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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2171/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
543/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 20/03/2020, tra
, (C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1
di legale rappresentante p.t. della società Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Leopoldo Villani e Gennaro
[...]
Di Somma;
APPELLANTE
e
(codice fiscale e numero Controparte_2
iscrizione Reg. Imprese di Roma e partita IVA C.F. ), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Aldo CORVINO (C.F. ) CodiceFiscale_2
APPELLATA nonché
C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., nella qualità di procuratrice speciale di _4
società unipersonale, codice fiscale e numero di iscrizione al
[...]
Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n. , P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto dall'avv. Renato Sardi (c.f. ); C.F._3
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C
1
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 16 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1
della società proponeva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2441/2012 emesso dal Tribunale di Nola, con il quale le veniva ingiunto, in qualità di garante della predetta società e solidalmente con quest'ultima, il pagamento della somma complessiva di € 768.370,40 in favore della (d'ora innanzi, per Controparte_2 brevità, anche: “BNL” O “Banca”), a titolo di saldo debitorio relativo al contratto di sovvenzione n. 282354 e al contratto di conto corrente n. 3034 in atti.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva:
-la parzialità della documentazione bancaria prodotta in fase monitoria dall'opposta;
- l'applicazione di interessi usurari;
- l'illegittimo calcolo di interessi ultralegali e anatocistici;
- il difetto di legittimazione passiva di , quale garante della CP_5
società.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Espletata l'attività istruttoria anche a mezzo c.t.u, contabile, il Tribunale di
Nola, con la sentenza impugnata, così provvedeva:
“1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna, in solido tra loro, la società e Controparte_1
(quest'ultima nei limiti di € 350.000,00 pari al limite Parte_1
della fideiussione prestata in favore della debitrice principale), al
2 pagamento in favore della opposta Banca della somma di € 707.284,49 oltre interessi convenzionali di mora come indicati nel ricorso monitorio dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della opposta delle spese di lite, liquidate, sia per il presente giudizio di CP_2 opposizione sia per la fase monitoria, in complessivi € 18.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre € 741,00 per esborsi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. pone le spese occorse per la redazione della c.t.u. definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro.”.
Il giudizio di appello
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1
della società ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_1
chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni, “ a) preliminarmente, in ragione dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, eventualmente valutando la possibilità di una cauzione;
in via subordinata, disporre quantomeno la richiesta sospensione limitatamente alla posizione della signora in proprio;
b) sempre preliminarmente Parte_1 accertare e dichiarare, in ragione del primo motivo di appello, l'erroneità
e/o illogicità della sentenza impugnata e, previo annullamento e/o riforma, autorizzare la chiamata in causa della società " Controparte_7
(CF ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_4
p. t., domiciliato per la carica in Napoli alla Piazza Carolina n. 19 affinché sia tenuta a manlevare gli appellanti da ogni pretesa creditoria della CP_2
appellata nei limiti della garanzia prestata;
c) accertare e dichiarare per quanto evidenziato con il secondo motivo di appello, l'erroneità e/o illogicità della sentenza impugnata e, previo annullamento e/o riforma, statuire la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra
; d) accertare e dichiarare per quanto evidenziato con il Parte_1 terzo motivo di appello, l'erroneità e/o illogicità della sentenza impugnata
e, previo annullamento e/o riforma, condannare al pagamento delle spese
3 e competenze di lite di primo grado la banca appellata, quale parte soccombente o, in via del tutto residuale, disporne la compensazione per soccombenza reciproca e/o parziale”. Contr Si è costituita in giudizio la chiedendo: “a) Rigettare il proposto appello.
b) condannare gli appellanti al pagamento di spese e competenze”.
Con comparsa depositata in data 23.12.2024, è intervenuta in giudizio, per mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 _4
nella qualità di cessionaria del credito per cui è causa.
[...]
Nelle note depositate per l'udienza del 16.1.2025, l'appellante ha contestato che: “nella documentazione depositata in atti dalla citata società, non si rinvengono documenti idonei a dimostrare che _4
sia effettivamente divenuta titolare del credito azionato, con
[...] conseguente sua palese carenza di legittimazione attiva”, rilevando che:
“allo stato non è dato sapere se il credito azionato sia effettivamente ricompreso tra quelli ceduti dalla alla Controparte_2 _4
, anzi non c'è nemmeno la certezza che tale cessione sia mai
[...] effettivamente intervenuta”, non risultando prodotto in atti neanche il contratto di cessione.
All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
4 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere esaminata nel merito.
Con il primo motivo, gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice di primo grado non abbia autorizzato la chiamata in garanzia della società
" , società che aveva Controparte_7
rilasciato specifica garanzia in favore di in relazione all'apertura Pt_2
di credito concessa alla , dietro regolare pagamento Controparte_1 del corrispettivo di garanzia, lamentando l'iniquità della motivazione posta dal primo giudice e la lesione del proprio diritto di difesa.
Il motivo di appello è palesemente infondato.
Correttamente, il giudice di primo grado non ha autorizzato la chiamata in causa della , rilevando come “a prescindere dalla considerazione Pt_3
che non si verte in tema di giudizio a litisconsorzio necessario, la richiesta di chiamata in causa del debitore solidale (sulla cui responsabilità patrimoniale è la e non altri a dover contare in vista dell'estinzione CP_2
del debito) non si atteggia come elemento fondante del giudizio, potendo dar luogo a domande separate di manleva senza ulteriormente rallentare il presente procedimento”. La motivazione è corretta e conforme al diritto, non apparendo né iniqua, né violativa del diritto di difesa dell'odierna impugnante.
La seconda censura dell'appellante attiene alla asserita nullità delle
5 fideiussioni per violazione della legge antitrust n. 287/1990.
Il Tribunale, sul punto, ha rilevato: “Va rigettata anche l'eccezione, proposta solo negli scritti conclusionali, di nullità da cui risulta affetto il contratto di fideiussione sottoscritto da , per violazione Parte_1 dell'art. 2 della Legge n. 287/1990, alla luce del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29810 del 12/12/2017.
Orbene, tale nullità, rilevabile comunque anche d'ufficio, è stata eccepita come evento paralizzante la pretesa della banca, considerato che l'azione diretta può essere introdotta solo dinanzi alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 33 della l. 287 del 1990, che ha la competenza funzionale per tale dichiarazione. È pacifico in giurisprudenza che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte dalla parte nel corso del giudizio, per cui allorquando in tale scritto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il Giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo;
in buona sostanza, quindi, la funzione “riepilogativa” ed “illustrativa” della comparsa conclusionale non consente di sollevare con essa questioni o proporre domande ed eccezioni “nuove, cioè che non siano state formulate nei termini decadenziali che scandiscono il processo (cfr. , da ultimo, Cass., n.
98/2016). Tale principio, che si condivide, va, però, contemperato con la disciplina in materia di nullità, che ai sensi dell'articolo 1421 cod. civ. può essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo. Di recente, poi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le pronunce gemelle n. 26242 e 26243 del 2014 hanno stabilito che il Giudice ha il potere - dovere di rilevare ex officio, laddove emerga dagli atti di causa,
l'eventuale nullità del contratto, sottoponendo la relativa questione alle parti, e ciò al fine di evitare pronunce giurisdizionali che si basino sulla validità del contratto in realtà invalido o che, addirittura, finiscano per sancirne la non invalidità, così di fatto sanandolo. Orbene, considerato il dettato dell'articolo 1421 cod. civ. e l'interpretazione pretoria più recente, deve ritenersi che se la quaestio nullitatis è rilevabile anche d'ufficio dal
Giudice, in ogni stato e grado del processo, allora non può essere preclusa alla parte la possibilità di sollevare la relativa questione con la comparsa conclusionale, tenuto conto peraltro che in tal modo è
6 assicurato il rispetto del contraddittorio poiché la controparte ben può difendersi con la memoria di replica. Tuttavia, per quanto sussista il potere del giudice di rilevare d'ufficio le nullità del contratto o delle singole clausole di esso, lo stesso va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: ne consegue che il contraente, laddove deduca la nullità di una clausola o dell'intero contratto “è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione […] nella comparsa di risposta o con le memorie di cui all'art. 183 cod. proc. civ., (Sez. 3, Cass. n. 5952 del 14/03/2014, Rv.
630558 - 01)” così, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018,
n.19251). Nel caso, in esame, quindi, la nullità contrattuale dedotta, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale avrebbe richiesto quantomeno la produzione in giudizio – previa eventuale richiesta di rimessione in termini – del provvedimento dell'autorità antitrust al quale è stato riconosciuto il valore di prova privilegiata con inversione dell'onere a favore del consumatore garante, in quanto lo stesso rappresenta l'intesa anticoncorrenziale a monte del contratto ed insieme ad esso andrebbe prodotto il parere dell'AGCM, cui il provvedimento del maggio 2005 ha aderito. Trattandosi, infatti, di provvedimenti amministrativi, sottratti perciò al principio iura novit Curia, non sono valutabili dal giudice se non tempestivamente prodotti, prima che si realizzino le preclusioni di legge.
Nel caso in esame non vi è stata alcuna produzione, né richiesta di rimessione in termini per tale produzione, pertanto si deve ritenere che in ogni caso la eccezione di nullità derivata, per carenza di prova, non sarebbe stata accoglibile (v., da ultimo, Tribunale di Padova, 29 gennaio
2019)”.
L'appellante contesta tale decisione, rilevando che il primo giudice avrebbe dovuto decidere la questione, in quanto per le fideiussioni rilasciate nel periodo coperto dall'accertamento della Banca d'Italia n.
55/2005, tale provvedimento deve ritenersi oramai "fatto notorio".
L'intesa vietata a monte renderebbe nullo l'intero contratto a valle, per l'essenzialità delle clausole 2, 6 e 8, non scindibili dal resto del contratto.
Il motivo di appello è palesemente infondato.
L'impugnante si è limitata a dedurre la pretesa nullità della fideiussione in
7 quanto conforme allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990. Ed infatti, la fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 2011, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio 2005). Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia, non ci si può giovare ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust del detto provvedimento, essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio 2019
n.13846).
Inoltre, pure nel caso di un'ipotetica, ma, per quanto detto, insussistente nullità, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 8 1419 c. c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
Il fideiussore non ha affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbero prestato la garanzia;
né può venire in rilievo l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in proposito, infatti, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019).
Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per il contraente, la fideiussione resterebbe, dunque, valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali.
Anche l'eventuale nullità delle singole clausole, poi, non spiegherebbe alcun effetto, non essendo state le stesse applicate nel caso in esame.
Con l'ultimo motivo, l'appellante critica la decisione del giudice di primo grado in punto di regolazione delle spese processuali, sostenendo che, avendo il tribunale revocato il decreto ingiuntivo, in virtù del riconoscimento della non debenza da parte della della somma di CP_2 euro 61.085,99, avrebbe dovuto considerare quest'ultima soccombente e, quindi condannarla al pagamento delle spese di lite, o comunque compensare le spese, in tutto o in parte, attesa la reciproca soccombenza.
La censura non ha pregio.
L'onere di rifusione delle spese processuali grava, infatti, in base al principio della soccombenza, in capo alla parte che ha dato causa al processo e che ha visto poi rigettarsi, anche solo per ragioni di rito, la
9 propria domanda (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 13498/2018, secondo cui:
“Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”).
La ricostruzione di parte appellante afferente la soccombenza reciproca asseritamente determinatasi all'esito del giudizio di primo grado è, inoltre, destituita di fondamento, alla luce dell'arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 32061 del 31/10/2022, nel quale le SS.UU. della Suprema
Corte, investite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, "se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte", vi hanno dato risposta negativa, enunciando il seguente principio di diritto:
"in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2".
Nè appaiono, infine, sussistere ulteriori ragioni che possano giustificare la compensazione totale delle spese processuali.
La decisione del giudice di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese di lite si rivela, per quanto sin qui esposto, sicuramente corretta.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Deve invece accogliersi l'eccezione formulata dall'appellante nei confronti di intervenuta in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_4
23.12.2024, per mezzo della procuratrice speciale Controparte_3
10 nella asserita qualità di cessionaria del credito per cui è causa.
Le contestazioni dell'appellante, secondo cui nella documentazione depositata in atti dalla citata società, non si rinvengono documenti idonei a dimostrare che sia effettivamente divenuta titolare del Controparte_4 credito azionato” e che “…non è dato sapere se il credito azionato sia effettivamente ricompreso tra quelli ceduti dalla Controparte_2
alla , anzi non c'è nemmeno la certezza che tale
[...] _4 cessione sia mai effettivamente intervenuta”, colgono nel segno.
Va rilevato, infatti, che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass.
22/03/2024, n. 7688, Cass. 22/04/2025, n. 10541) - ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
La Suprema Corte ha altresì chiarito (cfr. Cass., ord. 10018/2025, Cass., ord. n. 28790/2024 e Cass. ord. n. 17944 del 22/06/2023) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, occorre operare una
11 distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Precisa la Corte: “Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814)”
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima medesima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione.
Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n.
17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre 2020,
12 n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n.
4116)”(cfr. Cass. ord. n. 10018/2025 cit.).
Nel caso di specie, l'appellante, sin dalla prima difesa utile - e cioè con il deposito di note scritte per l'udienza del 16.1.2025 – ha tempestivamente contestato sia il profilo dell'inclusione della propria posizione debitoria tra quelle oggetto di cessione, sia l'assenza di adeguata prova della cessione.
L'interventrice, pur a fronte di dette contestazione, non ha prodotto il contratto di cessione, ma unicamente l'avviso in Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione, resa in data 11.1.2023, della cedente di avvenuta cessione.
Trattasi di documentazione, ad avviso del Collegio, insufficiente a comprovare l'avvenuta cessione, contestata dall'impugnante, unitamente all'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco.
Invero, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, deve ritenersi che la valenza probatoria dell'avviso in Gazzetta Ufficiale è in stretto rapporto con le contestazioni mosse dal debitore ceduto e si atteggia in maniera diversa, a seconda che quest'ultimo neghi, in radice, l'esistenza del contratto di cessione, ovvero si limiti unicamente a contestare che il proprio debito sia ricompreso tra quelli ceduti (cfr. in particolare, Corte di
Cassazione, ord. n.13289/2024). Nel primo caso, la prova della cessione deve essere fornita attraverso la produzione del contratto (cfr. ord.
n.17944/2023), mentre nel secondo caso, è sufficiente che l'avviso in G.U. sia sufficientemente specifico quanto all'indicazione dei criteri per l'individuazione dei crediti ceduti e che quello oggetto di contestazione vi rientri.
L'interventrice, a fronte delle contestazioni dell'impugnante non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, il concreto trasferimento della titolarità di quel credito e della reale legittimazione sostanziale ad esigerlo in qualità di cessionaria.
Come detto, infatti, l'avviso prodotto svolge la mera funzione di
“notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non prova la cessione né,
13 peraltro, l'inclusione in essa del credito azionato in giudizio, attesa la genericità delle indicazioni nello stesso contenute, che non consentono di individuare, senza incertezze, le posizioni cedute.
Né, tantomeno, costituisce prova della cessione la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata dalla banca cedente, trattandosi di una dichiarazione, a firma peraltro illeggibile, che non reca neanche in maniera sufficientemente specifica e circostanziata il rapporto bancario asseritamente oggetto di cessione, indicato sì con il nominativo della società debitrice, ma anche con cifre numeriche non decodificabili.
Pur volendo ritenere tale atto riconducibile alla Banca cedente, lo stesso non potrebbe assumere neanche valore confessorio (non traendo dalla stessa la cedente alcun nocumento processuale) ed in ogni caso non potrebbe mai ritenersi sostitutivo del contratto di cessione o dell'elenco delle posizioni cedute.
Deve infine rilevarsi che non può essere valutata, in questa sede,
l'ulteriore documentazione tardivamente prodotta dall'interventrice nella memoria conclusionale, al fine di sanare in limine le dette lacune probatorie, trattandosi di un deposito chiaramente inammissibile.
Per quanto sin qui esposto, essendo mancata la concreta dimostrazione della detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a il suo l'intervento in Controparte_4
giudizio deve essere dichiarato inammissibile (cfr. sul punto Cass. n.
5478/2024).
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza tra l'appellante e la e si liquidano in dispositivo, Controparte_2
con applicazione di valori tra i minimi ed i medi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante,
Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado.
Nei rapporti tra l'interventrice e le altre parti, alla luce dei contrasti e mutamenti di indirizzo rispetto alle relative questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative
14 della compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante p.t. della società
[...]
avverso la sentenza n. 543/2020 del Tribunale di Nola, CP_1
pubblicata in data 20/03/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società
[...]
al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
[...]
€ 10.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dichiara inammissibile l'intervento di nella Controparte_3
qualità di procuratrice speciale di e compensa le spese tra Controparte_4
la predetta e le altre parti;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2171/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
543/2020 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 20/03/2020, tra
, (C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1
di legale rappresentante p.t. della società Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Leopoldo Villani e Gennaro
[...]
Di Somma;
APPELLANTE
e
(codice fiscale e numero Controparte_2
iscrizione Reg. Imprese di Roma e partita IVA C.F. ), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Aldo CORVINO (C.F. ) CodiceFiscale_2
APPELLATA nonché
C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., nella qualità di procuratrice speciale di _4
società unipersonale, codice fiscale e numero di iscrizione al
[...]
Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n. , P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto dall'avv. Renato Sardi (c.f. ); C.F._3
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C
1
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 16 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1
della società proponeva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2441/2012 emesso dal Tribunale di Nola, con il quale le veniva ingiunto, in qualità di garante della predetta società e solidalmente con quest'ultima, il pagamento della somma complessiva di € 768.370,40 in favore della (d'ora innanzi, per Controparte_2 brevità, anche: “BNL” O “Banca”), a titolo di saldo debitorio relativo al contratto di sovvenzione n. 282354 e al contratto di conto corrente n. 3034 in atti.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva:
-la parzialità della documentazione bancaria prodotta in fase monitoria dall'opposta;
- l'applicazione di interessi usurari;
- l'illegittimo calcolo di interessi ultralegali e anatocistici;
- il difetto di legittimazione passiva di , quale garante della CP_5
società.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Espletata l'attività istruttoria anche a mezzo c.t.u, contabile, il Tribunale di
Nola, con la sentenza impugnata, così provvedeva:
“1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna, in solido tra loro, la società e Controparte_1
(quest'ultima nei limiti di € 350.000,00 pari al limite Parte_1
della fideiussione prestata in favore della debitrice principale), al
2 pagamento in favore della opposta Banca della somma di € 707.284,49 oltre interessi convenzionali di mora come indicati nel ricorso monitorio dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della opposta delle spese di lite, liquidate, sia per il presente giudizio di CP_2 opposizione sia per la fase monitoria, in complessivi € 18.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre € 741,00 per esborsi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. pone le spese occorse per la redazione della c.t.u. definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro.”.
Il giudizio di appello
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1
della società ha impugnato la predetta sentenza, Controparte_1
chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni, “ a) preliminarmente, in ragione dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, eventualmente valutando la possibilità di una cauzione;
in via subordinata, disporre quantomeno la richiesta sospensione limitatamente alla posizione della signora in proprio;
b) sempre preliminarmente Parte_1 accertare e dichiarare, in ragione del primo motivo di appello, l'erroneità
e/o illogicità della sentenza impugnata e, previo annullamento e/o riforma, autorizzare la chiamata in causa della società " Controparte_7
(CF ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_4
p. t., domiciliato per la carica in Napoli alla Piazza Carolina n. 19 affinché sia tenuta a manlevare gli appellanti da ogni pretesa creditoria della CP_2
appellata nei limiti della garanzia prestata;
c) accertare e dichiarare per quanto evidenziato con il secondo motivo di appello, l'erroneità e/o illogicità della sentenza impugnata e, previo annullamento e/o riforma, statuire la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra
; d) accertare e dichiarare per quanto evidenziato con il Parte_1 terzo motivo di appello, l'erroneità e/o illogicità della sentenza impugnata
e, previo annullamento e/o riforma, condannare al pagamento delle spese
3 e competenze di lite di primo grado la banca appellata, quale parte soccombente o, in via del tutto residuale, disporne la compensazione per soccombenza reciproca e/o parziale”. Contr Si è costituita in giudizio la chiedendo: “a) Rigettare il proposto appello.
b) condannare gli appellanti al pagamento di spese e competenze”.
Con comparsa depositata in data 23.12.2024, è intervenuta in giudizio, per mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 _4
nella qualità di cessionaria del credito per cui è causa.
[...]
Nelle note depositate per l'udienza del 16.1.2025, l'appellante ha contestato che: “nella documentazione depositata in atti dalla citata società, non si rinvengono documenti idonei a dimostrare che _4
sia effettivamente divenuta titolare del credito azionato, con
[...] conseguente sua palese carenza di legittimazione attiva”, rilevando che:
“allo stato non è dato sapere se il credito azionato sia effettivamente ricompreso tra quelli ceduti dalla alla Controparte_2 _4
, anzi non c'è nemmeno la certezza che tale cessione sia mai
[...] effettivamente intervenuta”, non risultando prodotto in atti neanche il contratto di cessione.
All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi con le modalità indicate dall'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
4 l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere esaminata nel merito.
Con il primo motivo, gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice di primo grado non abbia autorizzato la chiamata in garanzia della società
" , società che aveva Controparte_7
rilasciato specifica garanzia in favore di in relazione all'apertura Pt_2
di credito concessa alla , dietro regolare pagamento Controparte_1 del corrispettivo di garanzia, lamentando l'iniquità della motivazione posta dal primo giudice e la lesione del proprio diritto di difesa.
Il motivo di appello è palesemente infondato.
Correttamente, il giudice di primo grado non ha autorizzato la chiamata in causa della , rilevando come “a prescindere dalla considerazione Pt_3
che non si verte in tema di giudizio a litisconsorzio necessario, la richiesta di chiamata in causa del debitore solidale (sulla cui responsabilità patrimoniale è la e non altri a dover contare in vista dell'estinzione CP_2
del debito) non si atteggia come elemento fondante del giudizio, potendo dar luogo a domande separate di manleva senza ulteriormente rallentare il presente procedimento”. La motivazione è corretta e conforme al diritto, non apparendo né iniqua, né violativa del diritto di difesa dell'odierna impugnante.
La seconda censura dell'appellante attiene alla asserita nullità delle
5 fideiussioni per violazione della legge antitrust n. 287/1990.
Il Tribunale, sul punto, ha rilevato: “Va rigettata anche l'eccezione, proposta solo negli scritti conclusionali, di nullità da cui risulta affetto il contratto di fideiussione sottoscritto da , per violazione Parte_1 dell'art. 2 della Legge n. 287/1990, alla luce del principio di diritto espresso dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29810 del 12/12/2017.
Orbene, tale nullità, rilevabile comunque anche d'ufficio, è stata eccepita come evento paralizzante la pretesa della banca, considerato che l'azione diretta può essere introdotta solo dinanzi alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 33 della l. 287 del 1990, che ha la competenza funzionale per tale dichiarazione. È pacifico in giurisprudenza che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte dalla parte nel corso del giudizio, per cui allorquando in tale scritto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il Giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo;
in buona sostanza, quindi, la funzione “riepilogativa” ed “illustrativa” della comparsa conclusionale non consente di sollevare con essa questioni o proporre domande ed eccezioni “nuove, cioè che non siano state formulate nei termini decadenziali che scandiscono il processo (cfr. , da ultimo, Cass., n.
98/2016). Tale principio, che si condivide, va, però, contemperato con la disciplina in materia di nullità, che ai sensi dell'articolo 1421 cod. civ. può essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo. Di recente, poi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le pronunce gemelle n. 26242 e 26243 del 2014 hanno stabilito che il Giudice ha il potere - dovere di rilevare ex officio, laddove emerga dagli atti di causa,
l'eventuale nullità del contratto, sottoponendo la relativa questione alle parti, e ciò al fine di evitare pronunce giurisdizionali che si basino sulla validità del contratto in realtà invalido o che, addirittura, finiscano per sancirne la non invalidità, così di fatto sanandolo. Orbene, considerato il dettato dell'articolo 1421 cod. civ. e l'interpretazione pretoria più recente, deve ritenersi che se la quaestio nullitatis è rilevabile anche d'ufficio dal
Giudice, in ogni stato e grado del processo, allora non può essere preclusa alla parte la possibilità di sollevare la relativa questione con la comparsa conclusionale, tenuto conto peraltro che in tal modo è
6 assicurato il rispetto del contraddittorio poiché la controparte ben può difendersi con la memoria di replica. Tuttavia, per quanto sussista il potere del giudice di rilevare d'ufficio le nullità del contratto o delle singole clausole di esso, lo stesso va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: ne consegue che il contraente, laddove deduca la nullità di una clausola o dell'intero contratto “è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione […] nella comparsa di risposta o con le memorie di cui all'art. 183 cod. proc. civ., (Sez. 3, Cass. n. 5952 del 14/03/2014, Rv.
630558 - 01)” così, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018,
n.19251). Nel caso, in esame, quindi, la nullità contrattuale dedotta, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale avrebbe richiesto quantomeno la produzione in giudizio – previa eventuale richiesta di rimessione in termini – del provvedimento dell'autorità antitrust al quale è stato riconosciuto il valore di prova privilegiata con inversione dell'onere a favore del consumatore garante, in quanto lo stesso rappresenta l'intesa anticoncorrenziale a monte del contratto ed insieme ad esso andrebbe prodotto il parere dell'AGCM, cui il provvedimento del maggio 2005 ha aderito. Trattandosi, infatti, di provvedimenti amministrativi, sottratti perciò al principio iura novit Curia, non sono valutabili dal giudice se non tempestivamente prodotti, prima che si realizzino le preclusioni di legge.
Nel caso in esame non vi è stata alcuna produzione, né richiesta di rimessione in termini per tale produzione, pertanto si deve ritenere che in ogni caso la eccezione di nullità derivata, per carenza di prova, non sarebbe stata accoglibile (v., da ultimo, Tribunale di Padova, 29 gennaio
2019)”.
L'appellante contesta tale decisione, rilevando che il primo giudice avrebbe dovuto decidere la questione, in quanto per le fideiussioni rilasciate nel periodo coperto dall'accertamento della Banca d'Italia n.
55/2005, tale provvedimento deve ritenersi oramai "fatto notorio".
L'intesa vietata a monte renderebbe nullo l'intero contratto a valle, per l'essenzialità delle clausole 2, 6 e 8, non scindibili dal resto del contratto.
Il motivo di appello è palesemente infondato.
L'impugnante si è limitata a dedurre la pretesa nullità della fideiussione in
7 quanto conforme allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990. Ed infatti, la fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 2011, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n.
55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio 2005). Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia, non ci si può giovare ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust del detto provvedimento, essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio 2019
n.13846).
Inoltre, pure nel caso di un'ipotetica, ma, per quanto detto, insussistente nullità, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 8 1419 c. c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
Il fideiussore non ha affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbero prestato la garanzia;
né può venire in rilievo l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in proposito, infatti, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019).
Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per il contraente, la fideiussione resterebbe, dunque, valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali.
Anche l'eventuale nullità delle singole clausole, poi, non spiegherebbe alcun effetto, non essendo state le stesse applicate nel caso in esame.
Con l'ultimo motivo, l'appellante critica la decisione del giudice di primo grado in punto di regolazione delle spese processuali, sostenendo che, avendo il tribunale revocato il decreto ingiuntivo, in virtù del riconoscimento della non debenza da parte della della somma di CP_2 euro 61.085,99, avrebbe dovuto considerare quest'ultima soccombente e, quindi condannarla al pagamento delle spese di lite, o comunque compensare le spese, in tutto o in parte, attesa la reciproca soccombenza.
La censura non ha pregio.
L'onere di rifusione delle spese processuali grava, infatti, in base al principio della soccombenza, in capo alla parte che ha dato causa al processo e che ha visto poi rigettarsi, anche solo per ragioni di rito, la
9 propria domanda (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 13498/2018, secondo cui:
“Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”).
La ricostruzione di parte appellante afferente la soccombenza reciproca asseritamente determinatasi all'esito del giudizio di primo grado è, inoltre, destituita di fondamento, alla luce dell'arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 32061 del 31/10/2022, nel quale le SS.UU. della Suprema
Corte, investite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, "se sia corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte", vi hanno dato risposta negativa, enunciando il seguente principio di diritto:
"in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2".
Nè appaiono, infine, sussistere ulteriori ragioni che possano giustificare la compensazione totale delle spese processuali.
La decisione del giudice di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese di lite si rivela, per quanto sin qui esposto, sicuramente corretta.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Deve invece accogliersi l'eccezione formulata dall'appellante nei confronti di intervenuta in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_4
23.12.2024, per mezzo della procuratrice speciale Controparte_3
10 nella asserita qualità di cessionaria del credito per cui è causa.
Le contestazioni dell'appellante, secondo cui nella documentazione depositata in atti dalla citata società, non si rinvengono documenti idonei a dimostrare che sia effettivamente divenuta titolare del Controparte_4 credito azionato” e che “…non è dato sapere se il credito azionato sia effettivamente ricompreso tra quelli ceduti dalla Controparte_2
alla , anzi non c'è nemmeno la certezza che tale
[...] _4 cessione sia mai effettivamente intervenuta”, colgono nel segno.
Va rilevato, infatti, che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass.
22/03/2024, n. 7688, Cass. 22/04/2025, n. 10541) - ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
La Suprema Corte ha altresì chiarito (cfr. Cass., ord. 10018/2025, Cass., ord. n. 28790/2024 e Cass. ord. n. 17944 del 22/06/2023) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, occorre operare una
11 distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Precisa la Corte: “Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814)”
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima medesima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione.
Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n.
17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre 2020,
12 n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n.
4116)”(cfr. Cass. ord. n. 10018/2025 cit.).
Nel caso di specie, l'appellante, sin dalla prima difesa utile - e cioè con il deposito di note scritte per l'udienza del 16.1.2025 – ha tempestivamente contestato sia il profilo dell'inclusione della propria posizione debitoria tra quelle oggetto di cessione, sia l'assenza di adeguata prova della cessione.
L'interventrice, pur a fronte di dette contestazione, non ha prodotto il contratto di cessione, ma unicamente l'avviso in Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione, resa in data 11.1.2023, della cedente di avvenuta cessione.
Trattasi di documentazione, ad avviso del Collegio, insufficiente a comprovare l'avvenuta cessione, contestata dall'impugnante, unitamente all'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco.
Invero, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, deve ritenersi che la valenza probatoria dell'avviso in Gazzetta Ufficiale è in stretto rapporto con le contestazioni mosse dal debitore ceduto e si atteggia in maniera diversa, a seconda che quest'ultimo neghi, in radice, l'esistenza del contratto di cessione, ovvero si limiti unicamente a contestare che il proprio debito sia ricompreso tra quelli ceduti (cfr. in particolare, Corte di
Cassazione, ord. n.13289/2024). Nel primo caso, la prova della cessione deve essere fornita attraverso la produzione del contratto (cfr. ord.
n.17944/2023), mentre nel secondo caso, è sufficiente che l'avviso in G.U. sia sufficientemente specifico quanto all'indicazione dei criteri per l'individuazione dei crediti ceduti e che quello oggetto di contestazione vi rientri.
L'interventrice, a fronte delle contestazioni dell'impugnante non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, il concreto trasferimento della titolarità di quel credito e della reale legittimazione sostanziale ad esigerlo in qualità di cessionaria.
Come detto, infatti, l'avviso prodotto svolge la mera funzione di
“notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non prova la cessione né,
13 peraltro, l'inclusione in essa del credito azionato in giudizio, attesa la genericità delle indicazioni nello stesso contenute, che non consentono di individuare, senza incertezze, le posizioni cedute.
Né, tantomeno, costituisce prova della cessione la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata dalla banca cedente, trattandosi di una dichiarazione, a firma peraltro illeggibile, che non reca neanche in maniera sufficientemente specifica e circostanziata il rapporto bancario asseritamente oggetto di cessione, indicato sì con il nominativo della società debitrice, ma anche con cifre numeriche non decodificabili.
Pur volendo ritenere tale atto riconducibile alla Banca cedente, lo stesso non potrebbe assumere neanche valore confessorio (non traendo dalla stessa la cedente alcun nocumento processuale) ed in ogni caso non potrebbe mai ritenersi sostitutivo del contratto di cessione o dell'elenco delle posizioni cedute.
Deve infine rilevarsi che non può essere valutata, in questa sede,
l'ulteriore documentazione tardivamente prodotta dall'interventrice nella memoria conclusionale, al fine di sanare in limine le dette lacune probatorie, trattandosi di un deposito chiaramente inammissibile.
Per quanto sin qui esposto, essendo mancata la concreta dimostrazione della detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a il suo l'intervento in Controparte_4
giudizio deve essere dichiarato inammissibile (cfr. sul punto Cass. n.
5478/2024).
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza tra l'appellante e la e si liquidano in dispositivo, Controparte_2
con applicazione di valori tra i minimi ed i medi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia – individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante,
Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) –, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado.
Nei rapporti tra l'interventrice e le altre parti, alla luce dei contrasti e mutamenti di indirizzo rispetto alle relative questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative
14 della compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante p.t. della società
[...]
avverso la sentenza n. 543/2020 del Tribunale di Nola, CP_1
pubblicata in data 20/03/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società
[...]
al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
[...]
€ 10.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dichiara inammissibile l'intervento di nella Controparte_3
qualità di procuratrice speciale di e compensa le spese tra Controparte_4
la predetta e le altre parti;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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