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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5124/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1902/2022, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 20.05.2022 e pendente
TRA
(c.f. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
, alla via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del Direttore Generale, Dr. Pt_1
quale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di NTroparte_1 procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Francesco Paura (c.f.
) e Marco Alois (c.f. ); C.F._1 C.F._2
Appellante
E
NTr (c.f.: con sede legale in , al Viale Lincoln n. 2, CP_3 P.IVA_2 Pt_1 costituitasi in persona degli Amministratori Unici Avv. Giampiero Pilla e Dr. Lorenzo Cappuccio, dichiaratisi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Ennio Romano (c.f.
); C.F._3
Appellata
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, la CE. in qualità di centro accreditato per lo svolgimento di prestazioni CP_3 sanitarie afferenti alla macroarea di “radiologia diagnostica” nell'ambito territoriale dell
[...]
- con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. CP_4
502/92 il 2.11.2016 (protocollato al n. 265216) volto a regolare le prestazioni da rendere NTr nell'anno 2016 e anche nel 2017 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 541.772,47, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02, come previsto dall'art. 7, comma 4 del contratto stipulato “nella misura del saggio di interesse maggiorato nei termini di cui ai punti a), b), c) e d) del medesimo articolo”, a titolo di saldo residuo impagato per le prestazioni erogate nell'anno 2017 in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale per cui aveva emesso le fatture n. 7989 del 20.02.2017; n. 14168 del
25.03.2017; n. 18746 del 24.04.2017; n. 22511 del 17.05.2017; n. 27529 del 15.06.2017; n. 32976 del 18.07.2017; n. 36911 del 31.08.2017; n. 39387 del 15.09.2017; n. 43908 del 17.10.2017; n. 49149 del 16.11.2017; n. 54406 del 19.12.2017 e n. 3194 del 22.01.2018.
NTr 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 2888/2019, emesso il 20.12.2019 e notificato all' il 7.01.2020, il Tribunale accoglieva il ricorso, ingiungendo all' il pagamento della Pt_2 somma richiesta, “oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02, come da domanda” e spese della procedura.
1.3. Avverso tale decreto proponeva opposizione l' che, con atto di citazione CP_4 notificato il 17.02.2020, eccepiva:
- l'inammissibilità della domanda monitoria per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.;
- l'indeterminatezza, illiquidità ed inesigibilità della somma ingiunta ex art. 633 c.p.c. In particolare, la mancata emissione delle note di credito da parte del
, come previsto dall'art. 7, comma 3 del contratto prot. 265216 del Pt_3
2.11.2016, escludeva l'esigibilità del credito vantato;
- la violazione degli artt. 5 e 7, comma 1 e 3 del contratto stipulato il 2.11.2016;
- l'inesistenza del credito a causa del superamento del tetto di spesa stabilito per la macroarea di appartenenza del Centro, che aveva comportato l'applicazione trimestrale della regressione tariffaria unica a carico dello stesso per € NTr 264.628,48. L' deduceva riguardo la liquidazione del saldo dell'anno 2017, NT richiamando la Determina dirigenziale n. 4063 del 29.05.2018 (notificata alla
Tac il 4.06.2018), che per il Centro veniva previsto un importo a favore pari ad € 45.947,57, tenuto conto delle note di credito richieste per complessivi € 495.090,071 di cui: € 264.628,48 per la predetta RTU, € 230.462,22 per prestazioni rese oltre la data di fine budget e € 731,21 per errata fatturazione.
2 NTr Tuttavia, in applicazione dell'art. 7 del contratto sottoscritto l' non liquidava il saldo di € 45.947,57 data la mancata emissione delle note di credito;
- la non debenza degli interessi in quanto il ritardo nel pagamento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile NTr all'
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
NTr 1.4. Si costituiva, con comparsa depositata il 18.01.2021, il Centro CE. che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
- sussisteva la giurisdizione del G.O., considerato che la qualifica degli accordi tra SSN e strutture sanitarie private accreditate fuoriuscivano dallo schema della concessione del servizio pubblico per essere invece degli appalti di pubblici servizi;
NT
- era fondata la domanda monitoria attesa la prova del credito vantato dalla società ac mediante le distinte riepilogative delle prestazioni rese nell'anno 2017, le relative fatture e il contratto stipulato il 2.11.2016 (prot. n. 265216);
- era priva di valore probatorio la documentazione depositata dall' in quanto CP_4
“documentazione interna di provenienza unilaterale”;
- non era stato adeguatamente dimostrato la pretesa applicazione della R.T.U. sia con riferimento all'an sia al quantum né l'adempimento degli obblighi contrattuali di monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria. Nello specifico, rilevava che dalla NTr Determina CE n. 4063 del 25.05.2018 con la quale era stato approvato il consuntivo
“Branca radiologia anno 2017”, emergeva che la pretesa regressione tariffaria era stata calcolata in modo uguale per tutti i centri erogatori delle prestazioni di Radiologia;
- era stato violato l'art. 6 del contratto (rubricato Tavolo Tecnico) stante l'illegittimità dell'iter istruttorio per la determinazione della R.T.U.;
NTr
- l'emissione delle note di credito richieste dall quale condizione impeditiva per l'erogazione del pagamento del saldo residuo, non risultava dovuta, in quanto le predette note venivano avanzate sulla base di conteggi effettuati in via unilaterale, da parte esclusiva NTr dell'
- infine, dal contratto, precisamente dall'art.7 comma 4, emergeva che sulle somme impagate erano dovuti gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento senza necessità di messa in mora.
Quindi concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del detto decreto.
2.1. Con sentenza n. 1902/2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l' al pagamento delle Pt_2 spese di lite con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
3 In particolare, dopo aver affermato la sussistenza della propria giurisdizione, in quanto l'oggetto della controversia riguardava la “corretta esecuzione degli obblighi contrattuali” e non venivano in rilievo questioni relative “all'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico”, riteneva che l'opponente non aveva dimostrato di aver comunicato regolarmente e tempestivamente il superamento del tetto di spesa alla società opposta né di aver instaurato le procedure contrattualmente previste, da ritenersi prodromiche all'applicazione delle decurtazioni in esame (in primo luogo la convocazione del tavolo tecnico, con prova della regolarità delle successive attività), aggiungendo che “la mancata regolare e tempestiva comunicazione del superamento dei tetti di spesa, a prescindere dalla sussistenza di uno specifico impegno contrattualmente assunto, rientra nell'ambito degli obblighi di buona fede sottesi ad ogni rapporto contrattuale. Infatti, la decurtazione effettuata per il superamento del tetto di spesa in assenza di preventiva comunicazione costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente”.
Riteneva inefficace la regressione tariffaria evidenziando che: “le contestazioni in merito al superamento dei tetti di spesa risultano formulate in maniera estremamente generica, senza specifica indicazione del momento in cui la circostanza si sarebbe verificata in relazione NTr alla data della comunicazione della data presunta del superamento” e che l' non aveva provato la correttezza dei criteri di calcolo adottati in ordine all'applicazione della regressione tariffaria. Riconosceva, infine, che era applicabile al rapporto in esame la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 231 del 2002.
2.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione CP_4 notificato il 1° dicembre 2022, fondato su tre motivi:
1) con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario, laddove la giurisdizione apparterrebbe al Giudice Amministrativo, in quanto le controversie riguardanti il superamento dei tetti di spesa comportano un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi e di controllo della P.A.;
2) con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità della pronuncia del Tribunale laddove ha disatteso l'eccezione dell'ente sanitario volta ad ottenere l'applicazione della NTr R.T.U.; il primo giudice non si sarebbe avveduto delle eccezioni dell né della NTr rilevanza, oltre che dell'esistenza, delle allegazioni documentali prodotte. L' ha sostenuto di aver provato e dimostrato i fatti impeditivi all'accoglimento della pretesa azionata da controparte, cioè il superamento del tetto di spesa (sia con monitoraggi mensili sia comunicando il consuntivo), l'applicazione della R.T.U. e l'erogazione di prestazioni da parte del Centro oltre la data di monitoraggio, e di aver comunicato la metodologia con cui è pervenuta a tali dati con i seguenti documenti:
- la delibera del D.C.A. n. 89/2016 che ha definito per il biennio 2016/2017, i limiti di spesa ed i relativi contratti con gli erogatori privati;
4 - il contratto del 2.11.2016 nel quale sono indicati i limiti di spesa e gli importi pagabili e sono stabilite le modalità di pagamento e di determinazione della regressione tariffaria unica. Nel predetto contratto, è inoltre previsto che la mancata emissione preventiva delle note di credito (anche per la RTU) è condizione impeditiva del pagamento della remunerazione ancora dovuta;
- i report periodici di monitoraggio dei limiti di spesa (prot. 67985 del 13.03.2017 – I trimestre - prot. 210996 del 13.09.2017 – III trimestre - e prot. n. 29450554/12/2017 – IV trimestre del 15.12.2017), inviati e debitamente ricevuti dal Centro appellato;
- la determina n. 4063/2018 relativa al consuntivo 2017 e l'ulteriore richiesta di emissione di note credito del 4.6.2018.
Considerato che l'odierna appellata non ha mai impugnato né la determina dirigenziale Pt_2 prodotta né il provvedimento commissariale (DCA 89/2016) che a monte ha legittimato
[...]
l'operazione della regressione tariffaria, sarebbero del tutto legittimi i tagli effettuati dall' debitamente accettati dal Centro;
Pt_2
NTr 3) con l'ultima doglianza l' ha sostenuto la non debenza degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 per un'impossibilità di pagamento non imputabile al debitore, che nel caso de quo deriverebbe direttamente dal contratto (sforamento del budget). Ha NT altresì rilevato che la Ce. non ha prodotto alcuna fatturazione sugli interessi richiesti ed ha violato la normativa sull'obbligo di invio delle fatture elettroniche alle PP.AA., art. 1 commi dal 209 al 214 L. 244/2007, rendendo inesigibile la pretesa. Infine, gli interessi non sarebbero dovuti sia quale conseguenza dell'inesistenza del credito sia in quanto, nella specie, non si è in presenza di una transazione commerciale, bensì di una concessione di un pubblico servizio.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-) Nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza n. 1902/2022 in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla con accertamento e Pt_2 declaratoria della non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, per le ragioni supra argomentate. -) In ogni caso con la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
-) Vittoria di spese
e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.”
NTr 2.3. Si è costituita, con comparsa depositata il 6 aprile 2023, la società CE. che ha NTr resistito ai motivi di appello formulati dall' sostenendo la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure. In particolare, il ha eccepito, in via preliminare, Pt_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per non avere ragionevole
5 NTr probabilità di essere accolto;
nel merito ha rilevato che i monitoraggi depositati dall' non avrebbero alcuna valenza probatoria in quanto indicherebbero una data presunta e non NTr la data certa di esaurimento del tetto di spesa. Inoltre, l'appellante avrebbe dovuto produrre la documentazione relativa all'attività del Tavolo Tecnico di cui all'art. 6 del contratto e un prospetto dettagliato dei conteggi relativi alla quota della regressione tariffaria a carico dell'odierno appellato, non limitarsi al solo deposito di alcune determine dalla cui disamina non si ricava il numero complessivo delle prestazioni erogate né la percentuale di contributo di ciascun Centro. Infine, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di controparte relativa alla mancata emissione delle note di credito richieste e la debenza degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002. In via subordinata ha chiesto la condanna NTr dell' al pagamento “di quelle diverse somme che risulteranno dovute”.
Ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato nel merito.
2.4. All'udienza dell'8 aprile 2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introiato il processo in decisione, con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va rilevato che è infondato il primo motivo di appello relativo alla giurisdizione, essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale. Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge. Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, essendo controverso il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo cui, «in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, NT NT tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in
6 concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del NT provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
NTr 2. Con il successivo motivo l' si è appellata a questa Corte censurando la sentenza nella parte in cui il primo Giudice si è pronunciato sulla fondatezza della pretesa creditoria e NTr sulla prova del credito ingiunto. In particolare, l' si duole del rigetto delle eccezioni relative al superamento del tetto di spesa e all'applicazione della R.T.U., deducendo di aver contestato in modo specifico il credito e di aver offerto prova valida ed efficace dell'applicazione della regressione tariffaria e della comunicazione dei monitoraggi dei tetti di spesa.
NTr Già con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione, l' aveva dedotto che le somme richieste a titolo di saldo non erano dovute per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria unica, legittimante la riduzione applicata al fatturato del centro.
NT Sosteneva all'uopo l'appellante che la sottoscriveva con la il CP_3 CP_5 contratto prot. 265216 del 02.11.2016 di branca per la Radiologia e, in applicazione dell'art. 5 del predetto contratto, si determinavano i tetti trimestrali in relazione al limite di spesa annuale assegnato alla branca di radiologia, pari ad € 21.312.000,00.
Tali tetti trimestrali erano i seguenti: 3/11 tetto di spesa I, II, IV trimestre € 5.812.263,64 2/11 tetto di spesa III trimestre € 3.874,909,09.
7 Con nota prot. 131975/5 del 04.06.2018, la notificava alla la CP_5 Pt_4
Determinazione dirigenziale n. 4063 del 29.05.2018, avente ad oggetto il consuntivo 2017 per la Branca di radiologia, con contestuale sollecito di emissione delle note di credito richieste. L'odierna appellante evidenziava che nei vari trimestri il fatturato risultava superiore al budget disponibile, derivandone una regressione tariffaria pari al -8,086% per il I trimestre, una regressione di -10,8270 % per il II trimestre, una regressione di –12,3909% nel terzo trimestre ed una regressione di -5,079% per il IV trimestre 2017. In merito alla NT pretesa creditoria della ac all'interno della branca Radiologia per l'anno 2017, il Centro NTr erogava prestazioni rendicontate per € 3.328.347,19 e l' provvedeva a liquidare acconti mensili per complessivi € 2.686.577,70, con la richiesta alla Ce.Tac di note di credito per complessivi € 495.090,71, derivandone un saldo di € 45.947,57.
La Cetac srl, pertanto, avrebbe dovuto emettere le seguenti note di credito (richieste e non ottenute): per il I trimestre 2017, nota di credito di – 60.523,66€, a fronte di un fatturato di €
748.438,29 ed applicando il regresso tariffario del -8,086%; per il II trimestre, nota di credito di -93.207,32 a fronte di un fatturato di € 860.878,55 ed applicando il regresso tariffario del -10,8270%; per il III trimestre, nota di credito di – 68.478,40 a fronte di un fatturato di € 552.650,77 ed applicando il regresso tariffario del -12.3909 %; per il IV trimestre, nota di credito di – 42.419,10 € a fronte di un fatturato di € 835.186,15 ed applicando il regresso tariffario del -5,079%; nota di credito di € 731,21 per errata fatturazione e nota di credito di € 230.462,22 per prestazioni oltre data fine budget comunicata con monitoraggi mensili, prot. 67985 del 13.03.2017 (I trimestre), prot. 210996 del 13.09.2017 (III trimestre) e prot. n. 2945054/12/2017/ (IV trimestre). Ciò considerato, il pagamento del saldo era subordinato all'emissione di note di credito pari ad € 495.090,71, in applicazione del dettato del contratto stipulato tra le parti.
Ad avviso dell'appellante, il superamento del tetto di spesa determinerebbe in ogni caso – ed indipendentemente dal rispetto dei tempi e delle modalità del monitoraggio – l'esclusione della remunerabilità delle prestazioni rese in eccesso e l'applicazione della R.T.U.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che nessun dubbio può esservi in ordine all'onere della prova circa il superamento del tetto di spesa, essendo ormai pacifico che lo stesso NTr grava sull' (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
L'appellante ha depositato la documentazione sufficiente a dimostrare la violazione dei tetti di spesa, la tempestiva comunicazione al Centro convenzionato dei monitoraggi dei tetti di spesa relativi all'anno 2017 e la data di presumibile esaurimento budget. Ciò è ben evincibile dalla documentazione allegata fin dal primo grado di giudizio e con la quale sono state prodotte anche le ricevute di invio e consegna delle predette comunicazioni all'indirizzo pec del Tac. Parte_5
NTr Sul punto l' sostiene, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che la documentazione depositata in atti sarebbe idonea a dimostrare il predetto superamento del NTr tetto. La determina prodotta in atti, infatti, non è una mera esecuzione contrattuale,
8 bensì un atto pubblico – ricognitivo del superamento del tetto di spesa e che determina l'applicazione della regressione tariffaria - soggetto, peraltro, al sindacato del G.A.
NTr Dalla lettura degli atti emerge che l' nel giudizio di primo grado ha effettivamente provato e dimostrato il fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata da controparte;
in particolare ha provato il superamento del tetto di spesa e che il Centro ha reso prestazioni oltre la data di monitoraggio. L'odierna appellante, oltre a comunicare il superamento del tetto di spesa (sia con monitoraggi mensili, sia comunicando il consuntivo), ha comunicato il criterio metodologico con cui è pervenuto a tali dati e quindi ha provato di aver espletato correttamente il procedimento relativo al superamento dei tetti di spesa.
NTr Infatti, con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione, l' ha dedotto che le somme richieste a titolo di saldo non erano dovute per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria unica, depositando a tal fine la seguente documentazione dalla quale si desumeva la riduzione applicata al fatturato del centro:
- la delibera del D.C.A. n. 89/2016 (che ha definito per il biennio 2016/2017 i limiti di spesa ed i relativi contratti con gli erogatori privati);
- il contratto del 2.11.2016 nel quale sono indicati i limiti di spesa, gli importi pagabili e sono stabilite le modalità di pagamento e di determinazione della regressione tariffaria unica;
- determinazione dirigenziale n. 4063/2018 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto
“Consuntivo Liquidazione saldo 2017 Branca di Radiologia” con relativi allegati;
- nota prot. 131975 del 4 giugno 2018 avente ad oggetto “Consuntivo anno 2017 Radiologia” con tabella trasmessa a mezzo pec al Centro in data 5 giugno 2018.
A tale determinazione erano allegate le tabelle contenenti gli importi da detrarre in applicazione della RTU con riguardo all'intera branca di radiologia e poi ai singoli centri, tra cui il Tac, con l'indicazione dei corrispettivi totali per le prestazioni svolte e Parte_5 del rapporto tra le prestazioni erogate da ciascun centro e quelle totali della branca.
Orbene, appare tutt'altro che evidente – a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellato - che la regressione tariffaria sia stata applicata in egual misura a tutti i centri della medesima branca;
il fatto che nella nota metodologica allegata alla determinazione dirigenziale n. 4063/2018, si fa riferimento ad un'unica percentuale di regressione tariffaria per ogni trimestre, non vuol dire affatto che la stessa sia stata applicata poi nella stessa misura per tutti i centri della medesima branca. Anzi, dalle tabelle allegate ai provvedimenti richiamati, contenenti gli importi detratti dal fatturato di ciascun centro in applicazione della RTU, tale circostanza non si evince affatto;
del resto, nella stessa nota metodologica allegata alla determina n. 4063/2018, richiamata dall'appellata a sostegno della propria tesi, si chiarisce che le percentuali ivi riportate si riferiscono allo “sforamento del budget di branca” e non di ciascun centro. Sarebbe dunque stato onere dell'appellato, in possesso di tutti gli elementi contabili necessari, dimostrare che tali percentuali risultano applicate in misura eguale a tutti i Centri e, dunque, anche al Tac, in violazione dei principi Parte_5
9 che regolano la regressione tariffaria e che impongono che la riduzione dei compensi dovuti avvenga in proporzione al contributo dallo stesso fornito al superamento del tetto di spesa.
A ciò deve aggiungersi – e tale considerazione è assorbente - che le eventuali contestazioni avverso il contenuto dei provvedimenti aventi ad oggetto la determinazione della regressione tariffaria, non possono comunque costituire oggetto del presente procedimento.
Invero, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, tali atti non costituiscono affatto documenti unilateralmente formati di mera rilevanza interna, bensì atti autoritativi emessi NTr dall' Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, NT l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione). È evidente, pertanto, che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la struttura accreditata avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A.
NTr Irrilevante è poi il fatto che l' non ha provato di aver rispettato correttamente l'art. 5 del contratto, che prevede la comunicazione periodica non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo.
Il terzo comma dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2017 stabiliva infatti NTr che l' dovesse comunicare «OGNI MESE a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da NT definire tra la e gli operatori stessi): la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa (…); la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo», aggiungendo che, «ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo
l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data NT prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del Parte_6 limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DRGC n. 1268/08. In modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese
10 NT comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Pertanto, in caso di omessa (o tardiva) comunicazione preventiva della data di sforamento del tetto di spesa non può che applicarsi l'ipotesi riportata al punto a) in cui il tetto di spesa venga superato prima della data preventivamente comunicata, con conseguente applicazione della regressione tariffaria, come avvenuto nel caso di specie.
Non può, quindi, ritenersi che la violazione dell'obbligo di monitoraggio periodico e di comunicazione della data presuntiva di superamento del tetto di spesa, nonché dei termini per l'adozione dei provvedimenti che dispongono la regressione tariffaria escludono l'applicabilità della stessa. Ed infatti – come già affermato in numerose sentenze di questa Corte - la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa.
Anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012).
Anche nello schema chiaramente ed espressamente consensualistico disegnato dal d.lgs. n. NTr 502/1992, non è possibile ipotizzare l'obbligo per l' di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (Cons. St., V, 2581/2005); l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale;
ove, infatti, venisse per qualsiasi via consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il suo indefettibile potere di programmazione risulterebbe palesemente vanificato (cfr. Cons. St. n. 4529/2011).
Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido indipendentemente dalla tempestività dell'attività di monitoraggio e del rispetto delle relative scadenze;
infatti,
“atteso il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale, come quelli lamentati dalla appellante, non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili,
11 permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons. St. 17/5/2012 n. 2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St. 5/10/2011 n. 2264;
Cons. St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623; Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons. St. 5/2/2013 n. 679); per tali ragioni, quindi, l'applicazione della regressione tariffaria è legittima anche se operata molto tempo dopo il verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, non potendo ipotizzarsi una tutela dell'affidamento del creditore. Ove tali obblighi siano previsti dal contratto, gli stessi daranno luogo ad inadempimenti contrattuali che NTr potrebbero far sorgere obbligazioni di tipo risarcitorio a carico dell' tuttavia, in assenza di domande in tal senso, la questione relativa alle conseguenze di tali inadempimenti non può essere esaminata.
Ciò posto, nel caso in esame, assume rilevanza, controvertendosi sulla debenza degli importi relativi al saldo residuo, la determina n. 4063/2018 avente ad oggetto la liquidazione del saldo 2017 per la branca di Radiologia ove, dalle tabelle alla stessa allegate, si evince che per l'anno 2017 a fronte di note di credito richieste pari a € 495.090,071 resta un saldo NTr in favore del Tac pari a € 45.947,57, sicché l' deve essere condannata al Parte_5 pagamento in favore del Tac della suddetta somma oltre interessi moratori ex Parte_5
d.lgs. n. 231/02, secondo le decorrenze previste dall'art. 7 del contratto stipulato dalle parti. Tale disposizione prevede che gli interessi devono essere pagati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (entro il 31 luglio per le fatture relative al I trimestre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative al II trimestre;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative al III trimestre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative al IV trimestre), nella misura del tasso di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs.
231/2002, maggiorato nei termini di cui ai punti a), b), c) e d) del medesimo articolo”.
Occorre aggiungere che in merito alla debenza del predetto saldo, non può condividersi l'eccezione sollevata da parte appellante relativa alla mancata emissione di note di credito. Ad avviso di questa Corte la mancata emissione delle note di credito non può essere una condizione sospensiva che incide sic et simpliciter sull'esigibilità dei crediti, nella specie i saldi residui di fatture già parzialmente corrisposte, bensì deve essere collegata all'esistenza di un fatto impeditivo/estintivo che incida sulla parte di credito non dovuta – per cui appunto viene richiesta la nota di credito - e che, quindi, legittimi la detta decurtazione. Diversamente opinando si giungerebbe alla lesione del principio di buona fede nella fase di esecuzione contrattuale. A tal proposito, un argomento a favore di quanto esposto viene dalla pronuncia di questa Corte richiamata dalla stessa parte appellante (Corte d'Appello
Napoli, V sez., sent. n. 2196/2023), in un caso in cui la richiesta di note di credito come condizione sospensiva dell'esigibilità del credito era legittimata dal fatto che il superamento dei tetti di spesa di struttura contrattualmente assegnati era stato adeguatamente provato NT sicché tale circostanza aveva legittimato la richiesta da parte della di note di credito – per la parte non dovuta - e quindi la sospensione della corresponsione di un eventuale residuo dovuto fino alla loro emissione, realizzando il contenuto della clausola contrattuale nei termini sopra individuati conformemente a buona fede. Se tale ragionamento va condiviso, come è in effetti condiviso, argomentando a contrario deve ritenersi che la
12 NT richiesta di note di credito da parte della deve essere fondata sulla sussistenza e consistenza di un fatto impeditivo o estintivo del credito avverso, adeguatamente provato in giudizio e non può essere espressione di un mero comportamento autoritativo che diviene arbitrario. Diversamente ragionando si avrebbe il paradosso per cui il privato sarebbe posto NT dinanzi a un bivio, emettere le note di credito richieste dalla onostante ritenga di dover ricevere le relative somme oppure, se intende difendere la propria valutazione creditoria, non emettere le già menzionate note, consapevole che così facendo non riceverà i saldi, per quanto decurtati. Detta modalità operativa non si ritiene che possa dirsi in sintonia con i principi di buona fede e correttezza che dovrebbero informare l'agire dei contraenti.
3. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello sulla base delle ragioni indicate restano assorbiti i rimanenti motivi di appello. Peraltro, per mero scrupolo, può aggiungersi che la doglianza dell'appellante inerente alla non applicabilità degli interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 al caso de quo, sarebbe stata comunque inammissibile perché formulata per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
NT Orbene, se in primo grado l' si era limitata ad eccepire la non debenza degli interessi
“comunitari” per la non imputabilità della mora al debitore, correttamente rigettata dal
Tribunale, qui deduce la non debenza degli interessi sulla scorta di tre motivi nuovi: la violazione della normativa sull'obbligo di invio delle fatture elettroniche alla PP.AA.; la mancata fatturazione degli interessi richiesti, la natura di concessione di servizio del NT rapporto tra e struttura sanitaria e non di transazione commerciale come richiesto dalla norma. Quest'ultima circostanza peraltro stride con il contegno difensivo adottato in primo grado dall'appellante che, contestando soltanto la non imputabilità del ritardo nel pagamento, postulava implicitamente l'applicabilità al caso di specie di tale normativa che in ogni caso sussiste alla luce di quanto affermato ripetutamente da questa Corte e dalla giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. n.35092/2023 secondo cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in CP_6 base ad un contratto - successivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
NT 4. La domanda dell'appellante volta ad ottenere la condanna della alla CP_3 restituzione “di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo” in esecuzione della sentenza oggetto dell'odierna riforma, non può però essere accolta, dovendo ritenersi inammissibile o, se si preferisce, NTr NT nulla giacché fondata su fatti, quali i pagamenti eventualmente eseguiti dall' alla Tac, che l'istante non ha allegato essersi già verificatisi.
13 Anche la domanda di restituzione nei confronti del procuratore distrattario, va dichiarata inammissibile, stante anche l'omessa citazione in appello del soggetto legittimato a resistervi.; sul tema, infatti, i giudici di legittimità ritengono, condivisibilmente, che
“L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata” (Cass. 6225/2022, Cass. 25247/2017). Ne consegue che la suddetta ripetizione dovrà avvenire eventualmente in altra sede.
NTr 6. In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello indicato dal Tribunale, va NT condannata a rifondere alla Tac le spese di entrambi i gradi del giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 (e per il solo giudizio di secondo grado come modificato dal D.M. n. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione all'entità del decisum, nei seguenti importi: giudizio di primo grado:
Fase di studio € 700,00
Fase
€ 600,00 introduttiva
Fase
€ 1.000,00 trattazione ed istruzione
Fase
€ 1.550,00 decisionale
Spese
€ 481,25 (12,5%)
Totale € 4.331,25 giudizio di secondo grado:
Fase di studio € 1.500,00
Fase
€ 1.100,00 introduttiva
Fase
€ 2.200,00 trattazione ed istruzione
Fase
€ 2.800,00 decisionale
14 Spese forfett.
€ 1.140,00 (15%)
Totale € 8.740,00
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1902/2022, pronunziata il 20.05.2022, proposto dall' disattesa ogni diversa istanza, domanda ed CP_4 eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 2888/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 20.12.2019 e condanna l' al pagamento, in favore CP_4 NT della della somma di € 45.947,57, oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. n. CP_3
231/2002 dalla domanda;
NT
2. condanna la al pagamento, in favore della delle spese di CP_4 CP_3 entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 3.850,00 per compenso professionale ed € 481,25 per spese generali di rappresentanza e difesa e, per il giudizio di appello, in € 7.600,00 per compenso professionale ed € 1.140,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 5124/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1902/2022, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 20.05.2022 e pendente
TRA
(c.f. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
, alla via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del Direttore Generale, Dr. Pt_1
quale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di NTroparte_1 procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Francesco Paura (c.f.
) e Marco Alois (c.f. ); C.F._1 C.F._2
Appellante
E
NTr (c.f.: con sede legale in , al Viale Lincoln n. 2, CP_3 P.IVA_2 Pt_1 costituitasi in persona degli Amministratori Unici Avv. Giampiero Pilla e Dr. Lorenzo Cappuccio, dichiaratisi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Ennio Romano (c.f.
); C.F._3
Appellata
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, la CE. in qualità di centro accreditato per lo svolgimento di prestazioni CP_3 sanitarie afferenti alla macroarea di “radiologia diagnostica” nell'ambito territoriale dell
[...]
- con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. CP_4
502/92 il 2.11.2016 (protocollato al n. 265216) volto a regolare le prestazioni da rendere NTr nell'anno 2016 e anche nel 2017 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 541.772,47, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02, come previsto dall'art. 7, comma 4 del contratto stipulato “nella misura del saggio di interesse maggiorato nei termini di cui ai punti a), b), c) e d) del medesimo articolo”, a titolo di saldo residuo impagato per le prestazioni erogate nell'anno 2017 in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale per cui aveva emesso le fatture n. 7989 del 20.02.2017; n. 14168 del
25.03.2017; n. 18746 del 24.04.2017; n. 22511 del 17.05.2017; n. 27529 del 15.06.2017; n. 32976 del 18.07.2017; n. 36911 del 31.08.2017; n. 39387 del 15.09.2017; n. 43908 del 17.10.2017; n. 49149 del 16.11.2017; n. 54406 del 19.12.2017 e n. 3194 del 22.01.2018.
NTr 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 2888/2019, emesso il 20.12.2019 e notificato all' il 7.01.2020, il Tribunale accoglieva il ricorso, ingiungendo all' il pagamento della Pt_2 somma richiesta, “oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02, come da domanda” e spese della procedura.
1.3. Avverso tale decreto proponeva opposizione l' che, con atto di citazione CP_4 notificato il 17.02.2020, eccepiva:
- l'inammissibilità della domanda monitoria per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.;
- l'indeterminatezza, illiquidità ed inesigibilità della somma ingiunta ex art. 633 c.p.c. In particolare, la mancata emissione delle note di credito da parte del
, come previsto dall'art. 7, comma 3 del contratto prot. 265216 del Pt_3
2.11.2016, escludeva l'esigibilità del credito vantato;
- la violazione degli artt. 5 e 7, comma 1 e 3 del contratto stipulato il 2.11.2016;
- l'inesistenza del credito a causa del superamento del tetto di spesa stabilito per la macroarea di appartenenza del Centro, che aveva comportato l'applicazione trimestrale della regressione tariffaria unica a carico dello stesso per € NTr 264.628,48. L' deduceva riguardo la liquidazione del saldo dell'anno 2017, NT richiamando la Determina dirigenziale n. 4063 del 29.05.2018 (notificata alla
Tac il 4.06.2018), che per il Centro veniva previsto un importo a favore pari ad € 45.947,57, tenuto conto delle note di credito richieste per complessivi € 495.090,071 di cui: € 264.628,48 per la predetta RTU, € 230.462,22 per prestazioni rese oltre la data di fine budget e € 731,21 per errata fatturazione.
2 NTr Tuttavia, in applicazione dell'art. 7 del contratto sottoscritto l' non liquidava il saldo di € 45.947,57 data la mancata emissione delle note di credito;
- la non debenza degli interessi in quanto il ritardo nel pagamento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile NTr all'
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
NTr 1.4. Si costituiva, con comparsa depositata il 18.01.2021, il Centro CE. che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
- sussisteva la giurisdizione del G.O., considerato che la qualifica degli accordi tra SSN e strutture sanitarie private accreditate fuoriuscivano dallo schema della concessione del servizio pubblico per essere invece degli appalti di pubblici servizi;
NT
- era fondata la domanda monitoria attesa la prova del credito vantato dalla società ac mediante le distinte riepilogative delle prestazioni rese nell'anno 2017, le relative fatture e il contratto stipulato il 2.11.2016 (prot. n. 265216);
- era priva di valore probatorio la documentazione depositata dall' in quanto CP_4
“documentazione interna di provenienza unilaterale”;
- non era stato adeguatamente dimostrato la pretesa applicazione della R.T.U. sia con riferimento all'an sia al quantum né l'adempimento degli obblighi contrattuali di monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria. Nello specifico, rilevava che dalla NTr Determina CE n. 4063 del 25.05.2018 con la quale era stato approvato il consuntivo
“Branca radiologia anno 2017”, emergeva che la pretesa regressione tariffaria era stata calcolata in modo uguale per tutti i centri erogatori delle prestazioni di Radiologia;
- era stato violato l'art. 6 del contratto (rubricato Tavolo Tecnico) stante l'illegittimità dell'iter istruttorio per la determinazione della R.T.U.;
NTr
- l'emissione delle note di credito richieste dall quale condizione impeditiva per l'erogazione del pagamento del saldo residuo, non risultava dovuta, in quanto le predette note venivano avanzate sulla base di conteggi effettuati in via unilaterale, da parte esclusiva NTr dell'
- infine, dal contratto, precisamente dall'art.7 comma 4, emergeva che sulle somme impagate erano dovuti gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento senza necessità di messa in mora.
Quindi concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del detto decreto.
2.1. Con sentenza n. 1902/2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l' al pagamento delle Pt_2 spese di lite con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
3 In particolare, dopo aver affermato la sussistenza della propria giurisdizione, in quanto l'oggetto della controversia riguardava la “corretta esecuzione degli obblighi contrattuali” e non venivano in rilievo questioni relative “all'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico”, riteneva che l'opponente non aveva dimostrato di aver comunicato regolarmente e tempestivamente il superamento del tetto di spesa alla società opposta né di aver instaurato le procedure contrattualmente previste, da ritenersi prodromiche all'applicazione delle decurtazioni in esame (in primo luogo la convocazione del tavolo tecnico, con prova della regolarità delle successive attività), aggiungendo che “la mancata regolare e tempestiva comunicazione del superamento dei tetti di spesa, a prescindere dalla sussistenza di uno specifico impegno contrattualmente assunto, rientra nell'ambito degli obblighi di buona fede sottesi ad ogni rapporto contrattuale. Infatti, la decurtazione effettuata per il superamento del tetto di spesa in assenza di preventiva comunicazione costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente”.
Riteneva inefficace la regressione tariffaria evidenziando che: “le contestazioni in merito al superamento dei tetti di spesa risultano formulate in maniera estremamente generica, senza specifica indicazione del momento in cui la circostanza si sarebbe verificata in relazione NTr alla data della comunicazione della data presunta del superamento” e che l' non aveva provato la correttezza dei criteri di calcolo adottati in ordine all'applicazione della regressione tariffaria. Riconosceva, infine, che era applicabile al rapporto in esame la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 231 del 2002.
2.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione CP_4 notificato il 1° dicembre 2022, fondato su tre motivi:
1) con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario, laddove la giurisdizione apparterrebbe al Giudice Amministrativo, in quanto le controversie riguardanti il superamento dei tetti di spesa comportano un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi e di controllo della P.A.;
2) con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità della pronuncia del Tribunale laddove ha disatteso l'eccezione dell'ente sanitario volta ad ottenere l'applicazione della NTr R.T.U.; il primo giudice non si sarebbe avveduto delle eccezioni dell né della NTr rilevanza, oltre che dell'esistenza, delle allegazioni documentali prodotte. L' ha sostenuto di aver provato e dimostrato i fatti impeditivi all'accoglimento della pretesa azionata da controparte, cioè il superamento del tetto di spesa (sia con monitoraggi mensili sia comunicando il consuntivo), l'applicazione della R.T.U. e l'erogazione di prestazioni da parte del Centro oltre la data di monitoraggio, e di aver comunicato la metodologia con cui è pervenuta a tali dati con i seguenti documenti:
- la delibera del D.C.A. n. 89/2016 che ha definito per il biennio 2016/2017, i limiti di spesa ed i relativi contratti con gli erogatori privati;
4 - il contratto del 2.11.2016 nel quale sono indicati i limiti di spesa e gli importi pagabili e sono stabilite le modalità di pagamento e di determinazione della regressione tariffaria unica. Nel predetto contratto, è inoltre previsto che la mancata emissione preventiva delle note di credito (anche per la RTU) è condizione impeditiva del pagamento della remunerazione ancora dovuta;
- i report periodici di monitoraggio dei limiti di spesa (prot. 67985 del 13.03.2017 – I trimestre - prot. 210996 del 13.09.2017 – III trimestre - e prot. n. 29450554/12/2017 – IV trimestre del 15.12.2017), inviati e debitamente ricevuti dal Centro appellato;
- la determina n. 4063/2018 relativa al consuntivo 2017 e l'ulteriore richiesta di emissione di note credito del 4.6.2018.
Considerato che l'odierna appellata non ha mai impugnato né la determina dirigenziale Pt_2 prodotta né il provvedimento commissariale (DCA 89/2016) che a monte ha legittimato
[...]
l'operazione della regressione tariffaria, sarebbero del tutto legittimi i tagli effettuati dall' debitamente accettati dal Centro;
Pt_2
NTr 3) con l'ultima doglianza l' ha sostenuto la non debenza degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 per un'impossibilità di pagamento non imputabile al debitore, che nel caso de quo deriverebbe direttamente dal contratto (sforamento del budget). Ha NT altresì rilevato che la Ce. non ha prodotto alcuna fatturazione sugli interessi richiesti ed ha violato la normativa sull'obbligo di invio delle fatture elettroniche alle PP.AA., art. 1 commi dal 209 al 214 L. 244/2007, rendendo inesigibile la pretesa. Infine, gli interessi non sarebbero dovuti sia quale conseguenza dell'inesistenza del credito sia in quanto, nella specie, non si è in presenza di una transazione commerciale, bensì di una concessione di un pubblico servizio.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-) Nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza n. 1902/2022 in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla con accertamento e Pt_2 declaratoria della non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, per le ragioni supra argomentate. -) In ogni caso con la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
-) Vittoria di spese
e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.”
NTr 2.3. Si è costituita, con comparsa depositata il 6 aprile 2023, la società CE. che ha NTr resistito ai motivi di appello formulati dall' sostenendo la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure. In particolare, il ha eccepito, in via preliminare, Pt_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per non avere ragionevole
5 NTr probabilità di essere accolto;
nel merito ha rilevato che i monitoraggi depositati dall' non avrebbero alcuna valenza probatoria in quanto indicherebbero una data presunta e non NTr la data certa di esaurimento del tetto di spesa. Inoltre, l'appellante avrebbe dovuto produrre la documentazione relativa all'attività del Tavolo Tecnico di cui all'art. 6 del contratto e un prospetto dettagliato dei conteggi relativi alla quota della regressione tariffaria a carico dell'odierno appellato, non limitarsi al solo deposito di alcune determine dalla cui disamina non si ricava il numero complessivo delle prestazioni erogate né la percentuale di contributo di ciascun Centro. Infine, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di controparte relativa alla mancata emissione delle note di credito richieste e la debenza degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002. In via subordinata ha chiesto la condanna NTr dell' al pagamento “di quelle diverse somme che risulteranno dovute”.
Ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato nel merito.
2.4. All'udienza dell'8 aprile 2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introiato il processo in decisione, con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va rilevato che è infondato il primo motivo di appello relativo alla giurisdizione, essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale. Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge. Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, essendo controverso il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo cui, «in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, NT NT tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in
6 concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del NT provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
NTr 2. Con il successivo motivo l' si è appellata a questa Corte censurando la sentenza nella parte in cui il primo Giudice si è pronunciato sulla fondatezza della pretesa creditoria e NTr sulla prova del credito ingiunto. In particolare, l' si duole del rigetto delle eccezioni relative al superamento del tetto di spesa e all'applicazione della R.T.U., deducendo di aver contestato in modo specifico il credito e di aver offerto prova valida ed efficace dell'applicazione della regressione tariffaria e della comunicazione dei monitoraggi dei tetti di spesa.
NTr Già con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione, l' aveva dedotto che le somme richieste a titolo di saldo non erano dovute per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria unica, legittimante la riduzione applicata al fatturato del centro.
NT Sosteneva all'uopo l'appellante che la sottoscriveva con la il CP_3 CP_5 contratto prot. 265216 del 02.11.2016 di branca per la Radiologia e, in applicazione dell'art. 5 del predetto contratto, si determinavano i tetti trimestrali in relazione al limite di spesa annuale assegnato alla branca di radiologia, pari ad € 21.312.000,00.
Tali tetti trimestrali erano i seguenti: 3/11 tetto di spesa I, II, IV trimestre € 5.812.263,64 2/11 tetto di spesa III trimestre € 3.874,909,09.
7 Con nota prot. 131975/5 del 04.06.2018, la notificava alla la CP_5 Pt_4
Determinazione dirigenziale n. 4063 del 29.05.2018, avente ad oggetto il consuntivo 2017 per la Branca di radiologia, con contestuale sollecito di emissione delle note di credito richieste. L'odierna appellante evidenziava che nei vari trimestri il fatturato risultava superiore al budget disponibile, derivandone una regressione tariffaria pari al -8,086% per il I trimestre, una regressione di -10,8270 % per il II trimestre, una regressione di –12,3909% nel terzo trimestre ed una regressione di -5,079% per il IV trimestre 2017. In merito alla NT pretesa creditoria della ac all'interno della branca Radiologia per l'anno 2017, il Centro NTr erogava prestazioni rendicontate per € 3.328.347,19 e l' provvedeva a liquidare acconti mensili per complessivi € 2.686.577,70, con la richiesta alla Ce.Tac di note di credito per complessivi € 495.090,71, derivandone un saldo di € 45.947,57.
La Cetac srl, pertanto, avrebbe dovuto emettere le seguenti note di credito (richieste e non ottenute): per il I trimestre 2017, nota di credito di – 60.523,66€, a fronte di un fatturato di €
748.438,29 ed applicando il regresso tariffario del -8,086%; per il II trimestre, nota di credito di -93.207,32 a fronte di un fatturato di € 860.878,55 ed applicando il regresso tariffario del -10,8270%; per il III trimestre, nota di credito di – 68.478,40 a fronte di un fatturato di € 552.650,77 ed applicando il regresso tariffario del -12.3909 %; per il IV trimestre, nota di credito di – 42.419,10 € a fronte di un fatturato di € 835.186,15 ed applicando il regresso tariffario del -5,079%; nota di credito di € 731,21 per errata fatturazione e nota di credito di € 230.462,22 per prestazioni oltre data fine budget comunicata con monitoraggi mensili, prot. 67985 del 13.03.2017 (I trimestre), prot. 210996 del 13.09.2017 (III trimestre) e prot. n. 2945054/12/2017/ (IV trimestre). Ciò considerato, il pagamento del saldo era subordinato all'emissione di note di credito pari ad € 495.090,71, in applicazione del dettato del contratto stipulato tra le parti.
Ad avviso dell'appellante, il superamento del tetto di spesa determinerebbe in ogni caso – ed indipendentemente dal rispetto dei tempi e delle modalità del monitoraggio – l'esclusione della remunerabilità delle prestazioni rese in eccesso e l'applicazione della R.T.U.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che nessun dubbio può esservi in ordine all'onere della prova circa il superamento del tetto di spesa, essendo ormai pacifico che lo stesso NTr grava sull' (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
L'appellante ha depositato la documentazione sufficiente a dimostrare la violazione dei tetti di spesa, la tempestiva comunicazione al Centro convenzionato dei monitoraggi dei tetti di spesa relativi all'anno 2017 e la data di presumibile esaurimento budget. Ciò è ben evincibile dalla documentazione allegata fin dal primo grado di giudizio e con la quale sono state prodotte anche le ricevute di invio e consegna delle predette comunicazioni all'indirizzo pec del Tac. Parte_5
NTr Sul punto l' sostiene, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, che la documentazione depositata in atti sarebbe idonea a dimostrare il predetto superamento del NTr tetto. La determina prodotta in atti, infatti, non è una mera esecuzione contrattuale,
8 bensì un atto pubblico – ricognitivo del superamento del tetto di spesa e che determina l'applicazione della regressione tariffaria - soggetto, peraltro, al sindacato del G.A.
NTr Dalla lettura degli atti emerge che l' nel giudizio di primo grado ha effettivamente provato e dimostrato il fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata da controparte;
in particolare ha provato il superamento del tetto di spesa e che il Centro ha reso prestazioni oltre la data di monitoraggio. L'odierna appellante, oltre a comunicare il superamento del tetto di spesa (sia con monitoraggi mensili, sia comunicando il consuntivo), ha comunicato il criterio metodologico con cui è pervenuto a tali dati e quindi ha provato di aver espletato correttamente il procedimento relativo al superamento dei tetti di spesa.
NTr Infatti, con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione, l' ha dedotto che le somme richieste a titolo di saldo non erano dovute per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria unica, depositando a tal fine la seguente documentazione dalla quale si desumeva la riduzione applicata al fatturato del centro:
- la delibera del D.C.A. n. 89/2016 (che ha definito per il biennio 2016/2017 i limiti di spesa ed i relativi contratti con gli erogatori privati);
- il contratto del 2.11.2016 nel quale sono indicati i limiti di spesa, gli importi pagabili e sono stabilite le modalità di pagamento e di determinazione della regressione tariffaria unica;
- determinazione dirigenziale n. 4063/2018 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto
“Consuntivo Liquidazione saldo 2017 Branca di Radiologia” con relativi allegati;
- nota prot. 131975 del 4 giugno 2018 avente ad oggetto “Consuntivo anno 2017 Radiologia” con tabella trasmessa a mezzo pec al Centro in data 5 giugno 2018.
A tale determinazione erano allegate le tabelle contenenti gli importi da detrarre in applicazione della RTU con riguardo all'intera branca di radiologia e poi ai singoli centri, tra cui il Tac, con l'indicazione dei corrispettivi totali per le prestazioni svolte e Parte_5 del rapporto tra le prestazioni erogate da ciascun centro e quelle totali della branca.
Orbene, appare tutt'altro che evidente – a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellato - che la regressione tariffaria sia stata applicata in egual misura a tutti i centri della medesima branca;
il fatto che nella nota metodologica allegata alla determinazione dirigenziale n. 4063/2018, si fa riferimento ad un'unica percentuale di regressione tariffaria per ogni trimestre, non vuol dire affatto che la stessa sia stata applicata poi nella stessa misura per tutti i centri della medesima branca. Anzi, dalle tabelle allegate ai provvedimenti richiamati, contenenti gli importi detratti dal fatturato di ciascun centro in applicazione della RTU, tale circostanza non si evince affatto;
del resto, nella stessa nota metodologica allegata alla determina n. 4063/2018, richiamata dall'appellata a sostegno della propria tesi, si chiarisce che le percentuali ivi riportate si riferiscono allo “sforamento del budget di branca” e non di ciascun centro. Sarebbe dunque stato onere dell'appellato, in possesso di tutti gli elementi contabili necessari, dimostrare che tali percentuali risultano applicate in misura eguale a tutti i Centri e, dunque, anche al Tac, in violazione dei principi Parte_5
9 che regolano la regressione tariffaria e che impongono che la riduzione dei compensi dovuti avvenga in proporzione al contributo dallo stesso fornito al superamento del tetto di spesa.
A ciò deve aggiungersi – e tale considerazione è assorbente - che le eventuali contestazioni avverso il contenuto dei provvedimenti aventi ad oggetto la determinazione della regressione tariffaria, non possono comunque costituire oggetto del presente procedimento.
Invero, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, tali atti non costituiscono affatto documenti unilateralmente formati di mera rilevanza interna, bensì atti autoritativi emessi NTr dall' Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, NT l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione). È evidente, pertanto, che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la struttura accreditata avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A.
NTr Irrilevante è poi il fatto che l' non ha provato di aver rispettato correttamente l'art. 5 del contratto, che prevede la comunicazione periodica non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo.
Il terzo comma dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2017 stabiliva infatti NTr che l' dovesse comunicare «OGNI MESE a ciascun centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da NT definire tra la e gli operatori stessi): la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa (…); la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo», aggiungendo che, «ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo
l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data NT prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del Parte_6 limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DRGC n. 1268/08. In modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese
10 NT comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Pertanto, in caso di omessa (o tardiva) comunicazione preventiva della data di sforamento del tetto di spesa non può che applicarsi l'ipotesi riportata al punto a) in cui il tetto di spesa venga superato prima della data preventivamente comunicata, con conseguente applicazione della regressione tariffaria, come avvenuto nel caso di specie.
Non può, quindi, ritenersi che la violazione dell'obbligo di monitoraggio periodico e di comunicazione della data presuntiva di superamento del tetto di spesa, nonché dei termini per l'adozione dei provvedimenti che dispongono la regressione tariffaria escludono l'applicabilità della stessa. Ed infatti – come già affermato in numerose sentenze di questa Corte - la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa.
Anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012).
Anche nello schema chiaramente ed espressamente consensualistico disegnato dal d.lgs. n. NTr 502/1992, non è possibile ipotizzare l'obbligo per l' di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (Cons. St., V, 2581/2005); l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale;
ove, infatti, venisse per qualsiasi via consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il suo indefettibile potere di programmazione risulterebbe palesemente vanificato (cfr. Cons. St. n. 4529/2011).
Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido indipendentemente dalla tempestività dell'attività di monitoraggio e del rispetto delle relative scadenze;
infatti,
“atteso il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale, come quelli lamentati dalla appellante, non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili,
11 permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons. St. 17/5/2012 n. 2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St. 5/10/2011 n. 2264;
Cons. St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623; Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons. St. 5/2/2013 n. 679); per tali ragioni, quindi, l'applicazione della regressione tariffaria è legittima anche se operata molto tempo dopo il verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, non potendo ipotizzarsi una tutela dell'affidamento del creditore. Ove tali obblighi siano previsti dal contratto, gli stessi daranno luogo ad inadempimenti contrattuali che NTr potrebbero far sorgere obbligazioni di tipo risarcitorio a carico dell' tuttavia, in assenza di domande in tal senso, la questione relativa alle conseguenze di tali inadempimenti non può essere esaminata.
Ciò posto, nel caso in esame, assume rilevanza, controvertendosi sulla debenza degli importi relativi al saldo residuo, la determina n. 4063/2018 avente ad oggetto la liquidazione del saldo 2017 per la branca di Radiologia ove, dalle tabelle alla stessa allegate, si evince che per l'anno 2017 a fronte di note di credito richieste pari a € 495.090,071 resta un saldo NTr in favore del Tac pari a € 45.947,57, sicché l' deve essere condannata al Parte_5 pagamento in favore del Tac della suddetta somma oltre interessi moratori ex Parte_5
d.lgs. n. 231/02, secondo le decorrenze previste dall'art. 7 del contratto stipulato dalle parti. Tale disposizione prevede che gli interessi devono essere pagati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (entro il 31 luglio per le fatture relative al I trimestre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative al II trimestre;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative al III trimestre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative al IV trimestre), nella misura del tasso di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs.
231/2002, maggiorato nei termini di cui ai punti a), b), c) e d) del medesimo articolo”.
Occorre aggiungere che in merito alla debenza del predetto saldo, non può condividersi l'eccezione sollevata da parte appellante relativa alla mancata emissione di note di credito. Ad avviso di questa Corte la mancata emissione delle note di credito non può essere una condizione sospensiva che incide sic et simpliciter sull'esigibilità dei crediti, nella specie i saldi residui di fatture già parzialmente corrisposte, bensì deve essere collegata all'esistenza di un fatto impeditivo/estintivo che incida sulla parte di credito non dovuta – per cui appunto viene richiesta la nota di credito - e che, quindi, legittimi la detta decurtazione. Diversamente opinando si giungerebbe alla lesione del principio di buona fede nella fase di esecuzione contrattuale. A tal proposito, un argomento a favore di quanto esposto viene dalla pronuncia di questa Corte richiamata dalla stessa parte appellante (Corte d'Appello
Napoli, V sez., sent. n. 2196/2023), in un caso in cui la richiesta di note di credito come condizione sospensiva dell'esigibilità del credito era legittimata dal fatto che il superamento dei tetti di spesa di struttura contrattualmente assegnati era stato adeguatamente provato NT sicché tale circostanza aveva legittimato la richiesta da parte della di note di credito – per la parte non dovuta - e quindi la sospensione della corresponsione di un eventuale residuo dovuto fino alla loro emissione, realizzando il contenuto della clausola contrattuale nei termini sopra individuati conformemente a buona fede. Se tale ragionamento va condiviso, come è in effetti condiviso, argomentando a contrario deve ritenersi che la
12 NT richiesta di note di credito da parte della deve essere fondata sulla sussistenza e consistenza di un fatto impeditivo o estintivo del credito avverso, adeguatamente provato in giudizio e non può essere espressione di un mero comportamento autoritativo che diviene arbitrario. Diversamente ragionando si avrebbe il paradosso per cui il privato sarebbe posto NT dinanzi a un bivio, emettere le note di credito richieste dalla onostante ritenga di dover ricevere le relative somme oppure, se intende difendere la propria valutazione creditoria, non emettere le già menzionate note, consapevole che così facendo non riceverà i saldi, per quanto decurtati. Detta modalità operativa non si ritiene che possa dirsi in sintonia con i principi di buona fede e correttezza che dovrebbero informare l'agire dei contraenti.
3. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello sulla base delle ragioni indicate restano assorbiti i rimanenti motivi di appello. Peraltro, per mero scrupolo, può aggiungersi che la doglianza dell'appellante inerente alla non applicabilità degli interessi moratori ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 al caso de quo, sarebbe stata comunque inammissibile perché formulata per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
NT Orbene, se in primo grado l' si era limitata ad eccepire la non debenza degli interessi
“comunitari” per la non imputabilità della mora al debitore, correttamente rigettata dal
Tribunale, qui deduce la non debenza degli interessi sulla scorta di tre motivi nuovi: la violazione della normativa sull'obbligo di invio delle fatture elettroniche alla PP.AA.; la mancata fatturazione degli interessi richiesti, la natura di concessione di servizio del NT rapporto tra e struttura sanitaria e non di transazione commerciale come richiesto dalla norma. Quest'ultima circostanza peraltro stride con il contegno difensivo adottato in primo grado dall'appellante che, contestando soltanto la non imputabilità del ritardo nel pagamento, postulava implicitamente l'applicabilità al caso di specie di tale normativa che in ogni caso sussiste alla luce di quanto affermato ripetutamente da questa Corte e dalla giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. n.35092/2023 secondo cui “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in CP_6 base ad un contratto - successivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
NT 4. La domanda dell'appellante volta ad ottenere la condanna della alla CP_3 restituzione “di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo” in esecuzione della sentenza oggetto dell'odierna riforma, non può però essere accolta, dovendo ritenersi inammissibile o, se si preferisce, NTr NT nulla giacché fondata su fatti, quali i pagamenti eventualmente eseguiti dall' alla Tac, che l'istante non ha allegato essersi già verificatisi.
13 Anche la domanda di restituzione nei confronti del procuratore distrattario, va dichiarata inammissibile, stante anche l'omessa citazione in appello del soggetto legittimato a resistervi.; sul tema, infatti, i giudici di legittimità ritengono, condivisibilmente, che
“L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata” (Cass. 6225/2022, Cass. 25247/2017). Ne consegue che la suddetta ripetizione dovrà avvenire eventualmente in altra sede.
NTr 6. In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello indicato dal Tribunale, va NT condannata a rifondere alla Tac le spese di entrambi i gradi del giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 (e per il solo giudizio di secondo grado come modificato dal D.M. n. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione all'entità del decisum, nei seguenti importi: giudizio di primo grado:
Fase di studio € 700,00
Fase
€ 600,00 introduttiva
Fase
€ 1.000,00 trattazione ed istruzione
Fase
€ 1.550,00 decisionale
Spese
€ 481,25 (12,5%)
Totale € 4.331,25 giudizio di secondo grado:
Fase di studio € 1.500,00
Fase
€ 1.100,00 introduttiva
Fase
€ 2.200,00 trattazione ed istruzione
Fase
€ 2.800,00 decisionale
14 Spese forfett.
€ 1.140,00 (15%)
Totale € 8.740,00
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1902/2022, pronunziata il 20.05.2022, proposto dall' disattesa ogni diversa istanza, domanda ed CP_4 eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 2888/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 20.12.2019 e condanna l' al pagamento, in favore CP_4 NT della della somma di € 45.947,57, oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. n. CP_3
231/2002 dalla domanda;
NT
2. condanna la al pagamento, in favore della delle spese di CP_4 CP_3 entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 3.850,00 per compenso professionale ed € 481,25 per spese generali di rappresentanza e difesa e, per il giudizio di appello, in € 7.600,00 per compenso professionale ed € 1.140,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli, l'1 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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