Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1456 del R.G.A.C. 2018, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Parte_1 C.F._1
Filici;
- attore - contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti;
- società convenuta-
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha dedotto di aver intrattenuto con Parte_1
l'istituto di credito i seguenti rapporti negoziali: a) contratto di mutuo ipotecario Controparte_1 con atto pubblico per Notar del 6.12.2005 (Rep. n. 87524 - Racc. 14478) di € Persona_1
100.000,00; b) contratto di mutuo chirografario n. 000/3851267/000 del 30.5.2011 di € 116.929,96;
c) contratto di conto corrente n. 3931875.
Ha, poi, invocato l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Sul contratto di
Mutuo Ipotecario Rep. n. 87524– Racc. 14478 - Accertare e dichiarare, in via principale, che la
Banca convenuta ha proceduto sul rapporto di mutuo stipulato dal sig. in data Parte_1
06/12/2005, con atto notarile del Dott. , Notaio in Corigliano Calabro, Rep. Persona_1
n.87524- Racc. n.14478 - a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815, secondo comma, Codice Civile. Infatti nel rapporto contrattuale è previsto esplicitamente che in caso di ritardato pagamento della rata l'interesse di mora è computato/addizionato su tutte le somme dovute, quindi anche sugli interessi contrattuali e non solo sul mero capitale. Pertanto, al momento della stesura del contratto de quo, il mutuo è usurario in ragione del fatto che è stato pattuito un
Tasso Complessivo (tasso convenzionale a cui si addiziona finanziariamente il tasso di mora) che ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipula dell'atto
(Tasso complessivo pari al 9,2%- interesse contrattuale al 3,600% + interesse di mora al 5,600%- tasso soglia vigente al momento della convenzione 5,730%.). In virtù di quanto sopra, dovrà trovare applicazione la gratuità del rapporto di mutuo ai sensi e per gli effetti di cui all'art
-In via subordinata e/o concomitante, Dichiarare ed Accertare che il contratto di mutuo è usurato, anche in questo caso sin dalla stipula del contratto, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815,com.2, CC, in quanto nel suo funzionamento patologico abbiamo il tasso di mora superiore al tasso soglia di usura nelle seguenti fattispecie: 1) il Tasso Annuo Globale di Mora al momento della stipula del contratto era pari al
11,934% e quindi superiore al tasso soglia usura pari al 5,730% nonché superiore al Tasso soglia di usura di per come determinato dalla Banca d'Italia nella sua circolare del Luglio 2013 Pt_2 che era pari all' 8,880%. Pertanto, anche in questa ipotesi l'odierno attore, ha il diritto di pretendere la restituzione/ripetizione di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi convenzionali, pari ad euro 19.344,38, oltre interessi legali e rVAlutazione dal dovuto e sino al soddisfo, con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento, a favore del sig.
, della predetta somma indebitamente trattenuta, stante l'usurarietà del rapporto Parte_1 di mutuo;
-In via gradata e/o contestuale accertare e statuire che il TAEG per effetto della lievitazione del costo prodotto della commissione per estinzione anticipata è superiore al tasso soglia usura. Infatti abbiamo un TAEG E.A. pari al 16,186 % a fronte di un tasso soglia di usura pari al 5,730%. Pertanto, anche in questa ulteriore ipotesi il sig. , ha il diritto di Parte_1 pretendere la restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi corrispettivi, pari ad euro 19.344,38, oltre interessi legali e rVAlutazione dal dovuto e sino al soddisfo, con conseguente condanna dell'istituto di credito al pagamento, a favore dello stesso, della predetta somma indebitamente trattenuta, stante l'usurarietà del rapporto di mutuo;
-
Volendo riassumere, tenuto conto della usurarietà del rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815,com.2,CC, condannare la predetta Banca alla ripetizione/restituzione, a favore dell' odierno attore, di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi corrispettivi non dovuti, quantificate in euro 19.344,38, oltre interessi legali e rVAlutazione dal dovuto al saldo;
- In via subordinata, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha posto in essere la violazione di cui all'art.1346 c.c.. Infatti, per come meglio specificato in premessa, nel contratto de quo, è previsto un tasso variabile basato sul parametro euribor che è stato manipolato al momento della stipula, per come accertato dalla Decisione del
04/12/2013 della Commissione Europea con conseguente applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. in sostituzione degli interessi contrattuali. Tale nullità, comporta il ricalcolo del piano di ammortamento, con la predetta sostituzione. In conseguenza di ciò, il sig. Parte_1 ha diritto a vedersi ripetute, perché non dovute, le somme corrisposte a titolo di interesse convenzionale- decurtate dalle somme dovute in virtù dell'applicazione del tasso legale- quantificati in euro 6.962,47, oltre interessi legali e rVAlutazione dal dovuto al soddisfo;
- In gradata, accertare e dichiarare che in caso di funzionamento fisiologico del rapporto di mutuo, si è in presenza di un I.S.C. contrattualmente dichiarato inferiore all' I.S.C. verificato/calcolato. Questa circostanza comporta la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art.117, comma 6,
TUB con conseguente sostituzione del tasso contrattuale degli interessi convenzionali con quelli previsti dal comma 7 del predetto articolo, cioè con gli interessi del tasso minimo dei BOT. Tale nullità, comporta il ricalcolo del piano di ammortamento, sino al momento dell'estinzione, con la predetta sostituzione. In conseguenza di ciò, dovrà essere accertato e dichiarato il diritto del sig.
a vedersi ripetute, perché non dovute, le somme corrisposte a titolo di interesse Parte_1 convenzionale- decurtate dalle somme dovute in virtù dell'applicazione del tasso minimo dei bot- quantificati in euro 11.250,36, oltre interessi legali e rVAlutazione dal dovuto al soddisfo;
Sul rapporto di conto corrente nr. 3931875 -Statuire, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narratVA, che il sig. , per il conto Parte_1 corrente, oggi chiuso, n° 3931875 acceso presso l' – Filiale di Rossano -è Controparte_1 creditore, in linea ripetitVA, della somma di euro 30.535,56 oltre interessi legali e rVAlutazione dal dovuto al soddisfo, nei confronti della Banca convenuta e, per l'effetto, considerato che il rapporto bancario per cui vi è causa sia, ad oggi, chiuso, con il presente atto si richiede l'integrale restituzione/ ripetizione della somma sopra citata. Il predetto importo per il quale la banca è debitrice dell'odierno attore, è composta da usura oggettVA e soggettVA;
-Statuire e dichiarare che in virtù del diritto dell'odierno attore di vedersi ripetere le somme sopra citate, alla data del
31.03.2015 il saldo di conto corrente non era pari ad euro 0,00, come apparVA alla banca, ma deve essere rideterminato in più euro 30.535,56 a favore dell'odierna parte attrice, per tutti i motivi specificati in narratVA. - Condannare l' (P.VA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
LRPT, con sede legale in Piazza Gae Aulenti nr. 3, Milano, al pagamento, in favore dell'odierno attore, della somma di euro 30.535,56, indebitamente trattenuta, per tutti i motivi sopra esposti, oltre interessi legali e rVAlutazione dal dovuto al soddisfo. - In via subordinata, e , nella sola denegata ipotesi di non applicazione delle formule di cui alla Legge n. 108/96 e tutto quanto sopra narrato e dedotto, riconoscere il sig. , creditore della banca convenuta, utilizzando Parte_1 le formule della Banca d'Italia della somma di euro 30.535,56- oltre interessi legali e rVAlutazione dal dovuto al soddisfo-, per come meglio specificato in narratVA, con conseguente condanna di ripetizione a favore dell'odierna attrice della somma sopra citata e rettifica del saldo del conto corrente alla data del 31.03.2015. -Statuire, che in virtù della documentazione in atti la banca convenuta ha applicato interessi anatocistici non dovuti pari ad euro 119,42 su tutto il periodo oggetto di esame. Pertanto, qualora non venga riscontrata l'usura, si chiede la condanna della banca alla ripetizione della somma di euro 119,42 a favore dell'odierna parte attrice in quanto trattasi di interessi anatocistici non dovuti, oltre interessi legali e rVAlutazione sino al soddisfo.
Con riserva di verificare l'effettVA sottoscrizione della clausola anatocistica stante l'assenza del contratto, mai rilasciato dalla banca;
-Riconoscere e accertare, per il rapporto di conto corrente,
l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
Sul contratto di mutuo chirografario nr. 000/3851267/000 - Accertare e dichiarare, in via principale, che la Banca convenuta ha proceduto sul rapporto di mutuo chirografario- stipulato dal sig. in data 30/05/2011 - a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. Parte_1
1815, secondo comma, Codice Civile. Infatti nel rapporto contrattuale il TAEG per effetto della lievitazione del costo prodotto della commissione per estinzione anticipata è superiore al tasso soglia usura. Infatti abbiamo un Tasso Effettivo di Estinzione Anticipata pari al 29,292 % a fronte di un tasso soglia di usura pari al 17,863%. Per l'effetto, dichiarare gratuito il mutuo, ex art
1815,co.2,cc con conseguente diritto per parte attrice ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi convenzionali, da portarsi in compensazione con il capitale ancora dovuto, e diritto a corrispondere per il futuro la sola quota capitale mutuata. -In via subordinata e/o concomitante, Dichiarare ed Accertare che il contratto di mutuo chirografario è usurato, anche in questo caso sin dalla stipula del contratto, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815,com.2, CC, in quanto nel suo funzionamento patologico abbiamo il tasso di mora superiore al tasso soglia di usura nelle seguenti fattispecie: 1) il Tasso Annuo Globale di Mora al momento della stipula era pari al 21,679% e quindi superiore al Tasso Soglia Usura pari al
17,863% nonché superiore al Tasso soglia di usura di Mora per come determinato dalla Banca
d'Italia nella sua circolare del Luglio 2013 che era pari al 20,488%. -Tenuto conto della usurarietà del rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815, com.2,
CC, condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi convenzionali e spese non dovute, con interessi e rVAlutazione dalla domanda al saldo, da portarsi in compensazione alla quota capitale erogata dalla Banca. Sino al momento della redazione della consulenza di parte, l'odierno attore, ha diritto ad una ripetizione, per aver pagato interessi usurari, pari ad euro 10.079,57, oltre interessi legali e rVAlutazione dal dovuto al soddisfo;
-Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura. -Statuire, per tutti i motivi di cui in narratVA, che l' Controparte_1 su tutti i rapporti bancari, con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura , così come contemplati dall'art. 644 c.p. -Statuire e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto e, conseguentemente, a mezzo della espletanda
CTU, procedere al ricalcolo, secondo le formule e norme della Legge n. 108/96, al fine di rideterminare i reali saldi conto (dare – avere tra le parti); Risarcimento del danno -Condannare la banca al pagamento, a titolo di risarcimento danni, a favore degli odierni attori della somma di euro 90.122,95 ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
-In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ai sensi di legge oltre accessori di legge”. Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. l'attore ha meglio precisato la domanda, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'on.le
Tribunale adito, contrariis reiectis: -In via preliminare, rigettare tutte le eccezioni di parte convenuta perché infondate in fatto ed in diritto per come narrato e dedotto in atti;
- Con riferimento ai rapporti di mutuo: -Ci riporta a tutte le conclusioni già rese in atti, da intendersi qui integralmente e letteralmente trascritte. -Con riferimento al rapporto di conto corrente: - Oltre alle conclusioni già rese in atti, parte attrice ha tutto il diritto di vedersi riconosciute, da parte del
Giudice adito, le nullità relative: 1) Alla capitalizzazione trimestrale;
2) agli addebiti per le
CSM;3) le spese del conto corrente. La declaratoria di nullità degli addebiti sopra citati dovrà comportare il diritto per parte attrice alla ripetizione delle somme- per come analiticamente indicate in narratVA e da intendersi qui trascritte corrisposte a titolo di interessi anatocistici, CMS
e spese. Fermo restando il diritto alla verifica, per come richiesta e lamentata, degli interessi usurari praticati”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 21.12.2018 si è costituita in giudizio (d'ora innanzi, anche solo la “Banca”), rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare prescritta, per i motivi meglio sopra esposti, la richiesta restitutoria relatVAmente al c/c quanto meno al periodo antecedente il 12/05/2008; - dichiarare la decadenza delle contestazioni ex art
1832 c.c.; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - respingere tutte le domande attoree;
- per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, nonché sui rapporti di mutuo, a titolo di interessi, competenze, spese, commissioni, e dichiarare che la nulla deve All'attore, a nessun titolo;
-nella denegata Controparte_2 ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande, compensare le eventuali somme che risulteranno a debito della banca, col credito da questa vantato nei confronti di parte attrice;
IN VIA ISTRUTTORIA: - ci si oppone all'istanza di CTU contabile e di ordine di esibizione ex art. 210 cpc;
ci si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.; IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Il giudizio venVA istruito a mezzo produzione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; all'esito dell'udienza “cartolare” del 26.9.2024, la causa venVA trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere che la proposizione di un'azione di accertamento negativo e di ripetizione d'indebito non comporta alcuna inversione dell'onus probandi, costituendo approdo consolidato il principio secondo cui “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificatVA del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass., Sez. 3, Sent. 14.5.2012, n. 7501; nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Sent.
13.2.1998, n. 1557).
Così come, più in generale, chi allega l'assenza di causa di una annotazione contabile deve dimostrare il proprio assunto, anche indipendentemente dal fatto che l'importo che si assume non dovuto perché pagato in forza di una clausola nulla non sia in concreto ripetibile in ragione della perdurante apertura del conto.
2. Venendo, dunque, all'esame del merito delle doglianze mosse dall'attore, par d'uopo da subito registrare come in sede di scritti conclusionali lo stesso abbia manifestato chiara ed espressa rinuncia alla lamentata usurarietà dei rapporti di mutuo in ragione delle sopravvenute statuizioni rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 16303 del 20.6.2018 e dalla
Corte di Cassazione, Sez. 1 nell'ordinanza n. 14000 del 22.5.2023 (v. pag. 1 e 2 comparsa conclusionale).
Con riguardo, poi, all'annessa questione afferente alla c.d. usura soggettVA, va osservato che - ai fini della dimostrazione dell'addebito di interessi soggettVAmente usurari ex art. 644, terzo comma c.p. - è onere del cliente fornire prova della conoscenza dello stato di difficoltà economico- finanziaria e del fatto che la banca abbia inteso speculare così da alterare significatVAmente il sinallagma contrattuale, imponendo tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato ed approfittando dell'altrui situazione di difficoltà al punto da indurre la controparte ad accettare la detta sproporzione contrattuale.
Presupposti - questi - che, invero, non sono stati in alcun modo allegati né provati dalla parte istante.
2.1 Sempre con riferimento al contratti di mutuo in oggetto, caratterizzati da un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, giova segnalare che la specificità di detto sistema consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi (la quale si presenta all'inizio assai alta perché calcolata sul totale del debito, salvo poi progressVAmente decrescere perché calcolata su un debito residuo via via inferiore) e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale (che, di converso, si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata), peraltro in linea con la regola prevista dall'art. 1194 c.c..
Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, “il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (Trib. Palermo Sez.
Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015).
Detto altrimenti, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale;
ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successVA sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti).
Premesso che nel caso di specie la contestazione di applicazione dell'anatocismo è generica in quanto astrattamente riferita al regime finanziario applicato (v. SS.UU. n. 15130/2024: “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato”), di recente la Suprema Corte, con la testé richiamata sentenza, ha chiarito che: “…la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessVAmente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Come si è detto, il maggior carico di interessi derVAnte dalla tipologia di ammortamento in questione non derVA da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” Ed ancora: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normatVA in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Questi principi enunciati dalla Suprema Corte sono sicuramente mutuabili anche per il mutuo a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente insussistenza di incertezza dei tassi.
Un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicatVA applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso,
l'indicazione “a rata costante” indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante (esclusa dal variare del tasso).
Nel caso di specie, inoltre, i contratti di mutuo risultano conformi ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c. in quanto contengono l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso, del tasso di interesse e l'indicazione del pagamento del debito a rate costanti (v. contratti di mutuo prodotti da parte attrice).
Il fatto che il mutuatario non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria derVA già solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione.
Una volta fornita informazione chiara (come sopra detto) su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può sussistere né un problema di indeterminatezza, né di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata: il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di "interessi su interessi"
(anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante.
Pertanto, presupposta e convenuta la periodicità del rimborso “a rate costanti”, il maggior costo finale del rimborso rappresenta conseguenza necessaria dell'applicazione della normatVA codicistica che governa la produzione e il pagamento degli interessi, senza possibilità di rilevare l'impiego di condizioni non pattuite (regime di capitalizzazione composta) né la produzione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., né la presenza di costi occulti che incidano sul
Tan o sul TAEG.
3. Venendo, dunque, all'esame delle doglianze mosse da parte attrice con riferimento al contratto di conto corrente n. 3931875 (già n. 1015600 per stessa ammissione del consulente della Banca dott.
v. pag. 1 osservazioni alla CTU), in via preliminare, merita di essere respinta, in quanto Per_2 infondata, l'eccezione di decadenza proposta dalla banca convenuta visto quanto affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), fermo restando che ciò non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 17 novembre 2016, n. 23421; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011,
n. 3574). Pertanto, gli estratti conto bancari non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista e su quest'ultimo grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni (Cass. n.
3574/2011).
In altri termini, l'approvazione “tacita” degli estratti conto non impedisce al cliente di contestare in giudizio l'eventuale illegittimità degli addebiti operati dalla banca ed espressi nelle movimentazioni annotate in detta documentazione.
3.1 Venendo, dunque, all'esame del merito delle doglianze mosse da parte attrice, va da subito registrato che quanto al rapporto di apertura di credito difetta in atti tanto il regolamento contrattuale, quanto i relativi estratti conto, sicché è evidentemente precluso ab imis a questo
Tribunale il vaglio delle censure mosse in parte qua dall'odierno istante.
3.2 Per quanto riguarda, invece, il rapporto di conto corrente n. 3931875 (già n. 1015600) - acceso in data 30.11.1999 ed estinto il 2.7.2015 (per stessa ammissione della Banca convenuta v. pag. 7 comparsa di costituzione) - va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, nei rapporti bancari in conto corrente il correntista - qualora intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebito - è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebito, ossia la nullità del titolo,
l'avvenuta annotazione delle poste contestate e l'avvenuta chiusura del conto corrente, con il conseguente corollario che la domanda di ripetizione di indebito va dichiarata inammissibile nell'ipotesi in cui il conto non sia ancora chiuso, atteso che solo con la cessazione di ogni rimessa può definirsi esattamente il saldo finale e conseguentemente l'entità dell'indebito di cui si invoca la ripetizione.
Detto altrimenti, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario (il quale dà luogo ad un unico rapporto giuridico, quantunque articolato in una pluralità di atti esecutivi), solo con la chiusura del conto vengono a stabilirsi in via definitVA i crediti ed i debiti delle parti e, dunque, le presunte somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito e che potrebbero essere oggetto di ripetizione.
Pertanto, costituendo profilo pacifico che il conto corrente de quo è stato estinto il 2.7.2015 (e, dunque, in data antecedente all'introduzione del presente procedimento), va da sé che l'azione di ripetizione proposta dall'attore sia pienamente ammissibile. Ciò nondimeno, per mera completezza d'analisi va detto che - anche in ipotesi di inammissibilità della domanda di ripetizione - si sarebbe comunque dovuto procedere allo scrutinio in merito alla validità delle singole pattuizioni denunciate di illegittimità, dovendosi ravvisare in capo al correntista l'interesse di sicura consistenza acché vengano scrutinate, prima della chiusura del conto, le domande di accertamento delle nullità contrattuali. Come di recente stabilito dalla
Cassazione, infatti, “tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli” (Cassazione civile sez. VI, 05/09/2018, n. 21646).
3.3 Quanto al profilo concernente l'asserita applicazione di interessi anatocistici illegittimi, va detto che a seguito della novella introdotta dall'art. 25, co. 2, D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, che ha modificato l'art. 120 co. 2 TUB (il quale ora dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”), nonché della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione alla normatVA primaria - è da considerarsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a condizione che tale periodicità sia stabilita sia per gli interessi attivi che per quelli passivi.
L'art. 7 della predetta delibera ha stabilito che le condizioni applicate ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore avrebbero dovuto essere adeguate alla nuova disciplina entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si sarebbero prodotti a decorrere dal successivo l° luglio;
ha altresì stabilito che, qualora le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché mediante opportuna comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, mentre nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovuto essere approvate dalla clientela.
A tal riguardo, deve darsi atto del recente e condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione
(ex multis, Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n. 9140) secondo cui “la Delibera CICR 9 febbraio
2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione contenuta nel
D. Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera stessa (Corte Cost. 17 ottobre
2000, n. 425).
La richiamata pronuncia di incostituzionalità non ha interessato quella parte del citato art. 25, comma 3 in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della
Delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega
(rispetto alla cit. L. n. 128 del 1998, art. 1, comma 5), avendo la Corte costituzionale escluso "che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattVA e genericamente validante". Appare manifesto che l'intervento caducatorio riguardasse il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della Delibera CICR.
La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la Delibera 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime: profilo della disciplina, quest'ultimo, che presentava una propria innegabile autonomia logica e giuridica rispetto alla sanzionata previsione della sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000. Non potrebbe d'altro canto sostenersi che un adeguamento dei contratti contenenti le disposizioni vietate fosse incompatibile con lo scenario consegnato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale: il traghettamento dei contratti contenenti le disposizioni nulle verso la nuova disciplina, introdotta dall'art. 25, comma 2, cit. (incentrata dalla pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori) trovava anzi una sicura giustificazione, consentendo di superare, per il futuro, la condizione di patologia che affliggeva le clausole relative alla capitalizzazione.
Il fatto che il potere regolamentare del CICR non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità non implica, però, che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della Delibera 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione.
E' precisamente in tale prospettVA che il riferimento alle "condizioni precedentemente applicate", contenuta nell'art. 7, comma 2, della Delibera, cui la banca ricorrente mostra di attribuire tanto valore, non può essere enfatizzato.
La Delibera è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dal D.Lgs. n. 342 del 1998, art. 25, comma 3, primo periodo) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone.
In ragione della pronuncia di incostituzionalità (che ha ovviamente avuto efficacia retroattVA) le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Delibera
CICR non possono che considerarsi nulle: e cioè colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere (alla condizione del successivo adeguamento dei contratti, specificata nell'ultima parte del comma 3) con la più volte richiamata sanatoria. E' quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della Delibera. E', invece, incongruo ritenere che il CICR, con la disposizione in esame, abbia inteso far riferimento alla mera applicazione delle predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime.
Una tale lettura del testo normativo è prVA di giustificazione sul piano logico;
infatti, l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto: e ciò perché, come più volte osservato, la Delibera venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normatVA in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima. In altri termini, la scelta di conferire rilievo al dato della applicazione in facto della clausola, siccome scisso dalla condizione di invalidità in jure che la connota, poteva trovare una sua motVAzione all'indomani della pronuncia di incostituzionalità, ma poichè la Delibera è anteriore rispetto a tale momento la soluzione interpretatVA suggerita dalla banca ricorrente appare prVA di ragionevole fondamento.
L'esegesi proposta finisce del resto per conferire rilevanza a un dato - l'esecuzione della disposizione negoziale nulla - che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt. 590, 799,
2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è prVA di ogni efficacia, la Delibera CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre.
Una volta appurato che la Delibera CICR non ha affatto valorizzato (come le era del resto precluso) la circostanza della mera applicazione di fatto della clausola anatocistica nulla, occorre verificare se, in base a quanto affermato dalla Corte di appello, fosse necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto, fosse sufficiente attendere alla pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e alla comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.).
Il presupposto di questa seconda forma di adeguamento è, come in precedenza accennato, il fatto che "le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate".
Il raffronto deve avere naturalmente ad oggetto la sola clausola anatocistica, dal momento che la
Delibera CICR 9 febbraio 2000, si occupa di tali disposizioni pattizie e solo di tali disposizioni pattizie: è escluso, pertanto, che il peggioramento o meno delle nuove condizioni possa essere apprezzato avendo riguardo a clausole del contatto di diverso contenuto.
Nel contratto di conto corrente la comparazione deve investire, poi, la clausola nel suo complesso,
e quindi la disciplina della capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi;
e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la clausola da regolarizzare deve compararsi alla clausola che prevede la "stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori" (art. 2, comma 2, della Delibera, indirettamente richiamata dall'art. 7, comma 1): sicchè è con riguardo a tali condizioni (che riguardano, dunque, entrambe le indicate tipologie di interessi) che deve accertarsi se vi sia stato o meno il peggioramento di cui è parola nell'art. 7, commi 2 e 3.
Ciò posto, è da rilevare che nella situazione determinatasi a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla Delibera si dimostra inattuabile.
La banca istante muove dal presupposto, assunto come pacifico, che le condizioni contrattuali applicate in precedenza prevedevano la "capitalizzazione disgiunta": e quindi - è da intendere - una diversa periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Ma poichè, in assenza di usi normativi contrari, le nominate condizioni contrattuali sono nulle, in base all'art. 1283 c.c., le condizioni indicate dalla disposizione della Delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset.
L'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità (di cui all'art. 2, comma 2, cit.), da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione
(derVAta dalla nullità), dall'altro.
La Delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione.
Va ricordato, in proposito, che l'art. 7 di tale Delibera allude specificamente a delle vere e proprie
"condizioni", e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, e ciò sul chiaro presupposto, più volte indicato, della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche. Come si è detto, l'art. 2, comma 2, subordina poi, per il futuro, la pratica anatocistica al fatto che nel conto corrente sia stabilita la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Appare dunque evidente che il carattere deteriore delle "condizioni precedentemente applicate" si debba misurare sul piano della capitalizzazione e della sua cadenza.
Tale raffronto sarebbe stato concretamente attuabile in assenza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, più volte citato, dal momento che in base alle norme bancarie uniformi del passato venVA normalmente praticata la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale di quelli debitori. Per contro, in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della Delibera, sia favorevole o sfavorevole per il correntista.
La conclusione è logica conseguenza del fatto che la norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche (in cui assume centralità proprio il dato della periodicità della capitalizzazione degli interessi), ma non l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente.
La condizione di inapplicabilità delle previsioni della Delibera che sono basate sul raffronto tra le condizioni di capitalizzazione è, d'altro canto, insuperabile. Non si rinviene, infatti, alcuna soddisfacente regola che sia idonea ad assegnare una qualche consistenza di significato, ai fini della comparazione che l'art. 7 cit. esige, alla clausola anatocistica nulla.
E' da escludere, in particolare, che l'apprezzamento circa l'esistenza del peggioramento di cui all'art. 7, commi 2 e 3, possa farsi dipendere dall'andamento del conto e assumersi, così, che, a fronte dell'assenza di una valida previsione circa la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, tale peggioramento sussista se il conto risulti in passivo, mentre non sussista se sia, invece, attivo. Tale impostazione - che si fonda sul rilievo per cui il transito da una condizione di mancata capitalizzazione a una condizione di capitalizzazione è vantaggiosa per il cliente se allo stesso debbano essere accreditati interessi e sfavorevole se gli si debbano invece addebitare - finisce per far dipendere il peggioramento delle condizioni contrattuali da una situazione meramente contingente, che potrebbe essere presente in un dato momento (quello dell'entrata in vigore della Delibera CICR) e mancare in un frangente successivo: il che, oltre a contrastare con l'art. 7 cit., che fissa un criterio univoco e astratto, dipendente dal solo tenore delle pattuizioni intercorse, finisce per veicolare, come è ovvio, esiti ben poco ragionevoli sul piano applicativo.
Se si reputa, poi, come in precedenza rilevato, che il parametro assunto dalla Delibera CICR per valutare l'esistenza o meno del peggioramento delle condizioni contrattuali sia costituito dalla capitalizzazione con una data periodicità, deve pure escludersi possa assumere rilievo, ai fini che qui interessano, la misura dei due tassi da applicarsi per gli interessi debitori e creditori. La valorizzazione di tale dato porterebbe, peraltro, a concludere nel senso che, a fronte della capitalizzazione di cui all'art. 2, comma 2, della Delibera, sarebbe sempre necessaria una nuova pattuizione (conclusione che è, poi, la medesima cui si perviene se si ritiene che l'art. 7 sia radicalmente inapplicabile): e infatti, considerando i tassi applicati, si dovrebbe ritenere costantemente peggioratVA, rispetto all'originaria nullità della clausola anatocistica, la previsione della capitalizzazione con eguale periodicità, giacchè la misura (il tasso) degli interessi debitori applicati al correntista è sempre superiore a quella degli interessi creditori (con la conseguenza che rispetto alle condizioni preesistenti, il detto soggetto si troverebbe a dover corrispondere più interessi di quanti ne debba ricevere).
L'impossibilità di correlare la disciplina transitoria di cui al cit. art. 7 al contatto di conto corrente contenente la clausola anatocistica nulla implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della Delibera CICR. Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia. Rileva, in altre parole, la prossimità, e - in definitVA - la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relatVA pattuizione).
In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacchè sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all'autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici.
In conclusione, una volta affermato che ai fini della Delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 7, assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delibera”.
Ebbene, posto che il contratto di conto corrente in esame è stato pacificamente stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000 (nella specie, il 30.11.1999), la relatVA clausola anatocistica è da considerarsi affetta da nullità in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283 cod. civ., perché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto sia giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico. Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che,
a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitVA dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creatVA della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttVA ha efficacia retroattVA, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione "medio tempore" di una regola che avrebbe la sua fonte esclusVA nelle sentenze che, erroneamente presupponendola,
l'avrebbero creata” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. I, 25/11/2010, n. 23974).
Per munire il contratto di conto corrente in esame dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era, dunque, necessario addivenire ad una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata Delibera.
Nel caso di specie la Banca convenuta non ha provato di essere addivenuta alla stipula di una pattuizione di tal fatta.
Per quel che riguarda, poi, la concreta conseguenza della nullità di tale clausola, si rileva che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “nel caso di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca, poiché effettuata prima dell'1 luglio 2000 o poiché effettuata successVAmente ma senza riconoscere eguale periodicità nel calcolo degli interessi attivi, non è dovuta capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale” (Trib.
Reggio Emilia, Sez. II, sentenza 23 aprile 2014 n. 650; nello stesso senso Cass. civ. SS.UU., 2 dicembre 2010, n. 24418; Trib. Messina, 21 marzo 2013). Pertanto, per tale complessivo ordine di ragioni - stante la nullità della clausola disciplinante gli interessi anatocistici sul conto n. 3931875 (già n. 1015600), acceso dall'attore in data 30.11.1999 e l'omessa pattuizione di una nuova valida pattuizione - alcuna capitalizzazione degli interessi è dovuta nella fattispecie in esame.
3.4 Quanto alla ulteriore doglianza relatVA alla denunciata illegittimità degli interessi anatocistici maturati a far data dall'1.1.2014 ritiene questo Tribunale che la prospettazione attorea colga nel segno dovendo essere esclusa la legittimità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca a decorrere dalla predetta data, in quanto il novellato art. 120, comma 2 del d.lgs. n. 385-1993 - come modificato dall'articolo 1, comma 629 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - ha comportato la sopravvenuta inefficacia delle clausole anatocistiche contenute nei rapporti in corso.
È stato, quindi stabilito un divieto di anatocismo, venuto meno soltanto per effetto della successVA novella del 2016.
Con riferimento alla citata normatVA, pur dovendosi dare atto dell'esistenza di un orientamento di merito incline a non ritenere di immediata applicazione la normatVA introdotta con la legge di stabilità 2013 (giacché asseritamente subordinata ad un intervento del Cicr), ritiene questo Giudice che lo stesso non sia condivisibile. Infatti, innanzitutto la norma pone un divieto chiaro e netto di anatocismo a partire dall'1 gennaio 2014, per cui subordinarne l'applicazione ad un successivo intervento del Cicr, il quale, secondo il dettato normativo, deve in ogni caso prevedere il divieto di anatocismo, significherebbe rimettere a tale organo la decisione sull'applicazione o meno (e in caso affermativo in che tempi) di una norma di legge che non lascia alcun margine di discrezionalità.
Inoltre, il regime previgente si fondava sulla precedente versione dell'art. 120 Tub sopra riportata, la quale aveva superato, per i contratti stipulati in epoca successVA alla delibera Cicr del 9 febbraio
2000, l'orientamento consolidatosi nella notoria giurisprudenza di legittimità, la quale aveva ritenuto illegittimo l'anatocismo praticato dalle banche sul presupposto che gli usi bancari non potessero esser considerati usi normativi ai fini dell'art. 1283 c.c.
Di qui la necessità di una previsione normatVA ad hoc.
Per tale ragione, abrogata tale previsione ad opera della novella contenuta nella legge di stabilità
2014, l'anatocismo non trova alcun fondamento normativo e deve ritenersi vietato dall'1 gennaio
2014 a prescindere dall'adozione della delibera del Cicr.
Al riguardo, è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, enunciando il seguente principio: «In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del
CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» (Cass. Civ., I sez., n.
21344/2024).
Per tali ragioni nel computo del rapporto dare/avere devono essere esclusi gli interessi anatocistici maturati anche in epoca successVA al 31 dicembre 2013 e fino all'estinzione del rapporto
(2.7.2015).
4. Quanto alla doglianza relatVA alla eccepita nullità della commissione di massimo scoperto e con riferimento al periodo antecedente l'adeguamento ex lege dei contratti all'articolo 2 bis D.L. n.
185/2008 convertito in L. 2/2009, ritiene questo Tribunale di condividere l'indirizzo giurisprudenziale che ammette, a determinate condizioni, la piena validità ed efficacia della predetta commissione, risultando a tal fine determinante la puntuale determinazione dell'importo e della natura (e, quindi, del tasso della commissione, della base di calcolo e della sua periodicità), da cui soltanto può arguirsi la funzione della stessa e, in ultima analisi, la sua causa.
La commissione di massimo scoperto rappresenta, infatti, un elemento retributivo per la Banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e che, quindi, richiede la necessità di specifica pattuizione, sicché “la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale senza indicarne le concrete modalità operative è nulla per indeterminatezza dell'oggetto. La nullità della clausola può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice ove risulti, come nel caso di specie, ex actis” (in tal senso, ex multis, Tribunale Messina, sez. II, 10/04/2015, n. 873). Ed ancora, “È nulla, ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la percentuale di calcolo e non specificando se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo” (Tribunale Milano, 5.7.2010). All'assenza di una previsione normatVA relatVA alla commissione di massimo scoperto si è cercato di porre rimedio negli ultimi anni ed un primo tentativo lo si deve attribuire all'art. 2 bis del d.l. n.
185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che così aveva previsto: “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettVA durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettVAmente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensVA e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Si è cercato, dunque, di attribuire un contenuto contrattuale determinato alle commissioni di massimo scoperto.
Tale norma è comunque stata successVAmente abrogata dall'art. 27 comma 4 del d.l. 24 gennaio
2012 n.1 convertito in L. n. 27 del 24 marzo 2012.
Solo con l'entrata in vigore del nuovo art. 117 bis del d. lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), si è finalmente provveduto per il futuro a disciplinare legislatVAmente la clausola contrattuale della commissione di massimo scoperto, stabilendo dei requisiti assolutamente precisi, in assenza dei quali la clausola è nulla.
L'art. 117 bis del d. lgs. 385/93, inserito dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 (convertito con L. n. 214 del 22/12/2011 ed entrata in vigore il 28/12/2011), così stabilisce: “1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensVA, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;
il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2”.
Dalla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. n.
201/2011 che ha introdotto l'art. 117 bis) nei nuovi rapporti di apertura di credito può quindi essere prevista una commissione onnicomprensVA, purché sia stabilita in contratto, sia calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma concessa al cliente ed alla durata del contratto e purché non sia superiore allo 0,5% per trimestre, rispetto all'importo concesso al cliente.
In assenza di apertura di credito e qualora si verifichino sconfinamenti, il contratto di conto corrente può prevedere una commissione di istruttoria, determinata in misura fissa e commisurata ai costi.
Per i rapporti già in essere l'art. 27 del D.l. 24 gennaio 2012 n.1 (convertito in legge 24 marzo 2012,
n. 27) ha così stabilito ai commi 2 e 3:
“2. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117 bis del d. lgs. 385/93, è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessVA disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo”. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è intervenuto con decreto n. 644 del 30 giugno 2012 disciplinando la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo
117-bis del Testo Unico Bancario e prevedendo una disciplina anche per i contratti già in essere alla data del 1° luglio 2012.
In particolare, tale decreto ministeriale ha in primis disciplinato la previsione di commissioni bancarie sia in ipotesi di affidamento in essere tra banca e cliente e sia in ipotesi di sconfinamento
(dall'affidamento concesso o in assenza di affidamento). All'art. 3 è stabilito che nei contratti di affidamento stipulati dopo la data del 1° luglio 2012 (corrispondente all'entrata in vigore del decreto n. 644) possono essere previsti esclusVAmente i seguenti oneri a carico del cliente: a) una commissione onnicomprensVA, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione è liberamente determinato – in coerenza con il presente decreto – nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo
0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
b) un tasso di interesse applicato sulle somme utilizzate dal cliente e per il periodo in cui sono utilizzate. La prevista onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere stabiliti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. La commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione e viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto;
se addebitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente.
L'art. 4 del decreto ministeriale n. 644 disciplina poi anche gli oneri in ipotesi di sconfinamento dall'affidamento concesso, o in assenza di affidamento, in particolare prevedendo che possano essere applicati: a) una commissione di istruttoria veloce;
b) un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.
Dunque, per i contratti conclusi a far data dal 1° luglio 2012 esiste una rigorosa disciplina in materia di commissioni per la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.
Inoltre, il decreto ministeriale n. 644 ha dettato disposizioni anche relative ai contratti già in essere alla data del 1° luglio 2012, in particolare prevedendo un obbligo di adeguamento così stabilito all'art. 5, comma 4: “I contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012”. Quindi, l'adeguamento dei contratti già in essere costituisce un giustificato motivo ex art. 118 d. lgs. 385/93, che attribuisce alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, con conseguente obbligo di comunicazione al cliente.
È pertanto necessario che la banca comunichi secondo le formalità previste dall'art. 118 del TUB -
e dunque con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventVAmente accettato dal cliente - l'avvenuto adeguamento del contratto in essere a quanto previsto ai sensi dell'art. 117-bis del TUB ed ai sensi del decreto ministeriale n. 644/2012 in materia di commissioni.
Sulla base di quanto evidenziato, la verifica di legittimità della CMS deve essere operata distintamente con riferimento al periodo di applicazione della stessa.
Per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 la c.m.s. deve essere esclusa laddove non pattuita, ovvero, pattuita con criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinati, ovvero se prevista ed applicata sull'utilizzato e non sull'accordato.
Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n.
2, la c.m.s. va espunta nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n.
185.
Per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), la c.m.s. va esclusa nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto
CICR.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta in alcun modo indicato il concreto meccanismo di funzionamento della stessa (e dunque, a titolo esemplificativo, se la clausola di massimo scoperto vada intesa come provvigione sul montante utilizzato o sulla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, ecc.), motivo per cui la pattuizione è da ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c., non contenendo la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale, ove si legge:
“Lo scrivente evidenzia che nel contratto di apertura del conto corrente datato 30-11-1999 la commissione di massimo scoperto risulta pattuita nella misura dell'1%. Anche nelle comunicazioni successive con le quali l'istituto di credito concedeva e/o modificava la linea di credito concessa, risulta pattuita la c.m.s. alle seguenti condizioni: - 07-07-2004, risulta pattuita alla aliquota del
0,25%”).
In assenza di tali indicazioni, l'addebito di tale commissione deve essere qualificato come una vera e propria imposizione unilaterale della Banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e che non consente al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della Banca.
Va, dunque, dichiarata la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto in ordine al rapporto di conto corrente in esame.
Per il periodo successivo all'adeguamento del contratto all'articolo 2 bis D.L. n. 185/2008 convertito in L. 2/2009, il CTU ha verificato che “Con riferimento alla commissione disponibilità fondi, risulta pattuita nella misura dello 0,5 % nella comunicazione datata 31-05-2011, con la quale la banca ha ridotto la linea di credito accordata. Inoltre, risulta pattuita nella medesima misura sia nella comunicazione di aumento della linea di credito del 18-03-2013, che in quella del
05-08-2013. L'art 2 bis della legge 2/2009, prevede che “…… il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettVAmente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensVA
e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento”. Tanto premesso, poiché in atti non vi è allegata alcuna nota con la quale l'istituto di credito ha comunicato al correntista la modifica delle condizioni economiche a seguito dell'introduzione della legge 2/2009, a parere dello scrivente, dal luglio 2009 sino a maggio 2011 l'istituto di credito ha operato in modo non conforme a quanto la legge prevede”.
Pertanto, tali addebiti andranno espunti dal saldo ricalcolato.
Mentre, per il periodo successivo il CTU ha verificato la conformità della CMS alla legge “in quanto la suemarginata commissione è stata pattuita per iscritto”.
5. Va, poi, esclusa la denunciata applicazione di interessi usurari.
Infatti, in citazione si richiama una consulenza di parte in cui si evidenzia che i tassi di interesse avrebbero sforato il tasso soglia in alcuni trimestri successivi a quello di stipula. Si tratterebbe, pertanto, di usura sopravvenuta, in relazione alla quale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successVAmente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. civ. Sez. Unite, 19 ottobre 2017, n. 24675).
In buona sostanza, il Supremo Collegio ha escluso l'illiceità dell'usura sopravvenuta, ritenendo pienamente legittima la pretesa del creditore in relazione ad interessi che risultano inferiori al tasso soglia al momento della pattuizione e che sforano lo stesso tasso nel corso del rapporto. Tale orientamento, espresso con riferimento al contratto di mutuo, deve ritenersi applicabile anche al contratto di conto corrente, in ordine al quale potrà aversi usura nel corso del rapporto soltanto nell'ipotesi in cui nel trimestre in esame sia intervenuta una nuova pattuizione degli interessi, ipotesi neppure dedotta nel caso di specie.
Con riguardo, poi, all'annessa questione afferente alla c.d. usura soggettVA si rimanda a quanto argomentato al punto 2.
6. Ancor prima che totalmente lacunosa sotto il profilo probatorio, già connotata da evidente deficit in punto di stretta allegazione risulta la domanda risarcitoria - che va, dunque, rigettata - con cui l'attore ha invocato la liquidazione del presunto danno asseritamente patito, non essendo dato sapere in cosa si sia effettVAmente concretizzato il lamentato pregiudizio che sarebbe venuto ad esistenza alla luce dei fatti dedotti nel libello introduttivo.
7. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale questo Giudice intende aderire, “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass civ., Sez.
I, 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. civ. Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7895; cfr. anche Cass. civ. Sez.
III, 13 maggio 2020, n. 8883, secondo cui “la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta. Pertanto, ritiene che nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità tout court, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così dovendosi effettuare l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, se si utilizzano a tal fine criteri presuntivi od approssimativi (Sez. 1
-, Sentenza n. 20693 del 13/10/2016: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardVAmente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, nonché Cass. civ. Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20693, secondo cui “il quarto mezzo denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. La tesi esposta dal ricorrente è incentrata sull'affermazione che “la mancanza di alcuni periodi di estratti conto non può comportare che la domanda sia sfornita di prova, perchè nell'azione di ripetizione non si ha necessità di ricostruire l'intero rapporto di conto corrente”. Per cui, essendo stata nel processo dimostrata l'inesistenza della causa debendi, e dunque il fondamento della domanda di indebito oggettivo, la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere la domanda in ogni caso provata. Invero nel consequenziale quinto motivo il ricorrente deduce anche il vizio di motVAzione della sentenza, posto che per il periodo relativo agli ultimi dieci anni ((OMISSIS)) vi era stata integrale produzione degli estratti conto.
I motivi possono essere unitariamente esaminati e vanno disattesi con riguardo al comune presupposto.
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista (ma lo stesso può dirsi per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto), la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi.
Tanto questa corte ha avuto modo di affermare con orientamento consolidato (cfr. per tutte Sez. 1^
n. 21597-13, e v. anche Sez. l^ n. 1842-11, n. 23974-10). Consegue che la considerazione del giudice a quo, secondo cui era rimasto indimostrato l'andamento del conto nei rapporti di dare- avere, per la mancata produzione degli estratti fin dall'inizio, suffraga l'esito della controversia. Non risulta difatti censurata la specifica affermazione della sentenza secondo cui l'attore aveva prodotto in giudizio solo alcuni estratti in aggiunta a quelli esibiti dalla banca, e finanche codesti aggiuntivi estratti erano stati prodotti tardVAmente, dopo lo spirare dei termini perentori previsti dal codice.
E' dunque infondato il presupposto da cui muove il ricorrente, in quanto egli stesso ha posto in evidenza che la pretesa creditoria era stata modellata su un rapporto di conto corrente in essere dall'anno (OMISSIS).
Ove anche la documentazione prodotta per gli ultimi dieci anni fosse stata integrale, ciò non rilevava affatto, in quanto la rideterminazione del saldo doveva avvenire in coerenza con la domanda, attraverso i relativi estratti a partire dalla data di apertura del conto, salvo che non si potesse dire - cosa che la corte d'appello ha escluso - che il saldo a una determinata data era incontroverso”). Anche la giurisprudenza di merito ha precisato che “il correntista che agisce sia per la ripetizione dell'indebito che per la rideterminazione del saldo è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda qualora siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, posto che affinchè possa dirsi assolto l'onere probatorio in capo allo stesso è necessario che produca, oltre al contratto (nella specie si contesta che sia viziato per illegittimità di alcune clausole) anche tutti gli estratti conto trimestrali, i quali, recando in ordine cronologico tutte le annotazioni attive e passive sul conto, risultano indispensabili ai fini della ricostruzione dell'andamento del rapporto in sede di consulenza tecnica d'ufficio” (Trib. Crotone, 24 aprile 2020, n. 377; cfr. anche Trib. Torino sez. I, 24 novembre 2020, n. 4161, Trib. Arezzo, 17 marzo 2020, n. 236, Trib. Latina sez. I, 28 gennaio 2020, Trib. Perugia, 24 giugno 2019, n.997n. 203, Trib. Bari Sez. IV, 9 marzo 2016, Trib.
Cagliari, 13 febbraio 2014 e Trib. Roma Sez. VIII, 1 aprile 2010).
Inoltre, un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, dopo aver ricapitolato i vari orientamenti espressi negli ultimi anni, ha affermato che “tali pronunce convergono nell'affermazione che l'estratto-conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto;
esso consente, come si è appena detto, di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.
Nel caso in esame, tuttavia, la Corte d'Appello si è limitata ad affermare che la mancanza degli estratti conto, relatVA solamente ad alcuni trimestri per il primo rapporto ed a diversi trimestri per l'altro, non inficiava la ricostruzione effettuata dal CTU, di talchè essa poteva ritenersi pienamente legittima.
Ora, come si evince anche dal ricorso per cassazione, per il primo rapporto di conto corrente, n.
(OMISSIS), di cui non era neppure nota la data di stipula del contratto, erano stati prodotti comunque gli estratti conto dalla prima operazione contabilizzata (nel gennaio 1975) fino alla chiusura del rapporto (nell'aprile 1998), mancando solo alcuni trimestri intermedi (il primo del
1986, il quarto del 1989, il terzo del 1992); per il secondo rapporto, n. (OMISSIS), di cui neppure era nota la data di stipula del contratto, vi erano estratti conto incompleti dal febbraio 1976 all'ottobre 1997, data di chiusura, e mancavano diversi trimestri intermedi (tre nell'anno 1976, l'intero anno 1977, il quarto del 1978, del 1979, del 1980, del 1987, il primo del 1981, il terzo del
1986 e del 1993). La Corte di merito non chiarisce perchè la ricostruzione operata dal consulente, contestata specificamente dalla banca, potesse comunque ritenersi attendibile nella ricostruzione dei saldi a credito dei correntisti” (Cass. civ. Sez. VI - 1, 4 febbraio 2020, n. 2435).
In buona sostanza, se è certamente vero che gli estratti conto non hanno valore di prova legale esclusVA, è altresì vero che, laddove difetti la documentazione contabile relatVA al rapporto nella sua integralità, il giudice deve indicare le ragioni per le quali risulti possibile ed attendibile una ricostruzione del rapporto medesimo fondata non già sugli estratti conto, ma su altri elementi, non essendo consentito il ricorso ad indici presuntivi.
Nel caso in esame, sul fronte allegatorio, parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste richiamando in citazione principi espressi dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettVA incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con la banca convenuta.
Va poi evidenziato che la linea difensVA attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento dei rapporti oggetto di causa, sin dalla data della loro apertura. L'attore ha, infatti, chiesto la restituzione delle somme addebitate dalla banca in modo asseritamente illegittimo, ciò richiedendo la rideterminazione dei rapporti di debito/credito con riferimento all'intera durata del rapporto oggetto di causa, sin dalla data di inizio.
Tuttavia, nel caso in esame, risultano mancanti gli estratti conto (v. pag. 13 elaborato peritale:
“[…]in atti, non sono depositati gli estratti conto nei quali risultano annotate le operazioni effettuate sul conto corrente, di conseguenza, non può essere rideterminato il saldo del conto corrente”). Si ritiene che non sia possibile ovviare a tale problematica attraverso l'applicazione del criterio del
“primo saldo debitore”, sostenuto da una parte della giurisprudenza anche di legittimità. Detto criterio, infatti, ha natura presuntVA e si rivela del tutto inidoneo a consentire l'esatta ricostruzione dell'andamento del conto corrente nei periodi mancanti, soprattutto allorquando detti periodi siano di durata rilevante, come nel caso di specie.
Inoltre, coloro che ne sostengono l'applicazione affermano che, nell'ipotesi di azione da parte della banca, in assenza degli estratti conto completi debba trovare applicazione il diverso criterio del
“saldo zero”, non potendo chiaramente porre a carico della banca attrice un onere probatorio differente e più gravoso rispetto a quello posto a carico del correntista nella situazione inversa.
Ebbene, seguendo tale opzione ermeneutica, qualora nel medesimo giudizio venissero proposte contemporaneamente una domanda da parte del correntista e una domanda da parte della banca, si giungerebbe necessariamente al paradosso di avere due ricostruzioni contabili per lo stesso conto: una derVAnte dall'applicazione del criterio del “primo saldo debitore” e un'altra dall'applicazione del criterio del “saldo zero”. Tale conclusione ovviamente non avrebbe alcun senso logico, in quanto la ricostruzione giudiziale del conto corrente deve essere unica.
Neppure, in tale ipotesi, pare condivisibile la conclusione di una parte della giurisprudenza di legittimità secondo cui troverebbe comunque applicazione il criterio del saldo zero in quanto, nel caso di domanda proposta dal cliente il criterio di ricostruzione del rapporto non può dipendere dalla condotta processuale della banca (primo saldo debitore se la banca si limita a chiedere il rigetto della domanda, saldo zero se la banca propone domanda riconvenzionale).
Pertanto, non essendo consentita l'individuazione di un criterio di giudizio la cui applicazione dipenda dalla mera eventualità che nella medesima causa la domanda venga proposta dal solo correntista o dalla sola banca, piuttosto che da entrambi, è evidente che i criteri suindicati devono ritenersi inidonei ai fini della ricostruzione dell'andamento contabile del conto corrente.
Inoltre, con riferimento al criterio del “primo saldo debitore”, merita anche osservare che lo stesso non garantisce con certezza neppure che il risultato finale sia quello più sfavorevole possibile per il correntista, soprattutto allorquando venga in esame la questione dell'anatocismo.
Infatti, considerato che la eventuale nullità della clausola anatocistica colpisce sia gli interessi passivi che quelli attivi, qualora nei periodi per cui difettano gli estratti conto il correntista abbia avuto un saldo positivo, con conseguente maturazione di interessi anche anatocistici a suo favore, le relative somme sfuggirebbero al calcolo del rapporto dare/avere, determinando una indebita locupletazione da parte del cliente della banca.
Tale circostanza, nelle ipotesi in cui detti periodi risalgano ad oltre 10 anni prima dell'introduzione del giudizio, vale a dire nel caso in cui sia venuto meno per la banca l'obbligo di conservazione della documentazione contabile, determinerebbe un ingiustificato vantaggio probatorio ed economico per il cliente, dinanzi al quale l'istituto di credito rischierebbe di trovarsi privo di difesa e sarebbe, quindi, costretto, di fatto, ad una conservazione perpetua della documentazione medesima al fine di tutelarsi da eventuali azioni del correntista proposte magari a distanza di decenni.
Una simile conclusione presterebbe il fianco ad un evidente rischio di abusi da parte dei correntisti,
i quali ben potrebbero attendere il decorso del termine di conservazione decennale da un periodo in cui il conto è stato in attivo per poi agire in giudizio, producendo soltanto gli estratti relativi a periodi in cui il saldo era negativo e confidando nell'avvenuta distruzione da parte della banca della documentazione ultradecennale.
Nel caso in esame, dunque, l'evidenziata carenza documentale rende del tutto inattendibili gli esiti cui è addivenuto l'espletato accertamento peritale, con il conseguente corollario che la domanda attorea di rideterminazione del saldo dare-avere non può che essere rigettata.
8. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio, considerato il non univoco quadro giurisprudenziale ed il solo parziale accoglimento delle domande attoree, ritiene questo Tribunale che sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
Quanto alle spese della espletata ctu, le stesse vanno definitVAmente poste per metà a carico dell'attore e per metà posta a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitVAmente pronunciando nella causa civile n. 1456/2018 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Accerta e dichiara la nullità della clausola disciplinante gli interessi anatocistici in relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa per le ragioni illustrate in parte motVA.
2. Accerta e dichiara la nullità della clausola relatVA alla commissione di massimo scoperto in relazione al periodo decorrente dall'apertura del contratto di conto corrente de quo e fino al maggio
2011.
3. Rigetta le restanti domande azionate dall'attore.
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
5. Pone gli esborsi della espletata ctu per metà a carico dell'attore e per metà a carico della società convenuta.
Così deciso in Castrovillari, il 23 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott. Matteo PRATO
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.