Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 71002/2021 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Contucci, come da procura in Parte 1
atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia De Gregorio, come da Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 3.12.2021, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati i figli Per_1 (in data 19.9.2002) e Per 2 (in data 9.7.2007), chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi (nella fase successiva a quella presidenziale chiedeva tempestivamente l'addebito a carico del marito per avere lo stesso intrattenuto una relazione extraconiugale); assegnarsi alla ricorrente la casa coniugale;
affidarsi il figlio minore alla madre in via esclusiva atteso che il figlio non
determinarsi un assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente pari ad euro
3.000,00 mensili e per la moglie pari ad euro 500,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla separazione e chiedeva:
l'affidamento condiviso del figlio minore, con diritto di vista come meglio indicato nella memoria di costituzione;
un assegno di mantenimento a suo carico per i soli figli pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie pure ivi meglio indicate.
In sede di precisazione delle conclusioni il resistente chiedeva di determinare anche l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni inerenti la ordinaria amministrazione, con diritto di visita paterno come ivi meglio specificato, nonchè
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, mentre la moglie non reiterava la domanda di assegno di mantenimento per sé fin dalla memoria integrativa (e già in sede presidenziale). In sede presidenziale, dopo l'audizione delle parti e dei figli, veniva disposto quanto
" segue:
sentiti i figli delle parti UL nata il [...] e AR nato il [...];
rilevato che dal matrimonio contratto in Roma il 21.5.2005 sono nati i figli UL, attualmente maggiorenne ma non indipendente economicamente e AR, minorenne;
rilevato che i coniugi vivono di fatto gia' separati;
ritenuto che, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso per il figlio minore AR, non essendo emerse. né essendo state prospettate serie e concrete limitazione delle rispettive capacita' genitoriali;
ritenuto, quindi, che, allo stato, il figlio minore AR deve essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilita'genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dello stesso tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni di ordinaria amministrazione;
ritenuto che il figlio AR deve essere collocato prevalentemente presso la madre con la quale vive attualmente da ritenersi genitore di riferimento per lo stesso in ragione della sua eta' e delle sue presumibili esigenze, considerato anche quanto riferito dallo stesso nel corso della sua audizione;
ritenuto doversi disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di visita del padre in modo tale da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilita' del figlio minore ed il diritto alla bigenitorialita' prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' il figlio minore quando vorra', liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con il desiderio dello stesso considerata la sua eta' e con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, facendo in modo che il minore stia il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore durante le vacanze scolastiche pasquali per una settimana ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa';
ritenuto che, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via Buscemi n°88 deve essere assegnata alla moglie quale genitore collocatario del figlio AR, dalla quale il marito si è gia' allontanato;
rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente è una impiegata part time con un reddito mensile medio netto pari ad euro 770,00 mensili, vive in una abitazione di proprieta' dei suoi genitori, è proprietaria di un immobile sito in Lavinio (cfr dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dichiarazioni dei redditi in atti, estratti conto);
rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che il resistente è un operaio con reddito mensile medio netto pari ad euro 2.300,00 calcolato su dodici mensilita', vive in una casa in locazione per la quale corrisponde un canone pari ad euro 700,00 mensili e non ha proprieta' immobiliari (dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e certificazione unica anno 2022, buste paga, estratti conto, contratto di locazione); ritenuto che i redditi dichiarati dal resistente non possono ritenersi attendibili sia in ragione di quanto risulta dall'esame degli estratti conto parzialmente depositati in atti dai quali si evince la percezione di somme maggiori di quelle dichiarate sia in ragione del fatto che il predetto, in concomitanza con la separazione di fatto dalla ricorrente, ha ceduto, senza alcuna plausibile ragione, le quote del 75% della societa' costituita unitamente al figlio IO, nato da un suo precedente matrimonio, il quale era all'epoca titolare del 25% delle quote della predetta societa', come riferito da entrambe le parti, il che consente di presumere che lo stesso abbia voluto occultare i redditi effettivamente percepiti attraverso lo svolgimento dell'attivita' lavorativa espletata attraverso la societa' medesima, creando artatamente una condizione di minor possidenza, fatti salvi gli opportuni accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria;
ritenuto, cio' premesso, che, avuto riguardo alla capacità di lavoro ed alle risorse economiche dei coniugi come emergenti dagli atti, appare equo prevedere che entrambi i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento, anche considerato che la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda concernente l'assegno per il suo mantenimento;
ritenuto doversi porre a carico del marito un assegno pari ad euro 1.200,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia UL maggiorenne ma non indipendente economicamente e del figlio minore AR a decorrere dal mese di settembre 2022, tenuto conto delle risorse economiche delle parti come emergenti dagli atti, dell'onere gravante sul resistente concernente il canone di locazione per la casa in cui vive, delle presumibili esigenze economiche dei figli rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre in quanto genitore collocatario del figli minore AR e convivente con la figlia UL, maggiorenne ma non indipendente economicamente, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi come da
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
visto l'art.708 c.p.c.,
adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida il figlio minore AR ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilita'genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dello stesso tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) dispone che, in difetto di diversi accordi, il figlio minore AR sia collocato in via prevalente presso la madre;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con se' il figlio AR quando vorra', previo accordo con la madre, e, comunque, in difetto di accordo, figlio minore quando vorra', liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con il desiderio dello stesso considerata la sua eta' e con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, facendo in modo che il minore stia il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore durante le vacanze scolastiche pasquali per una settimana ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa' ;
5) assegna a CO IE la casa coniugale sita in Roma Via Buscemi n°88 dalla quale il marito si è gia' allontanato
6)pone a carico di AR ME un assegno pari ad euro 1200,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli UL e AR, da corrispondersi dal mese di settembre 2022 a CO IE al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7) pone a carico di AR ME il pagamento del 70% delle spese straordinarie mediche (interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per i figli UL e AR come da Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
"
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Può, poi, essere addebitata la separazione al CP 1 il quale risulta avere intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna, senza che lo stesso abbia dedotto e provato che detta relazione si era instaurata in un matrimonio già in crisi, con una condotta contraria ai doveri coniugali da sola del tutto idonea ad interrompere il vincolo matrimoniale.
La provarisiede nei messaggi whatsapp che sono stati depositati da parte della Pt 1 contestati del tutto genericamente dal CP 1 inviati tra il padre e la figlia Per_1, dove l'odierno resistente ammetteva di avere avuto una storia con un'altra donna, specificando che, tuttavia, era finita (la figlia contestava al padre che quella persona aveva messo su un annuncio per la vendita di un box doccia il numero del padre e lui giustificava questa circostanza poi, appunto, dicendo anche che non stava più con lei da Pt 1 pure dal tempo); a ciò si aggiungono i messaggi scambiati tra questa donna e la tenore inequivocabile quanto alla relazione intrattenuta tra il CP 1 e questa persona durante il matrimonio.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore, prossimo ormai alla maggiore età, si ritiene di poter confermare sul punto le disposizioni assunte in sede presidenziale e sopra dettagliatamente indicate, ritenute del tutto idonee a tutelare gli interessi del ragazzo (il quale, nel corso del procedimento, cfr. note del marzo 2022 della ricorrente, aveva anche iniziato a recuperare il rapporto con il padre).
Può, poi, essere confermata l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, di proprietà dei suoi genitori, in quanto ivi convivente con i due figli non economicamente autonomi
(circostanze pacifiche).
Ritiene, poi, questo Collegio di confermare anche le condizioni economiche vigenti, valutate le esigenze dei due figli, nonché i redditi delle parti e quanto dedotto in sede presidenziale (con ordinanza che non risulta esser stata reclamata), anche considerato che, per deduzioni sul punto delle parti, i figli vedono poco il padre (cfr. anche memorie conclusionali). All'assegno di mantenimento come vigente deve essere applicato l'aumento Istat fino ad oggi maturato e per il futuro.
Deve unicamente aggiungersi sul punto, a quanto già indicato in sede presidenziale dal
Presidente f.f., che il CP 1 risulta dipendente della società di cui deteneva il 75%,
unitamente al figlio avuto dal precedente matrimonio che aveva le restanti quote, ed al quale, come detto, ha ceduto le sue, senza alcuna motivazione specifica ed in prossimità della separazione di fatto dalla Pt 2 detta condotta, poco trasparente, lascia ulteriormente ritenere che il CP 1 abbia voluto celare la sua effettiva complessiva situazione patrimoniale. Lo stesso, poi, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata il 10.3.2023, risulta proprietario per un quarto di un piccolo immobile sito a
Roma. CP 1 sullaLe spesedi lite, in vista della natura della causa, della soccombenza del domanda di addebito, di quella della Pt 1 sulla domanda di affidamento e della parziale reciproca soccombenza sulla domanda di natura economica, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugati in Roma il 21.5.2005, con addebito a carico del marito;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 00808,
parte I, serie 01);
-affida il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla Pt 1 la casa coniugale;
- conferma l'assegno di mantenimento a carico del CP_1 per i figli di cui all'ordinanza presidenziale, euro 1.200,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, ed oltre alla corresponsione del 70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale e come specificate anche in sede presidenziale (la somma mensile dovrà essere versata alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese);
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 8.1.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino