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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3551 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Lombardi ,ha emesso, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 19753 del 2024 RG avente ad OGGETTO: differenze retributive ,vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv Domenico Naso Parte_1
RICORRENTE E
in persona del legale rap.nte p.t. Controparte_1 RESISTENTE – CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte ricorrente: accoglimento FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato del 15 settembre 2024 parte ricorrente in epigrafe, ha agito nei confronti della resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, in riferimento agli anni scolastici dal 2016/17 al 2023/24, il beneficio economico annuo previsto per la seconda posizione economica ATA ai sensi dell'art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola E per l'effetto
- Condannare l'Amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore del ricorrente del beneficio economico annuo previsto per la seconda posizione economica A.T.A. ai sensi dell'art.50 CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, in riferimento alle annualità dal 2016/17 al 2023/24, pari a complessivi EURO 14.400,00, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino alla data di effettivo soddisfo.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del CU ove versato.” In punto di fatto il ricorrente dichiarava di essere dipendente a tempo indeterminato del
[...]
in qualità di Assistente Amministrativo, area B del personale Amministrativo Tecnico Controparte_1 e Ausiliario (A.T.A), ai sensi del CCNL del Comparto Scuola, in servizio presso l'I.T.T. “Marie Curie” di Napoli. Precisava, inoltre, che a seguito del superamento con esito favorevole di appositi corsi di formazione, acquisiva, con decorrenza 01.09.2011, la seconda posizione economica prevista per il personale A.T.A. ai sensi dell'art.50 del CCNL 2006/2009 relativo al personale del Comparto Scuola, secondo i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione di cui all'art.2, co. 3 (ex art.62 CCNL 2006/2009) della sequenza contrattuale sottoscritta in data 25.07.2008. Rilevava, pertanto, di avere diritto a percepire il beneficio economico annuo di € 1.800,00 previsto dall'art.50 citato ma, anche, che per effetto del contenimento delle spese, disposto dal D.L. n.78/25010, ne veniva disposto il blocco che veniva eliminato per effetto dell'Accordo sottoscritto dalle OO.SS. e dal in data 07.08.2014 con decorrenza 01/01/2015. CP_1 In ragione del mancato pagamento, il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli, sezione lavoro che con sentenza disponeva la condanna del a corrispondere al ricorrente la Controparte_1 complessiva somma di € 9.000,00, a titolo di beneficio economico per la posizione ATA in riferimento agli anni scolastici dal 2011/12 al 2015/16. Lamentava il mancato pagamento anche per le successive annualità. In diritto richiamava l'art.50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL 2006/2009) e il C.C.N.L. del 7 agosto 2014 relativo al riconoscimento, in favore del personale A.T.A. del comparto scuola, di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, previsto dall'art.1bis del d.l. 23 gennaio 2014, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n.
4. Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace. CP_1 Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, all'odierna udienza è stata decisa. Deve evidenziarsi che questo Tribunale, con sentenza n. 6986/2019 pubbl. il 29/10/2019, si è pronunciato in relazione alla fattispecie in esame. Con orientamento che qui si condivide è stato riconosciuto un importo a titolo di una tantum espressamente prevista in riferimento gli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/2014 ed altro (1.800,00 euro per anno scolastico, come previsto dall'art. 50 sopra riportato per la seconda posizione economica in questione) dovuto direttamente per il cd. “sblocco” di quanto previsto dall'art. 50 ccnl, con riferimento agli anni scolastici 2014/15 e 2015/16. Nell'attuale giudizio il ricorrente richiede il pagamento dell'emolumento previsto per gli anni successivi. Al riguardo l'art.50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL 2006/2009) sottoscritta il 25.07.2008, dispone che: “1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2.La prima posizione economica è determinata in €600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. 3 L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3.La seconda posizione economica è determinata in
€1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica.” Successivamente è stato introdotto il D.L. n.78/2010 che ha previsto: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art.8, comma 14”. L'art.9, comma 21, ultimo periodo, del D.L.n.78/2010 disponeva che: “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. Con accordo successivo è stata prevista una tantum per gli anni dal 2011 al 2013. Deve evidenziarsi che, come espresso della Suprema Corte (sent. 34724/2023), trattasi propriamente di una progressione economica rientrante nel novero di quelle orizzontali, intendendosi per tali quelle che o sono meramente economiche o comportano, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e che sono caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. L'art. 50 cit. prevede, infatti, una maggiorazione sul compenso collegata a una valorizzazione professionale la quale, però, non cambia il profilo professionale in sé, limitandosi a diversificarlo solo sotto l'aspetto qualitativo. È documentalmente provato che il ricorrente abbia ottenuto il riconoscimento con decorrenza dal 01.09.2011 della seconda posizione economica prevista per il personale ATA dall'art.50 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola essendo, quindi, il blocco previsto solo per gli anni 2011 e 2013, come già riconosciuto con la sentenza sopra citata, l'emolumento richiesto è dovuto anche per gli anni successivi. Il ministero convenuto va condannato, quindi, al pagamento di € 1800,00 per otto annualità pari ad € 14.400,00 oltre gli interessi legali mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 22 c. 3 L. 724/94 che, con il richiamo all'art. 16 c. 6 L: 412/1991, ha previsto che il diritto alla rivalutazione sussiste solo per l'eventuale frazione differenziale rispetto all'importo maturato a titolo di interessi. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo:
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al Controparte_2 pagamento di favore del ricorrente della somma di € 14.400,00 ex art 50 del CCNL oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_2 liquida in € 2700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione. Napoli 8 maggio 2025. IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi