Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
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n. rg5573 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5573 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. URSUMANDO STEFANIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 19/03/2025 e Parte_1
, modificarsi la sentenza n.1959/2016 del Controparte_1
Tribunale Ordinario di Napoli prevedendosi: la revoca dell'assegno di
1
mantenimento a carico del sig. per la figlia maggiorenne Parte_1 Per_1
ed ora economicamente autosufficiente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) non sia più dovuto l'assegno di mantenimento mensile per la figlia pari ad € Per_1
601,01, (seicentouno/01) a carico del sig. ed in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per
[...]
tutte le ragioni di cui in premessa e conseguentemente disporne la revoca immediata;
a mero titolo di liberalità il corrisponderà alla Sig.ra la medesima cifra di E. Pt_1 CP_1
601,01 per la figlia fino al mese di settembre 2025 per consentire alla ragazza di sistemare tutte le sue necessita scaturenti dal nuovo assetto di vita;
2) il sig. non sia più tenuto, altresì, alla corresponsione delle spese straordinarie Pt_1
incluse nella somma dovuta a titolo di mantenimento in favore della figlia , Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, né al successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat e, conseguentemente, disporne la revoca.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
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• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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