Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annui, sara' fatto fronte, per l'esercizio 1954-1955, con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annui, sara' fatto fronte, per l'esercizio 1954-1955, con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.