 emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 05/02/2018; che il 18/03/2025 l'opposta notificava all'odierna opponente l'atto di precetto con il quale le si intimava il pagamento della somma complessiva di
€16.032,66, di cui € 13.819,27 per sorte capitale, € 1.170,49 per interessi di mora dal
05/02/2018; che il decreto ingiuntivo è da considerarsi inesistente stante l'opposizione spiegata da con atto di citazione notificato in data 6/4/2018, atto ad instaurare il Parte_1
giudizio n. 440/ 2018 R.G. del Tribunale civile di Caltagirone, conclusosi con sentenza n.
295/2023, Rep. N. 393/2023, del 26/05/2023, non impugnata e divenuta definitiva, di revoca del decreto ingiuntivo opposto. In diritto ha pertanto contestato l'inesistenza del titolo esecutivo, stante la revoca del decreto in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto.
Si è costituita in giudizio già in rappresentanza di Controparte_2 CP_3
dichiarando la rinuncia all'atto di precetto notificato (ma non al Controparte_1
credito accertato con la sentenza passata in giudicato n. 295/2023), con compensazione delle spese di lite, giacché per mero errore di compilazione dell'atto di precetto, ha inoltrato all'opponente il precetto relativo ai crediti del decreto ingiuntivo n. 43/2018, senza menzionare la sentenza 295/2023 la quale ha confermato, seppur parzialmente, il credito azionato dall'opposta.
All'udienza del 6/11/2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'arti. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Fatta questa breve premessa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta per rinuncia all'atto di precetto.
Occorre preliminarmente evidenziare che la rinuncia al precetto è un atto di natura extra-
processuale, che secondo l'orientamento prevalente e preferibile, si configura quale negozio unilaterale abdicativo (Cass. 1985/1990; Cass. 3736/1981), di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Legittimità, “La rinuncia al precetto contro il quale
sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione,
ma la cessazione della materia del contendere” (v. Cassazione civile sez. VI, 10/01/2023,
n. 351).
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto da parte dell'opposta. Il riparto delle spese deve essere regolato alla stregua del principio della soccombenza virtuale ed in considerazione di ciò, avendo la parte opposta riconosciuto l'errore di compilazione compiuto nel redigere l'atto di precetto, devono essere poste a carico a di quest'ultima, però nella misura della metà, apparendo equo disporre la compensazione parziale per il comportamento processuale tenuto dalla stessa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura della metà;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite residue che liquida in € 850,00,00 per compensi ed € 132,00 per spese, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rosangela Viteritti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1066/2025 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del
11/09/2025 ex art. 281 sexies c.p.c.,
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, dagli avv.ti Pietro Cusumano e Parte_1 C.F._1
IU BB ed elettivamente domiciliata in Caltagirone, Viale Mario Milazzo 198, giusta procura in atti;
Opponente
E
(c.f. – già ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
( ) già , in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata in Verona, v. lo S. Bernardino
5A, giusta procura in atti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Opponente: “IN VIA PRELIMINARE E INAUDITA ALTERA PARTE SOSPENDERE
L'ATTO DI PRECETTO OPPOSTO e/o l'efficacia del titolo esecutivo stante l'esistenza dei presupposti
per l'adozione del provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte. Sussistono infatti gravi motivi
attesa l'esistenza del fumus boni iuris dato dalla prova documentale dell'inesistenza del titolo esecutivo
posto alla base dell'atto di precetto e del periculum in mora derivante dall'imminente avvio dell'azione
esecutiva in danno dell'attrice, essendo ormai decorso il termine di 10 giorni concesso dall'intimante per
l'adempimento spontaneo delle somme precettate;
NEL MERITO • accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto notificato il 18.3.2025 per l'assenza del
diritto a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del titolo esecutivo;
• condannare la società
convenuta al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali
come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver
anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
CP Opposta: “In via principale:
1. dichiara di rinunciare al precetto oggi opposto nei confronti della sig.ra
e agli atti della presente causa ai sensi dell'art. 306 cpc, con richiesta di declaratoria della Parte_1
cessazione della materia del contendere e con richiesta di compensazione delle spese di lite per giusti
motivi, previo mutamento del rito;
2. In subordine, previo mutamento del rito, l'opposta chiede che il
Giudice voglia decidere la causa, in quanto i fatti sono pacifici e non è necessaria alcuna attività
processuale volta esclusivamente ad aumentare inutilmente le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1
al Tribunale di dichiarare che e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
già non hanno diritto di procedere ad esecuzione Controparte_2 CP_3
forzata nei confronti di essa opponente per l'inesistenza del titolo esecutivo.
A fondamento dell'opposizione, l'istante ha rappresentato che in data 25/11/2024
[...]
rappresentata da già notificava in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
data 28/2/2018 ad essa istante il decreto ingiuntivo n. 43/2018 emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 05/02/2018; che il 18/03/2025 l'opposta notificava all'odierna opponente l'atto di precetto con il quale le si intimava il pagamento della somma complessiva di
€16.032,66, di cui € 13.819,27 per sorte capitale, € 1.170,49 per interessi di mora dal
05/02/2018; che il decreto ingiuntivo è da considerarsi inesistente stante l'opposizione spiegata da con atto di citazione notificato in data 6/4/2018, atto ad instaurare il Parte_1
giudizio n. 440/ 2018 R.G. del Tribunale civile di Caltagirone, conclusosi con sentenza n.
295/2023, Rep. N. 393/2023, del 26/05/2023, non impugnata e divenuta definitiva, di revoca del decreto ingiuntivo opposto. In diritto ha pertanto contestato l'inesistenza del titolo esecutivo, stante la revoca del decreto in forza del quale è stato notificato l'atto di precetto.
Si è costituita in giudizio già in rappresentanza di Controparte_2 CP_3
dichiarando la rinuncia all'atto di precetto notificato (ma non al Controparte_1
credito accertato con la sentenza passata in giudicato n. 295/2023), con compensazione delle spese di lite, giacché per mero errore di compilazione dell'atto di precetto, ha inoltrato all'opponente il precetto relativo ai crediti del decreto ingiuntivo n. 43/2018, senza menzionare la sentenza 295/2023 la quale ha confermato, seppur parzialmente, il credito azionato dall'opposta.
All'udienza del 6/11/2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'arti. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Fatta questa breve premessa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta per rinuncia all'atto di precetto.
Occorre preliminarmente evidenziare che la rinuncia al precetto è un atto di natura extra-
processuale, che secondo l'orientamento prevalente e preferibile, si configura quale negozio unilaterale abdicativo (Cass. 1985/1990; Cass. 3736/1981), di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Legittimità, “La rinuncia al precetto contro il quale
sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione,
ma la cessazione della materia del contendere” (v. Cassazione civile sez. VI, 10/01/2023,
n. 351).
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto da parte dell'opposta. Il riparto delle spese deve essere regolato alla stregua del principio della soccombenza virtuale ed in considerazione di ciò, avendo la parte opposta riconosciuto l'errore di compilazione compiuto nel redigere l'atto di precetto, devono essere poste a carico a di quest'ultima, però nella misura della metà, apparendo equo disporre la compensazione parziale per il comportamento processuale tenuto dalla stessa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura della metà;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite residue che liquida in € 850,00,00 per compensi ed € 132,00 per spese, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rosangela Viteritti