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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5608/ 2022
TRA
nata a [...] il Parte_1
11/10/1995 rappresentata e difesa dagli avv.ti ESPOSITO ANTONIO e TROMBETTA ELIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dallo avv.to RAIOLA AURELIO ROSARIO con il quale elettivamente domicilia in VIA FONTANA 3 MILANO
Resistente
NONCHE'
, in persona del Controparte_2 legale rapp. p.t dr. . rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Pasqua Cinzia Quacquarella ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente (indicato in epigrafe) affermava di avere lavorato nei periodi, con gli orari e le mansioni specificate nell'atto introduttivo, tanto premesso il ricorrente svolgeva le domande di cui al ricorso chiedendo in
1 particolare la condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retributive indicate nell'atto introduttivo e, inoltre, un risarcimento del danno come specificato in ricorso. I resistenti, indicati in epigrafe, si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni di cui alla memoria difensiva. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).” E Cass. 4889/2002:” La eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso.”. In particolare risultano indicati il periodo, l'orario e le mansioni espletate posti a base delle domande spiegate dal ricorrente. Nel merito la domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
2 La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Non sussistono dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. anche Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex plurimis Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804, cfr. da ultimo in particolare Cass. 14371/08) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non
3 rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive. Orbene l'ordinanza che ha rigettato la domanda di licenziamento ha accertato l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra l'odierna ricorrente e . Poiché l'odierna ricorrente Controparte_1 non allega che la società sia subentrata, nell'asserito rapporto di lavoro in nero, ma allega che il rapporto di lavoro sia intercorso dall'inizio, nel 2015, alla sua fine, nel 2019, con il dott. , è Parte_1 chiaro che l'accertamento compiuto nell'ordinanza, secondo la quale questo rapporto di lavoro è intercorso con la società, contrasta con quanto allegato in ricorso. Tale accertamento in fatto, sul quale
4 presupposto è stata rigettata la domanda nel predetto giudizio, pur non vincolando formalmente il presente giudice, per la mancanza di una formale attestazione del passaggio in giudicato, può essere tuttavia perlomeno liberamente valutato. Orbene, anche ritenendo tale accertamento non vincolante, una prova sufficiente di tale rapporto di lavoro subordinato non è emersa dall'esame dell'istruttoria (cfr. infra). Al riguardo è superfluo sottolineare che l'onere della prova del fatto costitutivo della sua pretesa grava sul ricorrente in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. E' altresì superfluo sottolineare che viceversa l'eventuale prova di fatti modificativi impeditivi estintivi, ed in particolare del pagamento, grava sui resistenti. Tanto premesso nel merito si devono quindi esaminare le risultanze istruttorie. Il in sede di interrogatorio formale ha dichiarato Controparte_3
(cfr. verbale udienza del 23/09/2024 ):” Interrogato sui capitoli di cui al ricorso introduttivo così risponde: capitolo n. 1 “No. Specifico che al momento della assunzione per la nel 2018, la SI,ra CP_2
produsse un certificato di disoccupazione dal 1703.2015 Parte_1 alla data di assunzione. Posso esibire il certificato di disoccupazione prot. Centro Impiego di Sorrento 17.03.2015 prot. 595. Per tali ragioni data l'inesperienza della lavoratrice venne assunta con contratto di apprendistato con obiettivi formativi”. Gli avvocati Trombetta ed esposito contestano la richiesta di esibizione perché tardiva. In ordine al capitolo n. 2 “Ho già risposto al capo precedente preciso che ci sono state saltuariamente e documentate delle prestazioni occasionali retribuite che erano saltuarie . In ordine al capitolo n. 3 “ preciso che l'assunzione veniva disposta direttamente dalla struttura societaria. Esistono solo soci lavoratori di pari potere e nessun Dominus” In ordina al capitolo 4 “ La ricorrente ha svolto la propria attività formativa nel luogo previsto dal contratto sottoscritto e cioè in IC SE alla Via Luigi De Feo” In ordine al capo n. 5 “ Non ho impartito alcuna specifica indicazione ma la ricorrente era soggetta al piano formativo che veniva talvolta eseguito in sede da consulenti esterni e altre volte da soci e collaboratori della . Per esempio la ricorrente CP_2
è stata formata sul primo soccorso e sull'antincendio ed è stata preparata da consulenti preposti. In ordine al capo 6 “Ho già risposto non c'era alcun potere direttivo e disciplinare mio ma solo quello della cooperativa” In ordine al capo 7 “non è assolutamente vero, preciso che l'attività della a IC SE era CP_2 chiusa al pubblico dal martedì al venerdì, tranne casi eccezionali. In questi giorni di chiusura al pubblico la ricorrente era presente
5 comunque in studio e faceva attività formativa e non produttiva. Non è assolutamente vero, gli orari di lavoro sono solo quelli indicati dal contratto. In ordine al capitolo 8 “Specifico che la SI.ra Parte_1
è stata assunta nel 2018 e gli orari e i giorni di lavoro sono quelli del capitolo precedente. Sul capitolo 9 “ Non è Vero”. Sul capitolo 10 “ Non è vero preciso che in un sistema chiuso la gestione degli appuntamenti è automatica ed è gestita da me sotto guida di un sistema di intelligenza artificiale gestionale che gestisce gli appuntamenti su input del clinico. Lo stesso vale per fatturazione, incasso e consegna del referto. Lo stesso facevano gli altri colleghi della società” Sul capitolo 11 “ E' vero la ricorrente faceva l'accoglienza” Sul capitolo 12 “ Non è vero ho già risposto . Preciso che l'archiviazione delle cartelle mediche è digitale, con delega esclusivamente al personale medico. Sul capitolo 1 “ Non è vero ho già risposto” Sul capitolo 14 “ Non è vero ho già risposto” Sul capitolo 15 “ Alla SI.ra su sua richiesta e solo in Parte_1 quanto mia cugina sono state consegnate le chiavi si studio per motivi extralavorativi e per sue eSIenze personali, in quanto abitante in una frazione lontana dal centro di IC SE, e lo utilizzava per cambiarsi e prepararsi prima di uscire con gli amici. Preciso che lo studio viene aperto e chiuso e sorvegliato con sistemi a distanza autorizzati dall'Ispettorato del lavoro. Sul capitolo 16
“Non è vero in quanto la ricorrente non svolgeva alcuna attività che necessitasse di sistemi informatici complessi e la sua formazione non prevedeva alcun utilizzo di apparecchiature complesse. Sul capitolo 17 “Non è vero per le ragioni già esposte” Sul Capitolo 18 “E' vero che nel giugno 2018 la ricorrente è stata assunta dalla Parte_2 come da contratto allegato in atti. Sul capitolo 19 “ Non è vero il clima allo studio era disteso e sereno vi è stato solo alcuni episodi che hanno portato al licenziamento legittimo dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata con la già nota sentenza tra le parti” Sul capitolo 20 “ Non è vero ho già risposto nel periodo 2015 – 2018 quando la ricorrente ha lavorato in maniera saltuaria e occasionale è stata regolarmente retribuita come da documentazione in atti e mai in maniera fissa” Sul capitolo 21 “ nel periodo che va dal 2015 al 2018 ho già risposto e come ho già chiarito i rapporti in detto periodo sono stati solo occasionali come da fatture e ricevute allegate in atti” Sul capitolo 22 “ La ricorrente percepiva gli importi come da busta paga” . Sul capitolo 23 “ Posso affermare che la ricorrente è sempre stata retribuita secondo le regole contrattuali” . Il ricorrente in sede di interrogatorio formale ha Parte_1 dichiarato (cfr. verbale udienza del 23/09/2024 ):” Sulla memoria
6 la ricorrente risponde sul capitolo 1 “ Si è vero per quanto a CP_2 mia conoscenza solo visite cardiologiche” Sul Capitolo 2 “ Preciso che sono stata assunta da a far data dal 04 giugno CP_2
2018 e sino al 23 novembre 2019 . Sul capitolo 3 “ Non è vero in quanto io avevo già esperienza pregressa in quanto io lavoravo dal dott. nello stesso studio sin dal 2015. Io Controparte_1 organizzavo tutte le visite mediche, gli appuntamenti per i pazienti che dovevano mettere il macchinario e scaricare i dati di CP_4 detto macchinario. Inoltre chiamavo i pazienti per consegnare la terapia che stampavo e che era stata preparata dal dottore
, ritiravo i referti e mi occupavo delle vicende Parte_1 extralavorative e familiari del dottore come andare in lavanderia e farmacia. Sul capitolo 4 “ Preciso che i corsi formativi che ho sostenuto erano relativi al primo soccorso, antincendio e sicurezza del lavoro e non riguardavano attività lavorative e di studio da me già svolte”. Sul Capitolo 5 “Oltre le mansioni indicate nella domanda, facevo quelle di cui già ho detto al capitolo 4” Sul capitolo 6 Ho già risposto su quali erano le mie mansioni e mi riporto a quello già detto”. Sul Capitolo 7 “Confermo di aver svolto ruoli gestionali ed organizzato referti. Inoltre preciso di aver utilizzato altri programmi informatici come quello per scaricare i dati dagli e anche il programma Haifa per l'aggiornamento CP_4 del piano terapeutico dei farmaci. Ancora preciso che i pazienti pagavano solo ed esclusivamente a me in quanto il dottore non riceveva incassi. Preciso di aver tenuto anche rapporti con i fornitori dello studio e con gli informatori medici. Sul capitolo 8 risponde “ Non è vero in quanto lavoravo orari e giorni superiori a quelli stabiliti dal contratto ad esempio mi capitava di lavorare quattro volte a settimane per 13 ore. Sul capitolo 9 confermo che lavoravo alcuni giorni anche 16 ore tipo dalle 06,30 alle 22,00 soprattutto in estate nei giorni in cui vi era il dott. . Sul Parte_1 capitolo 10 preciso che le chiavi dello studio mi erano state consegnate solo ed esclusivamente per motivi di lavoro. Sul capitolo 11 risponde “ dal mese di luglio 2018 lo studio di IC SE è stato automatizzato con programma 3xc a cui potevamo accedere io, il dott. e forse la moglie. In ogni caso lo studio non Parte_1 poteva essere aperto da remoto se erano state date mandate di chiusura della serratura. Prima del luglio 2018 non vi era automatizzazione. Sul capitolo 11 “rispondo che le chiavi erano in mio possesso solo per motivi di lavoro e sono state affidate a me dal dott. per aprire e chiudere lo studio. Oltre a me le Parte_1 avevano il dottor , la moglie e la dott.ssa Parte_1 Persona_1 che lavorava presso lo studio. Sul capitolo 13 Rispondo è vero. Sul
7 capitolo 14 rispondo è vero. Sul capitolo 15 rispondo non è vero in quanto sino al licenziamento sono sempre stata la titolare delle suddette cariche come da documentazione consegnata. Sul capitolo 16 Rispondo non è vero in quanto lo studio veniva gestito da me e dal dott. che era l'unico ed esclusivo soggetto che mi Parte_1 dava direttive. Sul Capitolo 17. Rispondo non so se il dottor era primario di medicina futura. Sul capitolo 18 posso Parte_1 riferire che il dott. aveva altri incarichi professionali. Sul Parte_1 capitolo 19 rispondo come già fatto in precedenza, confermando che gli ordini di lavoro dal 2015 e sino all'ultimo giorno di lavoro, mi sono stati dati - solo ed esclusivamente - dal dott. e da Parte_1 nessun altro. Sui capitoli 20 e 21 rispondo confermando che gli importi mensili ricevuti erano sempre di 1000 Euro. Ulteriori somme in busta paga erano frutto di successive compensazioni in modo da garantire un mensile sempre pari a 1000 Euro. Sul capitolo 22 ribadisco che ho sempre ricevuto Euro 1000 netti. Sui capitoli 23 e 24 mi riporto al ricorso. Sull'interrogatorio deferito dal dott.
la ricorrente risponde sul capitolo 1 “Non è vero Parte_1 lavoravo in maniera continuativa e subordinata dal 2015 e sino al 2018 al servizio del dott. persona fisica, sino a quando Parte_1 sono stata assunta dalla Sul capo 2 rispondo non è Parte_2 vero in quanto è stato il dott. a chiedermi di lavorare per Parte_1 lui. Detta richiesta è avvenuta nel 2015. Sino ad allora io studiavo. Sul capitolo 3 rispondo “non è vero in quanto sin dal primo momento in cui sono andata nello studio dall'anno 2015 ho svolto l'attività continuativa e subordinata descritta prima. La dott.ssa ha iniziato a lavorare nello studio del dott. Persona_1
contestualmente al mio arrivo, mentre il SI. Parte_1 [...]
è andato via 3 giorni dopo il mio arrivo. Sul Capitolo 4 Pt_3 rispondo non è vero io lavoravo in maniera continuativa e subordinata, secondo gli orari già indicati e percepivo uno stipendio fisso mensile pari ad Euro 360,00. Le ricevute mostrate di Euro 360,00 sono delle quietanze saltuarie che periodicamente il dott.
mi faceva sottoscrivere a conferma dell'importo mensile Parte_1 conferitomi. Sul capitolo 5 ho già risposto. Sul capitolo 6 confermo. Sul capitolo 7 confermo sul capitolo 8 confermo. Sul capitolo 9 confermo che il dott. lavorava a Bari e veniva a IC Parte_1
SE il sabato, domenica e lunedì e il martedì ripartiva per Bari. Sul capo 10 risponde riportandosi al capitolo precedente e precisando che le visite avvenivano anche di domenica. Sul capitolo 11 rispondo che non è vero. Lo studio di IC SE era aperto tutti i giorni e unitamente a me vi era la dott.ssa . Persona_1
Organizzavamo le visite per i fine settimana. Sul capo 12 rispondo
8 Non è vero io sola avevo il trasferimento di chiamata che veniva attivato solo nelle settimane festive come ferragosto. Il resto dei giorni lo studio medico era aperto senza trasferimento di chiamata. Sul capitolo 13 rispondo non è vero provvedevo io a fissare gli appuntamenti. Con i pazienti. Sul capitolo 14 rispondo che non è vero in quanto per ragioni organizzative e come già detto eravamo in studio io e la dott.sa anche quando non vi era il dott. Per_1
per organizzare le visite del fine settimana e svolgere Parte_1 attività di contatto con i clienti. Sul capitolo 15 confermo gli incarichi professionali del dottore. Sul capo 16 Ho già risposto precisando che quando il dottor dott non era a IC Parte_1
SE lo studio comunque era aperto e vi ero io che lavoravo con la dott.ssa .”. Per_1
Il teste (indicato da parte ricorrente ) ha Testimone_1 dichiarato (cfr. verbale udienza del 23/09/2024 ):” Casalinga, indifferente, …. La teste precisa di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono stata paziente del dott. a far data Parte_1 dall'anno 2013 per una pericardite e andavo allo studio in IC SE alla Via Luigi De Feo 3 piano. La ricorrente SI.ra che è mia compaesana l'ho incontrata allo studio del Parte_1 dottore. Sul capo 1 rispondo è vero sin da gennaio 2015 ho incontrato presso lo studio del dott. la SI.ra Parte_1 [...]
. Io ero unitamente a mio marito. La ricorrente lavorava Parte_1 unitamente al SI. che lavorava anche lui presso il Parte_3 dottore. Preciso di aver avuto la pericardite nel 2012 e sono andata presso lo studio del dottore per la prima volta nel 2013. Sul capitolo
2 della prova posso confermare che la SI.ra lavorava Parte_1 dal dottore, ma non posso riferire in ordine alle coperture assicurative. Mi recavo presso lo studio circa 4 volte all'anno e poi altre volte per altri adempimenti anche altre volte per portare o ritirare esami medici. Sul capitolo 3 rispondo non lo so. Conosco la cooperativa perchè mi sono stati rilasciati documenti. Sul capitolo 4 preciso che diverse volte davo un passaggio in auto alla SI.ra in quanto abitiamo nella stessa frazione di Ticciano e Parte_1 quando la lasciavo a IC SE scendeva nei pressi di Via Luigi de Feo. Sul capitolo 5 confermo che quando sono stato allo studio, la ricorrente riceveva disposizioni dal dott. e preciso che Parte_1 quando sono stata allo studio la SI.ra dopo che Parte_1 sono uscita dalla stanza del dottore è entrata nella stanza per chiedere spiegazioni sulla terapia e sul prossimo appuntamento. Sul capitolo 6 nulla posso dire;
sul capitolo 7 posso riferire in merito in quanto oltre alle volte che sono stata allo studio per le visite, spesso accompagnavo la ricorrente allo studio con la mia macchina come
9 già detto. Altre volte chiamavo a telefono ricevendo sempre risposta dalla SI.ra e altre volte chiamavo a citofono. Sul Parte_1 capitolo n. 8 il teste risponde non posso riferire e posso solo precisare che allorquando mi sono fatta visitare sono andata sempre di sabato o in settimana in giorni in cui mio marito (anche lui paziente del dottor ) poteva venire in quanto lavora in Parte_1 albergo. Sul Capitolo 9 io sono a conoscenza che la SI.ra lavorava presso lo studio anche nei giorni festivi Parte_1 anche se io non mi sono mai recata la domenica allo studio. La circostanza mi veniva riferita anche da altri parenti. Sul Capitolo 10 posso rispondere è vero;
sul capitolo 11 preciso che la SI.ra
[...]
riceveva i pazienti, li faceva accomodare, parlava al Parte_1 telefono, lavorava al computer e rispondeva al citofono;
sul capitolo 12 confermo;
sul capitolo 13 confermo che la visita medica veniva pagata nelle mani della ricorrente;
sul capitolo 14 nulla so. Sul capitolo 15 posso precisare che una volta mi sono recata allo studio insieme alla ricorrente che mi ha aperto la porta con le chiavi in suo possesso;
sul capitolo 16 nulla posso dire in merito;
sul capitolo 17 il teste risponde quando sono stata allo studio la ricorrente era la sola che si occupava di tali attività . Sul capitolo 18 ho già risposto;
Sul capitolo 19 non posso rispondere;
sul capitolo 20 posso rispondere che nulla posso riferire in merito. Sul capitolo 21 non posso rispondere. Sul capitolo 22 non posso rispondere. Sul capitolo 23 non posso rispondere. “. Il teste (indicato da parte ricorrente ) ha dichiarato Testimone_2
(cfr. verbale udienza del 29.05.2024):”Sul capo 1 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Si è vero. Mio padre era un paziente del Dott. e quando andava in visita lo accompagnavo Parte_1 sempre anche durante la settimana. Mio padre si chiama Per_2
che purtroppo è deceduto il 12 maggio 2019”. Sul capo 2 del
[...] ricorso introduttivo il teste dichiara: “Sono a conoscenza che la ricorrente lavorasse nello studio ma non so se avesse copertura assicurativa o previdenziale”. Sul capo 3 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “non posso riferire in merito”. Sul capo 4 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “in ordine al punto 4 confermo perché sono sempre andato li a visita. Ricordo che lo studio si trovava al terzo piano”. Sul capo 5 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “si confermo. Ho visto il Dott. uscire dal suo studio e Parte_1 impartire indicazioni alla SI.ra . Preciso che Parte_1 durante l'anno mio padre si recava a visita 2-3 volte l'anno. Preciso inoltre che mio padre spesso si sentiva male e, abitando vicino (circa 500 metri), si recava spesso allo studio del dottore accompagnato da me perché non riusciva ad andare da solo”. Sul
10 capo 6 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Non posso rispondere. Per il resto confermo quanto sopra”. Sul capo 7 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Mi sono recato nello studio medico del Dott. in diversi giorni e orari anche di Parte_1 domenica e sia la mattina che il pomeriggio ho trovato la SI.ra al lavoro”. Sul capo 8 del ricorso introduttivo il Parte_1 teste dichiara: “Non posso rispondere in ordine a tale circostanza. Per il resto confermo quanto sopra”. Sul capo 9 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Confermo quanto dichiarato sopra”. Sul capo 10 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Posso dire che la ricorrente prendeva prenotazioni, riscuoteva gli onorari delle visite, aveva un'agenda dove segnava gli appuntamenti delle visite. Preciso di aver visto queste circostanze perché la sua postazione di lavoro era nella reception dell'ufficio. Preciso di aver visto anche un'altra ragazza, oltre alla SI.ra , di nome che Parte_1 Per_1 era presente nello studio ma aveva una sua stanza. Oltre alla ragazza di nome , il Dott. e la ricorrente non ho Per_1 Parte_1 visto altre persone”. Sul capo 11 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Confermo quanto già riferito sopra”. Sul capo 12 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Confermo come già dichiarato sopra”. Sul capo 13 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Confermo quanto già dichiarato sopra”. Sul capo 14 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Confermo quanto già dichiarato sopra”. Sul capo 15 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Confermo perché a volte mio padre si presentava con largo anticipo e vedevamo la ricorrente che apriva lo studio”. Sul capo 16 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Ricordo che utilizzava il computer”. Sul capo 17 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Si confermo perché alla mia presenza, la SI.ra organizzava i documenti medici prendendoli dagli Parte_1 assistiti e portandoli al Dottore o li accompagnava dentro la stanza del Dottore”. Sul capo 18 del ricorso introduttivo il teste dichiara:
“Non posso riferire in merito”. Sul capo 19 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Non posso riferire in merito”. Sul capo 20 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Non posso riferire in merito”. Sul capo 21 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Non posso riferire in merito”. Sul capo 22 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Non posso riferire in merito”. Sul capo 23 del ricorso introduttivo il teste dichiara: “Non posso riferire in merito”. Il teste dichiara “mio padre ha avuto problemi cardiaci sin dal 2013 frequentando lo studio del Dott. ”. Il teste Controparte_1 dichiara “prima della lavoratrice c'era un ragazzo che prestava l'attività lavorativa”. Sul capo 1 della memoria di costituzione della
11 il teste dichiara: “Si è vero”. Sul capo 2 della Controparte_2 memoria di costituzione il teste dichiara: “Non posso riferire in merito”. Sul capo 3 della memoria di costituzione il teste dichiara:
“Sul punto confermo quanto già dichiarato sopra”Sul capo 4 della memoria di costituzione il teste dichiara: “Non posso riferire in merito”Sul capo 5 della memoria di costituzione il teste dichiara:
“Sul capo 5 confermo perché ho già risposto”. Sul capo 6 della memoria di costituzione il teste dichiara: “Non posso riferire in merito”. Sul capo 7 della memoria di costituzione il teste dichiara:
“Confermo quanto già dichiarato in precedenza. Confermo che entrano nella stanza di visita con mio padre”. Sul capo 8 della memoria di costituzione il teste dichiara: “Non posso rispondere sui sistemi informatici utilizzati. Ho visto la lavoratrice, incassare gli onorari delle visite da parte dei pazienti. Non posso riferire in ordine al rapporto con i fornitori.”Sul capo 9 della memoria di costituzione il teste dichiara: “Ho già risposto, non posso riferire in merito. Quando mi sono recato allo studio ho trovato la lavoratrice lavorare. Quando sono andato io ho sempre trovato la lavoratrice sia di mattina che di pomeriggio. Non posso precisare gli orari di studio perché sono passati molti anni”. Sul capo 10 della memoria di costituzione il teste dichiara: “ho già risposto precedentemente”. Sul capo 11 della memoria di costituzione il teste dichiara: “non posso riferire in merito”. Sul capo 12 della memoria di costituzione il teste dichiara: “ho già risposto precedentemente”. Sul capo 13 della memoria di costituzione il teste dichiara: “non posso riferire in merito”. Sul capo 14 della memoria di costituzione il teste dichiara:
“non posso riferire in merito”. Sul capo 15 della memoria di costituzione il teste dichiara: “non posso riferire in merito perché non l'ho mai vista”. Sul capo 16 della memoria di costituzione il teste dichiara: “ho già risposto in precedenza”. Sul capo 17 della memoria di costituzione il teste dichiara: “non posso riferire in merito”. Sul capo 18 della memoria di costituzione il teste dichiara:
“non posso riferire in merito”. Sul capo 19 della memoria di costituzione il teste dichiara: “si, l'ho visto. Confermo come già chiarito sopra ma non potevo sapere il legale rappresentante della
. Sul capo 20 della memoria di costituzione il teste Controparte_2 dichiara: “non posso riferire in merito”. Sul capo 21 della memoria di costituzione il teste dichiara: “non posso riferire in merito”. Sul capo 1 della memoria di costituzione del dott. . il teste Parte_1 dichiara: “ho già risposto come sopra”. Sul capo 2 della memoria di costituzione il teste dichiara: “ho già risposto come al capo 2 del ricorso introduttivo”. Sul capo 3 della memoria di costituzione il teste dichiara: “ho già risposto in merito. Non posso riferire in
12 ordine alle mansioni svolte dalla Dott.ssa . Ho visto il SI. Per_1 prima che arrivasse allo studio la SI.ra Parte_3 [...]
e si occupava delle stesse mansioni di poi ricoperte dalla Parte_1 SI.ra ”. Sul capo 4 della memoria di costituzione il Parte_1 teste dichiara: “non posso riferire con precisione il giorno di inizio di lavoro dell'anno 2015”. Sul capo 9 della memoria di costituzione il teste dichiara: “non posso riferire all'incarico ricoperto dal Dott.
”. Sul capo 10 della memoria di costituzione il teste Parte_1 dichiara: “posso riferire che abbiamo avuto visita dal Dottore sabato e domenica. Non ricordo se anche gli altri giorni della settimana. Posso riferire che lo studio era aperto anche negli altri giorni”. Sul capo 11 della memoria di costituzione il teste dichiara:
“confermo quanto sopra. Lo studio era aperto anche in settimana anche senza la presenza del dottore”. Sul capo 12 della memoria di costituzione il teste dichiara: “ho già risposto sul punto”.Sul capo 13 della memoria di costituzione il teste dichiara: “ho già risposto sul punto”. Sui restanti capitoli di prova ho già risposto precedentemente. “. Il teste (coniuge del dott. Testimone_3
teste indicato dal resistente) ha dichiarato (cfr. Controparte_1 verbale udienza del 29.05.2024):”Sul capo 1 della memoria di costituzione del Dott. la teste dichiara: Controparte_1
“confermo mai ha lavorato in maniera continuativa in favore del Dott. ”. Sul capo 2 della memoria di costituzione la teste Parte_1 dichiara: “confermo. È vero”. Sul capo 3 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo. Posso riferire perché in quanto moglie e frequentatrice dello studio”. Sul capo 4 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo. E' Vero”. Sul capo 6 della memoria di costituzione la teste dichiara: “Si, è riconosciuto da tutti”. Sul capo 7-8-9 della memoria di costituzione la teste dichiara: “Si, viveva a Bari e rientrava nel fine settimana e ripartiva il martedi per andare a lavorare”. Sul capo 10 della memoria di costituzione la teste dichiara: “Si. Confermo che lavorava anche il sabato e lunedi e qualche volta capitava la domenica e nei ponti presso lo studio di IC SE (NA)”. Sul capo 11 della memoria di costituzione la teste dichiara: “non vi era necessità. Preciso che se c'era da fare qualche dipendente rimaneva allo studio. C'era una segreteria che rispondeva”. Sul capo 12 della memoria di costituzione la teste dichiara: “ho già risposto come sopra”. Sul capo 13 della memoria di costituzione la teste dichiara:
“confermo. E' vero ancora oggi in data di visita viene fissato un altro appuntamento. Nell'ipotesi di impossibilità dei pazienti all'appuntamento, il Dottore provvedeva personalmente a dare un nuovo appuntamento”. Sul capo 14 della memoria di costituzione la
13 teste dichiara: “confermo come dichiarato sopra”. Sul capo 15 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo, ho già risposto”. Sul capo 16 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo, ho già risposto come già sopra riferito”. Sul capo 17 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo. Rendeva la prestazione di cui al contratto”. Sul capo 18 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo, la lavoratrice non aveva alcuna esperienza lavorativa pregressa”. Sul capo 19 della memoria di costituzione la teste dichiara: “la lavoratrice si occupava dell'accoglienza dei pazienti, come aprire la porta e farli accomodare in ogni caso attività di accoglienza del paziente”. Sul capo 20 della memoria di costituzione la teste dichiara: “in ordine agli orari di lavoro, la lavoratrice lavorava il lunedi e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. A volte, la SI.ra Parte_1 poteva lavorare anche di domenica ma non sempre tutte le volte che il Dott. visitasse in quel giorno”. Sul capo 1 della Parte_1 memoria di costituzione della la teste dichiara: Controparte_2
“confermo. E' vero”. Sul capo 2 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo. È vero”. Sul capo 3 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo. Posso riferire perché in quanto moglie e frequentatrice dello studio”. Sul capo 4 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo, come già chiarito”. Sul capo 4 della memoria di costituzione la teste dichiara:
“confermo, come già chiarito”. Sul capo 6 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo, come già ho chiarito”. Sul capo 7 della memoria di costituzione la teste dichiara:
“confermo, come chiarito sopra. Non ha mai svolto alcune delle mansioni svolte al capo 7”. Sul capo 8 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo, come già ho chiarito. Preciso che non sono mai stata amministratrice né tantomeno lrpt della ma solo dipendente della stessa”. Sul capo 9 Controparte_2 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo, ho già chiarito come si svolgesse l'orario di lavoro della dipendente”. Sul capo 10 e 11 della memoria di costituzione la teste dichiara:
“Confermo che lo studio in IC SE è automatizzato per apertura, chiusura e risposta automatica.” Sul capo 12 della memoria di costituzione la teste dichiara: “preciso che la lavoratrice aveva le chiavi per sue eSIenze personali atteso la distanza della sua abitazione dallo studio e dal centro. La lavoratrice lo utilizzata per lavarsi e cambiarsi prima di uscire con gli amici”. Sul capo 13 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo la circostanza”. Sul capo 15 della memoria di costituzione la teste dichiara: “si confermo”. Sul capo 16 della
14 memoria di costituzione la teste dichiara: “si, confermo come già sopra riferito”. Sul capo 17 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo, come già sopra riferito”. Sul capo 18 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo, come già sopra riferito”. Sul capo 19 della memoria di costituzione la teste dichiara: “confermo, il Dott. esercitava i poteri direttivi Parte_1 in quanto legale rappresentante”. Sul capo 20 della memoria di costituzione la teste dichiara: “La lavoratrice percepiva l'importo di cui alle buste paga”. Sul capo 23 della memoria di costituzione la teste dichiara: “lo confermo”. Il teste (indicato da Testimone_4 parte resistente ) ha dichiarato (cfr. verbale udienza del 21 ottobre 2024):”…. Medico, indifferente, collaboro dal dott. dal Parte_1
2015 come consulente ed ora sono dipendente dell'Ospedale
……. sul capo n.1 della memoria del dott. Parte_4
il teste risponde “io so che la lavorava dal Parte_1 Parte_1
2018 presso lo studio medico della ”. Sul capo 2 il CP_2 teste risponde “ so che la zia del dottore, madre della ricorrente, chiese al dottore di aiutare la cugina che era disoccupata. Sul capitolo 3 rispondo “si confermo le assegnava dei lavoretti da svolgere. Sul Capitolo 4 rispondo “ non posso sapere come veniva pagata”. Sul capitolo 5 risponde” nulla so”. Sul capitolo 6 confermo. Sul capitolo 7 confermo, sul capitolo 8 confermo. Sul capitolo 9 confermo. Sul capo 10 risponde confermo le visite avvenivano il sabato e il lunedì. Sul capitolo 11 rispondo è vero lo studio rimaneva chiuso;
Sul capo 12 rispondo è vero era tutto automatizzato. Sul capitolo 13 rispondo è vero i collaboratori si limitavano a confermare gli appuntamenti ai pazienti. Sul capitolo 14 rispondo è vero confermo. Sul capitolo 15 confermo. Sul capo 16 rispondo è vero confermo l'attività di studio era residuale. Sul capo 17 so che faceva la segretaria. Sul capo 18 Parte_1 rispondo non so se la ricorrente aveva svolto precedentemente alter attività. Sul capo 19 confermo che faceva la segretaria, Sul capo 20 rispondo che io sappia no. Sui capi della il teste CP_2 risponde 1 “ è vero confermo” Sul Capitolo 2 “ so dal 2018 il resto non so . Sul capitolo 3 “ come ho già risposto so che la ricorrente faceva la segretaria. Sul capitolo 4 “ non so se la ricorrente avesse altre esperienze lavorative e neanche se ha fatto corsi di formazione. Sul Capitolo 5 “ io so che la ricorrente faceva la segretaria e accoglieva i pazienti e li faceva accomodare” ribadisco la ricorrente faceva la segretaria ”. Sul Capitolo 7 “Confermo il punto A del capo 7; confermo il punto B del medesimo capo 7; sul punto C capo 7 nulla so degli incassi;
sul punto D del capo 7 non so nulla in merito. Sul capitolo 8 risponde “ non so nulla in merito. Sul capitolo
15 9 “ che io sappia no”. Sul capitolo 10 “ risponde non so sulla questione delle chiavi dello studio. Sul capitolo 11 risponde confermo. Sul capitolo 12 “rispondo non so ho già risposto. Sul capitolo 13 Rispondo non so in merito. Sul capitolo 14 rispondo non so sulla circostanza Sul capitolo 15 rispondo non ricordo la data precisa ma so che dal 2018 è stata assunta la dott.ssa Raiola. Sul capitolo 16 confermo il dott. ha sempre lavorato fuori Parte_1 regione. Sul Capitolo 17. Confermo. Sul capitolo 18 confermo. Sul capitolo 19 no so nel merito. Sui capitoli 20 e 21 rispondo nulla so sulla retribuzione e anche sul capo 22 ; sul capo 23 confermo che la ricorrente è stata licenziata Sul capo 24 non so nulla. “. Orbene appare opportuno sottolineare che, anche nel caso di specie, la prova testimoniale deve essere valutata con particolare cautela considerati anche i rapporti sussistenti fra i testi medesimi e le parti. Le parti hanno sostanzialmente confermano le loro versioni dei fatti in sede di interrogatorio formale (cfr. supra).
Si deve preliminarmente osservare che, sicuramente, è esistito un rapporto di lavoro subordinato, con la società convenuta, a partire dal 4.6.2018, data in cui veniva sottoscritto un contratto di lavoro, come confermato dall'ordinanza sopra citata, resa in altro giudizio. Orbene in considerazione dei contrastanti elementi emergenti dall'istruttoria e considerando che i testi indicati dal ricorrente non hanno assistito in via continuativa allo svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. le deposizioni dei testi e , Testimone_2 Tes_1 mentre altri testi affermano lo svolgimento di lavoro saltuari (cfr. le deposizioni dei testi e Raiola), non può ritenersi raggiunta Tes_4 una prova sufficiente di un precedente rapporto di subordinazione
“in nero”. Manca, infatti, una prova sufficiente degli indici della subordinazione sopra indicati. Al riguardo, la corresponsione, con cadenza eventualmente regolare, dell'importo di euro 360,00 non sembra poter, di per sé, escludere la sussistenza di lavori occasionali, seppur ripetuti nel tempo, considerato anche l'importo versato. Quindi non sembra, comunque, raggiunta una prova sufficiente di un rapporto di lavoro subordinato, antecedentemente al 4.6.2018, tantomeno con . Controparte_1
Per quanto precede deve essere rigettata ogni domanda proposta contro comprese, ovviamente, le domande Controparte_3 relative alle asserite omissioni contributive, per periodi antecedenti al 4.6.2018. Con riferimento all'orario di lavoro deve considerarsi raggiunta una prova sufficiente dello svolgimento dell'orario normale di lavoro (cfr. anche Cass. 2033/00: Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto "part - time", nascente da atto
16 scritto, si presume a tempo pieno ed e' onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa.”). Si richiamano sul punto le argomentazioni svolte supra sulla valenza probatoria dei documenti. Viceversa con riferimento al lavoro straordinario anche festivo ed al mancato godimento delle ferie si deve ritenere che non sia stata raggiunta nel presente giudizio una prova sufficiente degli stessi che, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale a cui si aderisce (cfr. anche Cass. 1389/03) deve essere maggiormente rigorosa. Tuttavia, poiché nel contratto è indicato un orario di 39 ore, senza che sia specificato, in modo idoneo, che si derogava all'orario normale di lavoro, si può, anche per quanto premesso, presumere un orario di lavoro di 40 ore settimanali. In altri termini anche dall'istruttoria testimoniale può ragionevolmente presumersi che venisse svolto perlomeno un orario normale di 40 ore settimanali.
Deve quindi ritenersi provato lo svolgimento di un orario normale di lavoro, di 40 ore settimanali, dal 4.6.2018 al 23.11.2019 svolgendo tuttavia le mansioni prevalenti di segretaria e non di aiuto segretaria. Infatti, a parte un corso sulla sicurezza, dall'istruttoria non è emersa una prova idonea di un piano di formazione costante, riguardante appunto le mansioni oggetto dell'apprendistato, che avrebbe dovuto essere predisposto ed effettuato, qualora si fosse trattato effettivamente di una figura di apprendista segretaria. Non è emersa una prova idonea da cui risulti chi e con quali concrete modalità svolgesse, con costanza, le funzioni di formazione nei confronti dell'odierna ricorrente, dato che in linea di massima i testi riferiscono dello svolgimento di attività lavorativa dal parte della ricorrente medesima. Dovranno essere quindi riconosciute le mansioni di segretaria per tutto il periodo di lavoro. Dovrà quindi essere corrisposta la differenza fra quanto percepito e quanto dovuto in base alla predetta qualifica e orario. Con riferimento al perceptum deve innanzitutto considerarsi quanto indicato nelle buste paga, poiché dall'istruttoria non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la loro valenza probatoria. Con riferimento ai periodi eventualmente non coperti dalle stesse, viceversa, occorrerà avere riguardo a quanto il ricorrente ammette di aver ricevuto nei conteggi depositati. Infatti nessun altro elemento in ordine ai pagamenti effettuati, per i predetti periodi, in relazione ai quali come è noto l'onere della prova (trattandosi di fatti estintivi) gravava sul resistente, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., è emerso dalla istruttoria, potendosi viceversa attribuire valenza lato sensu confessoria alle allegazioni del ricorrente, il quale
17 ricorrente ammette appunto di aver ricevuto le somme di cui ai conteggi allegati al ricorso. Al riguardo è superfluo rilevare che, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui si aderisce, le retribuzioni dovranno essere calcolate al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali (cfr. anche Cass. 2544/01).
In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, comprensivo anche delle maggiori somme dovute a titolo di TFR, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva. Da quanto precede, discende il rigetto di ogni ulteriore domanda ed, in particolare, quella concernente un asserito danno biologico essendo carente la prova non solamente del nesso di causalità ma del danno stesso. Infatti, in base alla documentazione depositata, non si possono evincere delle patologie che si possano ritenere ricollegabili eziologicamente all'attività lavorativa, né idonei elementi, in tale senso, sono emersi dall'istruttoria testimoniale. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Con riferimento al regime delle spese processuali, le stesse, in considerazione della parziale soccombenza ed, in particolare, della notevole entità della somma richiesta in ricorso rispetto a quella riconosciuta in questa sede, devono essere compensate in ragione di 2/3 e poste a carico del resistente Controparte_2
, in persona del legale rapp. p.t, per la restante parte,
[...] liquidando le stesse come da dispositivo. Le spese devono essere compensate fra le altre parti considerata la novità e controversia delle questioni esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara lo svolgimento di un rapporto di lavoro fra la ricorrente e la in persona del legale Controparte_2 rapp. p.t con orario normale di 40 ore settimanali dal 4.6.2018 al 23.11.2019 con le mansioni di segretaria, condannando la
[...]
, in persona del legale rapp. p.t.,, al Controparte_2 pagamento delle relative differenze retributive, conformemente a quanto disposto in motivazione, al lordo delle ritenute previdenziali
18 oltre accessori ex art. 429 c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta le altre domande proposte;
c) condanna la in persona Controparte_2 del legale rapp. p.t, al pagamento di 1/3 delle spese processuali liquidando le stesse in 1235,00 € (1/3 di € 3705,00) oltre spese generali al 15% e oneri di legge, con attribuzione per distrazione, compensandole per la restante parte, compensa le spese di lite fra le altre parti;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 26/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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