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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
2024/1350 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/24 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIGO ENRICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
AVV. RENZO CALMONTE, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.05.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione, dopo aver riservato la decisione entro il termine di giorni trenta dal deposito delle note contenenti le conclusioni delle parti, depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha opposto il decreto ingiuntivo n. 288/24, con cui l'avv. Renzo Calmonte aveva Parte_1 intimato il pagamento di € 14.796,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e interessi ex D. Lgs 231/2002, pretesi per l'attività professionale resa a beneficio dell'opponente.
L'opponente ha contestato che nulla sarebbe dovuto al procuratore, in quanto l'attività che l'opposto ha reso si sarebbe tradotta nell'assistenza per la redazione di due contratti preliminari poi non giunti a conclusione.
L'avv. Calmonte si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In questa sede si può ribadire quanto già osservato con l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, sulla scorta della quale le parti non hanno, tuttavia, raggiunto l'accordo transattivo caldeggiato dal Giudice.
L'avv. Calmonte agisce per i compensi professionali per l'attività relativa alla predisposizione e redazione dei seguenti atti negoziali (versati in atti):
- contratto preliminare relativo a n. 3 unità immobiliari da costruire, del valore complessivo di €
970.000,00 (doc.6),
- contratto di fideiussione personale di valore pari ad € 459.940,00, in cui si è Parte_1 costituita garante a favore di (doc.7). CP_1
L'opponente non ha contestato che l'avv. Calmonte abbia predisposto i due testi contrattuali, ha semmai contestato l'utilità della stessa in vista del risultato ultimo (la conclusione dell'affare), poi non concretizzatosi.
La difesa trascura, tuttavia, che
• il prestatore d'opera intellettuale va remunerato per l'attività effettivamente svolta nell'interesse del cliente;
• gli atti prodotti non sono privi di valore giuridico, ma costituiscono atti (pre)negoziali su cui non si è, conclusivamente, consolidato alcun accordo vincolante, per causa non imputabile al procuratore, ma semmai alla situazione patrimoniale del cliente, valutata come inaffidabile dalla controparte.
Dal momento che l'obbligazione del professionista non è – salvo patto contrario – vincolata al raggiungimento del risultato che il cliente si prefigge, va riconosciuto il diritto al compenso dell'opposto, che è dovuto per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione a prescindere dalla effettiva conclusione (v. C. n. 2788/23).
L'opponente ha altresì contestato l'importo preteso, la cui congruità l'avv. Calmonte si è premurato di aver fatto vagliare dal competente ordine professionale.
2 Parte opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo, calibrato sul riconoscimento dei minimi tabellari per una pratica di importo superiore a € 520.000,00 (3%), in base alle Tabelle applicabili ratione temporis.
Nel caso di specie,
- le due bozze di contratti preliminari risultano del tutto omogenee per tipo, genere, specie e problematiche;
- il contratto di 'garanzia' a latere va pesato autonomamente;
- l'affare non è giunto a conclusione (non essendosi giunti alla stipula di un contratto definitivo).
Per tali ragioni, pare più corretto guardare alla 'sostanza' del rapporto (vendita di cosa futura), sì che la mancata indicazione dei valori dei corrispettivi per gli immobili da realizzare, lascia supporre che le parti dovessero ancora raggiungere un'intesa definitiva sugli stessi, che tuttavia lascia intatto il contributo conoscitivo e intellettuale dell'avvocato.
Si può quindi riconoscere il compenso per l'attività di valore indeterminabile, essendo il valore degli immobili, indifferente al contributo intellettuale del professionista: € 5.210,00, da aumentare ex art. 19, co. 1 DM 147/22, sino a € 6.773,00, oltre spese generali al 15%, per 1.015,95, così dovendosi riconoscere € 7.788,95.
Va poi riconosciuto il dovuto per il contratto di fideiussione.
L'opposto non aveva considerato autonomamente quella attività: si possono quindi riconoscere i minimi tabellari, pari a € 3.082,00, oltre rimborsi al 15% (€ 600,99), così per € 4.607,59.
Il compenso va quindi così ricalcolato: Euro 7.788,95 + 4.607,59 = 12.369,54.
Su tale importo vanno calcolati gli accessori, vale a dire l'IVA e la c.p.
Sul capitale vanno computati gli interessi, dal giorno della notificazione del ricorso monitorio.
Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Si valorizza il dato del riconoscimento del credito dell'attore in senso sostanziale. Stante la rimodulazione del credito, le stesse sono compensate di 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1350/24 RG, così decide: accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, revoca il decreto opposto, riconosciute le ragioni di credito di parte opposta,
3 condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, di € 12.369,54, oltre IVA e c.p. come per legge, oltre interessi ex DM 231/02 su € 9.855,00, dalla notificazione del ricorso monitorio al soddisfo;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano, all'esito della compensazione indicata in parte motiva, in complessivi € 3.400,00, oltre rimborsi al
15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo revocato.
Così deciso,
Parma,
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1350/24 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RIGO ENRICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
AVV. RENZO CALMONTE, che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.05.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione, dopo aver riservato la decisione entro il termine di giorni trenta dal deposito delle note contenenti le conclusioni delle parti, depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha opposto il decreto ingiuntivo n. 288/24, con cui l'avv. Renzo Calmonte aveva Parte_1 intimato il pagamento di € 14.796,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e interessi ex D. Lgs 231/2002, pretesi per l'attività professionale resa a beneficio dell'opponente.
L'opponente ha contestato che nulla sarebbe dovuto al procuratore, in quanto l'attività che l'opposto ha reso si sarebbe tradotta nell'assistenza per la redazione di due contratti preliminari poi non giunti a conclusione.
L'avv. Calmonte si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In questa sede si può ribadire quanto già osservato con l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, sulla scorta della quale le parti non hanno, tuttavia, raggiunto l'accordo transattivo caldeggiato dal Giudice.
L'avv. Calmonte agisce per i compensi professionali per l'attività relativa alla predisposizione e redazione dei seguenti atti negoziali (versati in atti):
- contratto preliminare relativo a n. 3 unità immobiliari da costruire, del valore complessivo di €
970.000,00 (doc.6),
- contratto di fideiussione personale di valore pari ad € 459.940,00, in cui si è Parte_1 costituita garante a favore di (doc.7). CP_1
L'opponente non ha contestato che l'avv. Calmonte abbia predisposto i due testi contrattuali, ha semmai contestato l'utilità della stessa in vista del risultato ultimo (la conclusione dell'affare), poi non concretizzatosi.
La difesa trascura, tuttavia, che
• il prestatore d'opera intellettuale va remunerato per l'attività effettivamente svolta nell'interesse del cliente;
• gli atti prodotti non sono privi di valore giuridico, ma costituiscono atti (pre)negoziali su cui non si è, conclusivamente, consolidato alcun accordo vincolante, per causa non imputabile al procuratore, ma semmai alla situazione patrimoniale del cliente, valutata come inaffidabile dalla controparte.
Dal momento che l'obbligazione del professionista non è – salvo patto contrario – vincolata al raggiungimento del risultato che il cliente si prefigge, va riconosciuto il diritto al compenso dell'opposto, che è dovuto per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione a prescindere dalla effettiva conclusione (v. C. n. 2788/23).
L'opponente ha altresì contestato l'importo preteso, la cui congruità l'avv. Calmonte si è premurato di aver fatto vagliare dal competente ordine professionale.
2 Parte opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo, calibrato sul riconoscimento dei minimi tabellari per una pratica di importo superiore a € 520.000,00 (3%), in base alle Tabelle applicabili ratione temporis.
Nel caso di specie,
- le due bozze di contratti preliminari risultano del tutto omogenee per tipo, genere, specie e problematiche;
- il contratto di 'garanzia' a latere va pesato autonomamente;
- l'affare non è giunto a conclusione (non essendosi giunti alla stipula di un contratto definitivo).
Per tali ragioni, pare più corretto guardare alla 'sostanza' del rapporto (vendita di cosa futura), sì che la mancata indicazione dei valori dei corrispettivi per gli immobili da realizzare, lascia supporre che le parti dovessero ancora raggiungere un'intesa definitiva sugli stessi, che tuttavia lascia intatto il contributo conoscitivo e intellettuale dell'avvocato.
Si può quindi riconoscere il compenso per l'attività di valore indeterminabile, essendo il valore degli immobili, indifferente al contributo intellettuale del professionista: € 5.210,00, da aumentare ex art. 19, co. 1 DM 147/22, sino a € 6.773,00, oltre spese generali al 15%, per 1.015,95, così dovendosi riconoscere € 7.788,95.
Va poi riconosciuto il dovuto per il contratto di fideiussione.
L'opposto non aveva considerato autonomamente quella attività: si possono quindi riconoscere i minimi tabellari, pari a € 3.082,00, oltre rimborsi al 15% (€ 600,99), così per € 4.607,59.
Il compenso va quindi così ricalcolato: Euro 7.788,95 + 4.607,59 = 12.369,54.
Su tale importo vanno calcolati gli accessori, vale a dire l'IVA e la c.p.
Sul capitale vanno computati gli interessi, dal giorno della notificazione del ricorso monitorio.
Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Si valorizza il dato del riconoscimento del credito dell'attore in senso sostanziale. Stante la rimodulazione del credito, le stesse sono compensate di 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1350/24 RG, così decide: accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, revoca il decreto opposto, riconosciute le ragioni di credito di parte opposta,
3 condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, di € 12.369,54, oltre IVA e c.p. come per legge, oltre interessi ex DM 231/02 su € 9.855,00, dalla notificazione del ricorso monitorio al soddisfo;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano, all'esito della compensazione indicata in parte motiva, in complessivi € 3.400,00, oltre rimborsi al
15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo revocato.
Così deciso,
Parma,
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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