Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3081 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
27/06/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Del Duca Vincenzo in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 26/06/2025 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via degli Scipioni n. 268/a;
APPELLANTE
E
1
dall'avv.to Paolo Caruso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Roma, via Eustachio Manfredi n. 5;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4914/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 33601/2018 R.G., pubblicata in data 06/03/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione Pt_1
conveniva in giudizio per sentir dichiarare la
[...] Controparte_1
nullità per contrarietà a norme imperative e difetto di causa dell'accordo intercorso tra le parti in data 09.04.2008 con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 43.000,00. Esponeva il
Procuratore dell'attore : - Che , nel mese di marzo 2008, Parte_1
stipulava con un accordo che prevedeva, per il Controparte_1
corrispettivo di € 43.000,00, l'acquisto della posizione di prenotatario di un alloggio di edilizia agevolata e, più precisamente, l'acquisizione del diritto alla prenotazione di un determinato alloggio posto nel costruendo edificio sito in Roma, via Pallanza n. 59, oltre box e soffitta, censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 339, p.lla 5671, sub. 26
(l'appartamento e la soffitta) e sub. 60 (il box); - Che lo stesso veniva quindi in contatto con il Presidente della Cooperativa ed assumeva la qualità di socio sottoscrivendo un contratto di prenotazione delle unità immobiliari;
-
Che , una volta divenuto socio della società cooperativa veniva Parte_1
a conoscenza della circostanza per cui, la proprietà dell'immobile, non 2 risultava ancora in capo alla Cooperativa ma ad altra società costruttrice
(SAISEB spa) la quale aveva sottoscritto una convenzione con il Comune di
Roma ai sensi della legge 865/1971; - Che, ad oggi, lo stesso, pur avendo corrisposto la somma di € 43.000,00 non era ancora proprietario delle predette unità immobiliari. Si costituiva in giudizio la convenuta CP_1
eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della negoziazione assistita. Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande avversarie. In ogni caso eccepiva la prescrizione dei crediti. All'udienza del 11.12.2019, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4914/2020 così statuiva: <<
1. rigetta le domande dell'attore;
2. condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 4.843,80, di cui euro
3.972,00 per compensi, € 595,80 per spese generali (15% sul compenso totale) oltre ad € 276,00 di spese oltre ad iva e cpa come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Parte_1
agiva in giudizio per sentir dichiarare la nullità - per contrarietà a norme imperative ovvero per difetto di causa - dell'accordo intercorso con CP_1
con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione della
[...]
somma di € 43.000,00. Eccepisce innanzitutto parte convenuta la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore. L'eccezione è infondata.
Infatti, la prescrizione veniva interrotta dall'atto di costituzione in mora del
16.02.2018 la cui notifica presso l'indirizzo di Via Stefano Satta Flores n. 5 si perfezionava per compiuta giacenza (cfr. doc 7 citazione fascicolo parte attrice) e da un precedente atto del 08.04.2013 (doc. 10 del fascicolo di parte attrice). Di questo secondo atto veniva prodotta la sola ricevuta di spedizione. Osserva il Tribunale che l'atto di costituzione in mora del
3 debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10058 del
27/04/2010). In data 09.04.2008 le parti stipulavano un atto dal seguente contenuto: “La sottoscritta riceve dal Sig. Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 43.000,00 (quarantamila) per la cessione della titolarità di una prenotazione relativa all'acquisto di un alloggio in Via Ponderano”.
Quindi veniva ceduta una “prenotazione” relativa all'acquisto di un alloggio di una cooperativa edilizia. In questo caso deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma seppure connessi tra di loro. Deduce la Difesa dell'attore che: “Ne deriva che la on poteva cedere alcunché in quanto non aveva (e non avrebbe CP_1
MAI) acquisito la qualità di socio”. In realtà ciò che veniva ceduto era la prenotazione ed infatti l'attore stipulava l'atto di prenotazione di alloggio con la Cooperativa edilizia “ASA SECONDA” in data 09.04.2008. Sotto altro profilo deve osservarsi come la convenuta aveva presentato domanda di ammissione (doc. 2) ed aveva sottoscritto con la ASA Seconda – Società
Cooperativa Edilizia un contratto di prenotazione (doc. 3). Si tratta proprio l'immobile oggetto dell'accordo tra le parti in data 09.04.2008. La rinunzia alla prenotazione annotata in data 24.04.2008 si giustifica proprio in base al predetto accordo. In altri termini l'attore non avrebbe potuto subentrare nella prenotazione dell'alloggio senza la rinunzia della precedente prenotataria
4 che veniva compensata con la somma di € 43.000,00. L'operazione sembra aver avuto esito positivo in quanto l'attore risiede nell'immobile per cui è causa che quindi è stato, nel frattempo, realizzato. Eventuali lungaggini nell'assegnazione della proprietà non possono essere poste a carico della convenuta che si limitava a trasferire la prenotazione dell'alloggio. Prive di pregio sono le censure riguardanti il prezzo massimo di cessione. Invero la normativa in oggetto non può applicarsi ad una semplice cessione di prenotazione di alloggio. Sarà eventualmente il venditore, qualora abbia alienato ad un prezzo superiore a quello massimo, a dover rispondere della differenza. Le domande dell'attore debbono pertanto essere disattese. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in relazione al valore della causa (da
€ 26.001 a € 52.000) e precisamente : € 810,00 per la fase di studio della controversia, € 574,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.204,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.384,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 3.972,00 cui debbono aggiungersi € 595,80 per spese generali ( 15% sul compenso totale ) oltre ad
€ 276,00 di spese per un importo finale di € 4.843,80 oltre ad iva e cpa come per legge.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di gravame, Parte_1
di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare la Sentenza impugnata n.
4914/2020, pubblicata dal Tribunale Civile di Roma in data 6 marzo 2020, condannando controparte alla restituzione della somma di euro 43.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo ovvero di quell'importo maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa;
con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.>>
5 § 4.1 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità e Controparte_1
comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:< sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'appello avversario sia dichiarato inammissibile o, comunque, respinto per manifesta infondatezza, con integrale conferma della sentenza impugnata. Con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di lite, della fase cautelare e di merito, da liquidarsi in favore della deducente a norma del D.M. n.
55/2014. >>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 23 ottobre 2020 l'appellante rinunciava all'istanza di inibitoria per aver raggiunto un accordo con la controparte per la rateizzazione delle spese e la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo all'udienza del 27 giugno 2025.
§ 4.3 – In data 31 dicembre 2020 nell'interesse della parte appellante si costituiva l'avv.to Daniele Pesenti Campagnoni in sostituzione dell'avv.to
Massimo Vetromile Ricciulli, a seguito di rinuncia al mandato.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 14 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore di parte appellata.
§ 4.5 – In data 26 giugno 2025 si costituiva per l'appellante l'avv.to Del
Duca in sostituzione dei precedenti difensori.
§ 4.6 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.
164/2024).
6 § 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene tre motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << insussistenza del contratto di prenotazione oggetto di cessione. Errore di diritto e vizio di motivazione >>, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che << In data 09.04.2008 le parti stipulavano un atto dal seguente contenuto: “La sottoscritta riceve dal Sig. Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 43.000,00 (quarantamila) per la cessione della titolarità di una prenotazione relativa all'acquisto di un alloggio in Via Ponderano”.
Quindi veniva ceduta una “prenotazione” relativa all'acquisto di un alloggio di una cooperativa edilizia. In questo caso deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma seppure connessi tra di loro. Deduce la Difesa dell'attore che: “Ne deriva che la non poteva cedere alcunché in quanto non aveva (e non avrebbe CP_1
MAI) acquisito la qualità di socio” >>. Rappresentava che l'appellata non era mai stata socia della Cooperativa ASA Seconda, come risultava documentalmente dal libro dei soci della società, regolarmente numerato, bollato e vidimato in ciascuna pagina dal Notaio ed accluso al fascicolo di primo grado di essa parte attrice quale doc. n.
8. Significava che tanto comportava che la era mera detentrice dell'immobile e non poteva CP_1
vantare alcun diritto su di esso e che, venendo meno la qualità di socia ella era decaduta anche dalla prenotazione dell'immobile con la conseguenza che non poteva trasmettere il diritto alla prenotazione, essendone decaduta.
Sosteneva, inoltre, che nel caso di specie doveva farsi riferimento all'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto sociale e il contratto bilaterale di scambio mediante il quale il socio si appropria del bene che la cooperativa gli fornisce. Tale rapporto, tuttavia, non sussisteva nel caso di specie in
7 quanto, non essendosi mai instaurato il rapporto societario tra l'appellata e la Cooperativa e non essendosi, quindi, mai instaurato un valido rapporto di scambio per difetto genetico della causa, ne discendeva l'obbligo di restituzione di quanto pagato da esso appellante all'appellata.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << invalidità della cessione della prenotazione per illiceità della causa. Errore di diritto e vizio di motivazione>> censurava la sentenza di primo grado per non avere il
Tribunale tenuto conto dell'intera operazione negoziale che le parti intendevano realizzare. Rappresentava che la causa concreta del contratto era la ricerca di una soluzione abitativa per esso appellante e, dunque, il programma negoziale concordato era una compravendita di immobile.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto compiere, ai sensi del disposto di cui all' art. 1322, comma 2, c.c., il giudizio circa la meritevolezza della causa;
che al contrario il tribunale si era limitato ad una valutazione acritica dell'accordo, fuorviante ed incompleta.
Con ulteriore profilo evidenziava che l'accordo prevedeva che esso Pt_1
avrebbe dovuto versare alla € 49.500,00 che la stessa aveva già CP_1
anticipato alla cooperativa oltre all'ulteriore somma di € 43.000,00. Che
l'accordo consentiva a di lucrare, per effetto del rimborso da parte CP_1
di esso e dei pagamenti a cui si era impegnato, l'importo di € Pt_1
43.000,00 senza vendere alcun immobile, mentre ad esso attore l'immobile veniva a costare il complessivo importo di € 224.800,00 quando invece ben avrebbe potuto accedere all'acquisto ad un prezzo calmierato nel rispetto della normativa di cui all'art. 35 della L. 865/1072 in materia del prezzo massimo di cessione - fissato, nella specie, in euro 178.126,76. Sotto tale profilo deduceva che l'accordo era nullo non superando il giudizio di meritevolezza preteso dal disposto di cui all'art. 1322 co. 2 cod. civ. La nullità dell'accordo comportava che la fosse obbligata alla CP_1
restituzione dell'importo di € 43.000,00 percepito in esecuzione dello stesso.
8 § 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << invalidità della cessione della prenotazione per mancanza della forma scritta della causa. Vizio di omessa pronuncia >> eccepiva la nullità dell'accordo intercorso tra le parti per difetto di forma e la mancata pronuncia del Giudice di primo grado sul punto.
Sosteneva di aver ritualmente sollevato l'eccezione in sede di comparsa conclusionale, in quanto la controparte aveva avuto la possibilità di contestarla con la memoria di replica e che, ad ogni modo, si trattava di eccezione rilevabile d'ufficio, in quanto relativa a diritti immobiliari.
Sottolineava che, essendo il contratto ceduto un contratto di prenotazione di un immobile, esso doveva essere concluso per iscritto, con conseguente nullità di esso anche sotto tale profilo.
§ 6 – Le questioni preliminari
§ 6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai
9 passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la valutazione compiuta dal tribunale circa l'esistenza di un rapporto, documentalmente dimostrato, tra e la Cooperativa, con domanda CP_1
di ammissione (doc. 2) e la sottoscrizione di un contratto di prenotazione del
3 agosto 2007 (doc 3) riferito all'immobile oggetto di causa. Sulla scorta di tale premessa, rimasta incontestata in quanto non attinta da motivo di gravame, il tribunale ha coerentemente qualificato l'accordo intervenuto tra e in contratto di cessione della prenotazione già effettuata CP_1 Pt_1
dalla e che aveva dato luogo alla prenotazione di quell'alloggio CP_1
10 effettuata da allorché in adempimento dell'accordo del 9 Pt_1 CP_1
aprile 2008 tra essi intervenuto, aveva revocato la propria.
Il Tribunale ha esplicitamente argomentato sul punto: << in realtà ciò che veniva ceduto era la prenotazione ed infatti l'attore stipulava l'atto di prenotazione di alloggio con la Cooperativa edilizia ASA SECONDA in data
09.04.2008 (…) la rinunzia alla prenotazione [da parte di annotata CP_1
in data 24.04.2008 si giustifica proprio in base al predetto accordo >>
Va quindi escluso che l'accordo di cessione della prenotazione sia nullo, avendo consentito a di prenotare l'immobile della Cooperativa e, Pt_1
conseguentemente, sussistendo la causa contrattuale giustificativa del pagamento effettuato quale controvalore di detta cessione, non è integrato l'indebito oggettivo, né l'obbligo restitutorio nascente dal contratto nullo.
§ 7.2 – Il secondo motivo è inammissibile in quanto al contratto di cessione della prenotazione, ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento avendo una sua causa propria - come evidenziato nel superiore motivo - non possono applicarsi le norme relative al prezzo massimo di cessione che concernono, invece, il prezzo di cessione della proprietà, atto questo mai intervenuto tra le parti in causa. Il motivo, come formulato, non è pertinente né alla fattispecie in esame, né alla motivazione di prime cure che ha accertato, in relazione al contratto intervenuto tra le parti in data 09.04.2008 - volto a far acquisire al la prenotazione dell'alloggio della quale era titolare la Pt_1
cedente - che la cedente aveva effettivamente rinunciato a detta prenotazione, consentendo il realizzarsi della causa insita nell'accordo.
L'operazione con cui ha potuto dapprima assumere la qualità di socio Pt_1
e poi accedere al programma di edilizia economica e popolare divenendo da prenotatario ad assegnatario di immobile è del tutto autonoma essendo intercorsa tra detto e la Cooperativa (che ne ha valutato i requisiti), a Pt_1
cui è rimasta del tutto estranea. CP_1
11 § 7.3 – Il terzo motivo è infondato.
TO eccepisce l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in relazione all'eccezione di nullità dell'accordo di cessione per difetto di forma scritta.
Va osservato che nella memoria di replica TO ha così osservato: <<È principio consolidato quello per cui, qualora per il negozio ceduto sia richiesta una forma particolare (i.e. il contratto di prenotazione a valere preliminare di vendita di immobili) il contratto di cessione è soggetto alla stessa forma richiesta ad substantiam per il negozio ceduto (ex multis Cass.
n. 5244 del 2004). Il negozio posto in essere dalle parti risulta quindi nullo anche per difetto della forma scritta prevista come inderogabile in materia di diritti immobiliari ai sensi del combinato disposto degli articoli 1406, 1350
e 1351 c.c., non potendo valere le quietanze di pagamento come contratto.>>
Con il motivo in esame lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale, in sentenza, sull'eccezione così svolta per la prima volta nella memoria di replica della fase decisoria.
Osserva la Corte che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo in esame, ha pronunciato sul requisito di forma avendo evidenziato che risultava prodotto in giudizio un documento, datato 9 aprile 2008, sottoscritto da entrambe le parti, non disconosciuto, avente ad oggetto la cessione della prenotazione di alloggio di una cooperativa al controvalore di
€ 43.000,00, trascrivendone integralmente il testo. Tale passo motivazionale non risulta attinto da specifico motivo di gravame e costituisce la premessa necessaria dell'esito del giudizio sfavorevole all'attore avendo il Tribunale ritenuto valido l'accordo, così argomentando: << in altri termini l'attore non avrebbe potuto subentrare nella prenotazione dell'alloggio senza la rinuncia della precedente prenotataria che veniva compensata con la somma di €
43.000,00.>>
12 Si osserva che il contratto di prenotazione, a valere quale preliminare da stipulare in forma scritta e prodromico all'atto di cessione, è l'atto che il privato, divenuto socio, stipula con la Cooperativa ed è quindi l'atto che ha potuto stipulare con la Cooperativa avendo rinunciato Pt_1 CP_1
alla prenotazione da essa in precedenza stipulata con la Cooperativa per quel medesimo alloggio che si era così reso nuovamente prenotabile. Per giurisprudenza costante in tema di società cooperativa edilizia, il trasferimento dell'immobile prevede una fattispecie a formazione progressiva, la cui prima fase, presupponente l'acquisizione dello "status" di socio da parte dell'assegnatario e la prenotazione dell'alloggio, deve qualificarsi come contratto preliminare, perché con l'individuazione del bene e del corrispettivo nasce l'obbligo per la società di prestare il proprio consenso al trasferimento, e la cui seconda fase, consistente nella successiva assegnazione dell'alloggio, si identifica con il contratto definitivo ( così Cass.
23514/2016), ma, come detto, tale non è la fattispecie posta all'attenzione del primo giudice. Invero, non si è mai realizzato nella fattispecie un rapporto trilatero tra la Cooperativa, il primo prenotatario ed il , ovvero un Pt_1
contratto plurilaterale avente ad oggetto la cessione dei diritti di socio della nonché la promessa di alienazione dell'appartamento suindicato CP_1
da parte della Cooperativa a quale nuovo prenotatario in luogo del Pt_1
precedente prenotatario, nullo per violazione degli artt. 1351 e 1420 c.c.
Dall'esame degli atti di causa emerge che i rapporti con la Cooperativa ed il singolo prenotatario sono rimasti separati, avendo rinunciato alla CP_1
prenotazione in forza di accordo con il il quale successivamente ed Pt_1
in via del tutto autonoma ha avviato l'iter per acquistare l'immobile rendendosi prenotatario di un bene sul quale non vi erano altre prenotazioni e divenendo socio della Cooperativa. Alcun atto traslativo di diritti su beni immobili è intercorso tra e , in quanto “la rinuncia” del CP_2 Pt_1
primo prenotatario è intervenuta con atto autonomo, svincolato dai rapporti
13 con la Cooperativa che non ne è stata parte, né risulta mai ceduta la qualità di socio prodromica al diritto al trasferimento dell'alloggio.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 52.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria trattazione che ha avuto minimo svolgimento avendo l'appellante rinunciato all'inibitoria e per la quale vanno liquidati gli importi medi dimidiati.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti
[...] Controparte_1
dal Tribunale di Roma n. 4914/2020 pubblicata in data 06/03/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 27/06/2025. 14 Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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