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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/10/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2618 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Elena Mugnai, presso il cui studio sito in Firenze, Via
Giuseppe Garibaldi, 5, elettivamente domicilia
ATTORE
E
C.F. ), in persona del Direttore Operativo CP_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Burchi presso il cui
[...]
studio sito in Cascina (PI), Via Carlo Cammeo n. 23, elettivamente domicilia
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art.281 sexies, terzo comma, c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del credito di cui all'intimazione di pagamento n. 8527 del 22.06.2024 notificata in data 15.07.2024 da parte della su incarico del , nei confronti del sig. Controparte_3 Parte_2 [...]
quale legale rappresentante della , con riferimento Pt_1 Parte_3
alla ingiunzione n. 2731/2019 del 19.02.2022, afferente violazioni al codice della strada riferite ai veicoli ivi indicati ed addebitabili alla società di cui il risulterebbe Pt_1
rappresentante legale, per il complessivo importo di € 23.386,53, e per l'effetto, voglia disporre la revoca e/o l'annullamento dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi sopra esposti”.
1.2 Più in particolare, deduceva che:
a) in data 15.07.2024, la gli notificava, in qualità di legale CP_1
rappresentante di l'intimazione di Controparte_4
pagamento n. 8527 del 22.06.2024, avente ad oggetto quattro ingiunzioni non pagate per un totale di € 40.271,98;
b) in seguito ad accesso agli atti, apprendeva che le ingiunzioni si riferivano a violazioni del Codice della Strada commesse da veicoli intestati alla società nella quale lo stesso non Controparte_4
ricopriva alcun ruolo o funzione;
c) pertanto, avendo ricevuto nello stesso periodo molteplici atti riguardanti quest'ultima società, in data 25.07.2022 presentava denuncia querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze per truffa e sostituzione di persona, cui conseguiva l'apertura di un procedimento penale, attualmente in fase di opposizione alla richiesta di archiviazione;
d) l'attore avrebbe, dunque, interesse ad ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 8527 del 22.06.2024 notificata in data
15.07.2024, con specifico riferimento alla ingiunzione n. 2731/2019 del
19.02.2022 dell'importo di € 23.386,53, tanto più che il diritto di credito
2 sarebbe ormai prescritto essendo decorsi cinque anni dalla notifica dei singoli verbali di contestazione.
2. In data 2.12.2024, si costituiva in giudizio in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore, opponendosi all'accoglimento della domanda e chiedendo, in particolare, di dichiarare tardiva, inammissibile, improcedibile ed irrituale l'opposizione proposta in quanto notificata oltre i termini di legge e per difetto di legittimazione ad agire dell'attore, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
3. All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il G.I. fissava per la discussione orale l'udienza del 25 settembre 2025, assegnando termine alle parti per il deposito di note conclusive.
4. La domanda deve essere dichiarata inammissibile.
L'attore si è opposto all'intimazione di pagamento della società a lui CP_1
notificata, nella qualità di legale rappresentante della Parte_3
presso la propria residenza in data 15.07.2024, negando
[...]
sostanzialmente di aver mai rivestito alcun ruolo in detta società.
Preliminarmente, si osserva che al tempo della notifica dell'atto, Pt_1
risultava essere il legale rappresentante della società
[...] [...]
come emerge dalla visura camerale in atti, risultanza Controparte_4
del resto non contestata dallo stesso attore;
posto che il mezzo a disposizione dei terzi per conoscere i fatti relativi alle società è proprio il
Registro delle Imprese e che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'odierno opponente non trova riscontro negli atti prodotti in giudizio, ne consegue che la notifica dell'atto di intimazione deve ritenersi perfezionata nei confronti della società intimata ai sensi dell'art. 145 c.p.c. secondo cui “la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da
3 notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”. Tali requisiti ricorrono nel caso de quo, come si evince dall'atto di intimazione e dall'avviso di avvenuta consegna depositati in atti, nei quali è stata indicata la residenza del destinatario e la sua qualità di legale rappresentante della Controparte_4
Ciò posto, la modalità di notifica adottata non implica l'assunzione da parte del destinatario della qualità di intimato e, dunque, di legittimato a proporre l'opposizione ogni qual volta l'atto intimato non sia idoneo a causare un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all'opposizione.
In altre parole, l'intimazione di pagamento è stata emessa nei confronti della società e ritualmente notificata al suo legale rappresentante e, dunque,
l'opposizione poteva essere proposta solo dalla società intimata, non avendo il legale rappresentante della società legittimazione attiva “iure proprio”, nemmeno quando si sia opposto al fine di contestare tale qualità posto che non conseguono effetti pregiudizievoli a suo carico tali da far emergere un proprio interesse giuridico all'opposizione.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento, con riduzione del 50% per la pronuncia d'inammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
4 2) condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio Parte_1
che liquida in complessivi €2538,50 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
Pisa, 25 settembre 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
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