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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 49/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. BUOSO, in sostituzione dell'avv. MORO Parte_1
GIANCARLO,
Contr per nessuno Controparte_2
L'avv. Buoso chiede la dichiarazione di contumacia della convenuta e chiede di discutere la causa.
Il Giudice, riscontrata la regolarità della notifica via PEC, dichiara la contumacia della
Cont convenuta i Caffè e invita le parti a discutere.
L'avv. Buoso discute riportandosi a quanto dedotto e prodotto con il ricorso introduttivo.
Dichiara di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, decide la causa con sentenza a norma dell'art., 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 49/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. MORO GIANCARLO,
contro
Contr
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante,
- convenuta contumace -
Conclusioni del ricorrente:
come da ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, domiciliata presso la Camera del Lavoro di Rovigo, ha convenuto in Parte_1
Cont giudizio la società con sede legale in Sammichele di Bari Controparte_3
(BA) P.zza XXIV n. 1 allegando di aver prestato per essa la propria attività lavorativa subordinata presso il punto vendita di Rovigo, via Pighin n. 2, con mansioni di commessa di vendita, contratto a tempo determinato e part-time per 19,30 ore settimanali dal
17.6.2024, con scadenza via via prorogata fino al 31.10.2024, inquadramento al 4' livello del CCNL Commercio.
Ha inoltre allegato l'inadempimento della parte datoriale alle obbligazioni di pagamento pagina 2 di 4 del salario (per le mensilità di agosto, settembre, ottobre 2024, oltre ai ratei di 13° e 14°
mensilità), del TFR, delle ferie e rol non goduti, dichiarando di vantare a tali titoli un credito di € 3.709,04 di cui € 295,88 per TFR.
Non avendo sortito effetto la diffida stragiudiziale, ha chiesto che la convenuta venga condannata al pagamento delle somme predette in suo favore.
Nonostante regolare notifica, la convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 28.5.2025.
Non necessitando ulteriore istruttoria oltre a quella documentale, la causa è stata discussa alla medesima udienza del 28.5.2025.
Il ricorso va accolto.
Questo Tribunale è competente sia perché la creditrice ricorrente è domiciliata nel circondario, sia perché all'interno di esso è sita una delle unità produttive della convenuta,
come emerge dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente con il suo doc. 1.
La ricorrente ha provato il titolo della sua pretesa, ossia il rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, producendo il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro (doc. 2),
prorogato al 31.10.2024, come risulta dalla scheda anagrafica professionale della ricorrente
(doc. 3).
Ha allegato l'inadempimento del datore di lavoro, che, onerato in tal senso (Cass. S.U.
13533/2001), non ha fornito prova alcuna del proprio esatto adempimento.
La quantificazione del credito della ricorrente (doc. 5, conteggi) appare svolta in conformità del CCNL applicabile (doc. 6), sicchè appare superfluo disporre la ctu richiesta per la determinazione del quantum.
Sul dovuto spettano rivalutazione e interessi a norma dell'art. 429 co. 3 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando il DM 55/2014, ridotta al 50%
la fase istruttoria solo documentale ed esclusa quella decisionale non celebrata. pagina 3 di 4
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
Contr condanna la convenuta , in persona del Controparte_2
liquidatore pro tempore, con sede legale in Sammichele di Bari (Ba) Piazza XXIV n. 1, a pagare alla ricorrente, per i titoli in motivazione, la somma di € 3.709,04, di cui € 295,88
per TFR, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei crediti al saldo;
Contr condanna la convenuta , in persona del Controparte_2
liquidatore pro tempore, a rifondere alla ricorrente, e per lei al procuratore antistatario avv.
Giancarlo Moro, le spese di lite, che liquida in € 49,00 per anticipazioni ed in € 1.597,00
per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa a norma dell'art. 429 cpc.
Rovigo, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 4 di 4
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 49/2025 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. BUOSO, in sostituzione dell'avv. MORO Parte_1
GIANCARLO,
Contr per nessuno Controparte_2
L'avv. Buoso chiede la dichiarazione di contumacia della convenuta e chiede di discutere la causa.
Il Giudice, riscontrata la regolarità della notifica via PEC, dichiara la contumacia della
Cont convenuta i Caffè e invita le parti a discutere.
L'avv. Buoso discute riportandosi a quanto dedotto e prodotto con il ricorso introduttivo.
Dichiara di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, decide la causa con sentenza a norma dell'art., 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 49/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. MORO GIANCARLO,
contro
Contr
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante,
- convenuta contumace -
Conclusioni del ricorrente:
come da ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, domiciliata presso la Camera del Lavoro di Rovigo, ha convenuto in Parte_1
Cont giudizio la società con sede legale in Sammichele di Bari Controparte_3
(BA) P.zza XXIV n. 1 allegando di aver prestato per essa la propria attività lavorativa subordinata presso il punto vendita di Rovigo, via Pighin n. 2, con mansioni di commessa di vendita, contratto a tempo determinato e part-time per 19,30 ore settimanali dal
17.6.2024, con scadenza via via prorogata fino al 31.10.2024, inquadramento al 4' livello del CCNL Commercio.
Ha inoltre allegato l'inadempimento della parte datoriale alle obbligazioni di pagamento pagina 2 di 4 del salario (per le mensilità di agosto, settembre, ottobre 2024, oltre ai ratei di 13° e 14°
mensilità), del TFR, delle ferie e rol non goduti, dichiarando di vantare a tali titoli un credito di € 3.709,04 di cui € 295,88 per TFR.
Non avendo sortito effetto la diffida stragiudiziale, ha chiesto che la convenuta venga condannata al pagamento delle somme predette in suo favore.
Nonostante regolare notifica, la convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 28.5.2025.
Non necessitando ulteriore istruttoria oltre a quella documentale, la causa è stata discussa alla medesima udienza del 28.5.2025.
Il ricorso va accolto.
Questo Tribunale è competente sia perché la creditrice ricorrente è domiciliata nel circondario, sia perché all'interno di esso è sita una delle unità produttive della convenuta,
come emerge dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente con il suo doc. 1.
La ricorrente ha provato il titolo della sua pretesa, ossia il rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, producendo il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro (doc. 2),
prorogato al 31.10.2024, come risulta dalla scheda anagrafica professionale della ricorrente
(doc. 3).
Ha allegato l'inadempimento del datore di lavoro, che, onerato in tal senso (Cass. S.U.
13533/2001), non ha fornito prova alcuna del proprio esatto adempimento.
La quantificazione del credito della ricorrente (doc. 5, conteggi) appare svolta in conformità del CCNL applicabile (doc. 6), sicchè appare superfluo disporre la ctu richiesta per la determinazione del quantum.
Sul dovuto spettano rivalutazione e interessi a norma dell'art. 429 co. 3 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando il DM 55/2014, ridotta al 50%
la fase istruttoria solo documentale ed esclusa quella decisionale non celebrata. pagina 3 di 4
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
Contr condanna la convenuta , in persona del Controparte_2
liquidatore pro tempore, con sede legale in Sammichele di Bari (Ba) Piazza XXIV n. 1, a pagare alla ricorrente, per i titoli in motivazione, la somma di € 3.709,04, di cui € 295,88
per TFR, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei crediti al saldo;
Contr condanna la convenuta , in persona del Controparte_2
liquidatore pro tempore, a rifondere alla ricorrente, e per lei al procuratore antistatario avv.
Giancarlo Moro, le spese di lite, che liquida in € 49,00 per anticipazioni ed in € 1.597,00
per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa a norma dell'art. 429 cpc.
Rovigo, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 4 di 4