Articolo 2197 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2199Articolo 2197 bis
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Art. 2197. Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. Sino all'anno ((2033)) , fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, comma 1, in misura:
a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;
b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5.
1-bis. Sino all'anno ((2033)) , il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni.
2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173 .
2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo , comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91 .
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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