Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/10/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01858/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2024, proposto dalla signora KA IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Riommi e Silvia Clarice Fabbroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 246 del 21 giugno 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra KA IN si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato e, per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato all’assegnazione della suddetta carta elettronica e della complessiva somma indicata nel titolo giudiziale.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad esso ritualmente notificato.
Con ordinanza n. 1053 del 13 giugno 2025, il collegio ha rilevato la sussistenza di seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso, in mancanza della produzione della certificazione della cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza della cui ottemperanza si tratta attestante il suo passaggio in giudicato, assegnando alla parte ricorrente termine per presentare memorie vertenti su quest’unica questione e riservando la decisione.
La parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha sostenuto l’ammissibilità del ricorso.
Letta la memoria della parte ricorrente, a scioglimento della riserva assunta con la succitata ordinanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come già ritenuto in analoghe circostanze da questo Tribunale (TAR TO, sez. I, 20 giugno 2025, n. 1133).
L’art. 114 co. 2, cod. proc. amm. stabilisce che, unitamente al ricorso per ottemperanza, è depositato in copia autentica il provvedimento del quale è chiesta l’esecuzione, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato, dovendosi precisare che, qualora si tratti dell’esecuzione di provvedimenti del giudice ordinario, la prova del giudicato è indefettibile (il termine “eventuale” utilizzato dall’art. 114, co. 2, si riferisce, per consolidata e condivisibile giurisprudenza, all’ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato: cfr. per tutte TAR Campania, Napoli, sez. VI, 1 giugno 2022, n. 3727; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 9 luglio 2018, n.1667).
Nella specie, unitamente al ricorso è stato depositato un certificato della Corte d’Appello di Firenze che, se da un lato attesta la mancata impugnazione della sentenza da ottemperare, dall’altro rimette espressamente alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza – il Tribunale di Arezzo – di verificare i termini e la regolarità delle notifiche ai fini della certificazione del passaggio in giudicato.
È dunque lo stesso certificato della Corte d’Appello a escludere la propria idoneità a costituire prova certa dell’avvenuta formazione del giudicato, il che ben si comprende se si considera che l’appello potrebbe anche essere stato proposto dinanzi ad altra Corte o comunque ad altro giudice, ancorché incompetente, e che a poter certificare il passaggio in giudicato è il solo cancelliere dell’ufficio giudiziario dal quale la sentenza da eseguire proviene, in quanto destinatario dei relativi avvisi di impugnazione (artt. 123 e 124 disp. att. c.p.c.).
Né soccorre l’indirizzo interpretativo secondo cui la prova del giudicato può ricavarsi attraverso la non contestazione della controparte, dal momento che nel presente giudizio il Ministero intimato non si è costituito e nel processo amministrativo, come in quello civile, la regola della non contestazione opera nei confronti delle sole parti costituite (art. 64, co. 2, cod. proc. amm.).
L’assenza di prova in ordine al passaggio in giudicato della sentenza azionata preclude l’esame della domanda nel merito.
Rimane salva la riproponibilità del ricorso, sussistendone i presupposti sostanziali e processuali.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 8 maggio 2025, 5 giugno 2025 e 25 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO