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28 agosto 2022
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28 maggio 2026
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Art. 2197.
Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ((138)) 1. Sino all'anno 2033, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, comma 1, in misura:
a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;
b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5.
1-bis. Sino all'anno 2033, il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni.
2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo , comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 .
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ((138)) 1. Sino all'anno 2033, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, comma 1, in misura:
a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;
b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5.
1-bis. Sino all'anno 2033, il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni.
2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo , comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 .
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Commentario • 1
- 1. Ministero della difesa: personale militare e civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2014 · 0.81435126
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 26/10/2020, n. 1653Provvedimento: […] 1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 2197-ter del Codice ordinamento militare (c.o.m.) - Eccesso di potere per disparità di trattamento, arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa ed illogicità - Violazione dei principi del favor partecipationis e del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. […] Il divisato concorso straordinario trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 2197-ter del Codice dell'ordinamento militare (in prosieguo c.o.m.).Leggi di più...